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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 856/2009 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione:
- premesso che l'udienza del 3.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli articoli 281 sexies e 127 ter co. 3 c.p.c., la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco Ponsiglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RGAC 856/2009 vertente
TRA [C.F. ] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Di Vito, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso, 6;
- attore
CONTRO
[C.F. ] rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Marina Perna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Pesaturo, sito in
Venafro (IS) al C.so Campano n. 51;
- opposta
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
3.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità dei lavori di demolizione del muro portante situato nell'immobile di proprietà del sig. con creazione del varco meglio descritto nella premessa del presente atto e al CP_1 di sotto dell'unità abitativa di proprietà del sig. sita in Venafro alla Piazza Cimorelli Parte_1 nn. 5 e 6, classificata in catasto al foglio di mappa 13, particella 39, sub. 2, accertare e dichiarare che tali lavori hanno pregiudicato la resistenza antisismica della predetta unità abitativa e causato in essa le lesioni descritte sempre nella premessa del presente atto e per l'effetto condannare il sig.
alla ricostruzione del muro portante demolito, al risarcimento in favore del sig. CP_1
di tutti i danni, nessuno escluso od eccettuato, provocati nella sua unità abitativa dai Parte_1 predetti interventi di demolizione in quella somma che sarà accertata in corso di causa, importi da maggiorarsi degli interessi legali e compensativi di legge, nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni che saranno accertati in corso di causa e l'esecuzione di tutte quelle ulteriori opere che il nominando c.t.u. riterrà necessarie alla riduzione in pristino stato l'immobile per cui è causa, il tutto con condanna del sig. anche al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari di causa maggiorati del rimborso forfettario spese generali parti al 12,5%, del c.a.p. 2% e dell'i.v.a. di legge”.
A sostegno della propria domanda l'attore rappresentava: - di essere proprietario di un'unità abitativa sita a Venafro alla Piazza Cimorelli acquistata con contratto di compravendita del
28.12.2001; - che l'immobile era sviluppato su due livelli con un vano al piano terra e due al piano superiore confinante con la Torre Medioevale denominata “Palazzo Caracciolo” e soprastante un locale situato al piano terreno di proprietà del convenuto, il quale era proprietario anche del locale terraneo ed asso adiacente situato nella Torre Medioevale;
- che il per unire i due predetti CP_1 locali, aveva realizzato, sul muro maestro che li separava, un ampio varco per realizzare un unico ambiente;
- di aver notato nel mese di settembre 2008 la presenza di lesioni alle volte e alle murature dell'immobile di sua proprietà e di aver pertanto incarico ad un proprio CTP per la individuazione delle cause di tali lesioni;
- tale CTP aveva ritenuto che il quadro fessurativo riscontrato fosse dipendente dalle lavorazioni effettuate sulla proprietà confinante, con conseguente necessità di interventi di ripristino dell'integrità muraria nella proprietà dell'attore dello stato dei luoghi precedente alla creazione del varco.
L'attore, pertanto, chiedeva la condanna del all'esecuzione delle opere necessario al CP_1 ripristino dello status quo ante e al risarcimento dei danni patiti, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e
2053 c.c.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
In particolare, il convenuto eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per aver l'attore omesso l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c.
Nel merito, rappresentava di aver acquistato i locali in questione in data 8.6.1990; prima di tale acquisto, i locali erano stati concessi in locazione dal Comune di Venafro a , madre CP_2 del convenuto, la quale aveva posto in essere lavori di modifica, autorizzati dal Comune, con particolare riguardo all'ampliamento della porta interna.
In altri termini, il evidenziava di non aver abbattuto alcun muro portante. Stante, CP_1 comunque, l'avvenuta realizzazione del varco già nel 1981 (ad opera di , la CP_2 domanda era da ritenersi prescritta. Il convenuto, infine, agiva in riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento in suo favore di € 30.000,00 ai sensi dell'ex art. 96 c.p.c. La causa - istruita mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale del convenuto, prova testimoniale e CTU – veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.12.2025.
* * * * *
Preliminarmente va respinta l'eccezione del convenuto relativa alla nullità dell'atto introduttivo.
