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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 616 /2025 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv.to CUCCATO RICCARDO
Attori in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv.to GHERSI MARIO Controparte_1
Convenuto opposto
CONCLUSIONI (precisate all'udienza di discussione del 13.10.2025):
Per gli attori in opposizione:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
- in via principale, accertata la lesione di legittima denunciata dalla sig.ra e Parte_1 quindi accolta l'azione di riduzione e/o restituzione esercitata, con conseguente affermazione a favore della stessa del diritto di credito rappresentato, ritenuta inoltre la parziarietà dell'obbligazione azionata dal convenuto, revocare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto in virtù della compensazione giudiziale tra il credito azionato dalla ricorrente e quello che costituisce oggetto del provvedimento monitorio;
1 - sempre in via principale, accertata la lesione di legittima patita dal sig. , Parte_3 ritenuta inoltre parziaria l'obbligazione azionata dal convenuto, ridurre la somma da quest'ultimo richiesta al suddetto, oltre ad interessi di legge;
- in via riconvenzionale, revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto, condannare il convenuto alla restituzione, a favore della sig.ra , della somma di denaro che Parte_1 residua in suo favore a seguito della compensazione, e dunque condannare il convenuto, per
l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 1 aprile 2005, alla restituzione in favore della ricorrente della somma di Euro 72.500,00;
- sempre in via riconvenzionale, accertata l'insufficienza di tale somma a compensare la lesione di legittima denunciata dalla sig.ra , dichiarare a favore della medesima, per Parte_1
l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 18 febbraio 2005, la comproprietà sui beni che ne costituiscono l'oggetto, determinandone la quota in misura corrispondente al debito residuo gravante sul convenuto in opposizione;
- in via ulteriormente riconvenzionale, condannare il sig. per effetto della Controparte_1 costituzione della suddetta comunione, alla restituzione in favore della sig.ra Parte_1 di una parte, proporzionata alla suddetta quota, dei frutti derivanti dalla locazione dell'immobile sito a VO (IM) in via Aurelia n. 70 e dallo stesso indebitamente percepiti;
- in via subordinata principale, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che l'obbligazione azionata dal convenuto in opposizione abbia invece carattere solidale, accertata la lesione di legittima denunciata dalla sig.ra e di conseguenza il credito dalla stessa vantato nei Parte_1 confronti del convenuto donatario, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i condebitori per effetto della compensazione giudiziale tra il credito che ne costituisce l'oggetto e quello di cui è titolare la ricorrente;
- in via subordinata riconvenzionale, revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i condebitori, condannare il convenuto, per l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 1 aprile 2005, a restituire alla sig.ra la somma di Euro 72.500,00; Parte_1
- sempre in via subordinata riconvenzionale, accertata l'insufficienza di tale somma a compensare la lesione di legittima denunciata, dichiarare a favore della sig.ra , per l'effetto Parte_1 della riduzione della donazione indiretta del 18 febbraio 2005, la comproprietà sui beni che ne costituiscono l'oggetto, determinandone la quota in misura corrispondente al debito residuo gravante sul convenuto in opposizione;
- in via subordinata ulteriormente riconvenzionale, condannare il convenuto in opposizione, per effetto della costituzione della suddetta comunione, alla restituzione in favore della sig.ra
di una parte, proporzionata alla suddetta quota, dei frutti derivanti dalla Parte_1
2 locazione dell'immobile sito a VO (IM) in via Aurelia n. 70 e dallo stesso indebitamente percepiti;
- in ogni caso, nell'eventuale contestazione della pretesa dalla stessa avanzata, condannare parte convenuta al pagamento, a favore della sig.ra , di una Parte_1 somma di denaro a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per il convenuto opposto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previa concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Previa ammissione di quei mezzi di prova che, occorrendo, ci si riserva di dedurre;
Previe le pronunce e le declaratorie del caso, anche in punto litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra le domande della presente opposizione, e il giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Imperia R.G. n. 683/2014, e in punto incompetenza a conoscere delle relative domande del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Imperia quale giudice territorialmente competente ex art. 22 c.p.c.
Dichiarare inammissibili, improponibili o come meglio e, comunque, respingere tutte le domande ed eccezioni, anche quelle subordinate e in via riconvenzionale, proposte dai signori Parte_1
e e, conseguentemente, confermare
[...] Parte_4 Parte_3 il decreto ingiuntivo n. 2980/2024 R.G. n. 11945/2024 del Tribunale di Genova in data 10/12/2024,
e comunque condannare i signori , e Parte_1 Parte_4 Pt_3
a pagare al signor la somma di euro 108.008,13, per le causali su
[...] Controparte_1 indicate, oltre rivalutazione e interessi legali e moratori sulla somma rivalutata fino al saldo;
Dichiarare tenuti e condannare i signori , e Parte_1 Parte_4 Parte_4
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà liquidata Parte_3 dall'ill.mo Tribunale adito;
Porre a carico dei signori , Parte_1 Parte_4
e le spese della fase monitoria e tutte le spese del presente giudizio,
[...] Parte_3 ivi compresi i compensi di avvocato, oltre CPA e IVA.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione della domanda di ripetizione formulata in via monitoria.
1.1 Il sig. , con ricorso monitorio, chiedeva che questo Tribunale ingiungesse ai Controparte_1 sigg.ri , , e , il pagamento a Parte_1 Parte_4 Parte_3 suo favore dell'importo complessivo di € 108.008,13 oltre interessi nonché le spese del
3 procedimento monitorio.
1.2 A sostegno della domanda azionata in via monitoria il ricorrente esponeva in fatto che:
1.2.a) i sigg.ri , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 intraprendevano nei confronti del ricorrente la procedura esecutiva R.E. Controparte_1
530/2017 dinanzi al Tribunale di Imperia, in forza della sentenza n. 370/2017 del Tribunale di
Imperia che, fra l'altro, aveva condannato il predetto a corrispondere, ai sensi Controparte_1 dell'art.533 c.c., alle controparti la somma in sorte capitale di € 122.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo oltre al pagamento delle spese di lite;
1.2.b) nell'ambito del predetto pignoramento i predetti , Parte_1 Parte_4
e , percepivano in forza di decreti di assegnazione emessi dal giudice
[...] Parte_3 dell'esecuzione, la somma complessiva di € 108.008,13;
1.2.c) il sig. ha proposto opposizione avverso la predetta esecuzione 530/2017 Controparte_1 per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (avendo la Corte di Cassazione annullato (con rinvio), con sentenza n. 29146-22 del 06/10/2022 (doc. 6), la sentenza n. 1486/2017 della Corte
d'Appello di Genova (doc. 7), confermativa della sentenza non definitiva n. 128/2013 del Tribunale di Imperia (doc. 8), fatta propria dalla sentenza definitiva n. 370/2017 dello stesso Tribunale (doc.
