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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8290 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 6 dicembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti SALA BRUNO e FIUME VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come in Indirizzo Telematico, giusta delega in atti;
Attore
E
C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVERIO HENRY ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Europa nr. 140, per procura generale alle liti;
Convenuto
Oggetto: Altri contratti atipici. CONCLUSIONI
All'udienza del 6 dicembre 2024 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, l'attore in epigrafe, premettendo di aver inoltrato il 23.11.2023 -dall'Ufficio Postale sito in Casali di Roccapiemonte (Sa)- la raccomandata-1 nr. 05248963378-1, contenente la propria offerta alla gara indetta per l'affidamento della difesa del (nel ricorso R.G. n. 1252/2018 CP_2 Parte_2
promosso, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia-Palermo), ha dedotto la colpa dell'addetto postale per il mancato recapito della “raccomandata 1 con prova di consegna” nr. 05248963378-1 entro il termine del 27.11.2023 (come da relativo bando). Ha, altresì, eccepito di aver inoltrato il 26.11.2023, la raccomandata-
1 nr. r. 05256172676-3, contenente la propria offerta alla gara indetta per l'affidamento della difesa del (nel ricorso R.G. 2088/2018 Controparte_3
promosso, dinanzi al T.A.R. per la Sicilia-Palermo) ha, quindi, dedotto la colpa dell'addetto postale per il mancato recapito della “raccomandata 1 con prova di consegna” nr. 05256172676-3 entro il termine del 29.11.2023 (come da relativo bando). Ha, ulteriormente dedotto di essere stato escluso dai suddetti bandi, ma che le offerte dal medesimo presentate -in ragione di quelle poi risultate vittoriose- sarebbero state le più vantaggiose per l'Ente e che, quindi, avrebbe ricevuto l'incarico a patrocinare i due giudizi. Ha evidenziato i danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita di chance esposti in citazione (perdita del reddito connesso alla stipula del mandato;
mancato inserimento nelle liste degli affidatari del Comune di per il Pt_2
conferimento di analoghi incarichi;
depauperamento professionale;
danno alla vita di relazione); tanto premesso, parte attrice ha chiesto, previo accertamento della responsabilità di -conseguente alla mancata conclusione degli incarichi CP_1
di cui sopra- dichiararsi tenuta e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, condannarla al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non, patiti e patendi dall'avv. Pt_1
in conseguenza della condotta di controparte, consistita nel tardivo espletamento dei
[...]
servizi postali richiesti, da quantificarsi nella misura di € 8.143,99 a titolo di danno da perdita di “chance” e di € 595,32 a titolo di danno “curriculare”, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare dall'istruttoria processuale o che l'Autorità Giudiziaria adìta dovesse ritenere di giustizia, nonché al risarcimento del danno morale e/o non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa, il tutto contenuto nei limiti della somma di € 20.000,00, con
l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far data dalla formale costituzione in mora. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è costituita che, premettendo l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
diritto ex art. 2951 co. 1 c.c., ha comunque eccepito l'infondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto, chiedendone la reiezione. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma Adito: In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria di parte avversa per responsabilità contrattuale nei confronti di In via principale, rigettare CP_1
integralmente le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto. Con Vittoria di spese e onorari di causa.”
Istruita documentalmente, all'udienza del 06.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 I co.
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata la dedotta intempestività della costituzione della società convenuta.
Ora, al di là dell'individuazione della natura da riconoscere al provvedimento di rinvio dell'udienza, assunto da questo giudice istruttore designato -ex art. 168 bis c.p.c.- in data 01.03.2023, che secondo la comune interpretazione della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 2299/2017 e 1127/2015), individua come il termine ex art. 166 c.p.c. (di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, stabilito per la costituzione del convenuto a pena di decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio), debba essere calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita e, non quella originariamente indicata nell'atto di citazione, nel caso di differimento disposto ai sensi del quinto comma dell'art. 168-bis, mentre, ove si tratti del rinvio d'ufficio dell'udienza previsto dal quarto comma del medesimo articolo, resta ferma la necessità di prendere come riferimento, nel calcolo del termine a ritroso, l'originaria data indicata in citazione;
va evidenziato che, in ogni caso, debba essere rilevata l'intempestività della costituzione in giudizio della società
[...]
pacificamente avvenuta in data 8 maggio 2023 e, quindi, senza che fosse CP_4
rispettato il termine di venti giorni antecedenti all'udienza, né quella indicata in citazione 22.05.2023 (02.05.2023), né della nuova udienza fissata dal giudice
24.05.2023 (04.05.2023).
In ogni caso, il Tribunale ritiene che ogni questione in tema di applicazione di termine prescrizionale trovi inequivoca e diretta risposta nel tenore dell'art. 20 del D.P.R. n.
156 del 1973 che individua tale termine in tre anni dall'accettazione della raccomandata, giacché appare ineludibile constatare che la consegna della stessa e dell'avviso di ricevimento sono da ricomprendersi nell'ambito dei “servizi postali…regolati con il presente decreto”, come indicato dalla citata diposizione.