Ed infatti, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva”; idonea, in sostanza, a consentire a parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in ordine ai fatti contestati.
Nel caso di specie, a ben vedere, si evince agevolmente la natura della pretesa attorea, quale domanda di risarcimento dei danni ex artt. 2043, 2051 e 2053 c.c.
La domanda va, comunque, rigettata.
Parte convenuta ha sostanzialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
A tal riguardo, occorre innanzitutto chiarire che la legittimazione attiva o passiva non va confusa con la titolarità sostanziale del diritto azionato;
la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14243 del 08/08/2012). Essa, dunque, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione fornita dall'attore nell'atto introduttivo della lite, questi e il convenuto assumono, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia e di soggetto tenuto a subirla, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che attiene al merito della questione (cfr. Tribunale Potenza Civile Sentenza 17 gennaio 2018 n. 44)
La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione della azione, si fonda esclusivamente sulla allegazione fatta in domanda e una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (cfr. Tribunale Milano Sezione 7 Civile Sentenza 16 ottobre 2018
n. 10416).
Nel caso di specie, a non essere stata provata è la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in causa.
Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni unite, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass.
SSUU 2951/2016; 1174/2018; 23721/2021). “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva
o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno - infatti - natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa” (Cass.
23721/2021; 3765/2021).
Orbene, nel caso di specie, non risulta provato che sia stato l'odierno convenuto a porre in essere la condotta causativa dei danni lamentati dall'attore.
Dall'istruttoria sono, invero, emerse in maniera incontrovertibile due circostanze decisive:
- che è divenuto proprietario dell'immobile in data 8.6.1990 e che, in tale data, i CP_1 lavori da cui asseritamente deriverebbero i danni di cui si chiede il ristoro erano già stati effettuati;
- che le lesioni occorse all'immobile di derivano dai lavori effettuati nel lontano 1981 Parte_1 dalla Sig.ra circa ventidue anni prima dell'acquisto dell'immobile da parte CP_2 dell'attore, avvenuto il 28.12.2001.
Tanto si evince, innanzitutto, dal documento n. 10 allegato alla CTU espletata dal Dott. Arch.
, non contestato, denominato “Atto dichiarativo e di obbligo e contestuale Persona_1 accettazione del 6.9.1981”. Trattasi di un atto di assunzione di un obbligo, firmato dall'allora proprietaria dell'unità commerciale del piano terra, sig.ra e i proprietari dell'unità CP_2 residenziale del piano primo, sigg. e , rispettivamente danti causa dell'odierno CP_3 Per_2 convenuto e di e , venditori dell'appartamento oggi di Controparte_4 Controparte_5 proprietà dell'odierno attore.
Richiamando il passaggio della CTU sul punto, “Tale atto testimonia in modo inequivocabile come la comparsa delle lesioni sia stata causata dai lavori del 1981 sui varchi al piano terra e in particolare:
• realizzazione del varco tra il primo vano di proprietà della sig.ra e il vano di proprietà CP_2 comunale (all'interno della torre). Da quanto dichiarato nel documento in corrispondenza dell'apertura è stata costruita “un'intelaiatura in ferro – cemento con appoggio su due piloni laterali contrapposti e portanti, chiusi alla base con soletta in cemento armato”. Tale intervento non trova riscontro in alcuna pratica edilizia né strutturale presso il Genio Civile
• ampliamento della porta tra il primo vano di proprietà della sig.ra e l'altro locale di CP_2 proprietà del Comune. Questo intervento è descritto nell'autorizzazione del 1980, ma non ci sono progetti o autorizzazioni sismiche a corredo della pratica edilizia.”.
Continua il CTU affermando che “A seguito di questi interventi sono derivate le lesioni ancora oggi visibili: “lesioni inclinate al muro sovrastante la parete eliminata;
lesioni alla volta a vela di copertura nella camera […]”. A causa del danno riconosciuto sono state apposte n°3 spie in vetro per il monitoraggio delle lesioni più evidenti, con l'impegno da parte della sig.ra del CP_2 ripristino della muratura attraverso operazioni di cuci e scuci sulle lesioni più evidenti, nonché opere di finitura necessarie a completare il lavoro.” (cfr. pag. 10 CTU).
Inoltre, dall'allegato n. 11 della CTU (Domanda di condono ex lege 47/85 n° progressivo
0380055101, fascicolo n°11 al n°205+397) risulta inequivocabilmente che “Nel grafico delle
“planimetrie stato attuale” viene riportata la situazione del piano terra dove le aperture oggetto di indagine, già citate nel documento del 1981, sono presenti.” (cfr. pag. 10 CTU).
Secondo il CTU, le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di recepire in quanto logicamente coerenti e immuni da vizi, vi è sostanzialmente la “certezza che le lesioni si sono manifestate a seguito dei lavori sui varchi al piano terra”. Inoltre, nel tentativo di comprendere se le lesioni siano degenerative ed in continuo peggioramento, così come asserito dall'attore, il CTU ha osservato “Il monitoraggio è stato effettuato attraverso l'installazione di una centralina di acquisizione dati GSM, che ha consentito di osservare in tempo reale gli eventuali movimenti. I risultati, descritti nel report dell'allegato 13, rilevano che nei due mesi e mezzo di monitoraggio le lesioni non hanno presentato movimenti sostanziali, in particolare per la lesione L1 “l'andamento rilevato è di tipo ciclico, con spostamenti massimi compresi tra i 4 e i 5 centesimi di millimetro”, mentre per la lesione L2 si è rilevato un “comportamento con tendenza più marcatamente dipendente dai valori di temperatura”, con spostamenti massimi in valore assoluto sull'ordine dei
15 centesimi di millimetro. È ragionevole pensare che questo tipo di andamento possa evidenziare un aspetto di ciclicità dipendente dall'alternarsi di temperature fredde/calde naturalmente dipendenti dal ciclo stagionale.” precisando, poi, che “a valle delle prove effettuate, sembra che le lesioni osservate, nonostante la presenza dei varchi e nonostante l'edificio abbia subìto movimenti anomali dovuti al terremoto del 1984, non abbiano modificato la loro sostanziale natura.
Relativamente alla causa che ha determinato la formazione delle lesioni si può ragionevolmente sostenere che quelle sulla parete di confine con la torre (L1, L4 e L5) si sono formate in concomitanza dell'apertura del varco tra locale e torre medievale e dell'ampliamento del varco esistente (come indicato nell'autorizzazione del 1980 e nella scrittura del 1981), dunque si identifica come causa del danno l'atto stesso della demolizione”.
Orbene, considerato che, al momento dell'apertura dei varchi, l'odierno convenuto non era proprietario del bene e non aveva alcuna possibilità di porre in essere la condotta causative dei danni patiti dall'attore, la domanda nei suoi confronti va rigettata.
Si consideri, del resto, la fondatezza, altresì, dell'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto. In ordine al termine di prescrizione in concreto applicabile alla fattispecie, occorre premettere che la domanda proposta nel presente giudizio è qualificabile come domanda di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'azione di risarcimento del danno, infatti, è stata proposta nei confronti del soggetto terzo il quale, con la propria attività materiale su autonomo e distinto bene, avrebbe, nella prospettazione dell'odierno attore, cagionato le lesioni all'immobile di quest'ultimo. Applicando il termine di prescrizione quinquennale, appare improbabile, se non impossibile, che il si sia reso conto delle lesioni Pt_1 soltanto nell'anno 2008.
Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., cui questo giudice espressamente aderisce in quanto fondate su puntuali indagini e su argomentazioni esenti da vizi logici, risulta evidente che le lesioni per cui è causa siano derivate dai lavori effettuati nel 1981 e, dunque, che i danni siano riconducibili a problematiche intervenute nel corso di detti lavori di ristrutturazione.
A fronte dell'eccezione di intervenuta prescrizione formulata dal convenuto e delle risultanze della
CTU, è mancata la prova da parte dell'attore della data di manifestazione del danno nell'anno
2008, così come dedotto nel libello introduttivo.
Occorre sottolineare, sul punto, che dall'istruttoria di causa piuttosto è emerso il contrario.