1), azionata dai signori e con l'esecuzione R.E. 530/2017); Pt_1 Parte_4 Parte_3
1.2.d) con provvedimento 22/11/2022 R.E. 530-1/2017 il Tribunale di Imperia ha disposto inaudita altera parte la sospensione della procedura esecutiva (doc. 9), e il ricorrente, con PEC 22 novembre
2022 (doc. 10), ha notificato tale provvedimento al terzo che, da tale momento, Controparte_2 ha cessato il pagamento dei canoni, operando il relativo accantonamento;
1.2.e) Con provvedimento 23 febbraio 2024 R.G. 2118/2023 il Tribunale di Imperia, dopo aver dato atto “che il reclamante ha dedotto, quale ragione dell'opposizione, la sopravvenuta caducazione ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. del titolo esecutivo posto a base della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, in quanto la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza non definitiva
n. 128/2013 (di accertamento della simulazione) sulla base della quale il Tribunale ha pronunciato la statuizione, contenuta nella sentenza definitiva n. 370/17, di condanna di ai Controparte_1 sensi dell'art. 533 cc al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_4
e della somma di euro 122.500,00 … letto l'art. 669 terdecies e 624
[...] Parte_3 comma 2 c.p.c., in riforma della reclamata ordinanza del 24.11.2023, resa nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione iscritta al n. 530/2017 sub 1 RG. .”, ha accolto il reclamo CP_3 del ricorrente disponendo, tra l'altro, la sospensione dell'esecuzione R.E. n. 530/2017 (doc. 11);
1.2.f) il signor ha inoltre promosso il relativo giudizio di merito (Tribunale di Controparte_1
Imperia R.G. 76/2024) e, a seguito della sua estinzione (doc. 12), ha richiesto al giudice
4 dell'esecuzione di provvedere ai sensi del terzo comma dell'art. 624 c.p.c. e il G.E., con provvedimento 2 luglio 2024, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva R.E. 530/2017
(doc. 13), con conseguente inefficacia ex tunc dell'intera esecuzione intrapresa e di tutti gli atti compiuti sul suo presupposto.
1.3 Ciò premesso in fatto il ricorrente deduceva in diritto che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 370/2017 (docc. 1 e 11), così come l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva R.E. 530/2017 (doc. 13) fondata sul suo presupposto, comportava che le somme a tale titolo percepite dai signori , e Parte_1 Parte_4
, all'udienza del 20/09/2017 (docc. 2 e 3), e per il periodo novembre 2017 - Parte_3 ottobre 2022 (docc. 5) dovessero essere restituite ai sensi dell'art. 2033 c.c. unitamente agli interessi nel frattempo maturati.
2. Esposizione delle domande e difese degli attori in opposizione.
2.1 Avverso il conseguente decreto ingiuntivo nr. 2980/2024 interponevano opposizione le parti ingiunte le quali chiedevano, in via principale (cfr. pagine 25 e ss. della citazione), che questo
Tribunale - ritenuta la natura parziaria dei crediti pretesi in restituzione dal convenuto opposto - accertasse la lesione delle quote di legittima spettanti ai sigg.ri e ad Parte_1 Pt_3
sull'eredità morendo dismessa dal sig. deceduto in data 17.10.2005
[...] Persona_1
e, operata la necessaria compensazione:
a) condannasse il convenuto opposto alla restituzione:
- a favore della sig.ra della somma di denaro che residuava in suo favore a Parte_1 seguito della compensazione e, dunque, alla restituzione in favore della stessa della somma di €
72.500,00 e, accertata l'insufficienza di tale importo a reintegrare la quota della predetta Parte_1
dichiarasse a favore della medesima, la riduzione della donazione indiretta del 18
[...] febbraio 2005 e la comproprietà sui beni che ne costituivano l'oggetto, determinandone la quota in misura corrispondente al debito residuo gravante sul convenuto in opposizione e condannasse, sempre, il sig. per effetto della costituzione della suddetta comunione, alla Controparte_1 restituzione in favore della sig.ra di una parte, proporzionata alla suddetta Parte_1 quota, dei frutti derivanti dalla locazione dell'immobile sito a VO (IM) in via Aurelia n. 70 e dallo stesso indebitamente percepiti;
b) riducesse l'importo preteso in restituzione dal sig. in ragione dell'accertata Parte_3 lesione della sua quota di riserva;
2.2 Le parti opponenti chiedevano in via subordinata principale, nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuto che l'obbligazione azionata dal convenuto in opposizione avesse invece carattere solidale, che - accertata la lesione di legittima denunciata dalla sig.ra e di Parte_1
5 conseguenza il credito dalla stessa vantato nei confronti del convenuto donatario – venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i condebitori per effetto della compensazione giudiziale tra il credito che ne costituisce l'oggetto e quello di cui è titolare la ricorrente.
2.3 Chiedevano inoltre, in via subordinata riconvenzionale, che revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i condebitori, il tribunale condannasse il convenuto, per l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 1 aprile 2005, a restituire alla sig.ra la Parte_1 somma di Euro 72.500,00; - sempre in via subordinata riconvenzionale, chiedevano che accertata l'insufficienza di tale somma a compensare la lesione di legittima denunciata, dichiarasse a favore della sig.ra per l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 18 Parte_1 febbraio 2005, la comproprietà sui beni che ne costituiscono l'oggetto, determinandone la quota in misura corrispondente al debito residuo gravante sul convenuto in opposizione;
- in via subordinata ulteriormente riconvenzionale chiedevano che condannasse il convenuto in opposizione, per effetto della costituzione della suddetta comunione, alla restituzione in favore della sig.ra Parte_1 di una parte, proporzionata alla suddetta quota, dei frutti derivanti dalla locazione
[...] dell'immobile sito a VO (IM) in via Aurelia n. 70 e dallo stesso indebitamente percepiti.
2.4 Gli attori in opposizione esponevano che:
2.4.a) la somma pretesa in restituzione dal sig. corrispondeva ai canoni dovuti da Controparte_1 al convenuto in opposizione per effetto della locazione dell'immobile sito a Controparte_2
VO (IM) in via Aurelia n. 70 (foglio 1 mappale 569 sub. 8 cat. c/1), percepiti dagli attori in opposizione a seguito della conversione in pignoramento del sequestro conservativo n. r.g.
