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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 330/2022
tra
cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. MARIO TRAMONTANA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI STATO DI
CATANIA
- Resistente–
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 9.2.2022, esponeva che, Parte_1
durante il periodo di detenzione presso la casa circondariale di Siracusa, aveva svolto le seguenti attività lavorative: dall'1 agosto 2018 al 30 settembre 2018, quelle di addetto alle pulizie dalle ore 7,00 alle ore 17,00 per due giorni alla settimana dalla domenica al lunedì, usufruendo di un'ora di pausa al giorno dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e ricevendo la complessiva somma di euro 625,96; dal 16 marzo 2020 al 31 ottobre 2020
quelle di assistente alla persona, tutti i giorni per 24 ore giornaliere, usufruendo di un'ora di pausa al giorno, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e ricevendo la complessiva somma di euro 3.292,44. Precisava che, per le mansioni svolte nel periodo dall'1 agosto
2018 al 30 settembre 2018, era inquadrabile come addetto alle pulizie categoria C del
CCNL Lavoro domestico mentre, per le mansioni svolte durante il periodo dal 16 marzo
2020 al 31 ottobre 2020, la qualifica B/6S, indicata in busta paga, non era adeguata alla tipologia di lavoro svolto in quanto l'attività svolta doveva essere qualificata come livello C Super, riferibile al lavoratore che svolgeva le mansioni di “assistente familiare
che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le
attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli
assistiti” e, pertanto, la retribuzione doveva essere adeguata alla mansione svolta.
Deduceva di aver percepito, nei predetti periodi di lavoro, una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dalla Costituzione (art. 36) nonché a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva e di non aver goduto di alcun periodo di ferie durante l'attività lavorativa prestata né di alcuna indennità per ferie non godute e/o di avere,
comunque, ricevuto un'indennità inferiore a quanto stabilito dai CCNL di settore,
rimanendo creditore della complessiva somma di euro 16.498,46 come risultava dal conteggio allegato all'atto introduttivo.
II Aggiungeva che, a causa del mancato riconoscimento del credito di lavoro, in data
4.6.2021 inviava al Controparte_3
, diffida di pagamento delle spettanze economiche.
[...]
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, il , al fine di accertare che le mansioni Controparte_1
svolte presso la casa circondariale di Siracusa erano correttamente inquadrabili: per l'attività lavorativa prestata come addetto alle pulizie dall'1 agosto 2018 al 30 settembre
2018, nella categoria C del CCNL Lavoro Domestico e per l'attività lavorativa prestata come assistente alla persona nella categoria C super del CCNL Lavoro Domestico
(quale CCNL utilizzabile in ragione delle specifiche mansioni svolte) e,
conseguentemente, sentire condannare il a corrispondere Controparte_4
al ricorrente la somma complessiva di € 16.498,469 a titolo di differenze retributive,
lavoro domenicale, indennità sostitutiva per ferie non godute e T.F.R. oltre interessi e rivalutazione monetaria o la diversa somma accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese, competenze, ed onorari del giudizio.
Si costituiva il , che contestava quanto dedotto dal ricorrente e Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che le attività lavorative svolte dai detenuti erano state individuate ed assegnate dall'amministrazione penitenziaria secondo criteri di equità e trasparenza, tenendo conto di esigenze, bisogni e preparazione professionale;
che il CCNL Lavoro Domestico non presentava caratteristiche idonee per poter essere applicato nel contesto carcerario. Evidenziava la specificità della disciplina inerente ai compensi dovuti ai detenuti che svolgevano attività lavorativa in carcere e, posto che l'assegnazione del detenuto ad una mansione perseguiva finalità rieducative, il legislatore aveva ritenuto di attribuire al lavoratore detenuto dei compensi determinati in quote (pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi)
III rispetto al lavoro svolto nell'ambito della società libera. Rilevava, pertanto, che la pretesa avanzata dal ricorrente era infondata, richiedendo l'attribuzione di compensi in via integrale, al di là della quota dei due terzi fissata dal legislatore. Precisava che il
CCNL Lavoro Domestico, avente decorrenza a partire dal 1° ottobre 2020 fino al 31
dicembre 2022, non poteva trovare applicazione per le attività lavorative del ricorrente antecedenti a tale data. Deduceva, inoltre, la non riconducibilità dell'attività lavorativa prestata come addetto alle pulizie nella categoria C CCNL Lavoro Domestico per l'assenza di qualsiasi conoscenza di base, sia teorica che tecnica, necessaria e funzionale allo svolgimento di tali mansioni con totale autonomia e responsabilità e, pertanto, le mansioni svolte da dovevano essere ricondotte all'interno Parte_1
della categoria 7/D, che non richiedeva alcuna conoscenza teorica e tecnica. Riguardo
l'attività lavorativa prestata come assistente alla persona, rilevava che la stessa non era riconducibile nella categoria C super CCNL Lavoro Domestico essendo indimostrata la condizione di disabilità del soggetto assistito e, pertanto, doveva considerarsi corretto l'inquadramento all'interno della categoria 6S/B. Rileva, altresì, che l'Amministrazione
Penitenziaria aveva provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti a partire da ottobre 2017 e che nessun'altra pretesa poteva essere avanzata dal lavoratore con riferimento alle prestazioni eseguite dal mese di ottobre 2017, essendo state integralmente remunerate, tenendo conto dell'adeguamento della mercede carceraria.
