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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3743/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249033756022/000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione in epigrafe lamentando vari profili d'illegittimità. Non risulta depositata agli atti prova dell'avvenuta notifica alla controparte ADER. Quest'ultima si è costituita con atto d'intervento volontario evidenziando di aver provveduto alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, non impugnate nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile: l'avvenuta costituzione di ADER infatti, avente efficacia sanante rispetto alla mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso, consente l'acquisizione della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle non impugnate nei termini di cui all'art. 21 del d.Lgs. n. 546/92 con conseguente inammissibilità del ricorso. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3743/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249033756022/000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione in epigrafe lamentando vari profili d'illegittimità. Non risulta depositata agli atti prova dell'avvenuta notifica alla controparte ADER. Quest'ultima si è costituita con atto d'intervento volontario evidenziando di aver provveduto alla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, non impugnate nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile: l'avvenuta costituzione di ADER infatti, avente efficacia sanante rispetto alla mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso, consente l'acquisizione della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle non impugnate nei termini di cui all'art. 21 del d.Lgs. n. 546/92 con conseguente inammissibilità del ricorso. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado rigetta il ricorso e compensa le spese.