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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI CO, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, EL
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 44/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Galvani, 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R03IM0020 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R03IM0020 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R03IM0020 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, a rettifica della dichiarazione modello unico riguardante il periodo d'imposta
2018, ha notificato a Ricorrente_1 s.r.l., in data 4.12.2024, un avviso di accertamento avente a oggetto il recupero dell'IRES in relazione ad accertati costi non inerenti, l'accertato maggior valore di produzione ai fini dell'IRAP e l'IVA illegittimamente detratta su operazioni soggettivamente inesistenti, ad esito di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, secondo cui l'appalto della società in questione con Consorzio_1 (preordinato all'esecuzione di attività di facchinaggio occorrente a Ricorrente_1) era in realtà da qualificare come somministrazione fraudolenta di manodopera, come da processo verbale di constatazione del
5.10.2022.
Avverso tale avviso la ricorrente è insorta deducendo:
1)vizio di motivazione e violazione delle regole in tema di onere della prova;
2) violazione del principio di neutralità dell'IVA e del diritto alla detrazione dell'IVA correlata a operazioni inesistenti in difetto di prova della consapevolezza dell'impresa committente di partecipare a frode carosello;
3) sussistenza del diritto a detrarre l'IVA, sia pure per operazione non effettivamente eseguita, laddove il cedente abbia versato l'imposta;
4) in ordine alla presunta indetraibilità dell'IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti: contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia UE n. CC 94/19 del 11.3.2020; violazione dell'art. 6, comma 6, secondo periodo del d.lgs. n. 471/1997 (che fa salvo il diritto alla detrazione in caso di imposta erroneamente assolta dal cedente in relazione a operazione esclusa dall'IVA);
5) violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la prima censura la società istante deduce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e il difetto di prova dell'illiceità del contratto di appalto.
La doglianza è fondata, nei sensi appresso precisati.
Vi sono vari aspetti che depongono per la liceità del contratto stipulato dalla ricorrente e dal Consorzio_1
.
L'allegato n. 3 alle osservazioni presentate dalla deducente all'Agenzia delle Entrate documenta la consegna di un mezzo funzionale alle operazioni di facchinaggio da Consorzio_1 a Ricorrente_1 s.r.l.; sono altresì documentate contestazioni di inadempienze rivolte da quest'ultima a Consorzio_1 in relazione a danni arrecati dai facchini dipendenti dalla stessa Consorzio_1 e, coerentemente, l'esistenza di fatture con le quali la ricorrente ha addebitato al Consorzio_1 importi relativi a danni arrecati alla merce dai facchini da esso dipendenti. In tale contesto si collocano le dichiarazioni di dipendenti della ricorrente secondo cui l'organizzazione dell'attività dei facchini faceva capo a Consorzio_1 (documento n. 4 bis depositato in giudizio in allegato al ricorso) e la dichiarazione espressa in senso analogo da un dipendente di Consorzio_1 (documento n. 3 bis allegato all'impugnativa).
Da quest'ultima dichiarazione risulta che la messa a disposizione di idoneo mezzo funzionale al facchinaggio da parte di Consorzio_1 persisteva nel dicembre 2018. Trattasi peraltro di contratto di appalto che, per la natura della prestazione prevista, vede come necessariamente prevalente l'utilizzo di manodopera.
2. A fronte di tali elementi, l'amministrazione adduce le dichiarazioni rese da tre ex soci lavoratori di
Consorzio_1, alle quali è dato contrapporre le dichiarazioni richiamate dalla ricorrente.
Alla luce degli elementi complessivi addotti e documentati dalla ricorrente e dalla resistente, poiché
l'onere di provare l'esistenza di contratto illecito di somministrazione di manodopera è a carico dell'Agenzia delle Entrate, non risulta dimostrato che l'attività lavorativa dei facchini dipendenti da
Consorzio_1 fosse organizzata dalla deducente, mentre la determinazione del corrispettivo dell'appalto sulla base delle ore di lavoro consegue al fatto che nell'attività di facchinaggio prevalgono le prestazioni di lavoro rispetto alla fornitura di mezzi o di strumenti materiali funzionali al servizio (che pure è documentata), talché non può essere di per sé sintomatica di somministrazione illecita di manodopera.
In definitiva, il contribuente ha prodotto indizi e documenti che, nell'insieme, non sono recessivi rispetto alle documentate deduzioni opposte dall'Agenzia delle Entrate.
3. Stante la fondatezza della prima censura, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le doglianze non esaminate.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la particolarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI CO, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, EL
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 44/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Galvani, 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R03IM0020 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R03IM0020 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R03IM0020 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, a rettifica della dichiarazione modello unico riguardante il periodo d'imposta
2018, ha notificato a Ricorrente_1 s.r.l., in data 4.12.2024, un avviso di accertamento avente a oggetto il recupero dell'IRES in relazione ad accertati costi non inerenti, l'accertato maggior valore di produzione ai fini dell'IRAP e l'IVA illegittimamente detratta su operazioni soggettivamente inesistenti, ad esito di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, secondo cui l'appalto della società in questione con Consorzio_1 (preordinato all'esecuzione di attività di facchinaggio occorrente a Ricorrente_1) era in realtà da qualificare come somministrazione fraudolenta di manodopera, come da processo verbale di constatazione del
5.10.2022.
Avverso tale avviso la ricorrente è insorta deducendo:
1)vizio di motivazione e violazione delle regole in tema di onere della prova;
2) violazione del principio di neutralità dell'IVA e del diritto alla detrazione dell'IVA correlata a operazioni inesistenti in difetto di prova della consapevolezza dell'impresa committente di partecipare a frode carosello;
3) sussistenza del diritto a detrarre l'IVA, sia pure per operazione non effettivamente eseguita, laddove il cedente abbia versato l'imposta;
4) in ordine alla presunta indetraibilità dell'IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti: contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia UE n. CC 94/19 del 11.3.2020; violazione dell'art. 6, comma 6, secondo periodo del d.lgs. n. 471/1997 (che fa salvo il diritto alla detrazione in caso di imposta erroneamente assolta dal cedente in relazione a operazione esclusa dall'IVA);
5) violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la prima censura la società istante deduce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e il difetto di prova dell'illiceità del contratto di appalto.
La doglianza è fondata, nei sensi appresso precisati.
Vi sono vari aspetti che depongono per la liceità del contratto stipulato dalla ricorrente e dal Consorzio_1
.
L'allegato n. 3 alle osservazioni presentate dalla deducente all'Agenzia delle Entrate documenta la consegna di un mezzo funzionale alle operazioni di facchinaggio da Consorzio_1 a Ricorrente_1 s.r.l.; sono altresì documentate contestazioni di inadempienze rivolte da quest'ultima a Consorzio_1 in relazione a danni arrecati dai facchini dipendenti dalla stessa Consorzio_1 e, coerentemente, l'esistenza di fatture con le quali la ricorrente ha addebitato al Consorzio_1 importi relativi a danni arrecati alla merce dai facchini da esso dipendenti. In tale contesto si collocano le dichiarazioni di dipendenti della ricorrente secondo cui l'organizzazione dell'attività dei facchini faceva capo a Consorzio_1 (documento n. 4 bis depositato in giudizio in allegato al ricorso) e la dichiarazione espressa in senso analogo da un dipendente di Consorzio_1 (documento n. 3 bis allegato all'impugnativa).
Da quest'ultima dichiarazione risulta che la messa a disposizione di idoneo mezzo funzionale al facchinaggio da parte di Consorzio_1 persisteva nel dicembre 2018. Trattasi peraltro di contratto di appalto che, per la natura della prestazione prevista, vede come necessariamente prevalente l'utilizzo di manodopera.
2. A fronte di tali elementi, l'amministrazione adduce le dichiarazioni rese da tre ex soci lavoratori di
Consorzio_1, alle quali è dato contrapporre le dichiarazioni richiamate dalla ricorrente.
Alla luce degli elementi complessivi addotti e documentati dalla ricorrente e dalla resistente, poiché
l'onere di provare l'esistenza di contratto illecito di somministrazione di manodopera è a carico dell'Agenzia delle Entrate, non risulta dimostrato che l'attività lavorativa dei facchini dipendenti da
Consorzio_1 fosse organizzata dalla deducente, mentre la determinazione del corrispettivo dell'appalto sulla base delle ore di lavoro consegue al fatto che nell'attività di facchinaggio prevalgono le prestazioni di lavoro rispetto alla fornitura di mezzi o di strumenti materiali funzionali al servizio (che pure è documentata), talché non può essere di per sé sintomatica di somministrazione illecita di manodopera.
In definitiva, il contribuente ha prodotto indizi e documenti che, nell'insieme, non sono recessivi rispetto alle documentate deduzioni opposte dall'Agenzia delle Entrate.
3. Stante la fondatezza della prima censura, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le doglianze non esaminate.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la particolarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.