Contestava inoltre la quantificazione operata dal lavoratore e richiamava il divieto normativo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto disposto dall'art. 22 c. 36 l. 724/1994.
Disposta ed espletata CTU contabile, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
IV Preliminarmente, si osserva che la centralità e l'importanza del lavoro – ivi compreso il lavoro penitenziario – rientra nell'ambito dei principi fondamentali enunciati dalla
Costituzione nell'art. 1: “L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”,
nell'art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società” nonché nell'art. 35: “La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, rientrando anche il lavoro penitenziario nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. In particolare, il lavoro carcerario disciplinato dall'ordinamento penitenziario (Legge 354/1975),
acquisisce un ruolo volto alla realizzazione personale del detenuto per la sua reintegrazione sociale. L'art. 20 della legge sull'ordinamento penitenziale prevede,
difatti, che: “negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure
privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A
tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto,
lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli
internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente
da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti
pubblici o privati”. Il legislatore, dunque, riconosce al lavoro penitenziario importanti finalità quali la rieducazione del detenuto, in quanto: “il lavoro penitenziario non ha
carattere afflittivo ed è remunerato” (art. 20 comma 2 ord. Pen.) e la sua riabilitazione e reintegrazione nella società. Al riguardo, il lavoro svolto dal detenuto in esecuzione della pena, al fine di realizzare la sua funzione risocializzante, deve consistere in un'attività qualificante dal punto di vista professionale al fine di far acquisire al condannato capacità professionali che potrà esercitare una volta ritornato in libertà in
V conformità a quanto disposto nell'art. 20, 3 comma, ord. pen. secondo cui:
“l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro
nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale
adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”, in attuazione del principio costituzionale secondo cui: “le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato” (art. 27, comma 3, Cost.). Le norme contenute nell'ordinamento penitenziario danno dunque piena attuazione alle previsioni costituzionali, riconoscendo il lavoro penitenziario come una componente fondamentale del trattamento dei condannati e degli internati non avendo più carattere afflittivo e, come tutti i lavori,
deve essere remunerato ed organizzato in modo da riflettere il lavoro nella società
libera. La normativa in materia vigente, peraltro, prevede per i detenuti che prestano attività lavorativa autorizzata dal Ministero della Giustizia, il c.d. diritto alla mercede calcolata in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL,
così come determinato all'art. 22 della legge sull'ordinamento penitenziario che prevede: “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano
alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità
e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico
previsto dai contratti collettivi”. Ne consegue che, in mancanza di prova dell'adeguamento della mercede da parte della competente commissione, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. è da individuare nella misura posta dal predetto art. 22, vale a dire una remunerazione non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, in quanto lo stato detentivo non deve impedire al lavoratore di usufruire dei diritti retributivi ad esso spettanti dall'attività lavorativa prestata allo stesso modo dei lavoratori liberi, in conformità a quanto statuito dalla
VI Costituzione e dalla riforma dell'ordinamento penitenziario che considera il lavoro carcerario remunerato come tutti i lavori (cfr Trib. Roma Sez Lavoro sent.
n.8778/2014).
Sotto altro aspetto, l'ordinamento penitenziario estende al lavoratore detenuto la legislazione vigente in materia di durata massima dell'orario giornaliero e garantisce il riposo festivo, la tutela assicurativa e previdenziale, gli assegni familiari così come previsto dall'art. 20 comma 13 ord. pen. “La durata delle prestazioni lavorative non
può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il
riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i
tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni
altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti”. La norma fa riferimento solo al riposo festivo, da intendersi come riposo settimanale, ma non garantisce il diritto alle ferie annuali e la relativa indennità sostitutiva, contrastando con l'art. 36 della Costituzione,
secondo cui: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retributive,
e non può rinunziarvi”. Sul punto, infatti, la Corte costituzionale con sentenza 2001 n.
158, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al lavoratore detenuto, affermando che:
“il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle posizioni soggettive che non
possono essere in alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di
detenzione. La Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il
lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e (all'art. 36, terzo comma) che
qualunque lavoratore ha diritto anche alle "ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi"; garanzia che vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze
del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psicofisiche”.