Questa previsione, come noto, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale la quale ha rilevato l'illegittimità della disposizione, ma solo laddove pone(va) un limite all'esperibilità dell'azione giudiziaria in difetto di previo reclamo in via amministrativa (Sentenza n. 15/1991). Tale conclusione viene confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15329/2000 e 15936/2002), che benché riconosca la generale applicabilità a tutti i contratti di trasporto della prescrizione annuale ex artt. 1680 e 2951 c.c., evidenzia che -tale principio- è applicabile solo in difetto di diposizioni speciali, come, appunto, la norma sopra indicata.
***
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta, nei termini e per le ragioni che seguono. Va premesso che il corpus normativo e giurisprudenziale sedimentatosi fin dagli anni
'70 del novecento sull'irresponsabilità, ovvero limitata responsabilità, del servizio postale (dapprima pubblico e successivamente privatizzato), culminato nella abrogazione, con d.lgs. 259/2003, dell'art. 6 d.P.R. 156/1973 (e suggellato dalla sua declaratoria di incostituzionalità per le controversie ad esso ancora soggette ratione temporis, pronunciata da C. Cost. n. 46/2011), non può venire in rilievo nel caso in esame, la cui causa petendi è rappresentata dall'inadempimento nell'ambito di un contratto di trasporto, stipulato tra lo e l'odierna convenuta. Pt_1
Deve, infatti, affermarsi la natura contrattuale del rapporto che si instaura tra
[...]
ed utente, con conseguente sottoposizione dello stesso alle norme CP_1
civilistiche in materia di responsabilità contrattuale. Ne consegue che il gestore del servizio postale è pienamente responsabile (ex art. 1218 c.c.) per il mancato recapito di raccomandata, a meno che lo stesso non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, e, pertanto, non sarebbe -in tal caso- tenuto al risarcimento del danno patito per il mancato recapito.
Ciò premesso, affinché possa configurarsi una responsabilità per inadempimento contrattuale di , spetta all'attore provare il mancato recapito delle CP_1
raccomandate, l'effettivo contenuto del plico, nonché il danno patito a causa del mancato recapito, oltre al nesso di causalità tra l'evento ed il danno.
Dall'istruttoria condotta è emerso che la condotta dell'agente postale, in relazione alla spedizione di entrambe le raccomandate e, in particolare, il loro tardivo recapito non sono contestati, come da (Fascicolo Convenuto), aventi valore confessorio CP_5
circa il disguido nel recapito, quindi, ogni approfondimento sul punto è in questa sede superfluo ex art. 115 c.p.c. e tale elemento deve ritenersi provato.
Va, ulteriormente, evidenziato che l'attore ha versato agli atti documentazione comprovante le proprie offerte e quelle dei due professionisti che si sono aggiudicati gli incarichi, offerte palesemente superiori a quelle presentate dall'attore (si vedano
All. 6, 7, 8 e 11 Fascicolo Attore). In riferimento alla condotta colposa dell'agente postale può desumersi dalla esattezza dell'indirizzo di recapito, dall'incontestata spedizione delle raccomandate, rispettivamente il 23.11.2018 e il 26.11.2018, e della consegna rispettivamente il
28.11.2018 e il 06.12.2018 (oltre i termini indicati nel bando) e oltre il termine di due/tre giorni dalla spedizione (secondo la Tabella di Poste Italiane per la zona), come previsto per il prodotto (Raccomandata 1) scelto dallo . Pt_1
Quanto al pregiudizio subito dall'attore, va innanzitutto chiarito che, per un verso il c.d. danno evento è rappresentato dalla mancata stipula del mandato a patrocinare gli interessi del dinanzi al TAR,; mentre il c.d. danno conseguenza si Controparte_3
declina nei danni patrimoniali che l'attore ha subito in considerazione del mancato guadagno che avrebbe percepito in forza degli incarichi affidati.
Deve pertanto ritenersi effettivamente sussistente un danno nella misura indicata dall'attore, ritenuta la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile sperato di vedersi assegnati gli incarichi e corrisposti i relativi onorari, per la complessiva somma di € 8.143,99.
Quanto invece al danno non patrimoniale alla professionalità, si ritiene che, costituendo un 'danno-conseguenza' derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non quale mero 'danno-evento', in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione), nel caso di specie non sia stato puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza (in tal senso, Consiglio di
Stato, sez. VI, sentenza 30.04.2013 n° 2373, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 11 novembre
2008, n. 26972 ed e pluribus Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2009, n. 17101 ed Ead. , sentenza 5 ottobre 2009, n. 21223).
Ne deriva che la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità vada disattesa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta ed applicati i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, in parziale accoglimento della domanda attorea,
- Accoglie la domanda per quanto in motivazione e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento della somma di euro 8.143,99, oltre interessi e rivalutazione CP_1
dalla domanda al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.540,00 CP_1
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma li 04.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni