Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1565/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 04.08.22
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vassallo Teresa, (C.F. ) del Foro di Verona, con studio in Via Cesare C.F._2
Battisti nr. 2 (VR), presso cui elegge domicilio, come da mandato in calce al ricorso di primo grado
Appellante
CONTRO
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso organicamente dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
Marco n. 63, Venezia
Appellato
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità – appello avverso Ordinanza n. 3380/2022 emessa dal Tribunale di Venezia repert. del 7/7/2022 Altri
istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità – appello avverso Ordinanza
n. 3380/2022 emessa dal Tribunale di Venezia repert. del 7/7/2022
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 28.04.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Richiamandosi al ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento dello stesso, ed evidenziando che l'Amministrazione che ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno quale fratello di Cittadino Italiano, ha di fatto rigettato la richiesta senza alcun tipo di bilanciamento dell'interesse pubblico e privato in gioco nel caso di specie. Il ricorrente, ha di fatto scontato l'ultima esperienza giudiziaria, peraltro ormai datata, con un giudizio del Magistrato di
Sorveglianza di cessata pericolosità sociale. Tale giudizio di cessata pericolosità sociale di fatto impedisce un giudizio di supposta prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato in assenza di altre segnalazioni di polizia o altri precedenti penali. Inoltre, il ricorrente è da tempo malato, sottoposto a vari interventi chirurgici che eliminano come da cartelle cliniche allegate,
ogni giudizio di pericolosità sociale.
Quanto sopra la scrivente insiste nell'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
pagina 2 di 13 Con osservanza”.
Per l'appellato:
“Per le ragioni dette, si ritiene che l'appello vada rigettato, con vittoria sulle spese di giudizio”.
Per il P.G.:
“dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto dell'appello”
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2020, adiva il Tribunale di Venezia Parte_1
chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Verona in data
28.10.2020 (doc. 7 primo grado); così censurando il difetto istruttorio, non avendo l'Amministrazione procedente considerato la documentazione dimessa durante il procedimento amministrativo ed accertato le reali condizioni di salute, lavorative e familiari del richiedente, con conseguente carenza anche sotto il profilo motivazionale.
Esponeva in particolare:
- di aver richiesto il permesso di soggiorno quale fratello di cittadino italiano convivente con questi;
- che il provvedimento impugnato dava atto della convivenza con il fratello cittadino italiano e che il richiedente era in Italia dal 1990 con regolare permesso di soggiorno, con rinnovo sino al
2012 per lavoro;
- che veniva coinvolto in due vicende giudiziarie, la prima conclusasi con una sentenza del
Tribunale di Verona per il reato di cui al Testo Unico Stupefacenti con condanna alla pena finale di mesi 11 e la seconda con sentenza di conferma della Corte d'Appello di Venezia, in parziale pagina 3 di 13 riforma di una sentenza del Tribunale di Verona, per il reato di cui all'art. 56 e 629 cp, entrambe le sentenze datate al 2011/2012;
- che il provvedimento impugnato richiamava poi altre due sentenze a carico del ricorrente emesse per il reato di guida in stato di ebrezza art. 186 cds;
- che il provvedimento impugnato richiamava poi la sentenza 290/18 del Tribunale di Trento
emessa a carico del ricorrente per il reato in materia di stupefacenti commesso in data
07.04.2018, con la condanna alla pena finale di anni 1 e mesi 10 di reclusione;
-che relativamente a tale ultima sentenza, arrivato il definitivo, il difensore del ricorrente chiedeva sia la misura della detenzione domiciliare, che quella dell'affidamento in prova ai servizi sociali;
- che, peraltro, veniva concessa la misura della detenzione domiciliare, come da allegata ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trento;
- che il provvedimento impugnato richiamava anche l'avviso orale emesso il 29.06.2019 dalla