Irrilevanti, del resto, appaiono le generiche dichiarazioni dei testimoni, relative alle convinzioni del in merito all'eziologia delle lesioni. Anzi, proprio la scoperta delle lesioni sin dal periodo Pt_1 precedente all'acquisto (avvenuto nel 2001) avrebbe dovuto indurre ad una disamina approfondita delle cause, onde trovare adeguata tutela, eventualmente nei confronti dei danti causa.
Pertanto, il diritto al risarcimento del suddetto danno, anche ove si ritenesse riconducibile alla responsabilità del (e tanto non è emerso dall'istruttoria), dovrebbe essere dichiarato CP_1 prescritto.
In ultimo, va rigettata la richiesta di condanna di al risarcimento per lite temeraria Parte_1 avanzata dal convenuto e quantificata in € 30.000,00, non sussistendone i presupposti.
La temerarietà della lite si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale Viterbo, 18 settembre
2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ.
21 luglio 2000, n. 9579).
Lo stato soggettivo si identifica, dunque, nel dolo o colpa grave requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata. Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Tali elementi non sono emersi nell'ambito del presente giudizio o comunque non risultano provati;
ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Rilevato, infine, che, a pag. 16 della c.t.u. espletata, si legge che “Gli interventi strutturali non sono corredati di alcuna autorizzazione sismica, né edilizia, eccetto l'ampliamento della porta verso la ex Traversa via Veneto, opera per la quale esiste unicamente l'autorizzazione del
ma non sono stati reperiti depositi presso il Genio Civile. A conferma di ciò è la presenza CP_6 di una domanda di condono del 1985 (dove nell'elaborato risultano indicate le aperture al piano terra come realizzate oggi), alla quale è allegata una richiesta di certificato di idoneità statica, mai integrato.”, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per dovere di ufficio, gli atti vanno trasmessi alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore indeterminabile della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Inoltre, occorre tenere presente quanto chiarito da Cass. civ., Sez. 6-2, n. 968/2022, secondo cui
“In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del
2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia". Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
• rigetta la domanda principale;
• rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto;
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice;
• Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Isernia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per quanto riportato dal c.t.u. ed indicato in parte motiva.
Isernia, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 856/2009 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione:
- premesso che l'udienza del 3.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli articoli 281 sexies e 127 ter co. 3 c.p.c., la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco Ponsiglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RGAC 856/2009 vertente
TRA [C.F. ] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Di Vito, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso, 6;
- attore
CONTRO
[C.F. ] rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Marina Perna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Pesaturo, sito in
Venafro (IS) al C.so Campano n. 51;
- opposta
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
3.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità dei lavori di demolizione del muro portante situato nell'immobile di proprietà del sig. con creazione del varco meglio descritto nella premessa del presente atto e al CP_1 di sotto dell'unità abitativa di proprietà del sig. sita in Venafro alla Piazza Cimorelli Parte_1 nn. 5 e 6, classificata in catasto al foglio di mappa 13, particella 39, sub. 2, accertare e dichiarare che tali lavori hanno pregiudicato la resistenza antisismica della predetta unità abitativa e causato in essa le lesioni descritte sempre nella premessa del presente atto e per l'effetto condannare il sig.
alla ricostruzione del muro portante demolito, al risarcimento in favore del sig. CP_1
di tutti i danni, nessuno escluso od eccettuato, provocati nella sua unità abitativa dai Parte_1 predetti interventi di demolizione in quella somma che sarà accertata in corso di causa, importi da maggiorarsi degli interessi legali e compensativi di legge, nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni che saranno accertati in corso di causa e l'esecuzione di tutte quelle ulteriori opere che il nominando c.t.u. riterrà necessarie alla riduzione in pristino stato l'immobile per cui è causa, il tutto con condanna del sig. anche al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari di causa maggiorati del rimborso forfettario spese generali parti al 12,5%, del c.a.p. 2% e dell'i.v.a. di legge”.
