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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 785/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore Dr. Parte_1 Pt_2
giusta procura del 04.10.2017 Rep. n. 80521 per Notaio di Bracciano, con sede a
[...] Per_1
Roma, via Po 20, elettivamente domiciliata in Avezzano AQ), Via Mons. Bagnoli n. 118, presso lo studio dell'avv. Stefania Di Nicola del foro di Avezzano la quale la rappresenta e difende in virtù di mandato da intendersi a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
(GIÀ Controparte_1
, in persona del Direttore Generale p.t., con sede Controparte_2 in Chieti (CH) alla Via dei Vestini snc, elettivamente domiciliata in in Piazza dei Templi CP_1
Romani 3, rappresentata e difesa dall'avv. Duilio Crisci del foro di giusta procura da intendersi CP_1 unita alla comparsa di costituzione e appello incidentale in appello
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Picciani, giusta procura in calce alla CP_3 comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale IV CP_1
Novembre 13
ALTRA APPELLATA
1 - subentrata ad e Controparte_4 Controparte_5 [...]
, in persona del procuratore speciale con sede Controparte_6 Controparte_7 legale in Milano alla Via Clerici n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Ovidio del foro di
Pescara, con studio in Pescara al C.so Manthonè n.98 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA Pt_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Paolucci e Rocco Domenico Controparte_8
Maddestra, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Francavilla al Mare (CH), via Edoardo
Scarfoglio n. 10, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 351/2023 del Tribunale di Chieti pubblicata il 27.6.2023, repert. n. 494/2023 del 27.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante Parte_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Chieti, G.I. Dr. Francesco Turco, n. 351/2023, pubblicata il 27.06.2023, e per l'effetto così provvedere:
1) in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare la totale estraneità della dr.ssa CP_3
e di riflesso della tenuta a manlevarla, da ogni responsabilità per l'evento
[...] Controparte_9 occorso in data 10.10.2017 presso l'Ospedale SS. Annunziata di dichiarando infondata in CP_1 fatto ed in diritto, sull'an e sul quantum, la domanda della sig.ra , per essere l'evento Controparte_8 dedotto in giudizio ascrivibile unicamente alla sua condotta incauta, rilevante anche ai sensi dell'art.
1227 c.c., non sussistendo alcun presupposto né prova della responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., unica ascrivibile alla dr.ssa ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. 24/2017, come pure CP_3 difettando ogni elemento delle ulteriori responsabilità ex adverso invocate ai sensi dell'art. 2051 c.c.
e/o dell'art. 7 L. 24/2017 in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1228 c.c.;
2) in ogni caso, qualora fossero ritenuti ricorrenti i presupposti della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 7 L. 24/2017, ovvero quelli della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., ritenere e dichiarare la totale estraneità a tali profili della dr.ssa , CP_3
e per l'effetto respingere la domanda di condanna solidale nei suoi confronti proposta, dichiarando altresì la esonerata da ogni obbligo di manleva;
Controparte_9
3) riformare, in tutti i casi, la sentenza gravata nella parte in cui riconosce e liquida in favore della sig.ra l'incremento per sofferenza soggettiva del 35%, in totale carenza di prova ed Controparte_8 2 in violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché nella parte in cui riconosce il danno da lucro cessante, in assenza persino di richiesta da parte di e dunque in violazione dell'art. 112 c.p.c.; Controparte_8
4) condannare infine ed eventuali altre parti che resistessero al presente gravame, Controparte_8 alla refusione in favore della delle spese e compensi, spese generali imponibili, Controparte_9
CPA ed IVA di entrambi i gradi di giudizio>>
Appellata – appellante incidentale Controparte_1
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello incidentale ed in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti n.
351/2023, pubblicata il 27.06.2023, così provvedere:
1) In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.;
2) Previa riproposizione della eccezione di inammissibilità come sopra evidenziata, riformando la sentenza di primo grado, rigettare la domanda proposta dalla sig.ra per inammissibilità, CP_8 nullità ovvero infondatezza della medesima nei fatti e nel diritto per quanto sopra espresso con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite con condanna alla restituzione di ogni somma emessa, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, per effetto della sentenza di primo grado qui impugnata.>>
Appellata CP_3
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 351/2023 del Tribunale di Chieti, pronunciata nel giudizio civile iscritto al n. 1129/2019 R.G. del predetto Tribunale, così provvedere:
1) ritenere e dichiarare la totale estraneità della dr.ssa da ogni responsabilità per CP_3
l'evento occorso in data 10.10.2017 presso l'Ospedale SS. Annunziata di dichiarando CP_1 infondata in fatto ed in diritto, sull'an e sul quantum, la domanda della sig.ra , per Controparte_8 essere l'evento dedotto in giudizio ascrivibile unicamente alla sua condotta incauta, rilevante anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., non sussistendo alcun presupposto né prova della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., unica ascrivibile alla dr.ssa ai sensi dell'art. 7, comma3, L. 24/2017, CP_3 come pure difettando ogni elemento delle ulteriori responsabilità ex adverso invocate ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 7 L. 24/2017 in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1228c.c.;
2) in ogni caso, qualora fossero ritenuti ricorrenti i presupposti della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 7 L. 24/2017, ovvero quelli della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., ritenere e dichiarare la totale estraneità a tali profili della dr.ssa ; CP_3
3) riformare, in tutti i casi, la sentenza gravata nella parte in cui riconosce e liquida l'incremento per sofferenza soggettiva del 35%, in totale carenza di prova ed in violazione dell'art. 115c.p.c., nonché nella parte in cui riconosce il danno da lucro cessante, in assenza persino di richiesta da
3 parte di e dunque in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) condannare Controparte_8 Controparte_8 alla refusione delle competenze, spese generali imponibili, CPA ed IVA di entrambi i gradi di giudizio>>
Appellata – Controparte_4
<< … 1) dichiarare la formazione del giudicato, per mancata impugnazione, in ordine al capo della sentenza che ha statuito l'inammissibilità della chiamata dire8a di da parte Controparte_10 della Sig.ra l'inoperatività della polizza atteso il valore del sinistro sotto la soglia della CP_8
con condanna della Sig.ra a rimborsare le spese legali nella misura di € 14.000,00 CP_11 CP_8 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
2) in ogni caso, confermare il capo della sentenza che ha statuito l'inammissibilità della chiamata diretta di da parte della Sig.ra l'esclusione della copertura Controparte_10 CP_8 assicurativa essendo il valore del sinistro sotto la soglia della S.I.R. e confermare il dispositivo che ha condannato la Sig.ra alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_8 Controparte_4 nella misura di € 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
[...]