Questura di Verona, che era un provvedimento formale che prendeva atto dei precedenti penali commessi e che non esprimeva alcun giudizio prognostico relativo alla futura commissione di altri fatti di reato da parte del ricorrente stesso;
- che, infatti, l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di famiglia era stata inoltrata alla
Questura di Verona nel 2017 ed era stata decisa nell'ottobre 2020, lasciando di fatto l'interessato nella disponibilità di una ricevuta postale che non aveva valore di titolo di soggiorno e con la quale lo stesso per di più aveva lavorato non regolarizzato perché non poteva esserlo nella disponibilità della sola ricevuta della presentazione dell'istanza cartacea di permesso di soggiorno per motivi familiari;
pagina 4 di 13 - che anche in considerazione della sua non giovanissima età il ricorrente tentava, sia prima che dopo la commissione dell'ultimo fatto di reato nel 2018, di trovare una stabile occupazione lavorativa di fatto dovendo accettare occupazioni di brevi periodi nel settore agricolo;
- che veniva dimessa parte della documentazione lavorativa per l'unico di questi lavori per il quale l'interessato era riuscito a far regolarizzare la sua attività e quindi non corrispondeva al vero che “Miftah il quale in buona sostanza risulta dedito all'attività criminosa e non risulta
aver affatto prospettato un diverso stile di vita consono ai valori e ai principi del nostro
ordinamento dimostrando scarso interesse all'unità familiare”, come non corrispondeva al vero che “significativa nel contesto complessivo appare la circostanza che il ricorrente nulla abbia
dedotto tantomento provato, circa un suo eventuale impegno in una occupazione onesta negli
ultimi anni di permanenza in Italia dimostrando in qualche modo la volontà da parte del
medesimo di tentare un corretto inserimento sociale”, ed invece corrispondeva al vero che il ricorrente aveva tentato in tutti i modi di trovare un inserimento sociale e lavorativo a dispetto dei suoi precedenti penali, della non giovanissima età e soprattutto a dispetto delle condizioni di salute, facendo diversi lavori non regolarizzati, cercando di ottenere il rilascio del titolo di soggiorno per poter regolarizzare, anche lavorativamente, la propria presenza in Italia, come dimostrato dai vari solleciti presentati all' dando atto alla Questura di Verona e Controparte_3
al proprio datore di lavoro l'esigenza di ottenere un valido titolo di soggiorno;
- che, inoltre, il provvedimento impugnato non dava atto delle condizioni di salute molto gravi del ricorrente, dopo un ictus subito dallo stesso, e, quindi, delle sue precarie condizioni di salute;
- che, quindi, il provvedimento di rigetto del permesso per motivi di famiglia traeva origine solo dal dato formale dei precedenti penali più o meno datati, senza operare un giudizio di bilanciamento come richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
pagina 5 di 13 - che nel caso di specie, si era voluto concretizzare e attualizzare una pericolosità sociale che non esisteva e che di fatto era sconfessata proprio dalla ricerca documentata del ricorrente di voler reperire un'occupazione lavorativa lecita e di regolarizzare la propria posizione lavorativa, al fine di provvedere al proprio mantenimento e alla contribuzione del mantenimento della famiglia;
- che, dunque, i dati relativi alle condizioni di salute e alla documentazione lavorativa del ricorrente permettevano di ritenere assente totalmente la pericolosità sociale del medesimo e rilasciabile il richiesto permesso di soggiorno, quale convivente come accertato del fratello cittadino italiano.
2. Si costituiva in primo grado il di Verona, chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso, in particolare riportando le condanne penali a carico del dall'anno 2000 al Pt_1
2018 ed evidenziando come lo stesso non avesse mai intrapreso alcun percorso di inserimento sociale ed integrazione duratura.
3. Rigettata preliminarmente l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in data
22.04.21, la causa veniva poi istruita documentalmente e decisa in data 06.07.22 con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., con la quale il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso e compensava interamente tra le parti le spese di giudizio.