A sostegno della propria domanda l'attore rappresentava: - di essere proprietario di un'unità abitativa sita a Venafro alla Piazza Cimorelli acquistata con contratto di compravendita del
28.12.2001; - che l'immobile era sviluppato su due livelli con un vano al piano terra e due al piano superiore confinante con la Torre Medioevale denominata “Palazzo Caracciolo” e soprastante un locale situato al piano terreno di proprietà del convenuto, il quale era proprietario anche del locale terraneo ed asso adiacente situato nella Torre Medioevale;
- che il per unire i due predetti CP_1 locali, aveva realizzato, sul muro maestro che li separava, un ampio varco per realizzare un unico ambiente;
- di aver notato nel mese di settembre 2008 la presenza di lesioni alle volte e alle murature dell'immobile di sua proprietà e di aver pertanto incarico ad un proprio CTP per la individuazione delle cause di tali lesioni;
- tale CTP aveva ritenuto che il quadro fessurativo riscontrato fosse dipendente dalle lavorazioni effettuate sulla proprietà confinante, con conseguente necessità di interventi di ripristino dell'integrità muraria nella proprietà dell'attore dello stato dei luoghi precedente alla creazione del varco.
L'attore, pertanto, chiedeva la condanna del all'esecuzione delle opere necessario al CP_1 ripristino dello status quo ante e al risarcimento dei danni patiti, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e
2053 c.c.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
In particolare, il convenuto eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per aver l'attore omesso l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c.
Nel merito, rappresentava di aver acquistato i locali in questione in data 8.6.1990; prima di tale acquisto, i locali erano stati concessi in locazione dal Comune di Venafro a , madre CP_2 del convenuto, la quale aveva posto in essere lavori di modifica, autorizzati dal Comune, con particolare riguardo all'ampliamento della porta interna.
In altri termini, il evidenziava di non aver abbattuto alcun muro portante. Stante, CP_1 comunque, l'avvenuta realizzazione del varco già nel 1981 (ad opera di , la CP_2 domanda era da ritenersi prescritta. Il convenuto, infine, agiva in riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento in suo favore di € 30.000,00 ai sensi dell'ex art. 96 c.p.c. La causa - istruita mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale del convenuto, prova testimoniale e CTU – veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.12.2025.
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Preliminarmente va respinta l'eccezione del convenuto relativa alla nullità dell'atto introduttivo.
Ed infatti, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva”; idonea, in sostanza, a consentire a parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in ordine ai fatti contestati.
Nel caso di specie, a ben vedere, si evince agevolmente la natura della pretesa attorea, quale domanda di risarcimento dei danni ex artt. 2043, 2051 e 2053 c.c.
La domanda va, comunque, rigettata.
Parte convenuta ha sostanzialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
A tal riguardo, occorre innanzitutto chiarire che la legittimazione attiva o passiva non va confusa con la titolarità sostanziale del diritto azionato;
la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14243 del 08/08/2012). Essa, dunque, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione fornita dall'attore nell'atto introduttivo della lite, questi e il convenuto assumono, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia e di soggetto tenuto a subirla, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che attiene al merito della questione (cfr. Tribunale Potenza Civile Sentenza 17 gennaio 2018 n. 44)
La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione della azione, si fonda esclusivamente sulla allegazione fatta in domanda e una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (cfr. Tribunale Milano Sezione 7 Civile Sentenza 16 ottobre 2018
n. 10416).
Nel caso di specie, a non essere stata provata è la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in causa.
Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni unite, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass.
SSUU 2951/2016; 1174/2018; 23721/2021). “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva
o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno - infatti - natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa” (Cass.
23721/2021; 3765/2021).
Orbene, nel caso di specie, non risulta provato che sia stato l'odierno convenuto a porre in essere la condotta causativa dei danni lamentati dall'attore.
Dall'istruttoria sono, invero, emerse in maniera incontrovertibile due circostanze decisive:
- che è divenuto proprietario dell'immobile in data 8.6.1990 e che, in tale data, i CP_1 lavori da cui asseritamente deriverebbero i danni di cui si chiede il ristoro erano già stati effettuati;
- che le lesioni occorse all'immobile di derivano dai lavori effettuati nel lontano 1981 Parte_1 dalla Sig.ra circa ventidue anni prima dell'acquisto dell'immobile da parte CP_2 dell'attore, avvenuto il 28.12.2001.
Tanto si evince, innanzitutto, dal documento n. 10 allegato alla CTU espletata dal Dott. Arch.
