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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3755/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa MO RA, letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3755/2020 di R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa e Pasquale Pellegrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Roma alla via Nizza n. 92, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
in qualità di omonimo legale rappresentante della CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sportelli presso il cui studio sito in Conversano (BA) alla via Rosselli n. 44/C ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- convenuto -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: la parte convenuta ha concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 16.06.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata
MO RA celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 21.02.2020 introduceva il giudizio Controparte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 176/2019 R.G.
Es. Imm., rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) previa qualificazione dell'opposizione spiegata da come opposizione agli CP_2 atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rigettare la stessa perché inammissibile e/o infondata;
b) dichiarare inammissibile e/o infondata l'avversa eccezione di eccesso del mezzo esecutivo asseritamente posto in essere dall'attore e delle conseguenti domande di limitazione dell'espropriazione ex art. 483 c.p.c. e di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
c) condannare al pagamento delle spese e competenze legali della fase sommaria CP_2
e di merito da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione”
L'attrice esponeva in fatto che, con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 19.03.2019 e contestuale istanza di sospensione all'esecuzione, spiegava opposizione a pignoramento CP_2 immobiliare deducendo i seguenti motivi:
1) carenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata: assumeva l'opponente che il credito vantato dalla scaturirebbe da una presunta cessione operata dalla Controparte_1 CP_4 [...]
in concordato preventivo e che la notifica al debitore della cessione sia stata Parte_1 effettuata per la prima volta con la notifica dell'atto di precetto, sicchè la cessione non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico nei confronti dell'opponente;
2) errata determinazione della somma precettata: atteso che a fronte della somma precettata di €. 10.381,07, quella correttamente calcolata è pari ad €. 6.701,07;
3) smisuratezza delle azioni esecutive operate dall'opposta: avendo l'opposta eseguito il pignoramento immobiliare oggetto della presente opposizione, con il quale ha pignorato tre immobili, nonché il pignoramento di un autoveicolo di proprietà dell'opponente, il pignoramento presso terzi, mediante il quale sono stati sottoposti a pignoramento tre rapporti bancari nella titolarità dell'opponente, il pignoramento mobiliare di due beni funzionali all'attività artigianale del Pace.
Con memoria depositata in data 07.11.2019 si costituiva in giudizio l'opposta che contestava gli avversi motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
MO RA Con ordinanza del 24.01.2020 il G.E. rigettava la richiesta di sospensione e assegnava il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione dell'odierno giudizio di merito che veniva introdotto da rassegnando le conclusioni precisate in premessa. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2020 si costituiva l'opposto che reiterava i motivi di opposizione sollevati dinanzi al G.E..
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, dopo taluni rinvii scaturenti dall'esigenza di riorganizzazione del ruolo a seguito del subentro della scrivente, all'udienza del 16.06.2025 veniva trattenuta in decisione.
Deve rilevarsi, altresi', che con atto depositato in data 29.06.2021 i procuratori costituiti di davano atto dell'intervenuta cessione del credito oggetto dell'odierno giudizio in Controparte_1 favore della comunicando contestualmente la propria rinuncia al mandato Controparte_5 professionale per il presente giudizio.
Parte attrice non depositava né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve rilevarsi che pur essendo intervenuta la cessione del credito in favore di – non costituita nell'odierno giudizio - l'originaria parte opposta non ha perso Controparte_5 la propria qualità di parte sicchè ai sensi dell'art. 111 co. 4 c.p.c. la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 6471/2012, n. 22424/2009 “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”).
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione – qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e pertanto tardivamente proposta - sollevata da parte opposta.
L'eccezione è infondata.
Invero, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. ha lo scopo di contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
MO RA Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo).
Dunque, nel caso di specie avendo contestato il diritto di di CP_2 Controparte_1 procedere all'esecuzione assumendo l'inefficacia della cessione nei suoi confronti, nonché l'errata quantificazione della somma precettata e l'eccessività delle azioni esecutive promosse nei suoi confronti ha contestato l'an dell'esecuzione correttamente inquadrata come opposizione all'esecuzione.
Venendo al merito l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
Per quanto concerne il motivo fondato sulla asserita carenza di legittimazione attiva se ne deve dichiarare l'infondatezza avendo parte opposta fornito la prova di essere subentrata nella titolarità del credito azionato in via esecutiva, ancorchè successivamente al deposito del ricorso da parte dell'opponente . CP_2
Parimenti infondato si appalesa l'ulteriore motivo fondato sull'eccessività della somma precettata che non determina la nullità integrale dell'atto di precetto e della procedura esecutiva, ma esclusivamente la rideterminazione dell'importo alla base del diritto del creditore a procedere esecutivamente. A tal proposito la Suprema Corte con sentenza n. 20238/2024 è tornata ad affrontare la questione statuendo che “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”. con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante e come condivisibilmente rilevato dal G.E. le questioni sull'ammontare del credito possono essere risolte in sede distributiva.
Infine, in merito alla dedotta smisuratezza delle azioni esecutive deve essere richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte, a mente del quale: “Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo…” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 23847/2008).