851/2014, avvenuta in virtù dell'emanazione della sentenza del Tribunale di Imperia n. 370 del
2017, e ad essi assegnati fino alla concorrenza del credito portato dalla menzionata pronuncia, nonché pagati da ottobre 2017 fino a novembre 2022;
2.4.b) come accertato dalla sentenza n. 460/2024 della Corte di Appello di Genova, pubblicata il
22/03/2024 e passata in giudicato, per effetto della decorrenza del termine lungo di impugnazione, il
22/10/2024, il suddetto decreto non avrebbe tenuto conto del credito vantato dalla sig.ra Parte_1 nei confronti dell'opposto, corrispondente alla quota di legittima ad essa spettante sul
[...] patrimonio del padre, il sig. risultata lesa da due diverse donazioni indirette Persona_1 poste in essere da quest'ultimo a favore del convenuto in opposizione;
2.4.c) i canoni menzionati, in particolare, costituivano i frutti civili derivanti da uno dei beni oggetto delle suddette donazioni, la quale, rivelatasi parzialmente lesiva della quota di legittima spettante all'attuale attrice in opposizione, determinava a favore della medesima la costituzione sull'immobile locato di una comunione pro quota, con conseguente diritto di ottenere una parte dei suddetti frutti;
6 2.4.d) la stessa, procedendo alla riduzione delle predette liberalità, nel presente giudizio intendeva opporre il credito che ne deriva in compensazione con quello azionato con il decreto ingiuntivo, ottenendo così la revoca del provvedimento monitorio e la condanna del convenuto in opposizione alla restituzione della somma di denaro che residuava in suo favore dalla suddetta compensazione;
2.4.e) il credito di cui era titolare l'attrice in opposizione, oltre ad essere certo ed incontestabile, sarebbe inoltre esigibile e di facile e pronta liquidazione, in quanto risultante da circostanze fattuali accertate nel corso di un processo definito con sentenza passata in giudicato, in seno del quale sono stati accertati e valutati tutti i presupposti che consentono di affermare la lesione di legittima patita dalla ricorrente, legittimando la stessa ad agire per ottenerne la reintegrazione;
2.4.f) così come accertato nel corso del medesimo giudizio, il provvedimento opposto omette di prendere in considerazione anche il diritto alla legittima dell'altro odierno attore, il sig. Parte_3
, il cui pregiudizio non può che essere compensato con il credito azionato dal convenuto
[...] donatario, la cui entità deve di conseguenza essere ridotta della cifra corrispondente.
2.5 Ciò premesso, dopo aver esposto analiticamente i fatti sui quali si basava l'azione di riduzione formulata, evidenziavano che la Corte d'Appello di Genova, quale giudice di rinvio, con sentenza n.
460 del 2024 (doc. 20), pubblicata il 22/03/2024 e passata in giudicato il 22/10/2024, aveva ritenuto che il convenuto opposto fosse stato indirettamente beneficiato dal de cuius – con due apparenti compravendite – di € 439.000 (€ 614.000- €175.000 = € 439.000), mediante il primo atto di trasferimento e di € 72.550 (€122.550-€ 50.000 = € 72.550) mediante il secondo atto di trasferimento.
2.6 Sostenevano che, con il passaggio in giudicato della sentenza di rinvio n. 460/2024, sarebbero state accertate tutte le circostanze fattuali necessarie al calcolo della legittima spettante agli attori in opposizione e funzionali alla determinazione della lesione patita, ovvero l'entità e la composizione del patrimonio ereditario (in specie il relictum ed il donatum), i singoli eredi chiamati alla successione e le quote da ciascuno già percepite, comprensive delle liberalità precedentemente ricevute.
2.7 Pertanto deducevano che, avendo la predetta sentenza (passata in cosa giudicato) accertato il valore della massa ereditaria attraverso la formazione del compendio dei beni relitti, avendo stimato gli stessi al momento dell'apertura della successione, avendo calcolato la quota disponibile e quella di riserva attraverso la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, e stimando quest'ultimo secondo il valore all'apertura della successione, questo Giudice avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per accertare la lesione subita e il conseguente credito restitutorio maturato dai legittimari.
2.8 Gli opponenti procedevano, dunque, alla ricostruzione della lesione della quota di riserva
7 spettante alla sig.ra – che avrebbe evidenziato un controcredito nei confronti Parte_1 dell'opposto superiore a quello da costui preteso in restituzione – e del sig. – che Parte_3 avrebbe ridotto notevolmente la pretesa del convenuto nei suoi confronti.
2.9 Infine deducevano che il credito, nei confronti dei tre opponenti, essendo credito pecuniario avrebbe avuta natura parziaria e, dunque, avrebbe dovuto ripartito pro quota tra gli opponenti.
3. Esposizione delle eccezioni e deduzioni difensive del convenuto opposto.
3.1 Il convenuto opposto si costituiva ribadendo sostanzialmente la tesi esposta nel ricorso monitorio, ovvero che la caducazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 370/2017 avrebbe comportato l'obbligo per gli attori in opposizione di restituire al convenuto quanto dagli stessi indebitamente a tale titolo percepito, e quindi il complessivo importo di € 108.008,13, oltre interessi e spese, con conseguente integrale accoglimento della domanda proposta in sede monitoria.
