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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori Magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro - Consigliere
3. dr.ssa Antonella Gialdino - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della discussione del giorno 4 dicembre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello iscritto al numero 25 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( Cod. Fisc. – P.I. Parte_1 P.IVA_1
) , in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Taranto , Via Golfo P.IVA_2 di Taranto , 7/D , presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell stesso , rappresentato e difeso Pt_1
, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ( C. F. :
) ed IO IU ( C. F. : ) , giusta procura generale C.F._1 C.F._2 alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio di Roma del 21 luglio 2015, Persona_1 repertorio n. 80974 (i procuratori hanno indicato per le comunicazioni e notificazioni i seguenti indirizzi:
e e n. fax Email_1 Email_3
099/7768560
-Appellante
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
NO (TA), alla via Matera n. 23, ed elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via Plinio n. 95, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Cecinato (C.F.: ), dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa in virtù di procura in atti, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo PEC: o al numero di fax: 099/334818 Email_4 -Appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1725/2020 pubblicata 21 luglio 2020.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 18.01.2020 l ha proposto appello avverso la sentenza indicata Pt_1 in epigrafe con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro - decidendo sul ricorso proposto da avverso la nota di pagamento del 4.8.2017, ricevuta in data 6.9.2017, Controparte_1 con la quale l le aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata di cui all'art. 2 Pt_1 comma 26 della legge n. 335/95 e le aveva intimato il pagamento della somma di euro 958,84 a titolo di contributi relativi all'anno 2011 e sanzioni- aveva accolto la domanda di accertamento negativo del debito solo in ragione del riconoscimento della causa estintiva del credito, dovuta all'integrale decorso del termine di prescrizione quinquennale. L , nel proporre gravame, ha lamentato l'erroneità Pt_1 della decisione con la quale il primo giudice aveva accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti intimati senza tenere conto del fatto che il termine decorreva dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e sanza valutare la sussistenza della causa di sospensione ex art. 2941 c.c.. derivante dall'omessa compilazione del quadro RR.
Ha chiesto, pertanto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi il ricorso proposto dall'avv. per la sussistenza del credito contestato. CP_1
Si è costituita la parte appellata con memoria depositata telematicamente il giorno 14.04.2023 eccependo l'infondatezza del gravame, stante la intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa.
Cn provvedimento del giorno 14.11.2025 il procedimento, originariamente assegnato al Cons.
[...]
, era assegnato alla scrivente nell'ambito del programma organizzativo predisposto al fine di Pt_2 garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 4.12.2025, all'esito della discussione, il procedimento è stato deciso come da dispositivo di cui è stata data lettura.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e pertanto va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre e che assorbono ogni ulteriore questione.
Sotto il profilo della eccepita prescrizione, occorre evidenziare che il giudice di prime cure ha correttamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione facendo riferimento al fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva che è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ed in secondo luogo ha osservato che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento. Tale opzione ermeneutica risponde, infatti, al consolidato orientamento maturato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sentenza n. 13463 del 29/05/2017; sentenza n. 27950 del 31/10/2018; Cass. n.19403/2018;
Cass ord.
4.02.2020 n. 6106).
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5704 del 2 marzo 2021 secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito” non assumendo alcun rilievo “la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo)”
Nella specie, ritenuto che il termine prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, correttamente, con riguardo alla annualità 2011, il termine per il versamento del saldo, cioè il termine più avanzato da cui inizia a decorrere la prescrizione, è stato indicato nel 9.07.2012 , anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Infatti il termine finale del pagamento relativamente all'anno di imposta 2011 , originariamente fissato dall'art 17
DPR n 435/2001 come modificato dal D.L 223/2006 , art 37 comma 11 veniva stabilito al 9.7.2012 in base al DPCM del 6.6.2012 pubblicato in G. U. n. 135 del 12.6.2012
Ebbene nella specie, in applicazione di tali principi, del tutto tardiva si rivela la richiesta stragiudiziale di versamento dei contributi avanzata dall a mezzo comunicazione notificata il 6.09.2017 e cioé Pt_1 oltre il termine di 5 anni dall'inizio del periodo di prescrizione decorrente, come detto, dal 9.07.2012.
Quanto all'operatività o meno della causa di sospensione ex art. 2941 per omessa compilazione del quadro RR deve verificarsi se la prescrizione possa considerarsi sospesa, ai sensi dell'art. 2941, n. 8,
c.c., a causa di una condotta dolosa di occultamento.
Ma anche tale ipotesi non appare configurabile.
Affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, 20/08/2013, n. 19240); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obbiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni e non solo una mera difficoltà (Cass. civ., sez. lav., 23/01/2004,
n. 1222; Id., 13/10/2014, n. 21567).
