Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa SS NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80757 del registro di segreteria, da XX (CF:
omissis), nato a omissis in [...]
omissis, residente in omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis no. omissis - CAP omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Zaccariello del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viareggio (LU), via L. Repaci n. 16;
CONTRO
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, e Direzione provinciale di Chieti, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;
-per il riconoscimento del diritto alla contabilizzazione della contribuzione da servizio maggiorato prestato nell’Arma dei Carabinieri ad effetto della percezione dell’indennità pensionabile;
-al riscatto parzialmente oneroso ai sensi dell’art.
5, comma 3 d.lgs. n. 165/1997 ai fini pensionistici del periodo di servizio comunque prestato nell’Arma dei Carabinieri senza percezione della succitata indennità pensionabile;
-in via meramente subordinata, al riscatto parzialmente oneroso corrispondente all’aumento del 1/5 di tutto il periodo di servizio prestato nell’Arma, con pagamento della relativa contribuzione corrispondente alla supervalutazione di 1/5 di detto servizio;
-con vittoria di spese, diritti e onorari al procuratore antistatario.
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Udite le parti all’udienza odierna, fissata in data odierna per richiesta di differimento da parte del legale del ricorrente, l’Avv. Stefano Zaccariello delegato oralmente per il ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1. Il ricorrente, già Capitano dell’Arma dei Carabinieri, veniva posto in congedo a domanda e collocato nel ruolo delle forze di complemento in data 10.10.2016 senza diritto a pensione, dopo aver maturato 14 anni e 24 giorni di servizio militare effettivo, corrispondenti a 16 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio contributivo utile ai fini pensionistici, come analiticamente riconosciuti e computati dall'Arma dei Carabinieri all’atto del congedo.
2. Ha poi proseguito la propria attività lavorativa quale dipendente nel settore privato ove ancora adesso lavora.
3. Non rinvenendo, all’interno dell’estratto contributivo Cassa dipendenti pubblici, le maggiorazioni contributive computate e attribuite dalla amministrazione militare, in data 18.06.2020 presentava all'INPS formale istanza per il riscatto oneroso ai fini contributivi di 1/5 del servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art.5, comma 3 d.lgs. 165/1997, senza riscontro, procedendo a formale successiva diffida.
L’INPS allora rigettava l'istanza di riscatto parzialmente oneroso, sostenendo che la domanda di riscatto sarebbe stata "presentata successivamente alla cessazione dal servizio attivo nel ruolo militare” e aggiungendo che “le maggiorazioni del servizio ai fini pensionistici per i periodi prestati come carabiniere effettivo, sono attribuite gratuitamente dal datore di lavoro …. Pertanto a breve saranno visibili in estratto conto i periodi di servizio corretti e le relative maggiorazioni attribuite“. Tuttavia, secondo quanto riferisce il ricorrente, ciò non risulta mai avvenuto.
4. In riscontro a richiesta di ulteriori chiarimenti, l’INPS rispondeva: “Dall'esame del foglio matricolare risultano conferibili d'ufficio dal datore di lavoro le seguenti supervalutazioni:
dal 21/6/2004 al 23/7/2004 1/5 pari a anni 0 mesi 0 gg 6; dal 1/9/2004 al 9/10/2016 1/5 pari a anni 2 mesi 5 gg 1 per un totale di anni 2 mesi 5 e gg 7 da aggiungersi al servizio sopra menzionato. Resta non coperto da supervalutazioni - e quindi riscattabile alle condizioni di legge- il seguente periodo: dal 16/9/2002 al 20/6/2004 e dal 24/7/2004 al 31/8/2004 in quanto allievo ufficiale. Per quanto sopra, poiché la domanda di riscatto presentata comprende servizi di diversa tipologia si conferma sia la reiezione della stessa per le motivazioni esposte sia la comunicazione relativa alle maggiorazioni conferibili d'ufficio. Per completezza si fa presente che le maggiorazioni presenti sull'estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste dalla cassa pensionistica di appartenenza”.
5. Il ricorrente riferisce che nell’estratto contributivo “compare un codice “22” con la postilla, in calce all’estratto stesso, che le maggiorazioni saranno attribuite “con le limitazioni eventualmente previste per la cassa pensionistica d’appartenenza al momento del raggiungimento del diritto a pensione”, ponendosi dunque ancora una volta l’incertezza dell’esito di tali maggiorazioni maturate nell’Arma dei Carabinieri ai fini pensionistici”.
6. Quindi in data 11.01.2022, il ricorrente presentava all’INPS istanza, affinché si desse corso o al riscatto oneroso ex art.5 d.lgs. 165/1997 o, in alternativa, all’inserimento e alla contabilizzazione nell’estratto contributivo delle suddette maggiorazioni. L’INPS confermava quanto già riferito. Di fatto, secondo il ricorrente, l'anzianità contributiva riportata nell’estratto contributivo presso l’INPS risulta ridotta a soli 14 anni e 17 giorni di servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, ben lontana da quella che includerebbe i benefici già maturati, persino inferiore rispetto al servizio effettivamente prestato (14 anni e 24 giorni).
7. Pertanto, ha adito questo Giudice ritenendo sussistente la violazione del diritto alla certezza della posizione previdenziale e dell'obbligo di puntuale e certa contabilizzazione delle contribuzioni da servizio maggiorato prestato nell’Arma dei Carabinieri e da quest’ultima già computate, in quanto le maggiorazioni di servizio, pari a 2 anni, 5 mesi e 7 giorni, non rappresentano una mera aspettativa, bensì un diritto già acquisito nel patrimonio giuridico dell'interessato, come inequivocabilmente attestato dal computo effettuato d'ufficio dall'Amministrazione di appartenenza, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 284/1977.