, non contestato, denominato “Atto dichiarativo e di obbligo e contestuale Persona_1 accettazione del 6.9.1981”. Trattasi di un atto di assunzione di un obbligo, firmato dall'allora proprietaria dell'unità commerciale del piano terra, sig.ra e i proprietari dell'unità CP_2 residenziale del piano primo, sigg. e , rispettivamente danti causa dell'odierno CP_3 Per_2 convenuto e di e , venditori dell'appartamento oggi di Controparte_4 Controparte_5 proprietà dell'odierno attore.
Richiamando il passaggio della CTU sul punto, “Tale atto testimonia in modo inequivocabile come la comparsa delle lesioni sia stata causata dai lavori del 1981 sui varchi al piano terra e in particolare:
• realizzazione del varco tra il primo vano di proprietà della sig.ra e il vano di proprietà CP_2 comunale (all'interno della torre). Da quanto dichiarato nel documento in corrispondenza dell'apertura è stata costruita “un'intelaiatura in ferro – cemento con appoggio su due piloni laterali contrapposti e portanti, chiusi alla base con soletta in cemento armato”. Tale intervento non trova riscontro in alcuna pratica edilizia né strutturale presso il Genio Civile
• ampliamento della porta tra il primo vano di proprietà della sig.ra e l'altro locale di CP_2 proprietà del Comune. Questo intervento è descritto nell'autorizzazione del 1980, ma non ci sono progetti o autorizzazioni sismiche a corredo della pratica edilizia.”.
Continua il CTU affermando che “A seguito di questi interventi sono derivate le lesioni ancora oggi visibili: “lesioni inclinate al muro sovrastante la parete eliminata;
lesioni alla volta a vela di copertura nella camera […]”. A causa del danno riconosciuto sono state apposte n°3 spie in vetro per il monitoraggio delle lesioni più evidenti, con l'impegno da parte della sig.ra del CP_2 ripristino della muratura attraverso operazioni di cuci e scuci sulle lesioni più evidenti, nonché opere di finitura necessarie a completare il lavoro.” (cfr. pag. 10 CTU).
Inoltre, dall'allegato n. 11 della CTU (Domanda di condono ex lege 47/85 n° progressivo
0380055101, fascicolo n°11 al n°205+397) risulta inequivocabilmente che “Nel grafico delle
“planimetrie stato attuale” viene riportata la situazione del piano terra dove le aperture oggetto di indagine, già citate nel documento del 1981, sono presenti.” (cfr. pag. 10 CTU).
Secondo il CTU, le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di recepire in quanto logicamente coerenti e immuni da vizi, vi è sostanzialmente la “certezza che le lesioni si sono manifestate a seguito dei lavori sui varchi al piano terra”. Inoltre, nel tentativo di comprendere se le lesioni siano degenerative ed in continuo peggioramento, così come asserito dall'attore, il CTU ha osservato “Il monitoraggio è stato effettuato attraverso l'installazione di una centralina di acquisizione dati GSM, che ha consentito di osservare in tempo reale gli eventuali movimenti. I risultati, descritti nel report dell'allegato 13, rilevano che nei due mesi e mezzo di monitoraggio le lesioni non hanno presentato movimenti sostanziali, in particolare per la lesione L1 “l'andamento rilevato è di tipo ciclico, con spostamenti massimi compresi tra i 4 e i 5 centesimi di millimetro”, mentre per la lesione L2 si è rilevato un “comportamento con tendenza più marcatamente dipendente dai valori di temperatura”, con spostamenti massimi in valore assoluto sull'ordine dei
15 centesimi di millimetro. È ragionevole pensare che questo tipo di andamento possa evidenziare un aspetto di ciclicità dipendente dall'alternarsi di temperature fredde/calde naturalmente dipendenti dal ciclo stagionale.” precisando, poi, che “a valle delle prove effettuate, sembra che le lesioni osservate, nonostante la presenza dei varchi e nonostante l'edificio abbia subìto movimenti anomali dovuti al terremoto del 1984, non abbiano modificato la loro sostanziale natura.