3.2 Quanto alle difese svolte nell'atto di opposizione il sig. contestava che in Controparte_1 capo alle controparti fosse sorto, in virtù della Sentenza n. 460/2024 della Corte d'Appello di
Genova), resa all'esito del giudizio ex art. 392 c.p.c., un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della parte opposta deducendo che:
- la sentenza del giudice di rinvio (che ha definito le impugnazioni avverso la sentenza non definitiva n. 128/2013), era stata oggetto di riserva di ricorso per cassazione ex art. 361 c.p.c. che l'odierna parte opposta aveva formulato con l'atto di riassunzione del giudizio, tuttora pendente, dinanzi la Corte d'Appello di Genova al R.G. n. 1005/2017, di cui era stata disposta la sospensione proprio in attesa della pronuncia del giudice di rinvio;
- il giudizio d'impugnazione R.G. n. 1005/2017, tuttora pendente in appello, avrebbe dovuto statuire sull'impugnazione avverso la sentenza definitiva n. 370/2017 del Tribunale di Imperia e, dovendo decidere l'intero giudizio, ben avrebbe potuto anche disattendere le risultanze della sentenza
460/2024, emessa soltanto in punto an ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e quindi, come tale, non indifferente agli esiti del giudizio sul quantum, che si ribadisce essere tuttora pendente e chiamato all'udienza del 17 aprile 2025;
- la sentenza del giudice di rinvio 460/2024 (doc. XX controparte) non conterrebbe alcuna statuizione di condanna avverso il sig. , ma semmai la reiezione della domanda di Controparte_1 nullità, proposta dai signori e , gli attuali attori Pt_1 Parte_4 Parte_3 opponenti, avente ad oggetto la simulazione assoluta delle compravendite 18/02/2005 e 01/04/2005 concluse tra l'opposto e il signor avendo la predetta sentenza altresì chiarito Persona_1 che “nella presente causa non è indicato l'asse ereditario e pertanto si può solo indicare il valore delle somme donate che, se eccedenti la disponibile, potenzialmente potrebbero comportare una
8 lesione della legittima” (pag. 19);
- gli attori opponenti non avrebbero potuto eccepire la compensazione del loro debito, non contestato, con una mera aspettativa avverso parte convenuta opposta, peraltro condizionata dalla verifica di una effettiva lesione di legittima, che tuttavia allo stato non sussiste in assenza di una determinazione dell'asse ereditario;
- tra gli attuali attori in opposizione e il loro fratello sarebbe stato pendente dinanzi il Per_2
Tribunale di Imperia il giudizio R.G. n. 683/2014 e che tale giudizio, dapprima era stato riunito al giudizio R.G. n. 16/2008, e di cui poi la sentenza n. 370/2017 ne aveva disposto la separazione e la sospensione in attesa della definizione del giudizio in punto an;
- tale giudizio R.G. n. 683/2014, dopo la sentenza del giudice di rinvio, era stato riassunto (docc. 3 e
4) ed era attualmente nella fase istruttoria che aveva ad oggetto proprio la determinazione dell'asse ereditario del signor per verificare le eventuali lesioni di legittima spettante Persona_1 agli eredi;
- in ogni caso, come sopra esposto, le pretese degli opponenti, fondate su solo affermate (e non provate) lesioni di legittima (nemmeno svolte in contraddittorio con gli altri eredi, ovvero il fratello e la coniuge del de cuius), erano oggetto del su indicato giudizio promosso dal fratello Per_2
in cui i signori e si erano Persona_3 Pt_1 Parte_4 Parte_3 regolarmente costituiti, per far accertare l'eventuale lesione delle quote di legittima agli stessi spettanti, con conseguente compimento delle operazioni di cui all'art. 556 cod. civ.;
-pertanto le domande svolte dagli opponenti in tale giudizio sarebbero state inammissibili ex art. 39
c.p.c. per litispendenza con il giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Imperia R.G. n. 683/2014;
- in subordine, comunque, rispetto alle pretese successorie non vi sarebbe la competenza del
Tribunale adito essendo territorialmente competente il Tribunale di Imperia;
3.3 Deduceva infine che, con il provvedimento 20 settembre 2017 R.E. 530/2017 (doc. 1 sub 2), era stata disposta l'assegnazione ai creditori procedenti, quale unico centro di imputazione e interessi, come peraltro disposto dalla sentenza n. 370/2017, con ciò dando origine ad un'unica ed indivisibile obbligazione nei confronti di tutti gli opponenti la cui obbligazione nei confronti dell'opposto non poteva, pertanto, ritenersi parziaria.
3.4 Il Giudice con ordinanza del 21.7.2025 concedeva la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto e rinviava per discussione all'udienza del 13.10.2025 allorché il Giudice riservava la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., nei successivi trenta giorni;
4. Eccezione di litispendenza e domanda di sospensione del giudizio.
4.1 Gli attori in opposizione chiedono in via principale che questo Giudice, previa reintegrazione
9 delle rispettive quote di legittima, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c. operi la compensazione dei crediti, derivanti dall'azione di riduzione e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo e condanni parte convenuta opposta, in via riconvenzionale, al pagamento della differenza.
4.2 Si rileva che l'asserito credito, opposto in compensazione dagli opponenti, si fonda su domanda di riduzione in relazione alla quale pende già giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte
d'Appello di Genova (r.g.n. 1005/2017).
4.3 La predetta Corte d'Appello, infatti, con Ordinanza del 13.2.2025 ha ammesso CTU diretta alla ricostruzione dell'asse ereditario e ad accertare le asserite lesioni di legittima subite dagli odierni opponenti.
4.4 Sicché, stante l'identità di parti, petitum (condanna alla reintegrazione della quota di riserva) e causa petendi (lesione delle quote di legittima che mettevano capo ai coeredi opponenti), si ritiene ricorra una situazione di litispendenza tra la domanda di riduzione ivi svolta e quella pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Genova.
4.5 Si osserva, per concludere sul punto, che non osta alla litispendenza il fatto che le cause si trovino in gradi diversi di giudizio (cfr. in termini Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/01/2025, n.
1782).
4.6 Il principio del ne bis in idem, sotteso all'art. 39 c.p.c., impedisce che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda, determinando l'improcedibilità del processo derivante dalla ripetizione della controversia già in corso (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 03/07/2025, n. 18091).
4.7 Né è possibile disporre, come richiesto in via subordinata dagli opponenti, la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del parallelo giudizio pendente in appello avverso la domanda di riduzione
4.8 Si osserva che, secondo quanto ritenuto dalla Cassazione (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 23225 del
15/11/2016; Sez. 2 - , Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31359 del
04/12/2018), la compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
4.9 In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 cod. proc. civ. o dalli art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.
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5. Sull'opposizione al decreto ingiuntivo.
5.1 Tanto osservato sulle eccezioni di litispendenza e di sospensione ex art. 295 c.p.c., le quali portano ad escludere che questo Giudice possa pronunciarsi su un'azione di riduzione previamente incardinata e pendente dinanzi ad altro Giudice o a sospendere il giudizio, si osserva che appare fuor di dubbio che il titolo esecutivo in forza del quale le somme sono state percepite dagli opponenti è stata caducato tanto è vero che anche il relativo pignoramento è stato dichiarato estinto.
5.2 Come noto, nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 14601 del 09/07/2020).
5.3 Inoltre l'obbligazione restitutoria è stata fissata correttamente a carico solidale degli attori in opposizione poiché nello stesso titolo esecutivo, poi caducato, il pagamento era stato posto a favore, in modo indifferenziato, di tutti costoro e parimenti nella procedura esecutiva le somme erano state assegnate, in modo indifferenziato, a tutti gli opponenti.
5.4 Pertanto l'opposizione va rigettata con conseguente conferma dell'ingiunzione e condanna degli opponenti a rifondere le spese di lite che si liquidano secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento stante la relativa semplicità delle questioni in fatto e in diritto sottese al giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando nella causa di primo grado respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1. dichiara improcedibili per litispendenza ex art. 39 c.p.c. le azioni di riduzione formulate in via riconvenzionale dagli attori in opposizione;
2. dichiara inammissibile la domanda di compensazione giudiziale formulata dagli attori in opposizione;
3. rigetta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.;
4. rigetta nel merito l'opposizione proposta e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo nr.