8. L’INPS si è costituito chiedendo di respingere il ricorso in quanto, allo stato degli atti, infondato in fatto e in diritto, ribadendo che le maggiorazioni indicate dal Comando Carabinieri sono contabilizzate all’atto del pensionamento, che la domanda di riscatto non è ammissibile in quanto presentata successivamente alla cessazione dal servizio attivo nel ruolo militare (Circ. INPS n.119/2018). In relazione ai periodi non coperti da maggiorazioni (dal 16/09/2002 al 20/06/2004 e dal 24/07/2004 al 31/08/2004) l’INPS ha ritenuto non considerabili in quanto detti periodi non stati considerati utili dal datore di lavoro (CNA Carabinieri).
9. All’odierna udienza, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
10. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
11. La questione in esame concerne la richiesta di maggiorazioni per alcuni periodi di servizio prestati come militare con percezione delle relative indennità e di riscatto contributivo parzialmente oneroso per altri periodi senza indennità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997.
12. In primo luogo, va succintamente analizzato il quadro normativo in cui il Legislatore è intervenuto, anche in vista dell'armonizzazione del sistema, per rivedere fra l’altro i benefici di cui qui si discute. Nello specifico, l’art. 5 comma 3, del citato d.lgs. n. 165/1997 ha previsto che dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Ed ancora, il successivo comma 3 prevede che “gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”. In altri termini, il legislatore ha previsto la possibilità di riscatto ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio (la supervalutazione di 1/5 del servizio prestato garantita al personale militare in funzione dello svolgimento del servizio d’istituto o di altri particolari servizi), e quindi la possibilità di riscattare il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, come peraltro indicato nella rubrica dell’articolo in questione. Orbene, va rilevato che le maggiorazioni relative al periodo di servizio, dal 21.06.2004 al 23.07.2004 e dal 01.09.2004 al 09.10.2016, sono riconosciute a fini pensionistici, in quanto computate d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri, come da documentazione in atti, pari a 2 anni, 5 mesi e 7 giorni. D’altronde in detti periodi risulta aver percepito l’indennità per servizio di istituto e di aver diritto ai benefici
(legge 284/1977 art.3 ultimo comma) indicati nel provvedimento dell’Arma, di attestazione dei servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza. Al riguardo, l’art. 3 citato dispone che “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto”.
13. Con riferimento alla domanda di riscatto anche oneroso del periodo precedente dal 16-9-2002 al 206-2004 e dal 24-7-2004 al 31-8-2004 per un totale di 4 mesi e 15 giorni, la materia del contendere è costituita, in estrema sintesi, dall’individuazione dei presupposti per sussistenza del diritto di ottenere la maggiorazione del periodo di svolgimento del “servizio comunque prestato” di cui si chiede la valorizzazione e risultante dagli atti dell’Amministrazione, attraverso l’esercizio della facoltà di riscatto e il riconoscimento del periodo ai fini pensionistici. L’analisi del quadro normativo in tema di riscatto e della giurisprudenza in materia conferma che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa (ex multis II Sezione centrale d’appello sentenze n. 223 del 2021, n. 92 del 2022, n. 393 del 2023). Al riguardo, di recente le SSRR di questa Corte (sent. 8/2025/QM) in sede di nomofilachia hanno espresso, per quanto qui di rilievo, il principio di diritto in base al quale
“il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio”. I periodi vantati dall’interessato, tutti successivi all’entrata in vigore del citato decreto legislativo, comunque non superano il limite dei cinque anni massimi stabiliti, limite entro il quale sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato (per cui non viene in rilievo la norma transitoria).
14. Il d.lgs. n. 66/2010 -COM- ha richiamato dette disposizioni: l’art. 1849, rubricato “Maggiorazioni del servizio effettivo” (inserito nella Sezione II
“Aumenti del computo dei servizi” del Capo II
“Valutazione dei servizi” del Titolo II “Trattamento previdenziale normale” del Libro VII), ha disposto che “Un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.”.
15. Va anche aggiunto che le regole di computo previste dall’art. 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, per il riscatto di studi universitari, si estendono a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell’onere si applica l’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (art. 4 del d.lgs. n. 184 del 1997)
e variano in funzione del metodo di calcolo della pensione (retributivo o contributivo), della data della domanda di riscatto e della collocazione temporale dei periodi da riscattare.
16. Inoltre, secondo giurisprudenza cui questo giudice aderisce, l’art. 5, comma 3, d.lgs. 165/1997 non richiede affatto che la facoltà ivi prevista sia riservata a coloro che abbiano lo status di militari al momento della domanda. Quindi, “….le maggiorazioni figurative comunque maturate durante il servizio militare ben possano essere valorizzate anche nella nuova posizione, ai fini del computo totale dei servizi comunque prestati” (sez.
Lombardia, sent. nn. 11/2023 e 18/2023).
17. Tutto ciò considerato, il ricorso è accolto, con conseguente diritto del ricorrente alla valorizzazione dei periodi indicati ed al riscatto oneroso dei periodi precedenti dettagliati nel ricorso, a fini pensionistici.
18. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate coma da dispositivo. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese liquidate a favore del legale antistatario Avv. Sergio Zaccariello in € 600. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il giudice
SS NI
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA LE VINICOLA CORTE DEI CONTI 20.03.2026 12:35:52 GMT+01:00