Difatti, con riferimento alla pretesa “sospensione” del termine di prescrizione de quo, va sottolineato come la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 2490 pubblicata il 27 gennaio 2022 a conferma di un orientamento ormai consolidato ( Cass. ordinanze nn. 7254/2021, 28088/2021 e 37529/2021 ) abbia nuovamente ribadito che l'operatività dell' art. 2941 comma 8 c.c., ricorre solo “quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito” non potendosi ritenere che la mancata denuncia del reddito equivalga “ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo” né che da essa possa derivare “un impedimento assoluto” allo svolgimento dell'attività di riscossione.
Nella specie, premesso che l'originaria ricorrente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali (circostanza pacifica tra le parti), ma ha omesso di compilare quella parte del modulo che consente all di previdenza di verificare agevolmente il Pt_1 regolare versamento dei contributi, deve escludersi che ella abbia ciò fatto al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell'Istituto considerata innanzi tutto la oggettiva controvertibilità della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in questione per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi (v. Cass. civ., sez. lav. 23.01.2018, n. 1643 e, da ultimo, in ipotesi analoga relativa al versamento contributivo degli avvocati, Id., 17/12/2018, n. 32608).
Inoltre, non appare alcuna impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito ove l'Istituto abbia effettuato operazione di “incrocio” di banche dati cioè le proprie e quelle del Fisco a seguito della presentazione da parte del contribuente e di aver quindi riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione: anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR, dunque, l , dalla mera lettura della dichiarazione fiscale è in grado di Pt_1 accertare il proprio credito.
Pertanto, attesa la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'appellata, circostanza pacifica, è chiaro che la sola mancata compilazione del quadro RR non possa inquadrarsi come comportamento doloso, e, in ogni caso, talmente impeditivo da non consentire alla P.A. ) Pt_1 di esercitare il proprio potere ispettivo.
La Cassazione civile Sez. Lav. con le ordinanze n. 14410 del 27.05.2019 e n. 16038 del 14.06.2019 ha precisato che la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del contributo , né ad un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali Pt_1 controlli che l può invece sempre attivare. Pt_1
Tale posizione viene confermata, ulteriormente, dalle successive ordinanze della Cassazione sez.
Lavoro: n. 25593 del 10.10.2019, che esclude il dolo e fa nuovamente riferimento ai poteri ispettivi dell' per accertare la posizione contributiva del ricorrente, e conferma che la mancata compilazione Pt_1 del quadro RR della dichiarazione dei redditi non realizza alcuna condotta dolosa;
n. 30605/2019 in cui si legge : “..che del pari manifestamente infondato è il nono motivo, avendo la Corte territoriale accertato che il ricorrente omise di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi (così la sentenza impugnata, pag. 6) ed essendosi chiarito che costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8, c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la Gestione separata (Cass. n. 6677 del 2019)”.
Così si ribadisce il corretto inquadramento del dolo e cioè: l'Ente si ritrova nella materiale impossibilità di procedere alla verifica ispettiva, solo allorquando non vi sia la “base” (i proventi, i redditi, il fatturato) sulla quale procedere al calcolo del dovuto, e non certo sull'assenza di indicazioni contributive nel quadro RR.
Infatti, se la malafede è evidente nella omissione, in tutto o in parte, di quanto percepito, non può esserlo nella mancata compilazione di un quadro contributivo. Sul punto, presupposto che l'odierna appellata riportava in dichiarazione correttamente i redditi conseguiti nell'anno in contestazione pur non compilando il quadro RR ,non può parlarsi di occultamento doloso ma solo di una mera omissione che non può costituire “un ostacolo insormontabile” all'accertamento e, quindi, causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione.
Peraltro in tema di obbligo contributivo del lavoratore autonomo, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, va osservato che la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro CM) – inviata all' ente (Agenzia delle Entrate) competente in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali – e dovendo dunque escludersi l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito.