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) accogliere le conclusioni rassegnate da nel primo grado di giudizio qui di Controparte_10 seguito richiamate e trascritte: dichiarare l'inammissibilità̀ dell'azione diretta e della domanda risarcitoria svolta dalla Sig.ra
nei confronti di Controparte_8 Controparte_10 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di dichiarare l'inoperatività e/o Controparte_10 inefficacia della polizza ITOMM1502037, l'esclusione della copertura assicurativa, l'inefficacia e/o
l'inoperatività della polizza poiché́ il sinistro per cui è causa non rientra nel rischio assicurato e non
è indennizzabile in termini di polizza, disponendone l'estromissione dal giudizio;
in subordine, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda della Sig.ra CP_8 ovvero rige8are la domanda di quest'ultima poiché inammissibile, improponibile e/o infondata sia in merito all'an sia al quantum debeatur;
in ulteriore subordine, dichiarare che il sinistro si è verificato per caso fortuito e/o per condotta imprudente della Sig.ra ovvero che il sinistro non è imputabile all'azienda sanitaria, CP_8 rigettando tutte le richieste di parte attrice;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che la polizza sia comunque operativa e laddove siano appurate ipotetiche responsabilità in capo all' , accertare e quantificare la quota di responsabilità in capo alla Sig.ra Controparte_2
e in capo a ciascuna parte, dichiarando l'esclusione del vincolo solidale tra CP_8 [...]
e le altre parti;
CP_10
4 4) con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio>>
Appellata – Controparte_8
<< In via preliminare –
Accertata e dichiara la nullità della citazione in appello fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini ex art. 164 comma III c.p.c.;
Nel merito –
Rigettare l'appello proposto dalla confermando integralmente la sentenza di primo Controparte_9 grado. Con ogni riserva di ulteriori difese, eccezioni e deduzioni nel caso di fissazione di nuova udienza ex art. 164 comma III, nel rispetto del termine di 70 giorni prima >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Chieti, in parziale accoglimento della domanda proposta da la quale, deducendo di essere caduta il 10.10.2017 dal tappeto rotante Controparte_8
a causa di una brusca accelerazione e della mancanza di meccanismo di arresto di sicurezza durante una prova da sforzo presso l'Ospedale SS. Annunziata di e di avere riportato la frattura del CP_1 collo omerale destro con distacco del trochide, conveniva in giudizio l' Controparte_12
(di seguito, per brevità, , la cardiologa e la
[...] CP_13 CP_3 [...]
(di seguito, per brevità, , assicuratrice dell'azienda sanitaria, per sentire CP_14 CP_10 accertare la responsabilità delle convenute per l'accaduto e ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale alla salute patito, quantificato in € 191.189,00 o in quell'altra maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ha così statuito:
< 1) Condanna l' (C.F.: ), Controparte_15 P.IVA_1 in solido con (CF: al pagamento, in favore di CP_3 C.F._1 Controparte_8
(C.F.: ), della somma di € 77.671,25 oltre interessi legali dalla data della C.F._2 presente sentenza fino al soddisfo;
2) Condanna l' (C.F.: ), in Controparte_15 P.IVA_1 solido con (CF: alla rifusione del 50% delle spese di lite in CP_3 C.F._1 favore di (C.F.: ) che si liquidano per il totale, su cui Controparte_8 C.F._2 operare il calcolo, in € 786,00 per esborsi ed € 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, mentre compensa il restante 50%;
3) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico della
[...]
(C.F.: ) e della dott.ssa (CF: Controparte_15 P.IVA_1 CP_3
, in solido, per il 75% e a carico dell'attrice per il 25%; C.F._1
5 4) Condanna (C.F.: e P. I.V.A.: ) a Parte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 manlevare e tenere indenne la dott.ssa da quanto tenuta a corrispondere in ragione di questa CP_3 sentenza, salva la franchigia del 10%;
5) Condanna (C.F.: ) alla rifusione delle spese di lite Controparte_8 C.F._2 in favore di (CF: ) che si liquidano in € 14.000,00 per compensi di Controparte_14 P.IVA_4 avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge>>.
