Art. 6.
Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , da parte del Mediocredito centrale, e' fissato al 30 giugno 1969.
Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , da parte del Mediocredito centrale, e' fissato al 30 giugno 1969.