Art. 10.
Le denunce periodiche di cui all' articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , modificato con legge 6 marzo 1963, n. 367 , sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra presso i privati datori di lavoro devono essere inviate alla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in doppio esemplare e devono contenere le generalita' delle vedove ed orfani di guerra occupati con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere.
Le Rappresentanze, dopo l'esame di competenza e non oltre i 30 giorni dalla data di arrivo, comunicheranno un esemplare delle singole denunce al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra.
Le denunce predette tengono luogo di richieste ai fini del collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani per il semestre in corso.
Le denunce periodiche che, ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per causa di servizio, i privati datori di lavoro sono tenuti a trasmettere agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono contenere anche dati e notizie relativi alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio.
I privati datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in piu' Province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui ai commi precedenti distintamente per le singole Province ai competenti Comitati dell'Opera nazionale orfani di guerra e agli Uffici del lavoro e della, massima occupazione e, complessivamente, alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le denunce periodiche di cui all' articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , modificato con legge 6 marzo 1963, n. 367 , sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra presso i privati datori di lavoro devono essere inviate alla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in doppio esemplare e devono contenere le generalita' delle vedove ed orfani di guerra occupati con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere.
Le Rappresentanze, dopo l'esame di competenza e non oltre i 30 giorni dalla data di arrivo, comunicheranno un esemplare delle singole denunce al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra.
Le denunce predette tengono luogo di richieste ai fini del collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani per il semestre in corso.
Le denunce periodiche che, ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per causa di servizio, i privati datori di lavoro sono tenuti a trasmettere agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono contenere anche dati e notizie relativi alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio.
I privati datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in piu' Province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui ai commi precedenti distintamente per le singole Province ai competenti Comitati dell'Opera nazionale orfani di guerra e agli Uffici del lavoro e della, massima occupazione e, complessivamente, alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.