A fondamento della statuizione, il Giudice di prime cure dava atto che nell'ambito dell'istruttoria amministrativa si rilevavano a carico del ricorrente plurimi pregiudizi penali e di Polizia
dall'anno 2000 al 2018, come risultanti dal Certificato del Casellario Giudiziale (doc. 1): 1) in data 02.03.2000 sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verona per il reato di “detenzione
e cessione illecite di sostanze stupefacenti”, continuato, in concorso (artt. 81 e 110 c.p., art. 73
D.P.R. 309/90), con condanna alla pena di mesi 11 di reclusione, e lire 4.600.000 di multa;
2) in data 10.07.2008 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Verona per il reato di “guida in stato
pagina 6 di 13 di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche” (art. 186 comma 1 C.d.S.), con condanna alla pena di 20 giorni di arresto, ed € 700,00 di ammenda;
3) in data 01.06.2012
sentenza di condanna n. 766/12 della Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 20.07.2011, per i reati di “estorsione”, continuata (artt. 81 e
629 c.p.), “truffa” (art. 640 comma 1 c.p.), “ingiuria”, continuata (artt. 81 e 594 c.p.), “molestia
alle persone” (art. 660 c.p.), “estorsione”, tentata (artt. 56 e 629 c.p.), “danneggiamento” (art. 635 c.p.), con condanna alla pena di anni 6 di reclusione, ed € 1.350,00 di multa (doc. 2); 4) in data 26.11.2012 sentenza della Corte d'Appello di Venezia, a conferma della sentenza del
Tribunale di Verona del 13.06.2011, per il reato di “guida in stato di ebbrezza“ (art. 186 comma
1 C.d.S.), con condanna alla pena di mesi 4 di arresto, ed € 1.000 di ammenda;
5) in data
07.04.2018 sentenza nr. 290/2018 del Tribunale di Trento per il reato di “detenzione e cessione
illecite di sostanze stupefacenti” – cocaina (art. 73 D.P.R. 309/90), con condanna alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione ed € 2.000,00 di multa (doc. 3); con ciò evidenziando che in data
31.05.2019 il Questore di Verona aveva emesso ai sensi dell'art. 1 d.lgs n. 159.11 misura di prevenzione dell'Avviso Orale e che in data 03.07.2020, con ordinanza n. 334/2020, il Tribunale
di Sorveglianza di Trento aveva rigettato l'istanza dell'affidamento in prova ai servizi sociali formulata dal ricorrente, disponendo la misura della detenzione domiciliare (doc.6).
Rilevava che in data 07.04.2018 il Tribunale di Trento con sentenza n. 290/2018 (doc. 3), aveva condannato il ricorrente per il reato di “detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti” –
cocaina (art. 73 D.P.R. 309/90)”, alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione ed € 2.000,00 di multa,
ove veniva contestata anche “l'aggravante della recidiva reiterata aggravata dalla medesima
indole del reato commesso rispetto ai precedenti” e che veniva disposta l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 309/90. Evidenziava anche che i fatti pagina 7 di 13 contestati in detta sentenza si riferivano al 06.04.18 e, dunque, ad una data successiva alla presentazione dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno del alla Questura di Verona, Pt_1
avvenuta il 29.11.2017.
Rilevava ulteriormente che la prolungata permanenza in Italia del ricorrente e la presenza di un nucleo familiare non avevano costituito per lo stesso alcun deterrente, non fornendo neppure prova di aver avviato un percorso di inserimento sociale e che per giurisprudenza costante “il
reato commesso dopo una lunga presenza sul territorio italiano si connoti per una maggiore
gravità”.
4. Avverso tale ordinanza il sig. proponeva appello, con atto di citazione Parte_1
notificato in data 04.08.22, chiedendone la riforma previa sospensione della provvisoria esecutorietà per i seguenti motivi di gravame.
4.1.Difetto istruttoria/mancata considerazione degli elementi emersi sia nella fase istruttoria amministrativa sia nella fase del giudizio di prime cure, in ordine al percorso posto in essere dal ricorrente dall'anno 2018, al ruolo della sua famiglia e del fratello, in assenza in Marocco di qualsiasi altro riferimento familiare.
4.2. Difetto di motivazione: conseguente al difetto di istruttoria quanto alla composizione famigliare, alla condotta del degli ultimi anni dal 2018 al 2022 e riguardo anche alla Pt_1
prognosi di futura astensione dalla commissione di altri fatti di reato.