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
MO RA Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) in considerazione del valore del credito, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva, non avendo parte attrice depositato comparsa conclusionale né memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso del 19.03.2019, ogni diversa CP_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA parte opponente alla rifusione, nei confronti di parte opposta CP_2
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 1.696,00 per compensi, oltre Controparte_1 esborsi, spese generali del 15% e accessori come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Bari, il 30.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO RA
MO RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa MO RA, letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3755/2020 di R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa e Pasquale Pellegrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Roma alla via Nizza n. 92, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
in qualità di omonimo legale rappresentante della CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sportelli presso il cui studio sito in Conversano (BA) alla via Rosselli n. 44/C ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- convenuto -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: la parte convenuta ha concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 16.06.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata
MO RA celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 21.02.2020 introduceva il giudizio Controparte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 176/2019 R.G.
Es. Imm., rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) previa qualificazione dell'opposizione spiegata da come opposizione agli CP_2 atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rigettare la stessa perché inammissibile e/o infondata;
b) dichiarare inammissibile e/o infondata l'avversa eccezione di eccesso del mezzo esecutivo asseritamente posto in essere dall'attore e delle conseguenti domande di limitazione dell'espropriazione ex art. 483 c.p.c. e di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.;
c) condannare al pagamento delle spese e competenze legali della fase sommaria CP_2
e di merito da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione”
L'attrice esponeva in fatto che, con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 19.03.2019 e contestuale istanza di sospensione all'esecuzione, spiegava opposizione a pignoramento CP_2 immobiliare deducendo i seguenti motivi:
1) carenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata: assumeva l'opponente che il credito vantato dalla scaturirebbe da una presunta cessione operata dalla Controparte_1 CP_4 [...]
in concordato preventivo e che la notifica al debitore della cessione sia stata Parte_1 effettuata per la prima volta con la notifica dell'atto di precetto, sicchè la cessione non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico nei confronti dell'opponente;
2) errata determinazione della somma precettata: atteso che a fronte della somma precettata di €. 10.381,07, quella correttamente calcolata è pari ad €. 6.701,07;
3) smisuratezza delle azioni esecutive operate dall'opposta: avendo l'opposta eseguito il pignoramento immobiliare oggetto della presente opposizione, con il quale ha pignorato tre immobili, nonché il pignoramento di un autoveicolo di proprietà dell'opponente, il pignoramento presso terzi, mediante il quale sono stati sottoposti a pignoramento tre rapporti bancari nella titolarità dell'opponente, il pignoramento mobiliare di due beni funzionali all'attività artigianale del Pace.
Con memoria depositata in data 07.11.2019 si costituiva in giudizio l'opposta che contestava gli avversi motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
MO RA Con ordinanza del 24.01.2020 il G.E. rigettava la richiesta di sospensione e assegnava il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione dell'odierno giudizio di merito che veniva introdotto da rassegnando le conclusioni precisate in premessa. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2020 si costituiva l'opposto che reiterava i motivi di opposizione sollevati dinanzi al G.E..
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, dopo taluni rinvii scaturenti dall'esigenza di riorganizzazione del ruolo a seguito del subentro della scrivente, all'udienza del 16.06.2025 veniva trattenuta in decisione.
Deve rilevarsi, altresi', che con atto depositato in data 29.06.2021 i procuratori costituiti di davano atto dell'intervenuta cessione del credito oggetto dell'odierno giudizio in Controparte_1 favore della comunicando contestualmente la propria rinuncia al mandato Controparte_5 professionale per il presente giudizio.
Parte attrice non depositava né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve rilevarsi che pur essendo intervenuta la cessione del credito in favore di – non costituita nell'odierno giudizio - l'originaria parte opposta non ha perso Controparte_5 la propria qualità di parte sicchè ai sensi dell'art. 111 co. 4 c.p.c. la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 6471/2012, n. 22424/2009 “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”).
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione – qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e pertanto tardivamente proposta - sollevata da parte opposta.
L'eccezione è infondata.
Invero, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. ha lo scopo di contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
MO RA Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo).
Dunque, nel caso di specie avendo contestato il diritto di di CP_2 Controparte_1 procedere all'esecuzione assumendo l'inefficacia della cessione nei suoi confronti, nonché l'errata quantificazione della somma precettata e l'eccessività delle azioni esecutive promosse nei suoi confronti ha contestato l'an dell'esecuzione correttamente inquadrata come opposizione all'esecuzione.
Venendo al merito l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
Per quanto concerne il motivo fondato sulla asserita carenza di legittimazione attiva se ne deve dichiarare l'infondatezza avendo parte opposta fornito la prova di essere subentrata nella titolarità del credito azionato in via esecutiva, ancorchè successivamente al deposito del ricorso da parte dell'opponente . CP_2
Parimenti infondato si appalesa l'ulteriore motivo fondato sull'eccessività della somma precettata che non determina la nullità integrale dell'atto di precetto e della procedura esecutiva, ma esclusivamente la rideterminazione dell'importo alla base del diritto del creditore a procedere esecutivamente. A tal proposito la Suprema Corte con sentenza n. 20238/2024 è tornata ad affrontare la questione statuendo che “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”. con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante e come condivisibilmente rilevato dal G.E. le questioni sull'ammontare del credito possono essere risolte in sede distributiva.
Infine, in merito alla dedotta smisuratezza delle azioni esecutive deve essere richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte, a mente del quale: “Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo…” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 23847/2008).
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
MO RA Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) in considerazione del valore del credito, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva, non avendo parte attrice depositato comparsa conclusionale né memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso del 19.03.2019, ogni diversa CP_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA parte opponente alla rifusione, nei confronti di parte opposta CP_2
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 1.696,00 per compensi, oltre Controparte_1 esborsi, spese generali del 15% e accessori come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Bari, il 30.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO RA
MO RA