1.1. In sintesi e per quanto qui è ancora di interesse evidenziare, la motivazione della decisione
è così articolata:
- la responsabilità della per la caduta della paziente è correlata al mancato arresto del CP_13 tappeto rotante da parte del personale sanitario nonostante l'avvenuta comunicazione della paziente di essere stanca, come ammesso in sede di interrogatorio formale dalla cardiologa dott.ssa CP_3 tenendo conto delle precarie condizioni di salute della paziente (soggetto iperteso, diabetico, dislipidemico, obeso, affetto da cardiopatia ischemica post-infartuale) che avrebbero reso necessario, al minimo segno di stanchezza, l'interruzione dell'esame così da prevenire la caduta, verificatasi, con ogni probabilità, per cedimento muscolare;
- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta (non potendo CP_3 la stessa rispondere né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né a titolo di responsabilità contrattuale ma soltanto a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 7 della legge 24/2017) va disattesa per il principio iura novit cura di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c. avendo il giudice il potere di assegnare una diversa qualificazione alla domanda;
- la domanda nei confronti della è inammissibile non potendo il danneggiato agire CP_10 direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (non essendo ancora stato emanato il regolamento di cui all'art. 12 della citata legge);
- sulla base della c.t.u. espletata che ha accertato la durata dell'invalidità temporanea in giorni
150 (totale di giorni 10, parziale al 75% di giorni 50 e parziale al 50% di giorni 90) e una invalidità permanente nella misura del 18- 20% (quindi del 19%), il danno è stato liquidato, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e riconoscendo un incremento individualizzante del 35%, in complessivi € 63.725,50, oltre interessi compensativi, per un totale di € 77.671,25, oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo effettivo;
- chiamata in causa dalla convenuta è tenuta a Parte_1 CP_3 manlevare quest'ultima, fatta salva la franchigia del 10%;
- quanto alla regolazione delle spese di lite nel rapporto tra attrice e convenute responsabili in solido, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro compensazione nella misura del 50%.
6 2. Avverso tale decisione, ha proposto appello la Parte_1
Si riassumono di seguito i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. Il giudice di prime cure, affermando la responsabilità delle convenute e di CP_13 CP_3
ha travisato le risultanze istruttorie. In particolare, la succinta motivazione è imperniata sulla
[...] isolata risposta data soltanto ad una delle dieci domande deferite in sede d'interrogatorio formale alla la quale, invece, nelle restanti risposte ha esattamente ricostruito la vicenda sottolineando, in CP_3 particolare, (a) che alla paziente era stato raccomandato di riferire l'eventuale comparsa di sintomi, di mantenersi stabilmente all'appoggio anteriore senza mai lasciarlo, di non fermarsi bruscamente lasciando la presa senza avvertire il medico e di avvisare quando fosse stanca in modo da permettere al personale sanitario di arrestare la macchina e (b) che, quando la paziente le diceva di essere stanca, ella, che si trovava a fianco della paziente, le raccomandava di non lasciare la sbarra anteriore e diceva all'operatrice dott.ssa , che si trovava seduta alla consolle, di fermare il tappeto. Dunque, CP_16 tali dichiarazioni fanno ben comprendere come tutto fosse in realtà avvenuto nello stesso istante: la paziente aveva dichiarato di essersi stancata e contemporaneamente aveva staccato le mani dalla barra anteriore, mentre la dr.ssa prontamente aveva fatto fermare il tappeto. La simultaneità, tuttavia, CP_3 tra l'avvertimento della stanchezza fisica ed il distacco dal maniglione del tappeto da parte della paziente, mentre il tappeto era in movimento per il test ed il personale provvedeva al suo arresto, non riusciva ad impedire che l' portatasi incautamente all'indietro dal tappeto che nel frattempo CP_8 scorreva, finisse a terra. La lettura parziale delle dichiarazioni della sul fatto che la paziente CP_3 ad un certo punto affermava di essersi stancata ha impedito al Tribunale di ricostruire correttamente l'accaduto inducendolo a convincersi che, nonostante l'avviso della paziente, i sanitari non avessero arrestato il tappeto rotante, circostanza invece non vera. Dunque, la caduta della paziente fu, in realtà, conseguenza del suo improvviso distacco dal maniglione di sostegno del tapis roulant, nonostante l'avvenuto arresto del tappeto da parte del personale sanitario;
in altri termini, poiché, malgrado il tempestivo arresto del tappeto, la paziente, avendo lasciato la presa della sbarra, si era sbilanciata.
Del resto, la stessa attrice, nel corso del suo interrogatorio formale, confessava di avere ricevuto dal personale medico prima della prova la raccomandazione di segnalare eventuali difficoltà durante l'esecuzione del test e di tenersi ancorata con le mani, durante tutta la prova da sforzo, alle apposite barre di sostegno del tapis roulant, senza mai staccarsi. Peraltro, il giudice di prime cure non solo non ha correttamente nè integralmente valutato le dichiarazioni in interpello rese dalla dr.ssa ma CP_3
- violando l'art. 115 c.p.c., che gli imponeva di fondare la sua decisione sulle prove proposte dalle parti – ha omesso di considerare che nessuna prova dei suoi assunti e del mancato arresto del tapis roulant era stata fornita dalla che peraltro – a ben vedere – aveva fondato la sua domanda CP_8
7 in atto di citazione sulla “brusca accelerazione del tappeto rotante” e sulla “mancanza di meccanismo di arresto di sicurezza”, non già sull'omesso arresto del tappeto. Neppure la c.t.u. ha fornito elementi tali da assolvere l'onere probatorio dell'attrice avendo l'ausiliario semplicemente affermato che la caduta della paziente non era stata determinata dalle sue condizioni cardiovascolari, essendo stato eseguito “l'esame in condizioni di sicurezza”, ma verosimilmente dall' “esaurimento muscolare”, secondo le dichiarazioni rese dalla medesima nell'anamnesi.
2.2. Il giudice di prime cure, con una motivazione meramente apparente, non ha indicato il titolo della responsabilità della dott.ssa . Invero, pur avendo ritenuto fondata la questione CP_3 sollevata dalla stessa, non ha, tuttavia, poi chiarito l'inquadramento della responsabilità della CP_3 salvo dichiararla responsabile in solido con l' . L'incertezza è ancora più grave ove Controparte_2 si consideri che la sanitaria non poteva rispondere sotto alcuno degli invocati profili di responsabilità della Struttura Sanitaria, bensì unicamente – al più – per fatto proprio colposo per violazione del principio del neminem laedere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sempre se provato, così come previsto al comma 3 dell'art. 7 della c.d. legge Gelli-Bianco n. 24/2017. La sentenza è, dunque, nulla in quanto priva del contenuto minimo prescritto dall'art. 132 c.p.c..