4.3. Violazione di legge: per la violazione del diritto all'unità famigliare, essendo fratello di cittadino italiano.
5. Si costituiva in grado di appello il , contestando i Controparte_1
motivi di gravame in quanto infondati e chiedendone il rigetto.
6. Venivano trasmessi gli atti al P.G. che ha concluso come in epigrafe.
pagina 8 di 13 7. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare per il giorno 08.01.24,
rimessa poi la causa sul ruolo all'udienza del 09.12.24, ed in considerazione del fatto che nessuna delle parti in tale udienza ha depositato le note contenenti le istanze e conclusioni, la causa è stata rinviata all'udienza del 03.02.25 in vista della quale parte appellante ha precisato le conclusioni.
La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 28.04.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previo deposito degli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
* * * * * *
8. L'appello è fondato e va accolto.
8.1. Nel merito, sono condivisibili le tre doglianze relative al difetto istruttorio, di motivazione e violazione di legge, di seguito trattate congiuntamente in quanto connesse.
Il Tribunale non ha difatti adeguatamente valutato i dati fattuali oggettivi, ossia la complessiva condotta tenuta dal dall'anno 2018, e soggettivi, ossia il ruolo della famiglia e del fratello, Pt_1
che avrebbero dovuto condurre al rilascio del richiesto permesso di soggiorno, data l'insussistenza di minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
È necessario precisare che il rilascio del permesso di soggiorno può essere negato solo qualora sussistano elementi di pericolosità sociale che non sono automaticamente ravvisabili dalla mera condanna per una pluralità di reati. I precedenti penali, infatti, (soprattutto se risalenti nel tempo)
possono fondare delle presunzioni, quale aspetto indicatore della personalità del richiedente ma non sono sufficienti a sancire in via automatica la pericolosità sociale del reo. Quest'ultima deve essere dunque vagliata unitamente ad una serie di altri dati determinanti, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'inserimento stabile nella società, la posizione familiare e lavorativa del soggetto nel Paese ospitante, in modo tale da operare un reale bilanciamento tra i pagina 9 di 13 contrapposti interessi della sicurezza pubblica e della tutela della vita privata e familiare del ricorrente (v. Cass. nn. 30342, 7842.2021).
Ebbene, nella specie, le argomentazioni del gravame e la documentazione dimessa si reputano idonei a confutare la statuizione di prime cure, in quanto attestanti tra l'altro un'attuale condotta di ravvedimento ed integrazione sociale dell'originario ricorrente perdurante dall'anno 2019.
8.2. Nel dettaglio, è provato che l'ultimo dei reati commessi dal risale all'anno 2018, Pt_1
come da certificato del casellario giudiziale (sub doc. 3), essendo seguite, negli anni 2019 e 2020,
le misure di prevenzione dell'Avviso Orale (doc.4) e la misura della detenzione domiciliare (doc.
6).
Successivamente, l'odierno appellante ha dato prova di aver ricondotto a legalità la sua permanenza in Italia. Indice infatti del suo inserimento sociale, tenendosi anche conto dell'assenza di segnalazioni di condotte socialmente riprovevoli, è lo svolgimento di attività
lavorativa (in parte già documentata nel giudizio di primo grado per l'anno 2019), come di seguito si espone.
Dalla certificazione Unica per l'anno 2019, risultano redditi da lavoro dipendente in ambito agricolo con contratto a tempo determinato pari ad € 5.409, dal 27.09.19 al 31.12.19.
Dal CU per l'anno 2020, risultano redditi pari ad € 531, lavorando dal 01.07.2020 al 31.08.2020 e dal 10.09.2020 al 31.10.20, quale operaio presso “Operai Agric”.