VII Con la proposizione del ricorso, , ha chiesto il pagamento Parte_1
della complessiva somma di euro 16.498,469 a titolo di differenze retributive, lavoro domenicale, indennità sostitutiva per ferie non godute e T.F.R. per il lavoro prestato come addetto alle pulizie dall'1 agosto 2018 al 30 settembre 2018 riconducibili al livello C del CCNL Lavoro Domestico e come assistente alla persona dal 16 marzo
2020 al 31 ottobre 2020 riconducibili al livello C Super del CCNL Lavoro Domestico.
Al riguardo, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinamento penitenziario,
che ritengono il lavoro dei detenuti elemento principale del trattamento rieducativo,
organizzato in modo da riflettere il lavoro nella società libera ed un obbligo per il detenuto, si costituisce uno specifico rapporto di lavoro subordinato con la stessa amministrazione penitenziaria e le prestazioni svolte appaiono riconducibili a quelle contenute nel CCNL Lavoro Domestico. Nello specifico, l'attività svolta da
[...]
durante il periodo di detenzione, come addetto alle pulizie dall' 1 Parte_1
agosto 2018 al 30 settembre 2018 appare riconducibile al livello B del CCNL, secondo cui “Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica
competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: a) Collaboratore
familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze relative al normale
andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e
riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad
animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;
b)
Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di
lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge
servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai
connessi interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali
VIII nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni
di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari,
effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto
camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro.
Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale,
oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per
gli ospiti del datore di lavoro”.
Per quanto concerne le mansioni di assistente alla persona svolte dal ricorrente dal 16
marzo 2020 al 31 ottobre 2020, le stesse risultano riconducibili al livello C Super del
CCNL, secondo cui appartiene a questo livello “Assistente familiare che assiste persone
non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle
esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Nella vicenda in esame, il la svolto le mansioni di addetto Parte_1
alle pulizie dal 1 agosto 2018 al 30 settembre 2018 svolgendo attività di cura, pulizia e messa in ordine dei corridoi, delle postazioni delle guardie penitenziarie di turno e della saletta della casa circondariale presso cui era detenuto e, successivamente, dal 16 marzo
2020 al 31 ottobre 2020 quelle di assistente a persona non autosufficiente, Per_1
risiedente nella casa circondariale presso cui era anch'egli detenuto,
[...]
occupandosi di preparargli il cibo, accompagnarlo in infermeria in occasione della terapia, assisterlo ed accudirlo nei bisogni primari giornalieri. La circostanza che il ricorrente fosse stato adibito a prestare assistenza ad altro detenuto nella medesima casa circondariale è indicativo della non autosufficienza di affetto da sclerosi Persona_1
multipla. Pertanto, tenuto conto dei livelli previsti dal CCNL Lavoro domestico al quale
è riconducibile la prestazione lavorativa svolta dal ricorrente, Parte_1
ha diritto a ricevere l'importo totale delle differenze nette tra la
[...] CP_5
[. spettante (2/3) e quella erogata, pari ad euro 818,35, a titolo di differenze retributive e
T.F.R. così come stabilito nella relazione del CTU contabile depositata in atti mentre per il lavoro domenicale e festivo devono ritenersi congrui i conteggi di parte ricorrente dai quali risulta che ha maturato il diritto alla Parte_1
corresponsione della somma di € 429,18, per un ammontare complessivo di € 1.244,53.
Dovendo essere riconosciuti gli stessi diritti dei lavoratori liberi, va affermato il diritto alla fruizione delle ferie, al fine di realizzare quell'equiparazione del lavoro penitenziario al lavoro libero in conformità ai principi della Costituzione. Come
osservato, lo stato detentivo non deve impedire al ricorrente di usufruire delle ferie in quanto al lavoratore detenuto deve essere garantito il diritto al riposo annuale allo stesso modo dei lavoratori liberi, anche se all'interno dell'istituto penitenziario (Corte Cost. n.
158/2001). Pertanto, va riconosciuta al ricorrente la mercede a titolo di indennità per ferie non fruite in conformità a quanto statuito dalla Corte costituzionale.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e il va Controparte_1
condannato al pagamento, in favore di , della complessiva Parte_1
somma di € 1.244,53, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo sancito dalla L. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
330/2022 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
X Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il , in favore di Controparte_1
della somma di € 1.244,53 oltre alla maggior somma tra Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di mercede, indennità di ferie non godute, e TFR per l'attività lavorativa prestata durante il periodo di detenzione come addetto alle pulizie dall' 1 agosto 2018 al 30 settembre 2018, mansione inquadrabile al livello B del CCNL e, come assistente alla persona non autosufficiente dal 16 marzo
2020 al 31 ottobre 2020, mansione inquadrabile al livello C Super del CCNL
Condanna altresì il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre Parte_1
IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese forfettarie liquidate in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Tramontana Mario, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico del le spese della Consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XI