2980/2024 emesso in data 10.12.2024 e pubblicato in data 11.12.2024;
5. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro gli attori in opposizione a rifondere le spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 7.052,00 (di cui
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
11 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00) oltre 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Genova 21.10.2025
Il Giudice
(dr. Mirko Parentini)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 616 /2025 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv.to CUCCATO RICCARDO
Attori in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv.to GHERSI MARIO Controparte_1
Convenuto opposto
CONCLUSIONI (precisate all'udienza di discussione del 13.10.2025):
Per gli attori in opposizione:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
- in via principale, accertata la lesione di legittima denunciata dalla sig.ra e Parte_1 quindi accolta l'azione di riduzione e/o restituzione esercitata, con conseguente affermazione a favore della stessa del diritto di credito rappresentato, ritenuta inoltre la parziarietà dell'obbligazione azionata dal convenuto, revocare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto in virtù della compensazione giudiziale tra il credito azionato dalla ricorrente e quello che costituisce oggetto del provvedimento monitorio;
1 - sempre in via principale, accertata la lesione di legittima patita dal sig. , Parte_3 ritenuta inoltre parziaria l'obbligazione azionata dal convenuto, ridurre la somma da quest'ultimo richiesta al suddetto, oltre ad interessi di legge;
- in via riconvenzionale, revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto, condannare il convenuto alla restituzione, a favore della sig.ra , della somma di denaro che Parte_1 residua in suo favore a seguito della compensazione, e dunque condannare il convenuto, per
l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 1 aprile 2005, alla restituzione in favore della ricorrente della somma di Euro 72.500,00;
- sempre in via riconvenzionale, accertata l'insufficienza di tale somma a compensare la lesione di legittima denunciata dalla sig.ra , dichiarare a favore della medesima, per Parte_1
l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 18 febbraio 2005, la comproprietà sui beni che ne costituiscono l'oggetto, determinandone la quota in misura corrispondente al debito residuo gravante sul convenuto in opposizione;
- in via ulteriormente riconvenzionale, condannare il sig. per effetto della Controparte_1 costituzione della suddetta comunione, alla restituzione in favore della sig.ra Parte_1 di una parte, proporzionata alla suddetta quota, dei frutti derivanti dalla locazione dell'immobile sito a VO (IM) in via Aurelia n. 70 e dallo stesso indebitamente percepiti;
- in via subordinata principale, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che l'obbligazione azionata dal convenuto in opposizione abbia invece carattere solidale, accertata la lesione di legittima denunciata dalla sig.ra e di conseguenza il credito dalla stessa vantato nei Parte_1 confronti del convenuto donatario, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i condebitori per effetto della compensazione giudiziale tra il credito che ne costituisce l'oggetto e quello di cui è titolare la ricorrente;
- in via subordinata riconvenzionale, revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i condebitori, condannare il convenuto, per l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 1 aprile 2005, a restituire alla sig.ra la somma di Euro 72.500,00; Parte_1
- sempre in via subordinata riconvenzionale, accertata l'insufficienza di tale somma a compensare la lesione di legittima denunciata, dichiarare a favore della sig.ra , per l'effetto Parte_1 della riduzione della donazione indiretta del 18 febbraio 2005, la comproprietà sui beni che ne costituiscono l'oggetto, determinandone la quota in misura corrispondente al debito residuo gravante sul convenuto in opposizione;
- in via subordinata ulteriormente riconvenzionale, condannare il convenuto in opposizione, per effetto della costituzione della suddetta comunione, alla restituzione in favore della sig.ra
di una parte, proporzionata alla suddetta quota, dei frutti derivanti dalla Parte_1
2 locazione dell'immobile sito a VO (IM) in via Aurelia n. 70 e dallo stesso indebitamente percepiti;
- in ogni caso, nell'eventuale contestazione della pretesa dalla stessa avanzata, condannare parte convenuta al pagamento, a favore della sig.ra , di una Parte_1 somma di denaro a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per il convenuto opposto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
Previa concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Previa ammissione di quei mezzi di prova che, occorrendo, ci si riserva di dedurre;
Previe le pronunce e le declaratorie del caso, anche in punto litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra le domande della presente opposizione, e il giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Imperia R.G. n. 683/2014, e in punto incompetenza a conoscere delle relative domande del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Imperia quale giudice territorialmente competente ex art. 22 c.p.c.
Dichiarare inammissibili, improponibili o come meglio e, comunque, respingere tutte le domande ed eccezioni, anche quelle subordinate e in via riconvenzionale, proposte dai signori Parte_1
e e, conseguentemente, confermare
[...] Parte_4 Parte_3 il decreto ingiuntivo n. 2980/2024 R.G. n. 11945/2024 del Tribunale di Genova in data 10/12/2024,
e comunque condannare i signori , e Parte_1 Parte_4 Pt_3
a pagare al signor la somma di euro 108.008,13, per le causali su
[...] Controparte_1 indicate, oltre rivalutazione e interessi legali e moratori sulla somma rivalutata fino al saldo;
Dichiarare tenuti e condannare i signori , e Parte_1 Parte_4 Parte_4
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà liquidata Parte_3 dall'ill.mo Tribunale adito;
Porre a carico dei signori , Parte_1 Parte_4
e le spese della fase monitoria e tutte le spese del presente giudizio,
[...] Parte_3 ivi compresi i compensi di avvocato, oltre CPA e IVA.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione della domanda di ripetizione formulata in via monitoria.
1.1 Il sig. , con ricorso monitorio, chiedeva che questo Tribunale ingiungesse ai Controparte_1 sigg.ri , , e , il pagamento a Parte_1 Parte_4 Parte_3 suo favore dell'importo complessivo di € 108.008,13 oltre interessi nonché le spese del
3 procedimento monitorio.
1.2 A sostegno della domanda azionata in via monitoria il ricorrente esponeva in fatto che:
1.2.a) i sigg.ri , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 intraprendevano nei confronti del ricorrente la procedura esecutiva R.E. Controparte_1
530/2017 dinanzi al Tribunale di Imperia, in forza della sentenza n. 370/2017 del Tribunale di
Imperia che, fra l'altro, aveva condannato il predetto a corrispondere, ai sensi Controparte_1 dell'art.533 c.c., alle controparti la somma in sorte capitale di € 122.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo oltre al pagamento delle spese di lite;
1.2.b) nell'ambito del predetto pignoramento i predetti , Parte_1 Parte_4
e , percepivano in forza di decreti di assegnazione emessi dal giudice
[...] Parte_3 dell'esecuzione, la somma complessiva di € 108.008,13;
1.2.c) il sig. ha proposto opposizione avverso la predetta esecuzione 530/2017 Controparte_1 per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (avendo la Corte di Cassazione annullato (con rinvio), con sentenza n. 29146-22 del 06/10/2022 (doc. 6), la sentenza n. 1486/2017 della Corte
d'Appello di Genova (doc. 7), confermativa della sentenza non definitiva n. 128/2013 del Tribunale di Imperia (doc. 8), fatta propria dalla sentenza definitiva n. 370/2017 dello stesso Tribunale (doc.