Dal CU per l'anno 2021, risultano redditi pari ad € 5.049: dal 07.01.21 (con un netto pari ad €
616) al 31.03.21 (con un netto pari ad € 616 e per il mese di febbraio 2021 un netto di € 1.049);
dal 11.06.21 (con un netto pari ad € 261) al 31.08.21 presso Agric Otd (con un netto pari ad € 338
e nel luglio del 2021 pari ad € 302); nel mese di settembre 2021 redditi pari ad € 616 ed ottobre pagina 10 di 13 Per l'anno 2022, risultano redditi per i mesi di gennaio 2022 pari ad € 748 e febbraio 2022 pari ad
€ 730 presso Operai Agric.
8.3. Ciò posto, si rileva ulteriormente che il Tribunale non ha tenuto in considerazione che, in data 08.10.21, era intervenuta la pronuncia del Magistrato di Sorveglianza di Verona che, nella valutazione dell'eventuale applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (disposta ex art. 86 DPR 309.90 con sentenza n. 290.18 del Tribunale di Trento),
aveva dichiarato cessato lo stato di pericolosità sociale del sig. condividendo le Pt_2
conclusioni raggiunte dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del 30.08.2021 che aveva dato conto di “un quadro di positività complessiva della situazione sociale e relazionale dell'istante”.
Pertanto, non possono condividersi le statuizioni del tribunale secondo cui: “Senza ombra di
dubbio, i provvedimenti sopra richiamati dimostrano che la prolungata permanenza in Italia del
ricorrente e la presenza di un nucleo familiare, per quanto circostanze molto argomentate nel
ricorso introduttivo, non hanno costituito per il ricorrente stesso alcun deterrente, non facendolo
desistere dall'assumere condotte illecite e penalmente rilevanti”, “Dalle risultanze degli atti,
come sopra evidenziati, appare ampiamente comprovato ed indiscutibile come il ricorrente non
abbia, non solo consolidato, ma forse neppure avviato un serio percorso di inserimento sociale,
palesando un'assoluta incapacità di integrazione duratura”.
8.4. Sono state anche documentate le precarie condizioni di salute del : dalla Pt_1
documentazione clinica dimessa, nell'ottobre 2023, ha subito un intervento di
“rivascolarizzazione miocardica con conseguente riabilitazione cardiovascolare” il cui esito del referto aveva riportato una cardiopatia ischemico-ipertensiva (pag. 97 doc clinica).
Ne discende che, allo stato, la pericolosità sociale del può dirsi sconfessata dalla ricerca Pt_1
documentata di occupazioni lavorative lecite, considerato anche il provvedimento del Tribunale
pagina 11 di 13 di Sorveglianza in atti ed i dati relativi alle sue precarie condizioni di salute.
8.5. Con riguardo poi al diritto all'unità familiare e dunque all'esigenza di tutelare la vita di relazione ed affettiva dell'appellante, è da evidenziarsi che non risulta contestato in causa il suo vincolo familiare ossia il fatto che sia “fratello di cittadino italiano”.
In definitiva, alla luce dei suesposti elementi di valutazione, nel giudizio di bilanciamento tra la tutela della sfera pubblica e quella individuale del ricorrente, si ritiene non ravvisabile una sua pericolosità sociale attuale e idonea a prevalere rispetto al suo interesse all'unità familiare.
Pertanto, si ritiene di riformare l'Ordinanza impugnata, con conseguente annullamento del
Decreto del Questore di Verona emesso il 28.10.20, sussistendo il diritto del ad Pt_1
ottenere il richiesto permesso di soggiorno per motivi familiari “quale fratello convivente di cittadino italiano”.
9. Le spese processuali del grado vanno compensate, come anche quelle di primo grado, poiché
nel giudizio di appello si è avuto un quadro più completo e più approfondito della vicenda.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata emessa in data Ordinanza
n. 3380/2022 del 6-7.7.2022 emessa nel proc. n. 9276/2020 R.G. dal Tribunale di Venezia –
Sezione specializzata in materia di immigrazione, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari quale fratello convivente con il cittadino italiano , nato l'[...] in [...]; Parte_3
2- compensa le spese processuali del giudizio di appello.
Venezia, 28 aprile 2025
pagina 12 di 13 La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 redditi pari ad € 761.