Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2731 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 s m Attrici Contro (già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 ifesa Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************** Con atto di citazione, notificato il 29.11.2019, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
o i i Parte_15 Controparte_2 al n. RG n. 491/2020).
[...] dierne attrici (giudizio separato con ordinanza resa in data 25.02.2021), in qualità di eredi di
, riferivano che lo stesso, piccolo risparmiatore, era titolare del conto Persona_1 153/46000047 e del conto deposito titoli n. 00153/0000060000199, su cui la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- nel 2013 n. 1050 azioni pari ad € 10.006,50;
- nel 2014 n.
3.344 azioni pari ad € 29.928,80, nonché € 20.064,00 per obbligazioni subordinate. In totale, erano stati addebitati € 39.929,30 per l'acquisto di azioni ed €.20.064,00 per l'acquisto di obbligazioni subordinate. Asserivano la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Riferivano di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 18.03.2019, copia della documentazione, in precedenza non consegnata;
la banca riscontrava solo in seguito, inviando copia della documentazione richiesta. Eccepivano la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna della copia di tutta la documentazione sottoscritta, ossia il contratto quadro di negoziazione, gli ordini di acquisto, i profili di rischio, i prospetti informativi in sede di aumento di capitale. Eccepivano, altresì, la violazione da parte della banca degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza.
inoltre, che la banca, in sede di vendita delle obbligazioni, aveva omesso di informare gli investitori circa la facoltà della banca di conversione delle obbligazioni in azioni, con conseguente mutamento del rischio in capo agli investitori;
che le obbligazioni subordinate, la cui vendita era stata condizionata alla partecipazione all'aumento di capitale del 2014, comportavano un rischio assimilabile a quello delle azioni, rischio del quale gli investitori non erano stati adeguatamente informati. In particolare, in relazione al profilo di rischio di , evidenziavano che a Persona_1 questi era stato erroneamente attribuito un profil onostante l'investitore fosse un semplice insegnante di scuola superiore, affetto da una grave patologia, sottolineando che, in ogni caso, la eccessiva concentrazione di tutti i risparmi in acquisti di titoli BPB rendesse le operazioni comunque inadeguate al profilo dell'investitore. Contestavano, quindi, la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF, nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione n. CP_3 CP_3 9019104/2009. Concludevano, quindi, chiedendo la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto quadro, con conseguente condanna della alla restituzione del capitale investito, Controparte_2 pari a complessivi € 38.328, 064,00 per obbligazioni subordinate, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedevano il risarcimento del danno per grave inadempimento della banca convenuta, quantificato nella somma complessiva di € 38.328,80 per titoli azionari ed € 20.064,00 per obbligazioni subordinate, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedevano di accertare il grave inadempimento da parte della banca convenuta degli obblighi contrattuali in relazione al servizio di consulenza, con conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 62.223.33, pari a quanto avrebbe incassato se avesse venduto i titoli nel 2015, oltre interessi e Persona_1 onetaria. In via estremamente subordinata, chiedevano di dichiarare l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitale del 2014, con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento del danno quantificato in €.29.928,80 per l'acquisto di azioni ed € 20.064,00 per l'acquisto di obbligazioni subordinate, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, vinte le spese di lite. Con comparsa del 11.22.2020 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_2 l'integrale rigetto della domanda attorea. Preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle odierne attrici, attesa la mancata dimostrazione della loro qualità di eredi di . Persona_1 Nel merito, asserendo l'esistenza di valid tamente sottoscritti dagli odierni attori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, nel corso degli anni, , attraverso la compilazione dei Persona_1 questionari di profilatura, aveva fornit i perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel periodo 2007 - 2015, aveva specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi anche illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. n. 14, 29 e 36 fasc. convenuta). Precisava che aveva effettuato le seguenti operazioni di investimento: Persona_1 Sottolineava che tutti gli investitori avevano periodicamente ricevuto gli e/c, senza mai muovere alcuna contestazione e che, in ogni caso, aveva incassato € 146,71 a titolo Persona_1 di dividendi ed € 3.377,78 a titolo di cedo
Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore a dicembre 2009. Evidenziava che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che in ogni caso la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Riteneva la non applicabilità della Comunicazione Consob n. 9019104, in quanto riferita a titoli di natura differente, quali obbligazioni bancarie strutturate, derivati OTC e polizze vita, affermando in ogni caso il rispetto di quanto prescritto dalla Comunicazione circa gli obblighi informativi. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc evidenziava che le operazioni contestate erano, in realtà, perfettamente compatibili con il profilo di rischio di , avendo lo stesso Persona_1 investito in altri strumenti finanziari con grado di ri a quelli oggetto di giudizio e nello specifico: “ENEL ORD.RAG.1/1/01”, caratterizzato da un livello di rischiosità “Alto”;
“TISCALI RAGGRUPPATE”, caratterizzato da un livello di rischiosità “Alto”. Precisava, poi, che in ogni caso dall'eventuale somma riconosciuta a titolo di danno vada detratto l'importo pari ad € 145,59 percepito dall'investitore a titolo di dividendi. Parte attrice, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, prendeva atto della ricostruzione di controparte in ordine alle operazioni di cui è causa “e dunque del numero dei titoli acquistati pari a 4651 azioni il cui prezzo pagato di €.39.929 è risultante da estratti conto di provenienza avversa” . Con ordinanza del 25.02.2021, resa nel procedimento principale RG n. 491/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da , , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 veniva iscritta al n. 2731/2021 e qui Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle odierne attrici, essendo stata versata in atti la dichiarazione sostitutiva rilasciata, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, da al Comune di Casal di Principe in data 31.10.2019, dalla quale è possibile Parte_2 evi delle odierne attrici di eredi legittimi del de cuius (all. n. Persona_1 68 fasc. attrici). Tanto è sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva delle attrici, con conseguente rigetto dell'avversa eccezione. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione CP_3 da parte della di tutta una serie di obblighi infor relazione alla determinazione del CP_2 prezzo dell'azi el corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_2 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, co precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (29.11.2019) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 19.04.2019. Atteso il formale abbandono di parte attrice, in comparsa conclusionale, della domanda relativa alle obbligazioni subordinate e residuando espressamente soltanto la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi relativa ai titoli azionari, sarà necessario pronunciarsi esclusivamente su questa. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza CP_2 richiesta, non potendosi attribui na rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), CP_3 quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento
n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la CP_3 a della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Constatata la regolare sottoscrizione dei relativi contratti quadro, il ctu ha verificato l'assolvimento da parte della banca convenuta degli obblighi di informazione posti a suo carico. Il perito nominato ha accertato che, alla data del 31.12.2018, nel dossier titoli n.00153/0000062000365 intestato a e , risultassero ancora in Parte_1 Persona_1 portafogli i seguenti titoli:
- n. 3344 azioni BPB codice ISIN [...];
- n. 1307 azioni BPB codice ISIN [...]. I titoli obbligazionari risultavano venduti in data 30.07.2018, per la complessiva somma di € 16.531,59. Ha accertato, altresì, l'esistenza di due profilature MIFID datate 11.11.2013 e 13.01.2016, sottoscritte e compilate congiuntamente da (in proprop) e . Parte_1 Persona_1 Nella prima profilatura la banca attribuiv itori un profilo na esperienza media, mentre nella seconda profilatura un profilo di rischio medio e d una esperienza medio-bassa. Il ctu ha correttamente sostenuto che, in relazione alla profilatura del 11.11.2013, la stessa è coeva alla stipula del contratto quadro, pertanto le operazioni di investimento sono state effettuate con la sussistenza di una profilatura cronologicamente attendibile. Più nello specifico, l'operazione di acquisto del 27.11.2013 è coeva alla profilatura effettuata in sede di stipula del contratto quadro, mentre l'acquisto successivo in data 30.12.2014 di titoli azionari e obbligazionari è stata effettuato a distanza di un anno dalla profilatura citata che, da contratto, aveva una validità di 3 anni (pag. 27 elaborato peritale). Per quanto attiene alle informazioni fornite al cliente circa grado di rischio, conflitto di interessi e valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, il ctu ha accertato che in occasione dell'investimento effettuato il 27.11.2013 la banca ha raccomandato l'esecuzione dell'operazione, confermata dal cliente per iscritto, pur essendo egli a conoscenza della sussistenza del conflitto di interessi in cui versava la banca convenuta, per