Relativamente alla causa che ha determinato la formazione delle lesioni si può ragionevolmente sostenere che quelle sulla parete di confine con la torre (L1, L4 e L5) si sono formate in concomitanza dell'apertura del varco tra locale e torre medievale e dell'ampliamento del varco esistente (come indicato nell'autorizzazione del 1980 e nella scrittura del 1981), dunque si identifica come causa del danno l'atto stesso della demolizione”.
Orbene, considerato che, al momento dell'apertura dei varchi, l'odierno convenuto non era proprietario del bene e non aveva alcuna possibilità di porre in essere la condotta causative dei danni patiti dall'attore, la domanda nei suoi confronti va rigettata.
Si consideri, del resto, la fondatezza, altresì, dell'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto. In ordine al termine di prescrizione in concreto applicabile alla fattispecie, occorre premettere che la domanda proposta nel presente giudizio è qualificabile come domanda di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. L'azione di risarcimento del danno, infatti, è stata proposta nei confronti del soggetto terzo il quale, con la propria attività materiale su autonomo e distinto bene, avrebbe, nella prospettazione dell'odierno attore, cagionato le lesioni all'immobile di quest'ultimo. Applicando il termine di prescrizione quinquennale, appare improbabile, se non impossibile, che il si sia reso conto delle lesioni Pt_1 soltanto nell'anno 2008.
Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., cui questo giudice espressamente aderisce in quanto fondate su puntuali indagini e su argomentazioni esenti da vizi logici, risulta evidente che le lesioni per cui è causa siano derivate dai lavori effettuati nel 1981 e, dunque, che i danni siano riconducibili a problematiche intervenute nel corso di detti lavori di ristrutturazione.
A fronte dell'eccezione di intervenuta prescrizione formulata dal convenuto e delle risultanze della
CTU, è mancata la prova da parte dell'attore della data di manifestazione del danno nell'anno
2008, così come dedotto nel libello introduttivo.
Occorre sottolineare, sul punto, che dall'istruttoria di causa piuttosto è emerso il contrario.
Irrilevanti, del resto, appaiono le generiche dichiarazioni dei testimoni, relative alle convinzioni del in merito all'eziologia delle lesioni. Anzi, proprio la scoperta delle lesioni sin dal periodo Pt_1 precedente all'acquisto (avvenuto nel 2001) avrebbe dovuto indurre ad una disamina approfondita delle cause, onde trovare adeguata tutela, eventualmente nei confronti dei danti causa.
Pertanto, il diritto al risarcimento del suddetto danno, anche ove si ritenesse riconducibile alla responsabilità del (e tanto non è emerso dall'istruttoria), dovrebbe essere dichiarato CP_1 prescritto.
In ultimo, va rigettata la richiesta di condanna di al risarcimento per lite temeraria Parte_1 avanzata dal convenuto e quantificata in € 30.000,00, non sussistendone i presupposti.
La temerarietà della lite si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale Viterbo, 18 settembre
2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ.
21 luglio 2000, n. 9579).
Lo stato soggettivo si identifica, dunque, nel dolo o colpa grave requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata. Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Tali elementi non sono emersi nell'ambito del presente giudizio o comunque non risultano provati;
ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Rilevato, infine, che, a pag. 16 della c.t.u. espletata, si legge che “Gli interventi strutturali non sono corredati di alcuna autorizzazione sismica, né edilizia, eccetto l'ampliamento della porta verso la ex Traversa via Veneto, opera per la quale esiste unicamente l'autorizzazione del
ma non sono stati reperiti depositi presso il Genio Civile. A conferma di ciò è la presenza CP_6 di una domanda di condono del 1985 (dove nell'elaborato risultano indicate le aperture al piano terra come realizzate oggi), alla quale è allegata una richiesta di certificato di idoneità statica, mai integrato.”, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per dovere di ufficio, gli atti vanno trasmessi alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore indeterminabile della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Inoltre, occorre tenere presente quanto chiarito da Cass. civ., Sez. 6-2, n. 968/2022, secondo cui
“In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del
2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia". Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
• rigetta la domanda principale;
• rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto;
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice;
• Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Isernia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per quanto riportato dal c.t.u. ed indicato in parte motiva.
Isernia, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione