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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9454/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Piazza Alberto Banfi n. 4, Pinerolo presso lo studio Parte_1 dell'avv. MARENGO SIMONA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo depositato il 27/05/2024.
Per il P.M.: visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio nel Regno del Parte_1 Controparte_1
Marocco il 20/09/1996.
pagina 1 di 4 Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/05/2005, il 26/06/2007, il 12/01/2012 e il Per_1 Per_2 Per_3
13/08/1998.
Con ricorso depositato il 27/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, inoltre, disporsi un calendario di visita padre-figli, un assegno di mantenimento di €450,00 a titolo di contributo per i figli oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico a favore della ricorrente.
Veniva ritualmente fissata udienza e perveniva visto del P.M. non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 06/02/2025, è stato Controparte_1
dichiarato contumace. All'udienza parte ricorrente veniva sentita. Il difensore insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice non esperiva tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente e revocava la nomina della curatrice speciale dei minori (nominata nel procedimento n. 1375/2020 V.G: innanzi al Tribunale per i minorenni di Torino nell'ambito del quale era già stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente). Infine, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Deve anzitutto premettersi che, alla luce dell'intervenuta declaratoria di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale (decreto del T.M. del 21.2.2024), l'affidamento dei figli minori resta concentrato in via esclusiva in capo alla madre, sig.ra , la quale assumerà Parte_1
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per gli stessi.
Quanto ai tempi di visita padre-minori, devono confermarsi le statuizioni di cui al provvedimento del
T.M. del 21.2.2024, aderenti all'interesse della prole minorenne.
pagina 2 di 4 Sotto il profilo economico, occorre rilevare come , già dichiarato decaduto Controparte_1
con provvedimento del T.M., non ha mai – a quanto consta- provveduto in alcun modo al mantenimento della prole, pur svolgendo attività lavorativa come 'operaio addetto alla trancia' presso la soc. Manavella
s.r.l. in Via Bibiana n. 76 Bagnolo Piemonte (CN), con emolumenti pari a € 1.800,00 euro mensili
(secondo quanto dedotto da parte ricorrente e non smentito dalle ulteriori risultanze processuali). Per contro, la sig.ra è assunta presso la cooperativa sociale Quadrifoglio s.c US (soggetto Pt_1
promotore C.I.S.S di Pinerolo) con contratto a tempo indeterminato (v. verbale di udienza del
06.02.2025), con retribuzione pari a euro 700,00 mensili circa;
svolge saltuariamente attività come lavapiatti' presso l''Antica Lucerna di Lussiana Marco', con contratto a chiamata e percepisce una media di circa euro 150,00 mensili;
percepisce il 50% dell'assegno unico, pari a € 300,00 circa. La ricorrente risiede, unitamente ai tre figli , e in Luserna San Giovanni, Via Monte Frioland n. Per_1 Per_3 Per_2
15/1 in un appartamento in locazione con canone mensile per euro 230,00 (oltre alle spese condominiali e costi per utenze luce, acqua e gas).
Ciò posto, considerate le esigenze della prole (e, segnatamente, dei due figli minori e nonché Per_2 Per_3
del figlio , maggiorenne e non economicamente indipendente), i tempi di permanenza della stessa Per_1
presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole pari a euro 450,00 euro mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Deve altresì essere disposto che la madre collocataria della prole percepisca integralmente l'assegno unico (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
Deve infine essere confermata la prosecuzione degli interventi educativi e di sostegno - anche psicologici
- in favore dei minori da parte dei servizi territoriali.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, con la precisazione che non deve essere liquidata la fase istruttoria non essendo stata svolta attività riconducibile alla predetta fase.
Fase studio € 850,50
pagina 3 di 4 Fase introduttiva € 602,00
Fase decisoria € 1.452,50
TOTALE € 2.905,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_5 Persona_6
, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza per i minori Parte_1
e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori con le modalità già statuite dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta (proc. n. 1375/2020 Reg. V.G. – provvedimento del
21/02/2024) e, pertanto:
AUTORIZZA incontri liberi tra il padre e i minori, con il monitoraggio indiretto dei Servizi;
CONFERMA la prosecuzione degli interventi educativi e di sostegno - anche psicologico - in favore dei minori, in particolare per quanto attiene al supporto nella relazione con il padre, nonché gli interventi di monitoraggio sul nucleo, per il tempo ritenuto necessario dai Servizi;
DISPONE che versi mensilmente a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque, un assegno di € 450,00 (€ 150 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento di Per_3
e (minorenni) e di (maggiorenne ma economicamente non autosufficiente), somma da Per_2 Per_1
rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese eventualmente le spese di trasporto, ludiche e ricreative necessitate, come da
Protocollo spese del Tribunale di Torino.