2.3. L'accertamento della responsabilità dell'odierna appellante è erroneo poiché, nel corso dell'istruttoria del primo grado, non sono emersi i presupposti né della responsabilità di cui all'art. Cont 2051 c.c. a carico della né viepiù della responsabilità ex art. 2043 c.c., unica ascrivibile alla dr.ssa in assenza di alcun rapporto di prestazione professionale individuale tra la stessa e la CP_3 paziente. L'attrice aveva, infatti, sostenuto la responsabilità della perché “non provvedeva a CP_13 manutenere adeguatamente il tappeto rotante né a garantire idoneo meccanismo di interruzione” e quella della dr.ssa perché “faceva svolgere il suddetto test da sforzo senza fornire adeguate CP_3 informazioni e senza premunirsi di assicurare idoneo meccanismo di sicurezza per garantire l'arresto del funzionamento del tapis roulant ”. Ma di tali assunti non è stata fornita alcuna prova. Non risulta provato il nesso eziologico tra la caduta e la condotta del custode. Né, nella prospettiva dell'art. 2043
c.c., risulta provata la colpa della sanitaria. La sopraindicata condotta colposa ascritta alla dott.ssa è stata smentita dalla stessa attrice nel corso dell'interrogatorio formale (ove ella ha confessato CP_3 di essere stata pienamente informata delle modalità e delle finalità del test) e soprattutto dalla c.t.u.
(che dava, peraltro atto che la paziente aveva in passato già eseguito analoghi test). Né, per quanto innanzi esposto circa la condotta incauta ed imprevedibile della paziente (la quale repentinamente e non tenendo conto delle raccomandazioni ricevute, lasciava la presa della barra anteriore del tappeto)
è configurabile la responsabilità della sanitaria ai sensi dell'art. 2051 c.c..
8 2.4. Infine, è censurabile il riconoscimento dell'incremento da sofferenza soggettiva del punto base previsto dalle tabelle di Milano nella misura del 35% in carenza della prova di una sofferenza ulteriore ed eccezionale legittimante tale aumento e, dunque, in violazione dell'art. 115 c.p.c.. Del parti censurabile è la liquidato del c.d. “danno da lucro cessante”, sebbene mai neppure richiesto ed argomentato in alcun modo dalla parte attrice, quindi in chiara violazione dell'art. 112 c.p.c..
3. Con deposito di comparsa di risposta, si è costituita la la quale ha proposto appello in CP_13 via incidentale sulla base dei motivi di seguito riassunti.
3.1. Il giudice di prime cure, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha travisato le risultanze istruttorie e, in particolare, il contenuto dell'interrogatorio della convenuta e le conclusioni del CP_3
c.t.u.. Infatti, dalla lettura non soltanto di una risposta ma di tutte le risposte date dalla convenuta, si evince chiaramente l'assenza di qualsiasi condotta omissiva da parte del personale sanitario e, nella specie, della dott.ssa la quale non ha mai dichiarato di non avere arrestato il tapis roulant, ma CP_3 di avere, invece, dato prontamente disposizione per l'arresto sennonché, malgrado la paziente fosse stata istruita di non lasciare il manubrio di sostentamento del tappeto (come confessato dalla stessa parte attrice), ella lasciava la presa e perdeva l'equilibrio. Inoltre, la c.t.u. medico legale ha appurato la correttezza e la idoneità dell'esame cardiaco svolto sull'attrice e l'impossibilità di ricollegare la caduta alle sue condizioni cliniche. Dunque, gli operatori hanno informato la paziente sulle modalità di esecuzione del test, come risulta dal consenso informato, insistendo sulle precauzioni da attuare in caso di stanchezza e/o altri sintomi (avvertire il medico e non lasciare la barra di appoggio fino all'arresto della macchina) bloccando immediatamente l'esecuzione della prova al momento dell'incauta interruzione della paziente nella marcia e assistendola dopo l'incidente. Non corrisponde al vero, dunque, che il tappeto subiva una brusca accelerazione, semmai il contrario come appare chiaro dal test prodotto ove risulta la bassissima velocità di esecuzione, e men che mai che non fosse dotato di pulsante di arresto come risulta dalle foto fornite. L'incidente, pertanto, accadeva per esclusiva responsabilità della attrice che non ottemperava alle istruzioni datele, lasciando la sbarra di appoggio senza avvisare il medico e non prestando, perciò, la necessaria collaborazione alla corretta esecuzione dell'esame. L' più precisamente, è caduta dal tapis roulant non per un difetto CP_8 di funzionamento/manutenzione dell'attrezzo che, nell'ipotesi attorea, consisteva la mancata presenza del pulsante di stop oppure per un elemento accidentale (ad es. pedana bagnata) mai contestato, ma per sua esclusiva distrazione avendo lasciato la sbarra utilizzata per sorreggersi.
3.2. Il Tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c. non avendo motivato e avendo motivato in modo erroneo in ordine al profilo di responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta. Invero, pur citando il principio iura novit cura, il Tribunale si è sottratto all'inquadramento della responsabilità affermata.
9 E' stato poi completamente pretermesso il tema del nesso di causalità e non è stata neppure apprezzata la condotta concorrente della danneggiata, eccepita come fattore causale esterno esclusivo.
4. Mediante deposito di comparsa si è altresì costituita la quale ha aderito ai motivi CP_3 di appello della Parte_1
5. Mediante deposito di comparsa si è costituita anche la la quale Controparte_4 ha dedotto la formazione del giudicato in ordine all'inammissibilità della domanda diretta dell'attrice nei propri confronti, riportandosi per il resto alle difese già formulate in primo grado.