1), azionata dai signori e con l'esecuzione R.E. 530/2017); Pt_1 Parte_4 Parte_3
1.2.d) con provvedimento 22/11/2022 R.E. 530-1/2017 il Tribunale di Imperia ha disposto inaudita altera parte la sospensione della procedura esecutiva (doc. 9), e il ricorrente, con PEC 22 novembre
2022 (doc. 10), ha notificato tale provvedimento al terzo che, da tale momento, Controparte_2 ha cessato il pagamento dei canoni, operando il relativo accantonamento;
1.2.e) Con provvedimento 23 febbraio 2024 R.G. 2118/2023 il Tribunale di Imperia, dopo aver dato atto “che il reclamante ha dedotto, quale ragione dell'opposizione, la sopravvenuta caducazione ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. del titolo esecutivo posto a base della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, in quanto la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza non definitiva
n. 128/2013 (di accertamento della simulazione) sulla base della quale il Tribunale ha pronunciato la statuizione, contenuta nella sentenza definitiva n. 370/17, di condanna di ai Controparte_1 sensi dell'art. 533 cc al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_4
e della somma di euro 122.500,00 … letto l'art. 669 terdecies e 624
[...] Parte_3 comma 2 c.p.c., in riforma della reclamata ordinanza del 24.11.2023, resa nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione iscritta al n. 530/2017 sub 1 RG. .”, ha accolto il reclamo CP_3 del ricorrente disponendo, tra l'altro, la sospensione dell'esecuzione R.E. n. 530/2017 (doc. 11);
1.2.f) il signor ha inoltre promosso il relativo giudizio di merito (Tribunale di Controparte_1
Imperia R.G. 76/2024) e, a seguito della sua estinzione (doc. 12), ha richiesto al giudice
4 dell'esecuzione di provvedere ai sensi del terzo comma dell'art. 624 c.p.c. e il G.E., con provvedimento 2 luglio 2024, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva R.E. 530/2017
(doc. 13), con conseguente inefficacia ex tunc dell'intera esecuzione intrapresa e di tutti gli atti compiuti sul suo presupposto.
1.3 Ciò premesso in fatto il ricorrente deduceva in diritto che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 370/2017 (docc. 1 e 11), così come l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva R.E. 530/2017 (doc. 13) fondata sul suo presupposto, comportava che le somme a tale titolo percepite dai signori , e Parte_1 Parte_4
, all'udienza del 20/09/2017 (docc. 2 e 3), e per il periodo novembre 2017 - Parte_3 ottobre 2022 (docc. 5) dovessero essere restituite ai sensi dell'art. 2033 c.c. unitamente agli interessi nel frattempo maturati.
2. Esposizione delle domande e difese degli attori in opposizione.
2.1 Avverso il conseguente decreto ingiuntivo nr. 2980/2024 interponevano opposizione le parti ingiunte le quali chiedevano, in via principale (cfr. pagine 25 e ss. della citazione), che questo
Tribunale - ritenuta la natura parziaria dei crediti pretesi in restituzione dal convenuto opposto - accertasse la lesione delle quote di legittima spettanti ai sigg.ri e ad Parte_1 Pt_3
sull'eredità morendo dismessa dal sig. deceduto in data 17.10.2005
[...] Persona_1
e, operata la necessaria compensazione:
a) condannasse il convenuto opposto alla restituzione:
- a favore della sig.ra della somma di denaro che residuava in suo favore a Parte_1 seguito della compensazione e, dunque, alla restituzione in favore della stessa della somma di €
72.500,00 e, accertata l'insufficienza di tale importo a reintegrare la quota della predetta Parte_1
dichiarasse a favore della medesima, la riduzione della donazione indiretta del 18
[...] febbraio 2005 e la comproprietà sui beni che ne costituivano l'oggetto, determinandone la quota in misura corrispondente al debito residuo gravante sul convenuto in opposizione e condannasse, sempre, il sig. per effetto della costituzione della suddetta comunione, alla Controparte_1 restituzione in favore della sig.ra di una parte, proporzionata alla suddetta Parte_1 quota, dei frutti derivanti dalla locazione dell'immobile sito a VO (IM) in via Aurelia n. 70 e dallo stesso indebitamente percepiti;
b) riducesse l'importo preteso in restituzione dal sig. in ragione dell'accertata Parte_3 lesione della sua quota di riserva;
2.2 Le parti opponenti chiedevano in via subordinata principale, nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuto che l'obbligazione azionata dal convenuto in opposizione avesse invece carattere solidale, che - accertata la lesione di legittima denunciata dalla sig.ra e di Parte_1
5 conseguenza il credito dalla stessa vantato nei confronti del convenuto donatario – venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i condebitori per effetto della compensazione giudiziale tra il credito che ne costituisce l'oggetto e quello di cui è titolare la ricorrente.
2.3 Chiedevano inoltre, in via subordinata riconvenzionale, che revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i condebitori, il tribunale condannasse il convenuto, per l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 1 aprile 2005, a restituire alla sig.ra la Parte_1 somma di Euro 72.500,00; - sempre in via subordinata riconvenzionale, chiedevano che accertata l'insufficienza di tale somma a compensare la lesione di legittima denunciata, dichiarasse a favore della sig.ra per l'effetto della riduzione della donazione indiretta del 18 Parte_1 febbraio 2005, la comproprietà sui beni che ne costituiscono l'oggetto, determinandone la quota in misura corrispondente al debito residuo gravante sul convenuto in opposizione;
- in via subordinata ulteriormente riconvenzionale chiedevano che condannasse il convenuto in opposizione, per effetto della costituzione della suddetta comunione, alla restituzione in favore della sig.ra Parte_1 di una parte, proporzionata alla suddetta quota, dei frutti derivanti dalla locazione
[...] dell'immobile sito a VO (IM) in via Aurelia n. 70 e dallo stesso indebitamente percepiti.
2.4 Gli attori in opposizione esponevano che:
2.4.a) la somma pretesa in restituzione dal sig. corrispondeva ai canoni dovuti da Controparte_1 al convenuto in opposizione per effetto della locazione dell'immobile sito a Controparte_2
VO (IM) in via Aurelia n. 70 (foglio 1 mappale 569 sub. 8 cat. c/1), percepiti dagli attori in opposizione a seguito della conversione in pignoramento del sequestro conservativo n. r.g.
851/2014, avvenuta in virtù dell'emanazione della sentenza del Tribunale di Imperia n. 370 del
2017, e ad essi assegnati fino alla concorrenza del credito portato dalla menzionata pronuncia, nonché pagati da ottobre 2017 fino a novembre 2022;
2.4.b) come accertato dalla sentenza n. 460/2024 della Corte di Appello di Genova, pubblicata il
22/03/2024 e passata in giudicato, per effetto della decorrenza del termine lungo di impugnazione, il
22/10/2024, il suddetto decreto non avrebbe tenuto conto del credito vantato dalla sig.ra Parte_1 nei confronti dell'opposto, corrispondente alla quota di legittima ad essa spettante sul
[...] patrimonio del padre, il sig. risultata lesa da due diverse donazioni indirette Persona_1 poste in essere da quest'ultimo a favore del convenuto in opposizione;
2.4.c) i canoni menzionati, in particolare, costituivano i frutti civili derivanti da uno dei beni oggetto delle suddette donazioni, la quale, rivelatasi parzialmente lesiva della quota di legittima spettante all'attuale attrice in opposizione, determinava a favore della medesima la costituzione sull'immobile locato di una comunione pro quota, con conseguente diritto di ottenere una parte dei suddetti frutti;
6 2.4.d) la stessa, procedendo alla riduzione delle predette liberalità, nel presente giudizio intendeva opporre il credito che ne deriva in compensazione con quello azionato con il decreto ingiuntivo, ottenendo così la revoca del provvedimento monitorio e la condanna del convenuto in opposizione alla restituzione della somma di denaro che residuava in suo favore dalla suddetta compensazione;
2.4.e) il credito di cui era titolare l'attrice in opposizione, oltre ad essere certo ed incontestabile, sarebbe inoltre esigibile e di facile e pronta liquidazione, in quanto risultante da circostanze fattuali accertate nel corso di un processo definito con sentenza passata in giudicato, in seno del quale sono stati accertati e valutati tutti i presupposti che consentono di affermare la lesione di legittima patita dalla ricorrente, legittimando la stessa ad agire per ottenerne la reintegrazione;
2.4.f) così come accertato nel corso del medesimo giudizio, il provvedimento opposto omette di prendere in considerazione anche il diritto alla legittima dell'altro odierno attore, il sig. Parte_3
, il cui pregiudizio non può che essere compensato con il credito azionato dal convenuto
[...] donatario, la cui entità deve di conseguenza essere ridotta della cifra corrispondente.
2.5 Ciò premesso, dopo aver esposto analiticamente i fatti sui quali si basava l'azione di riduzione formulata, evidenziavano che la Corte d'Appello di Genova, quale giudice di rinvio, con sentenza n.
460 del 2024 (doc. 20), pubblicata il 22/03/2024 e passata in giudicato il 22/10/2024, aveva ritenuto che il convenuto opposto fosse stato indirettamente beneficiato dal de cuius – con due apparenti compravendite – di € 439.000 (€ 614.000- €175.000 = € 439.000), mediante il primo atto di trasferimento e di € 72.550 (€122.550-€ 50.000 = € 72.550) mediante il secondo atto di trasferimento.
2.6 Sostenevano che, con il passaggio in giudicato della sentenza di rinvio n. 460/2024, sarebbero state accertate tutte le circostanze fattuali necessarie al calcolo della legittima spettante agli attori in opposizione e funzionali alla determinazione della lesione patita, ovvero l'entità e la composizione del patrimonio ereditario (in specie il relictum ed il donatum), i singoli eredi chiamati alla successione e le quote da ciascuno già percepite, comprensive delle liberalità precedentemente ricevute.
2.7 Pertanto deducevano che, avendo la predetta sentenza (passata in cosa giudicato) accertato il valore della massa ereditaria attraverso la formazione del compendio dei beni relitti, avendo stimato gli stessi al momento dell'apertura della successione, avendo calcolato la quota disponibile e quella di riserva attraverso la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, e stimando quest'ultimo secondo il valore all'apertura della successione, questo Giudice avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per accertare la lesione subita e il conseguente credito restitutorio maturato dai legittimari.
2.8 Gli opponenti procedevano, dunque, alla ricostruzione della lesione della quota di riserva
7 spettante alla sig.ra – che avrebbe evidenziato un controcredito nei confronti Parte_1 dell'opposto superiore a quello da costui preteso in restituzione – e del sig. – che Parte_3 avrebbe ridotto notevolmente la pretesa del convenuto nei suoi confronti.
2.9 Infine deducevano che il credito, nei confronti dei tre opponenti, essendo credito pecuniario avrebbe avuta natura parziaria e, dunque, avrebbe dovuto ripartito pro quota tra gli opponenti.
3. Esposizione delle eccezioni e deduzioni difensive del convenuto opposto.
3.1 Il convenuto opposto si costituiva ribadendo sostanzialmente la tesi esposta nel ricorso monitorio, ovvero che la caducazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 370/2017 avrebbe comportato l'obbligo per gli attori in opposizione di restituire al convenuto quanto dagli stessi indebitamente a tale titolo percepito, e quindi il complessivo importo di € 108.008,13, oltre interessi e spese, con conseguente integrale accoglimento della domanda proposta in sede monitoria.
