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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7649/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice On.
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
nato il [...] a [...], con l'avv. CUTTIN Parte_1
ROBERTA
E nato il [...] a [...], con l'avv. Controparte_1
PESENTI ROSSELLA
- RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “accoglimento della domanda”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 21/06/2010 in
FARA GERA D'ADDA e che dalla loro unione è nata la figlia (n. TREVIGLIO Persona_1
(BG) 07/11/2011).
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 16/01/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la separazione dei coniugi, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di FARA GERA D'ADDA (atto n. 5; parte II;
serie A;
anno 2010)
Così deciso in Bergamo nella camera di consiglio del 16/01/2025
IL PRESIDENTE
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice On.
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
nato il [...] a [...], con l'avv. CUTTIN Parte_1
ROBERTA
E nato il [...] a [...], con l'avv. Controparte_1
PESENTI ROSSELLA
- RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “accoglimento della domanda”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 21/06/2010 in
FARA GERA D'ADDA e che dalla loro unione è nata la figlia (n. TREVIGLIO Persona_1
(BG) 07/11/2011).
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 16/01/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la separazione dei coniugi, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di FARA GERA D'ADDA (atto n. 5; parte II;
serie A;
anno 2010)
Così deciso in Bergamo nella camera di consiglio del 16/01/2025
IL PRESIDENTE
Cesare de Sapia