6. Attraverso il deposito di memoria difensiva si è, infine, costituita eccependo Controparte_8 la nullità della citazione in appello ex artt. 342, 163 e 164 e il mancato avvertimento ex art. 163, n. 7,
c.p.c. e deducendo, nel merito, l'infondatezza dei motivi dell'appello della Parte_1
7. Con ordinanza depositata l'8.11.2023, in accoglimento dell'inibitoria incidentale proposta dalla è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per sussistenza Parte_1 del requisito del fumus in relazione al primo motivo dell'atto di appello.
8. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'8.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
9. In via preliminare, si dà atto che, sulla declaratoria d'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice direttamente nei confronti della – declaratoria che, seppur contenuta soltanto CP_10 nella parte motiva, integra il contenuto precettivo della sentenza gravata (in tal senso, cfr., tra le altre,
Cass. 26802/2022) –, è calato il giudicato non essendo stata interposta alcuna impugnazione.
10. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità della citazione in appello della sollevata dall'appellata per avere l'appellante indicato, ai sensi dell'art. Parte_1 CP_8
163, comma 3, n. 7, c.p.c., il termine di 20 giorni in luogo di quello di 70 giorni per la costituzione in giudizio. Infatti, ai sensi dell'art. 343 c.p.c. come novellato dalla legge 149/2022 (cd. riforma
Cartabia), il termine di costituzione per l'appellato è rimasto quello di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (è appena il caso di far notare che, rispetto alla formulazione della norma applicabile ratione temporis al caso in esame, il d.lgs. 164/2024, cd. correttivo Cartabia, senza alcun effetto innovativo, ha modificato la disposizione al solo fine di migliorarne il coordinamento con gli artt. 347 e 166 c.p.c.).
11. Venendo al merito, il secondo motivo dell'appello principale della Parte_1
e dell'appello incidentale della aventi analogo contenuto e che, per ragioni di ordine logico e CP_13 giuridico vanno esaminati per primi, sono inammissibili.
10 11.1. La doglianza formulata manca, infatti, del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” non avendo le parti appellanti indicato il riflesso della asserita mancata indicazione del titolo della loro responsabilità sul contenuto della decisione (sulla necessità che, al di fuori dei casi di vizi comportanti la rimessione al giudice di primo grado, l'appellante debba, a pena di inammissibilità per carenza di interesse e per difformità rispetto al modello legale d'impugnazione, dedurre, insieme a quelle di rito, anche le questioni di merito, cfr. Cass. 402/2019; i precedenti giurisprudenziali citati dalle appellanti si riferiscono, non a caso, al giudizio di legittimità).
12. Il primo ed il terzo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale, pur in una prospettiva necessariamente in parte diversa, affrontano i medesimi temi dell'erronea interpretazione delle prove, dell'insussistenza del nesso di causalità nonché più in generale dell'assenza di una condotta omissiva colposa da parte del personale sanitario e, per converso, dell'esistenza di una condotta colposa della paziente, e, perciò, vanno esaminati insieme.
12.1. Come lamentato dalle appellanti, il giudice di prime cure ha motivato l'affermazione della responsabilità della in relazione alla circostanza del <mancato arresto del tappeto rotante da CP_13 parte del personale sanitario nonostante l'avvenuta comunicazione della attrice di essere stanca>>
(v. p. 3), circostanza desunta solamente dalla risposta data dall'appellata dott.ssa ad un capitolo CP_3 dell'interrogatorio formale a lei deferito (domanda: <Vero che, dopo che la paziente aveva iniziato
a camminare, con l'attrezzo a bassa velocità, al terzo stadio avvertiva di essersi stancata chiedendo di fermare il tappeto rotante?>>; risposta: <è vera la circostanza>>) – tralasciando tutte le altre risposte ai restanti capitoli così come le restanti risultanze istruttorie – e da un passo della relazione della c.t.u. (ove si afferma che le richieste della paziente di fermare l'attrezzo, dalla stessa riferite nel corso dell'anamnesi, sono verosimilmente legate ad un esaurimento muscolare;
v. p. 12). Per di più, in effetti, il giudice di prime cure ha completamente sorvolato sull'individuazione del titolo giuridico della responsabilità dell'azienda , e sulle connesse implicazioni giuridiche Parte_4 riguardanti l'onere probatorio gravante sulle parti.
12.2. Dato il carattere devolutivo dell'appello nei limiti dei motivi del gravame, si tratta, a questo punto, di verificare, alla stregua dell'esame dell'intero compendio probatorio, l'assolvimento dell'onere probatorio ad opera delle parti, sia della danneggiata che struttura sanitaria e del personale sanitario convenuti in giudizio.
12.3. Prima di far ciò è necessario chiarire quali siano i titoli della responsabilità giuridica delle parti convenute, odierne appellanti.
12.4. L'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, deduceva di essere caduta rovinosamente a terra urtando la spalla destra ed il volto al suolo, nel corso del test da sforzo “a causa di una brusca
11 accelerazione del tappeto rotante e della mancanza di meccanismo di arresto di sicurezza” invocando la responsabilità delle convenute, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, ai sensi, del combinato disposto degli artt. 7 legge 24/2017 e 1218-1228 c.c..
12.4.1. Dopodiché, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'attrice:
- quanto alla domanda proposta nei confronti della precisava come non fosse stata in CP_13 alcun modo garantita la sicurezza del tappeto rotante non essendo quest'ultimo dotato di un pulsante di stop a disposizione dell'utente; quello ubicato sul macchinario è, infatti, rivolto verso l'esterno ed
è, dunque, ad esclusiva disposizione del personale sanitario;
inoltre, dalle fotografie versate in atti, si desume che il tappeto rotante è posizionato verso il muro di guisa che non vi è il materiale spazio affinché il personale sanitario possa procedere con la necessaria celerità al bloccaggio del macchinario;
infine, è assente persino la c.d. cordicella di sicurezza la quale, in caso di eccessivo allontanamento dell'utente e conseguente distacco della stessa, consente l'immediato bloccaggio del tappeto;
- quanto alla domanda proposta nei confronti della sanitaria dott.ssa precisava come la CP_3 stessa fosse fondata sul combinato disposto dell'art. 7, comma 3, della legge 24/2017 e dell'art. 2043
c.c. e, in punto di fatto, sulla condotta omissiva della stessa la quale, infatti, non aveva “fornito adeguate informazioni alla paziente e non le aveva assicurato idoneo meccanismo di sicurezza per garantire l'arresto del tapis roulant né apposito strumento volto ad evitare possibili cadute”.
12.5. Ebbene, la responsabilità ascritta alla è quella da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. CP_13 derivando il danno, secondo la prospettazione attorea, dal tappeto rotante, pacificamente oggetto del potere della struttura sanitaria che ne aveva la disponibilità materiale e giuridica, e, in particolare, dall'interazione con lo stesso della paziente sottoposta al test da sforzo. E' noto che la relazione diretta tra la cosa in custodia e il danno, tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori, è il tratto distinto della responsabilità in parola (cfr., ex multis, Cass. 14930/2023 e Cass. 4160/2019).
12.5.1. Quella ascritta alla è, invece, di natura aquiliana, come è tra le parti indiscusso. CP_3
12.6. Per quanto concerne la ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'attrice è gravata dall'onere di CP_13 provare il danno ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno medesimo (per la verità, anche se la responsabilità della struttura sanitaria venisse inquadrata come contrattuale ex art. 7, comma 1, legge 24/2017, l'attrice avrebbe dovuto provare, oltre al danno, anche il nesso di causalità, seppure riferito, in quel caso, al trattamento sanitario, peraltro senza grandi differenze pratiche).
12 12.6.1. Ciò posto, l'evento di danno, cioè la caduta dal tappeto rotante, è pacifica, oltre che provata alla luce della documentazione sanitaria allegata agli atti.
12.6.2. E', altresì, incontroverso che la caduta si sia verificata durante la prova da sforzo sicché risulta provata la derivazione causale del danno dalla cosa (poiché la responsabilità del custode ha natura oggettiva, a tanto è limitato l'onere probatorio del nesso di causalità del danneggiato;
v., tra le tante, Cass. 18518/2024).
12.6.3. Dunque, nei confronti dell' l'attrice, odierna appellata, ha assolto il proprio onere CP_13 probatorio.
12.6.4. A sua volta, l'appellante contestando la sussistenza della propria responsabilità, CP_13 ha eccepito che la caduta si è in realtà verificata, non per un difetto di funzionamento o manutenzione del tappeto (che non subiva alcuna brusca accelerazione e che era dotato di pulsante di arresto) ovvero per un elemento accidentale che lo rendeva pericoloso (ad es. pedana bagnata), ma soltanto per colpa della paziente la quale per sua distrazione “non ottemperava alle istruzioni datele, lasciando la sbarra di appoggio senza avvisare il medico e non prestando, perciò, la necessaria collaborazione alla Cont corretta esecuzione dell'esame”. La ha, dunque, eccepito il caso fortuito, più precisamente il cd.
“caso fortuito incidentale” costituito dalla condotta colposa della danneggiata.
12.6.5. In ordine all'interpretazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. – e, nella fattispecie, avuto riguardo alla doglianza relativa all'omesso riconoscimento nella condotta della danneggiata del “caso fortuito incidentale” – è opportuno premettere che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
12.6.6. A tale ultimo riguardo, atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa – lo si ribadisce – a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, è stato
13 affermato – in fattispecie diverse ma assimilabili a quella in esame – che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018). Più di recente, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato
è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. 8449/2025, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
12.6.7. Ciò posto, la Corte ritiene che la non abbia assolto il proprio onere probatorio, CP_13 appena illustrato. Ed, infatti, non vi sono elementi che comprovino la dedotta condotta colposa della paziente. Costei, in sede d'interrogatorio formale, ha sì confessato di essere stata avvisata, prima del test, per iscritto (come da dichiarazione di consenso informato sottoscritta), di dovere subito segnalare eventuali difficoltà o segni di stanchezza o di malessere, e verbalmente di non indietreggiare e di non lasciare mai la barra di sostegno del tappeto rotante (risposte capp. 3 e 4 cap. 4 capp. CP_13 CP_3
1 e 2 , ma non ha confermato la circostanza a sé sfavorevole di avere staccato le mani dalla CP_10 barra improvvisamente (cap. 3 e di essere per tale motivo caduta e neppure che il tappeto CP_10 fu tempestivamente arrestato. Ella ha, invece, riferito di essersi stancata, di avere avvisato di ciò più volte gli operatori sanitari presenti e di non essere riuscita a proseguire la marcia, così cadendo rovinosamente in mancanza di arresto del tappeto rotante. D'altra parte, proprio l'ipotesi dell'esaurimento muscolare è stata ritenuta plausibile dai c.t.u. tenuto conto anche delle condizioni di salute della paziente. E', poi, pacifico che la caduta della paziente è stata conseguenza della sua
14 perdita di equilibrio e non di altre evenienze (anche nelle relazioni di servizio allegate, si fa riferimento ad una brusca interruzione per perdita di equilibrio e non ad altra causa, come angina, vertigine o qualsivoglia problema di salute o sintomo). La circostanza dell'inconsulto distacco delle mani dalla barra non può, inoltre, ritenersi provata in base alle dichiarazioni rese in sede di interpello dalla convenuta dott.ssa in quanto evidentemente queste sarebbero a sé favorevoli e, quindi, CP_3 non aventi valore di prova secondo i noti principi generali. Peraltro, costei, riferendo che la paziente si era stancata ed aveva chiesto di fermare il test motivo per cui ella l'aveva avvertita nuovamente di non lasciare il maniglione ed aveva dato disposizione di interrompere il test all'addetta alla consolle, non ha però detto nulla in ordine alle specifiche modalità della caduta della paziente: se cioè quest'ultima avesse tenuto una condotta anomala (inopinatamente indietreggiando e/o mollando la presa sulla sbarra e così perdendo l'equilibrio) ovvero se avesse accusato un crollo fisico (che non permettendole più di stare in piedi, le faceva perdere l'equilibrio e la faceva cadere, inevitabilmente portandola a distaccare le mani dalla sbarra). Né, sul punto specifico in questione, si rinvengono elementi probatori a favore dell'appellante nelle relazioni di servizio allegate, redatte ex post sulla base delle informazioni raccolte dal personale sanitario e contenenti generiche valutazioni, ove anzi emergono elementi di segno contrario;
ad esempio, nel “modulo di segnalazione eventi avversi” n.
251/1/2016 del 12.10.2017 è scritto che la “paziente stanca si è lasciata andare”. Di alcun valore probatorio è sia la relazione scritta del 5.1.2018 redatta dal Prof. (responsabile Persona_2 dell'U.O. di Cardiologia presso il cui ambulatorio di ergometria si teneva il test) sia la sua deposizione testimoniale che hanno entrambe un contenuto evidentemente valutativo provenendo da soggetto non a conoscenza diretta dei fatti. Di alcun rilievo istruttorio è la c.t.u. avendo gli ausiliari, del tutto correttamente, sottolineato di non potere riferire alcunché a riguardo. Né, infine, la condotta colposa della paziente può ritenersi insita, come pare sostenere la nella caduta stessa poiché, come si CP_13
è detto, questa, piuttosto che da un gesto inconsulto della paziente che cessava di sostenersi alla apposita sbarra, ben poteva essere conseguenza di un esaurimento muscolare comunicato ai sanitari dalla paziente la quale non riusciva pertanto più a tenere il passo del tappeto (che non si arrestava) e, di conseguenza, perdeva l'equilibrio e doveva lasciare la presa sulla sbarra.
12.6.7. Dunque, non avendo provato la il caso fortuito, è condivisibile l'affermazione di CP_13 responsabilità della medesima per l'evento dannoso verificatosi.
12.7. Venendo all'appellata la danneggiata, secondo i principi generali in materia di CP_3 responsabilità aquiliana, è, invece, gravata della prova, oltre che dell'evento dannoso (nella specie, pacifico), dell'apporto eziologico della condotta sanitaria e del suo carattere colposo.
15 12.7.1. Riguardo a tali aspetti, come si è evidenziato, la danneggiata ha dedotto che la CP_3
(a) non le aveva fornito adeguate informazioni, (b) non le aveva assicurato un idoneo meccanismo di sicurezza per garantire l'arresto del tappeto né apposito strumento volto ad evitare possibili cadute.
12.7.2. Ebbene, sotto il primo profilo, è stata la stessa danneggiata, nell'interrogatorio formale,
a confessare che, prima del test, aveva ricevuto, per iscritto e verbalmente, tutte le indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova da sforzo con le relative raccomandazioni. Inoltre, i c.t.u. hanno ritenuto adeguata l'informativa di cui al modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente (v.
p. 11 della relazione). Pertanto, non è provata la condotta omissiva ascritta alla sanitaria. Oltretutto, rispetto alla ricostruzione della serie causale che ha dato luogo all'evento dannoso dedotta dalla stessa attrice, l'ipotizzata condotta colposa della dott.ssa non rivestirebbe alcun ruolo causale. CP_3
12.7.3. Sotto il secondo profilo, la nel corso dell'interrogatorio formale, confermava la CP_3 circostanza a sé astrattamente sfavorevole che la paziente le disse di essersi stancata – circostanza che, peraltro, era incontroversa tra le parti risultando dalla stessa documentazione versata in atti –, ma non confessava di non avere prontamente fatto arrestare o arrestato il tappeto rotante ed, anzi, sul punto, come si è già sottolineato, dichiarava di avere ricordato alla paziente di non staccare le mani dal maniglione dando tempestivamente disposizione alla dott.ssa (specializzanda, Persona_3 addetta alla consolle dell'ergometro, consolle munita di pulsante rosso “Stop tappeto”, v. foto in atti) di fermare il macchinario. Quanto alle dichiarazioni dell'attrice – che, peraltro, non attengono allo specifico punto in questione –, ovviamente esse non hanno valore di prova in favore della stessa.
Elementi di prova a carico della non si rinvengono, poi, nella relazione dei c.t.u. e nella CP_3 documentazione in atti. Né può affermarsi che la avrebbe dovuto far cessare la corsa del CP_3 tappeto azionando ella stessa direttamente il pulsante di stop presente sulla macchina. Premesso che tale specifico addebito è stato formulato, in modo chiaro e preciso, dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado soltanto con la comparsa conclusionale, sul punto, è dirimente che il pulsante rosso di stop presente sulla macchina è collocato alla destra dello stesso e nella parte anteriore posta contro il muro (v. foto incontestate prodotte dalla e dalla questo particolare è, comunque, CP_13 CP_3 pacifico), mentre la cardiologa si trovava sulla sinistra, tra il tappeto e la cyclette e ancora più CP_3
a sinistra la consolle dell'ergometro in modo da poter controllare sia il monitor della consolle (quindi, il procedere dell'esame) sia l'andamento della paziente (la circostanza risulta confermata dall'attrice;
v. risposta a cap. 6 articolato dalla e a cap. 6 articolato dalla;
ella era quindi Parte_1 CP_3 oggettivamente impossibilitata a premere di persona il predetto pulsante ed altro non poteva fare che dare disposizione all'addetta alla consolle di arrestare il tappeto;
alla destra del tappeto era collocata l'infermiera professionale la quale controllava la postura della paziente e le Persona_4
16 misurare la pressione arteriosa nei vari stadi del test (vicino all'infermiera, vi era il carrello per le emergenze, dotato di defibrillatore e di quant'altro utile in caso di necessità; v. foto succitate e risposta affermativa resa dell'attrice al cap. 7 articolato dalla . Dunque, non può ritenersi che la caduta CP_3 della paziente si sia verificata a causa e per colpa della condotta omissiva della cardiologa CP_3
12.7.4. Resta da evidenziare che le carenze del macchinario non possono evidentemente essere ascritte alla E' condivisibile che il macchinario avrebbe dovuto essere provvisto di un sistema CP_3 di arresto di emergenza di carattere automatico (pulsane azionabile direttamente dall'utente e/o laccio con clip da attaccare al vestiario dell'utente in modo che, in caso di perdita di equilibrio, si stacchi la chiave di sicurezza e il tappeto si arresta, e/o chiave di sicurezza magnetica ecc.) e, per i casi a rischio
(come quello in esame), di un sistema anticaduta (imbracatura da passeggio) – d'altra parte, come rilevato dai c.t.u., la non ha prodotto documentazione concernente i requisiti di sicurezza del CP_13 macchinario –, ma si tratta di profili che attengono all'adeguatezza infrastrutturale e organizzativa del presidio ambulatoriale, sicuramente rilevanti nella prospettiva della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria – qui disattesa in favore di quella della responsabilità da cosa in custodia che meglio si attaglia alla fattispecie in esame –, ma non in quella aquiliana personale dei suoi dipendenti.
12.7.5. Infine, per mera completezza, si sottolinea che i c.t.u., a seguito di indagine rigorosa e completa, hanno concluso che il test svolto con il tapis roulant era idoneo ai richiesti fini diagnostici e veniva regolarmente condotto in rapporto alle condizioni cardiovascolari della paziente (v. p. 12), dandone sufficiente e logica motivazione.
12.8. Dunque, il primo ed il terzo motivo dell'appello principale di sono Parte_1 fondati. Il primo motivo dell'appello incidentale della è, invece, infondato. CP_13
13. Il quarto motivo dell'appello principale, relativo al quantum respondeatur, resta assorbito.
14. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello di ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da nei confronti della stessa Controparte_8 va respinta. Parte_1
14.1. Ne segue che:
- i capi 1), 2) e 3) del dispositivo di condanna, aventi rispettivamente ad oggetto il risarcimento del danno, la condanna alle spese di primo grado e la regolazione delle spese di c.t.u. restano limitati alla con espunzione della condanna solidale nei confronti di;
CP_13 CP_3
- il capo 4), relativo alla manleva di s'intende revocato. Parte_1
Per quanto rilevato in principio (v. paragr. 9), resta fermo il capo 5) di condanna alle spese dell'attrice nei confronti di passato in giudicato. CP_10
17 15. Le spese del grado, nel rapporto tra l'appellante incidentale e l'appellata CP_13 [...]
seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della prima. CP_8
16. Nel rapporto tra l'appellante principale (già convenuta) l'appellata (già Parte_1 convenuta) (che ha aderito alle conclusioni della compagnia di assicurazione), da un CP_3 lato, e l'appellata dall'altro lato, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la Controparte_8 soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di quest'ultima.
16.1. Tuttavia, tenuto conto della particolare delicatezza della valutazione del quadro istruttorio e della incontestata parziale compensazione nella misura del 50% delle spese di primo grado tra la la e la si ritiene che sussistano i “gravi ed eccezionali motivi” ex sent. Corte CP_13 CP_3 CP_8
Cost. 77/2018, per compensare, parzialmente sempre nella misura del 50%, le predette spese di lite.
17. Le spese nel rapporto tra gli appellanti, principale ed incidentale, e la on risultano CP_10 ripetibili. Si è detto che il capo della sentenza di primo grado concernente la è passato in CP_10 giudicato e nei confronti della stessa non è stata formulata alcuna domanda. Alla l'appello è CP_10 stato notificato evidentemente solo per scientia e, pertanto, per quanto si è appena evidenziato, la sua costituzione in giudizio risulta del tutto superflua.
18. Le spese si liquidano, sulla base della documentazione versata in atti, come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del 13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori medi, differenziando però, per il presente grado, la posizione dell'appellante e quella dell'appellata (la cui prestazione, per Parte_1 CP_3 numero ed importanza delle questioni trattate, merita un compenso inferiore, compreso all'incirca tra il minimo e la media edittale).
18.1. Tra le parti, restano poste a definitivo carico della (come si è innanzi precisato) le CP_13 spese di c.t.u. che, non essendo state liquidate dal giudice di prime cure (malgrado quanto indicato erroneamente nel dispositivo), sono state liquidate con separato decreto da questa Corte.
19. Il rigetto dell'appello incidentale della comporta l'applicazione della sanzione di CP_13 cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
1) rigetta la domanda proposta dall'appellata nei confronti dell'appellata Controparte_8 CP_3
[...]
2) condanna l'appellata a rimborsare in favore dell'appellata e della Controparte_8 CP_3 appellante il 50% delle spese di entrambi i gradi del giudizio che per il resto Parte_1
18 sono compensate e che, per l'intero, si liquidano, quanto al primo grado, per ciascuna delle due parti, in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso, e, quanto al secondo grado, per in € 9.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come CP_3 per legge, per compenso, e per in € 14.317,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Parte_1 iva e cpa come per legge, per compenso ed € 1.138,50 per esborsi;
3) condanna l'appellante l' a rimborsare in favore Controparte_15 di le spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 14.317,00, oltre rimborso Controparte_8 forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
4) nulla per le spese della Controparte_4
5) dichiara che l'appellante incidentale è tenuta Controparte_15 al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
19