Non operando, dunque, alcuna sospensione della prescrizione il credito dell , a prescindere da Pt_1 ogni questione circa la sua effettiva sussistenza, si è estinto per prescrizione, secondo quanto correttamente osservato dal primo giudice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado, attesa la natura delle questioni trattate, di natura prettamente giuridica, nonché tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto ancora presenti al momento della proposizione del gravame, e dei recenti interventi del Giudice di legittimità ,si compensano integralmente tra le parti. A tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato che l'oggettiva opinabilità
e oscillante soluzione in giurisprudenza in ordine alle questioni giuridiche affrontate nel giudizio integra una “grave ed eccezionale ragione” che giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92, comma 2, c.p.c. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass.,
Sez.Un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Taranto, all'esito della camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori Magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro - Consigliere
3. dr.ssa Antonella Gialdino - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della discussione del giorno 4 dicembre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello iscritto al numero 25 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( Cod. Fisc. – P.I. Parte_1 P.IVA_1
) , in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Taranto , Via Golfo P.IVA_2 di Taranto , 7/D , presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell stesso , rappresentato e difeso Pt_1
, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ( C. F. :
) ed IO IU ( C. F. : ) , giusta procura generale C.F._1 C.F._2 alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del Notaio di Roma del 21 luglio 2015, Persona_1 repertorio n. 80974 (i procuratori hanno indicato per le comunicazioni e notificazioni i seguenti indirizzi:
e e n. fax Email_1 Email_3
099/7768560
-Appellante
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
NO (TA), alla via Matera n. 23, ed elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via Plinio n. 95, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Cecinato (C.F.: ), dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa in virtù di procura in atti, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo PEC: o al numero di fax: 099/334818 Email_4 -Appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1725/2020 pubblicata 21 luglio 2020.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 18.01.2020 l ha proposto appello avverso la sentenza indicata Pt_1 in epigrafe con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro - decidendo sul ricorso proposto da avverso la nota di pagamento del 4.8.2017, ricevuta in data 6.9.2017, Controparte_1 con la quale l le aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata di cui all'art. 2 Pt_1 comma 26 della legge n. 335/95 e le aveva intimato il pagamento della somma di euro 958,84 a titolo di contributi relativi all'anno 2011 e sanzioni- aveva accolto la domanda di accertamento negativo del debito solo in ragione del riconoscimento della causa estintiva del credito, dovuta all'integrale decorso del termine di prescrizione quinquennale. L , nel proporre gravame, ha lamentato l'erroneità Pt_1 della decisione con la quale il primo giudice aveva accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti intimati senza tenere conto del fatto che il termine decorreva dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e sanza valutare la sussistenza della causa di sospensione ex art. 2941 c.c.. derivante dall'omessa compilazione del quadro RR.
Ha chiesto, pertanto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi il ricorso proposto dall'avv. per la sussistenza del credito contestato. CP_1
Si è costituita la parte appellata con memoria depositata telematicamente il giorno 14.04.2023 eccependo l'infondatezza del gravame, stante la intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa.
Cn provvedimento del giorno 14.11.2025 il procedimento, originariamente assegnato al Cons.
[...]
, era assegnato alla scrivente nell'ambito del programma organizzativo predisposto al fine di Pt_2 garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 4.12.2025, all'esito della discussione, il procedimento è stato deciso come da dispositivo di cui è stata data lettura.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e pertanto va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre e che assorbono ogni ulteriore questione.
Sotto il profilo della eccepita prescrizione, occorre evidenziare che il giudice di prime cure ha correttamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione facendo riferimento al fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva che è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ed in secondo luogo ha osservato che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento. Tale opzione ermeneutica risponde, infatti, al consolidato orientamento maturato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sentenza n. 13463 del 29/05/2017; sentenza n. 27950 del 31/10/2018; Cass. n.19403/2018;
Cass ord.
4.02.2020 n. 6106).
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5704 del 2 marzo 2021 secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito” non assumendo alcun rilievo “la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo)”
Nella specie, ritenuto che il termine prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, correttamente, con riguardo alla annualità 2011, il termine per il versamento del saldo, cioè il termine più avanzato da cui inizia a decorrere la prescrizione, è stato indicato nel 9.07.2012 , anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Infatti il termine finale del pagamento relativamente all'anno di imposta 2011 , originariamente fissato dall'art 17
DPR n 435/2001 come modificato dal D.L 223/2006 , art 37 comma 11 veniva stabilito al 9.7.2012 in base al DPCM del 6.6.2012 pubblicato in G. U. n. 135 del 12.6.2012
Ebbene nella specie, in applicazione di tali principi, del tutto tardiva si rivela la richiesta stragiudiziale di versamento dei contributi avanzata dall a mezzo comunicazione notificata il 6.09.2017 e cioé Pt_1 oltre il termine di 5 anni dall'inizio del periodo di prescrizione decorrente, come detto, dal 9.07.2012.
Quanto all'operatività o meno della causa di sospensione ex art. 2941 per omessa compilazione del quadro RR deve verificarsi se la prescrizione possa considerarsi sospesa, ai sensi dell'art. 2941, n. 8,
c.c., a causa di una condotta dolosa di occultamento.
Ma anche tale ipotesi non appare configurabile.
Affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, 20/08/2013, n. 19240); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obbiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni e non solo una mera difficoltà (Cass. civ., sez. lav., 23/01/2004,
n. 1222; Id., 13/10/2014, n. 21567).
