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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NI AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 644 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. PICCIOTTO EMANUELE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.MINEO ALESSANDRO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: ape sociale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 20/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 24/03/2025, Parte_1
ha evocato in giudizio l' per il riconoscimento della prestazione APE Sociale di cui CP_1
alla domanda amministrativa del 29.11.2023.
La parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di verifica del diritto all'APE
Sociale ai sensi dell'art. 1 comma 179 lett b) della legge n. 232/2016, in quanto soggetto che assisteva la moglie portatrice di handicap grave;
l in data 22.12.2023 CP_1
accertava il suo diritto con decorrenza 1.1.2024; il coniuge decedeva in data 3.2.2024 e la domanda amministrativa volta a ottenere la prestazione veniva respinta.
1 L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, evidenziando la carenza di prova della cessazione della attività lavorativa autonoma.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
Ai fini del decidere va richiamato il quadro normativo di riferimento.
L'ape sociale è una prestazione istituita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 179 a 186), che prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall , entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste CP_1
dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
L'indennità cd. APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza originaria risulta prorogata fino al 31 dicembre 2025.
Tanto premesso, va poi rilevato in punto di fatto che, il provvedimento di concessione del beneficio emesso dall' , datato 22/12/2023 prevede” CP_1
“REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO
I requisiti e le condizioni per l'accesso per l'accesso all'APE sociale saranno perfezionati in data 26/12/2023.
Pertanto, può accedere all'Ape sociale con decorrenza 01/01/2024.”
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta la cessazione della partita iva con decorrenza 31/12/2023, sia pur dichiarata successivamente.
Il decesso del coniuge successivo alla domanda di accesso alla prestazione è irrilevante, in quanto il requisiti si sono già cristallizzati con il provvedimento di riconoscimento e retroagiscono al momento della domanda.
2 In definitiva, il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare che la parte ricorrente ha diritto a percepire la prestazione richiesta Ape sociale-anticipo pensionistico
(richiesto con domanda n. 2192971000070) in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accesso al suddetto beneficio ex art. 1 comma 179 lett. B della Legge 232/2016.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara che la parte ricorrente ha diritto a percepire la prestazione richiesta
Ape sociale-anticipo pensionistico con decorrenza dalla domanda amministrativa (domanda n. 2192971000070);
2. condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con attribuzione all'Erario stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Trapani, 23/12/2025
Il Giudice del lavoro
NI AR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NI AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 644 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. PICCIOTTO EMANUELE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.MINEO ALESSANDRO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: ape sociale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 20/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 24/03/2025, Parte_1
ha evocato in giudizio l' per il riconoscimento della prestazione APE Sociale di cui CP_1
alla domanda amministrativa del 29.11.2023.
La parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di verifica del diritto all'APE
Sociale ai sensi dell'art. 1 comma 179 lett b) della legge n. 232/2016, in quanto soggetto che assisteva la moglie portatrice di handicap grave;
l in data 22.12.2023 CP_1
accertava il suo diritto con decorrenza 1.1.2024; il coniuge decedeva in data 3.2.2024 e la domanda amministrativa volta a ottenere la prestazione veniva respinta.
1 L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, evidenziando la carenza di prova della cessazione della attività lavorativa autonoma.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
Ai fini del decidere va richiamato il quadro normativo di riferimento.
L'ape sociale è una prestazione istituita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 179 a 186), che prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall , entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste CP_1
dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
L'indennità cd. APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza originaria risulta prorogata fino al 31 dicembre 2025.
Tanto premesso, va poi rilevato in punto di fatto che, il provvedimento di concessione del beneficio emesso dall' , datato 22/12/2023 prevede” CP_1
“REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO
I requisiti e le condizioni per l'accesso per l'accesso all'APE sociale saranno perfezionati in data 26/12/2023.
Pertanto, può accedere all'Ape sociale con decorrenza 01/01/2024.”
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta la cessazione della partita iva con decorrenza 31/12/2023, sia pur dichiarata successivamente.
Il decesso del coniuge successivo alla domanda di accesso alla prestazione è irrilevante, in quanto il requisiti si sono già cristallizzati con il provvedimento di riconoscimento e retroagiscono al momento della domanda.
2 In definitiva, il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare che la parte ricorrente ha diritto a percepire la prestazione richiesta Ape sociale-anticipo pensionistico
(richiesto con domanda n. 2192971000070) in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accesso al suddetto beneficio ex art. 1 comma 179 lett. B della Legge 232/2016.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara che la parte ricorrente ha diritto a percepire la prestazione richiesta
Ape sociale-anticipo pensionistico con decorrenza dalla domanda amministrativa (domanda n. 2192971000070);
2. condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con attribuzione all'Erario stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Trapani, 23/12/2025
Il Giudice del lavoro
NI AR
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