3.2 Quanto alle difese svolte nell'atto di opposizione il sig. contestava che in Controparte_1 capo alle controparti fosse sorto, in virtù della Sentenza n. 460/2024 della Corte d'Appello di
Genova), resa all'esito del giudizio ex art. 392 c.p.c., un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della parte opposta deducendo che:
- la sentenza del giudice di rinvio (che ha definito le impugnazioni avverso la sentenza non definitiva n. 128/2013), era stata oggetto di riserva di ricorso per cassazione ex art. 361 c.p.c. che l'odierna parte opposta aveva formulato con l'atto di riassunzione del giudizio, tuttora pendente, dinanzi la Corte d'Appello di Genova al R.G. n. 1005/2017, di cui era stata disposta la sospensione proprio in attesa della pronuncia del giudice di rinvio;
- il giudizio d'impugnazione R.G. n. 1005/2017, tuttora pendente in appello, avrebbe dovuto statuire sull'impugnazione avverso la sentenza definitiva n. 370/2017 del Tribunale di Imperia e, dovendo decidere l'intero giudizio, ben avrebbe potuto anche disattendere le risultanze della sentenza
460/2024, emessa soltanto in punto an ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e quindi, come tale, non indifferente agli esiti del giudizio sul quantum, che si ribadisce essere tuttora pendente e chiamato all'udienza del 17 aprile 2025;
- la sentenza del giudice di rinvio 460/2024 (doc. XX controparte) non conterrebbe alcuna statuizione di condanna avverso il sig. , ma semmai la reiezione della domanda di Controparte_1 nullità, proposta dai signori e , gli attuali attori Pt_1 Parte_4 Parte_3 opponenti, avente ad oggetto la simulazione assoluta delle compravendite 18/02/2005 e 01/04/2005 concluse tra l'opposto e il signor avendo la predetta sentenza altresì chiarito Persona_1 che “nella presente causa non è indicato l'asse ereditario e pertanto si può solo indicare il valore delle somme donate che, se eccedenti la disponibile, potenzialmente potrebbero comportare una
8 lesione della legittima” (pag. 19);
- gli attori opponenti non avrebbero potuto eccepire la compensazione del loro debito, non contestato, con una mera aspettativa avverso parte convenuta opposta, peraltro condizionata dalla verifica di una effettiva lesione di legittima, che tuttavia allo stato non sussiste in assenza di una determinazione dell'asse ereditario;
- tra gli attuali attori in opposizione e il loro fratello sarebbe stato pendente dinanzi il Per_2
Tribunale di Imperia il giudizio R.G. n. 683/2014 e che tale giudizio, dapprima era stato riunito al giudizio R.G. n. 16/2008, e di cui poi la sentenza n. 370/2017 ne aveva disposto la separazione e la sospensione in attesa della definizione del giudizio in punto an;
- tale giudizio R.G. n. 683/2014, dopo la sentenza del giudice di rinvio, era stato riassunto (docc. 3 e
4) ed era attualmente nella fase istruttoria che aveva ad oggetto proprio la determinazione dell'asse ereditario del signor per verificare le eventuali lesioni di legittima spettante Persona_1 agli eredi;
- in ogni caso, come sopra esposto, le pretese degli opponenti, fondate su solo affermate (e non provate) lesioni di legittima (nemmeno svolte in contraddittorio con gli altri eredi, ovvero il fratello e la coniuge del de cuius), erano oggetto del su indicato giudizio promosso dal fratello Per_2
in cui i signori e si erano Persona_3 Pt_1 Parte_4 Parte_3 regolarmente costituiti, per far accertare l'eventuale lesione delle quote di legittima agli stessi spettanti, con conseguente compimento delle operazioni di cui all'art. 556 cod. civ.;
-pertanto le domande svolte dagli opponenti in tale giudizio sarebbero state inammissibili ex art. 39
c.p.c. per litispendenza con il giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Imperia R.G. n. 683/2014;
- in subordine, comunque, rispetto alle pretese successorie non vi sarebbe la competenza del
Tribunale adito essendo territorialmente competente il Tribunale di Imperia;
3.3 Deduceva infine che, con il provvedimento 20 settembre 2017 R.E. 530/2017 (doc. 1 sub 2), era stata disposta l'assegnazione ai creditori procedenti, quale unico centro di imputazione e interessi, come peraltro disposto dalla sentenza n. 370/2017, con ciò dando origine ad un'unica ed indivisibile obbligazione nei confronti di tutti gli opponenti la cui obbligazione nei confronti dell'opposto non poteva, pertanto, ritenersi parziaria.
3.4 Il Giudice con ordinanza del 21.7.2025 concedeva la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto e rinviava per discussione all'udienza del 13.10.2025 allorché il Giudice riservava la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., nei successivi trenta giorni;
4. Eccezione di litispendenza e domanda di sospensione del giudizio.
4.1 Gli attori in opposizione chiedono in via principale che questo Giudice, previa reintegrazione
9 delle rispettive quote di legittima, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c. operi la compensazione dei crediti, derivanti dall'azione di riduzione e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo e condanni parte convenuta opposta, in via riconvenzionale, al pagamento della differenza.
4.2 Si rileva che l'asserito credito, opposto in compensazione dagli opponenti, si fonda su domanda di riduzione in relazione alla quale pende già giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte
d'Appello di Genova (r.g.n. 1005/2017).
4.3 La predetta Corte d'Appello, infatti, con Ordinanza del 13.2.2025 ha ammesso CTU diretta alla ricostruzione dell'asse ereditario e ad accertare le asserite lesioni di legittima subite dagli odierni opponenti.
4.4 Sicché, stante l'identità di parti, petitum (condanna alla reintegrazione della quota di riserva) e causa petendi (lesione delle quote di legittima che mettevano capo ai coeredi opponenti), si ritiene ricorra una situazione di litispendenza tra la domanda di riduzione ivi svolta e quella pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Genova.
4.5 Si osserva, per concludere sul punto, che non osta alla litispendenza il fatto che le cause si trovino in gradi diversi di giudizio (cfr. in termini Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/01/2025, n.
1782).
4.6 Il principio del ne bis in idem, sotteso all'art. 39 c.p.c., impedisce che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda, determinando l'improcedibilità del processo derivante dalla ripetizione della controversia già in corso (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 03/07/2025, n. 18091).
4.7 Né è possibile disporre, come richiesto in via subordinata dagli opponenti, la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del parallelo giudizio pendente in appello avverso la domanda di riduzione
4.8 Si osserva che, secondo quanto ritenuto dalla Cassazione (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 23225 del
15/11/2016; Sez. 2 - , Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31359 del
04/12/2018), la compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
4.9 In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 cod. proc. civ. o dalli art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.
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5. Sull'opposizione al decreto ingiuntivo.
5.1 Tanto osservato sulle eccezioni di litispendenza e di sospensione ex art. 295 c.p.c., le quali portano ad escludere che questo Giudice possa pronunciarsi su un'azione di riduzione previamente incardinata e pendente dinanzi ad altro Giudice o a sospendere il giudizio, si osserva che appare fuor di dubbio che il titolo esecutivo in forza del quale le somme sono state percepite dagli opponenti è stata caducato tanto è vero che anche il relativo pignoramento è stato dichiarato estinto.
5.2 Come noto, nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 14601 del 09/07/2020).
5.3 Inoltre l'obbligazione restitutoria è stata fissata correttamente a carico solidale degli attori in opposizione poiché nello stesso titolo esecutivo, poi caducato, il pagamento era stato posto a favore, in modo indifferenziato, di tutti costoro e parimenti nella procedura esecutiva le somme erano state assegnate, in modo indifferenziato, a tutti gli opponenti.
5.4 Pertanto l'opposizione va rigettata con conseguente conferma dell'ingiunzione e condanna degli opponenti a rifondere le spese di lite che si liquidano secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento stante la relativa semplicità delle questioni in fatto e in diritto sottese al giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando nella causa di primo grado respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1. dichiara improcedibili per litispendenza ex art. 39 c.p.c. le azioni di riduzione formulate in via riconvenzionale dagli attori in opposizione;
2. dichiara inammissibile la domanda di compensazione giudiziale formulata dagli attori in opposizione;
3. rigetta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.;
4. rigetta nel merito l'opposizione proposta e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo nr.
2980/2024 emesso in data 10.12.2024 e pubblicato in data 11.12.2024;
5. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro gli attori in opposizione a rifondere le spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 7.052,00 (di cui
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
11 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00) oltre 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Genova 21.10.2025
Il Giudice
(dr. Mirko Parentini)
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