essere contemporaneamente emittente ed intermediario. Circa l'operazione di investimento del 30.12.2014, invece, non vi è prova della valutazione di adeguatezza effettuata dalla banca, sebbene il cliente abbia dichiarato di avere valutato i rischi connessi all'operazione e di essere a conoscenza della sussistenza del conflitto di interessi. Il ctu, però, ritiene correttamente che la valutazione di adeguatezza fosse necessaria alla luce del fatto che la profilatura del 2013 non era più compatibile con l'ammontare delle somme investite dal cliente tenuto anche conto del fatto che gli investimenti in titoli azionari erano doppi rispetto a quelli in titoli obbligazionari (pag. 53 elaborato peritale). Con la comunicazione n. 9019104/2009 la ha emanato un orientamento interpretativo sui CP_3 doveri di correttezza e trasparenza nella ione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. CP_3 Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Precisamente, il perito nominato ha sottolineato che la banca convenuta ha omesso di inserire nel set informativo collegato al contratto quadro dell'11.11.2013 confronti con prodotti risk free. Circa l'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio dell'investitore, il ctu ha concluso per una parziale adeguatezza delle stesse:
Ha evidenziato, infatti, che gli investimenti effettuati non costituiscono un mix bilanciato, come sarebbe richiesto dal profilo assegnato all'investitore, in quanto gli investimenti in titoli azionari (più rischiosi) sono il doppio rispetto a quelli in titoli obbligazionari (meno rischiosi), che invece avrebbero dovuto essere preferiti. Inoltre, i residui investimenti datati 31.12.2011 e dismessi a luglio 2018 in titoli azionari Enel e sono di minor rilievo ed avevano un controvalore CP_4 complessivo che non superava € 7.0 uindi, nettamente inferiore rispetto agli investimenti oggetto di controversia. Riscontrando le osservazioni di parte convenuta, sottolineava che pur rilevandosi dal questionario che aveva dichiarato di perseguire la crescita del capitale nel medio-lungo Persona_1 peri ischio di perderlo in parte, di conoscere tutti gli strumenti finanziari disponibili sui mercati finanziari, di voler operare in strumenti finanziari nel lungo termine (oltre sei anni) e di avere un patrimonio complessivo di fino a € 200.000,00, l'ammontare degli investimenti effettuati appare da un lato sbilanciato verso titoli azionari piuttosto che verso titoli obbligazionari, più coerenti con il profilo di rischio individuato dalla banca, e, dall'altro, nettamente superiori rispetto a quelli precedenti. Il perito ha, altresì, evidenziato che il fattore di rischio risulta incrementato dal fatto che il prestito obbligazionario fosse un prestito subordinato e che l'ammontare della somma complessivamente investita non è coerente con quanto rilevato in sede di profilatura (singoli investimenti inferiori ad
€ 5.000,00 con meno di un'operazione compiuta in ciascun trimestre) (pag. 33 elaborato peritale). All'esito dell'analisi, dunque, il ctu ha accertato che parte attrice ha complessivamente investito la somma di € 39.935,30 in titoli azionari ed ha percepito, per come documentalmente provato, € 146,71 a titolo di dividendi ed € 3.377,78 a titolo di cedole. I titoli obbligazionari sono stati dismessi incassando la somma complessiva di € 16.531,59, domanda alla quale parte attrice ha espressamente rinunciato. A seguito delle conclusioni rassegnate dal ctu, gli investimenti contestati non possono ritenersi adeguati al profilo di rischio attribuito alla parte investitrice, non avendo la banca pienamente rispettato gli obblighi informativi di natura attiva, su di lei gravanti ed attesa l'elevata rischiosità dei titoli BPB e la concentrazione degli stessi nel portafoglio di . Persona_1 Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli o tiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dalle attrici. Va infatti evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio CP_2 subito dalle attrici, nello specifico consistente nella perdita economica deri alla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, va operata la detrazione dal capitale inizialmente investito delle somme percepite a titolo di dividendi e cedole percepiti, quantificati dal ctu rispettivamente in
€ 146,71 ed € 3.377,78. La banca, dunque, dovrà restituire la somma complessiva di € 36.428,81. Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto alle attrici, formulata dalla CP_2 per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, e , con citazione notificata il 29.11. fr Pt_4 Parte_2 Parte_3 a così provvede: Controparte_5 Controparte_1
do o CONDANNA la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento d lle attrici, quali eredi di , della somma complessiva di € 36.428,81 oltre al Persona_2 danno da svalutazion secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di , e , in solido, delle spese processuali Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 ch i ri nerali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 20.11.2022, definitivamente a carico della parte soccombente Bari, 20/03/2025
Il Giudice Assunta Napoliello