DISPONE che la sig.ra percepisca per intero (100%) l'assegno unico e universale Parte_1
a favore di tutti i figli.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9454/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Piazza Alberto Banfi n. 4, Pinerolo presso lo studio Parte_1 dell'avv. MARENGO SIMONA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo depositato il 27/05/2024.
Per il P.M.: visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio nel Regno del Parte_1 Controparte_1
Marocco il 20/09/1996.
pagina 1 di 4 Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/05/2005, il 26/06/2007, il 12/01/2012 e il Per_1 Per_2 Per_3
13/08/1998.
Con ricorso depositato il 27/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, inoltre, disporsi un calendario di visita padre-figli, un assegno di mantenimento di €450,00 a titolo di contributo per i figli oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico a favore della ricorrente.
Veniva ritualmente fissata udienza e perveniva visto del P.M. non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 06/02/2025, è stato Controparte_1
dichiarato contumace. All'udienza parte ricorrente veniva sentita. Il difensore insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice non esperiva tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente e revocava la nomina della curatrice speciale dei minori (nominata nel procedimento n. 1375/2020 V.G: innanzi al Tribunale per i minorenni di Torino nell'ambito del quale era già stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente). Infine, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Deve anzitutto premettersi che, alla luce dell'intervenuta declaratoria di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale (decreto del T.M. del 21.2.2024), l'affidamento dei figli minori resta concentrato in via esclusiva in capo alla madre, sig.ra , la quale assumerà Parte_1
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per gli stessi.
Quanto ai tempi di visita padre-minori, devono confermarsi le statuizioni di cui al provvedimento del
T.M. del 21.2.2024, aderenti all'interesse della prole minorenne.
pagina 2 di 4 Sotto il profilo economico, occorre rilevare come , già dichiarato decaduto Controparte_1
con provvedimento del T.M., non ha mai – a quanto consta- provveduto in alcun modo al mantenimento della prole, pur svolgendo attività lavorativa come 'operaio addetto alla trancia' presso la soc. Manavella
s.r.l. in Via Bibiana n. 76 Bagnolo Piemonte (CN), con emolumenti pari a € 1.800,00 euro mensili
(secondo quanto dedotto da parte ricorrente e non smentito dalle ulteriori risultanze processuali). Per contro, la sig.ra è assunta presso la cooperativa sociale Quadrifoglio s.c US (soggetto Pt_1
promotore C.I.S.S di Pinerolo) con contratto a tempo indeterminato (v. verbale di udienza del
06.02.2025), con retribuzione pari a euro 700,00 mensili circa;
svolge saltuariamente attività come lavapiatti' presso l''Antica Lucerna di Lussiana Marco', con contratto a chiamata e percepisce una media di circa euro 150,00 mensili;
percepisce il 50% dell'assegno unico, pari a € 300,00 circa. La ricorrente risiede, unitamente ai tre figli , e in Luserna San Giovanni, Via Monte Frioland n. Per_1 Per_3 Per_2
15/1 in un appartamento in locazione con canone mensile per euro 230,00 (oltre alle spese condominiali e costi per utenze luce, acqua e gas).
Ciò posto, considerate le esigenze della prole (e, segnatamente, dei due figli minori e nonché Per_2 Per_3
del figlio , maggiorenne e non economicamente indipendente), i tempi di permanenza della stessa Per_1
presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole pari a euro 450,00 euro mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Deve altresì essere disposto che la madre collocataria della prole percepisca integralmente l'assegno unico (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
Deve infine essere confermata la prosecuzione degli interventi educativi e di sostegno - anche psicologici
- in favore dei minori da parte dei servizi territoriali.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente contumace.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, con la precisazione che non deve essere liquidata la fase istruttoria non essendo stata svolta attività riconducibile alla predetta fase.
Fase studio € 850,50
pagina 3 di 4 Fase introduttiva € 602,00
Fase decisoria € 1.452,50
TOTALE € 2.905,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_5 Persona_6
, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza per i minori Parte_1
e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori con le modalità già statuite dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta (proc. n. 1375/2020 Reg. V.G. – provvedimento del
21/02/2024) e, pertanto:
AUTORIZZA incontri liberi tra il padre e i minori, con il monitoraggio indiretto dei Servizi;
CONFERMA la prosecuzione degli interventi educativi e di sostegno - anche psicologico - in favore dei minori, in particolare per quanto attiene al supporto nella relazione con il padre, nonché gli interventi di monitoraggio sul nucleo, per il tempo ritenuto necessario dai Servizi;
DISPONE che versi mensilmente a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque, un assegno di € 450,00 (€ 150 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento di Per_3
e (minorenni) e di (maggiorenne ma economicamente non autosufficiente), somma da Per_2 Per_1
rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese eventualmente le spese di trasporto, ludiche e ricreative necessitate, come da
Protocollo spese del Tribunale di Torino.
DISPONE che la sig.ra percepisca per intero (100%) l'assegno unico e universale Parte_1
a favore di tutti i figli.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in € 2.905,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
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