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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6506/2025 R.G., avente ad oggetto: Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 – docenti a tempo determinato
PROMOSSA DA
, COD , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 Pt_2 C.F._1 degli Avv.ti GIACOBBE SANDRO , elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , Controparte_1 P.IVA_1 con il Patrocinio dell'Avv.to RICCOBENE ALESSIO MARIO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che parte ricorrente, docente non di ruolo della scuola pubblica, ha adito questo ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
€.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per il periodo indicato in atti, così come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato;
ritenuto che
è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, costituitasi, tenuto conto dei periodi per i quali il beneficio è richiesto e degli atti interruttivi in atti;
preso atto di quanto disposto dalla Corte di giustizia (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450), secondo cui, peraltro, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica…”; rilevato quanto enunziato dalla Suprema Corte di Cassazione 27/10/2023, n.29961, resa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.; rilevato quanto ulteriormente precisato dalla Corte di Giustizia UE (sez. X, 03/07/2025,
n.268), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la
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formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva (la Corte si è così pronunciata in una controversia tra una docente non di ruolo e il e del merito in Controparte_1
merito al rifiuto di concedere a quest'ultima l'indennità annuale di € 500 sotto la forma di una carta elettronica che consente ai docenti di acquistare diversi beni e servizi, finalizzata a sostenere la loro formazione continua e a valorizzarne le competenze professionali)”; rilevato che le sentenze della Corte di giustizia, anche ai sensi dell'art. 19 TUE, sono vincolanti per tutte le autorità giurisdizionali ed amministrative degli Stati membri (C. cost. 113/85 e 389/8968, secondo cui “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”, v. anche Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468), con conseguente obbligo del giudice nazionale di disapplicare “la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002); rilevato che i periodi di servizio dedotti in ricorso dalla parte ricorrente non risultano oggetto di specifica contestazione e sono suffragati dalla documentazione in atti: trattasi
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di periodi di servizio svolti, per gli anni indicati, dall'inizio dell'anno scolastico e fino al 30 giugno di ogni anno, senza soluzione di continuità;
ritenuto che
, data la durata e la tipologia dell'incarico svolto di docente a tempo determinato, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte di giustizia, non vi sono ragioni per giustificare la disparità di trattamento tra la parte ricorrente, quale docente a tempo determinato, e i docenti a tempo indeterminato, sicché deve essere riconosciuto il beneficio richiesto per gli anni indicati, per come specificati in dispositivo;
ritenuto che
va pertanto accertato il conseguente diritto della parte ricorrente, con la condanna del agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente CP_1
fruibile alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo;
rilevato invero che il non ha dimostrato di avere adempiuto alle statuizioni CP_1
della Corte di giustizia ovvero alle norme interne nel frattanto introdotte (ove applicabili), con riguardo a specifici periodi, continuando dunque a rimanere inadempiente;
ritenuto che
le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso nei termini indicati in motivazione;
ACCERTA il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025;
CONDANNA l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in
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quanto compatibili con la presente pronuncia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €.1029,5, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, C.P.A.,
C.U., se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., nella specie Avv.to/ti GIACOBBE SANDRO
Così deciso e depositato, in Catania, 29/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6506/2025 R.G., avente ad oggetto: Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 – docenti a tempo determinato
PROMOSSA DA
, COD , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 Pt_2 C.F._1 degli Avv.ti GIACOBBE SANDRO , elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , Controparte_1 P.IVA_1 con il Patrocinio dell'Avv.to RICCOBENE ALESSIO MARIO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che parte ricorrente, docente non di ruolo della scuola pubblica, ha adito questo ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
€.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per il periodo indicato in atti, così come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato;
ritenuto che
è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, costituitasi, tenuto conto dei periodi per i quali il beneficio è richiesto e degli atti interruttivi in atti;
preso atto di quanto disposto dalla Corte di giustizia (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450), secondo cui, peraltro, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica…”; rilevato quanto enunziato dalla Suprema Corte di Cassazione 27/10/2023, n.29961, resa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.; rilevato quanto ulteriormente precisato dalla Corte di Giustizia UE (sez. X, 03/07/2025,
n.268), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva (la Corte si è così pronunciata in una controversia tra una docente non di ruolo e il e del merito in Controparte_1
merito al rifiuto di concedere a quest'ultima l'indennità annuale di € 500 sotto la forma di una carta elettronica che consente ai docenti di acquistare diversi beni e servizi, finalizzata a sostenere la loro formazione continua e a valorizzarne le competenze professionali)”; rilevato che le sentenze della Corte di giustizia, anche ai sensi dell'art. 19 TUE, sono vincolanti per tutte le autorità giurisdizionali ed amministrative degli Stati membri (C. cost. 113/85 e 389/8968, secondo cui “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”, v. anche Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468), con conseguente obbligo del giudice nazionale di disapplicare “la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002); rilevato che i periodi di servizio dedotti in ricorso dalla parte ricorrente non risultano oggetto di specifica contestazione e sono suffragati dalla documentazione in atti: trattasi
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
di periodi di servizio svolti, per gli anni indicati, dall'inizio dell'anno scolastico e fino al 30 giugno di ogni anno, senza soluzione di continuità;
ritenuto che
, data la durata e la tipologia dell'incarico svolto di docente a tempo determinato, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte di giustizia, non vi sono ragioni per giustificare la disparità di trattamento tra la parte ricorrente, quale docente a tempo determinato, e i docenti a tempo indeterminato, sicché deve essere riconosciuto il beneficio richiesto per gli anni indicati, per come specificati in dispositivo;
ritenuto che
va pertanto accertato il conseguente diritto della parte ricorrente, con la condanna del agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente CP_1
fruibile alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo;
rilevato invero che il non ha dimostrato di avere adempiuto alle statuizioni CP_1
della Corte di giustizia ovvero alle norme interne nel frattanto introdotte (ove applicabili), con riguardo a specifici periodi, continuando dunque a rimanere inadempiente;
ritenuto che
le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso nei termini indicati in motivazione;
ACCERTA il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025;
CONDANNA l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
quanto compatibili con la presente pronuncia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €.1029,5, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, C.P.A.,
C.U., se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., nella specie Avv.to/ti GIACOBBE SANDRO
Così deciso e depositato, in Catania, 29/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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