Difatti, con riferimento alla pretesa “sospensione” del termine di prescrizione de quo, va sottolineato come la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 2490 pubblicata il 27 gennaio 2022 a conferma di un orientamento ormai consolidato ( Cass. ordinanze nn. 7254/2021, 28088/2021 e 37529/2021 ) abbia nuovamente ribadito che l'operatività dell' art. 2941 comma 8 c.c., ricorre solo “quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito” non potendosi ritenere che la mancata denuncia del reddito equivalga “ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo” né che da essa possa derivare “un impedimento assoluto” allo svolgimento dell'attività di riscossione.
Nella specie, premesso che l'originaria ricorrente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali (circostanza pacifica tra le parti), ma ha omesso di compilare quella parte del modulo che consente all di previdenza di verificare agevolmente il Pt_1 regolare versamento dei contributi, deve escludersi che ella abbia ciò fatto al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell'Istituto considerata innanzi tutto la oggettiva controvertibilità della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in questione per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi (v. Cass. civ., sez. lav. 23.01.2018, n. 1643 e, da ultimo, in ipotesi analoga relativa al versamento contributivo degli avvocati, Id., 17/12/2018, n. 32608).
Inoltre, non appare alcuna impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito ove l'Istituto abbia effettuato operazione di “incrocio” di banche dati cioè le proprie e quelle del Fisco a seguito della presentazione da parte del contribuente e di aver quindi riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione: anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR, dunque, l , dalla mera lettura della dichiarazione fiscale è in grado di Pt_1 accertare il proprio credito.
Pertanto, attesa la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'appellata, circostanza pacifica, è chiaro che la sola mancata compilazione del quadro RR non possa inquadrarsi come comportamento doloso, e, in ogni caso, talmente impeditivo da non consentire alla P.A. ) Pt_1 di esercitare il proprio potere ispettivo.
La Cassazione civile Sez. Lav. con le ordinanze n. 14410 del 27.05.2019 e n. 16038 del 14.06.2019 ha precisato che la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del contributo , né ad un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali Pt_1 controlli che l può invece sempre attivare. Pt_1
Tale posizione viene confermata, ulteriormente, dalle successive ordinanze della Cassazione sez.
Lavoro: n. 25593 del 10.10.2019, che esclude il dolo e fa nuovamente riferimento ai poteri ispettivi dell' per accertare la posizione contributiva del ricorrente, e conferma che la mancata compilazione Pt_1 del quadro RR della dichiarazione dei redditi non realizza alcuna condotta dolosa;
n. 30605/2019 in cui si legge : “..che del pari manifestamente infondato è il nono motivo, avendo la Corte territoriale accertato che il ricorrente omise di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi (così la sentenza impugnata, pag. 6) ed essendosi chiarito che costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8, c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la Gestione separata (Cass. n. 6677 del 2019)”.
Così si ribadisce il corretto inquadramento del dolo e cioè: l'Ente si ritrova nella materiale impossibilità di procedere alla verifica ispettiva, solo allorquando non vi sia la “base” (i proventi, i redditi, il fatturato) sulla quale procedere al calcolo del dovuto, e non certo sull'assenza di indicazioni contributive nel quadro RR.
Infatti, se la malafede è evidente nella omissione, in tutto o in parte, di quanto percepito, non può esserlo nella mancata compilazione di un quadro contributivo. Sul punto, presupposto che l'odierna appellata riportava in dichiarazione correttamente i redditi conseguiti nell'anno in contestazione pur non compilando il quadro RR ,non può parlarsi di occultamento doloso ma solo di una mera omissione che non può costituire “un ostacolo insormontabile” all'accertamento e, quindi, causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione.
Peraltro in tema di obbligo contributivo del lavoratore autonomo, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, va osservato che la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro CM) – inviata all' ente (Agenzia delle Entrate) competente in materia di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali – e dovendo dunque escludersi l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito.
Non operando, dunque, alcuna sospensione della prescrizione il credito dell , a prescindere da Pt_1 ogni questione circa la sua effettiva sussistenza, si è estinto per prescrizione, secondo quanto correttamente osservato dal primo giudice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado, attesa la natura delle questioni trattate, di natura prettamente giuridica, nonché tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto ancora presenti al momento della proposizione del gravame, e dei recenti interventi del Giudice di legittimità ,si compensano integralmente tra le parti. A tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato che l'oggettiva opinabilità
e oscillante soluzione in giurisprudenza in ordine alle questioni giuridiche affrontate nel giudizio integra una “grave ed eccezionale ragione” che giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92, comma 2, c.p.c. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass.,
Sez.Un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Taranto, all'esito della camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maristella Agostinacchio