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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 2541/2024 depositato il 03/10/2024, avverso la sentenza n. Ricorrente_1 sezione 04
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 17.9.2024 l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la revocazione del provvedimento n. 2815/04/2023 di estinzione del giudizio atteso che in data 27/09/2023 la società Resistente_1 aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi 186-203 della legge n. 197 del 2022 ed in data 25/10/2023 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa aveva emesso provvedimento n. 2815/04/2023 di estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022. Atteso che in data 16/09/2024 l'Ufficio, a seguito di istruttoria, aveva notificato il diniego della domanda di definizione agevolata, chiedeva la revocazione della suddetta di estinzione con conseguente prosecuzione del giudizio.
Nessuno si costituiva per controparte nel giudizio . Con provvedimento del 1.7.2025 veniva disposta la revocazione della sentenza di estinzione disponendo la prosecuzione del giudizio .
Nella Camera di Consiglio del 18.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che la "revocazione" prevista dalla legge 197/22 si riferisce principalmente al meccanismo per cui, dopo la dichiarazione di estinzione di una controversia fiscale per aderire alla definizione agevolata, questa estinzione può essere revocata se l'Agenzia delle Entrate emette un diniego alla definizione. Questo diniego dell'Agenzia, entro i termini stabiliti, funge da motivo per rimuovere la precedente estinzione, permettendo al processo di riprenderla.(V. Cass 24354/23)
Nel caso di specie infatti la società aveva erroneamente indicato come versato in pendenza di giudizio l'importo di euro 3.786,00, tuttavia, dai dati in possesso del' ufficio, nessun importo risultava versato nel corso della pendenza del giudizio e in relazione alla cartella di pagamento impugnata. Conseguentemente,
l'importo netto dovuto indicato nella domanda è inferiore a quello liquidato dall'ufficio; infatti l'importo netto dovuto per la definizione della controversia in oggetto era pari ad euro 31.669,16 e non ad euro 31.022,00 come erroneamente indicato dalla società nella domanda. Ne discende che il versamento della prima rata dovuta ai sensi dei commi da 186 a 191 non è stato effettuato nella misura richiesta per il perfezionamento della domanda di definizione agevolata.
Stante quindi la fondatezza delle ragioni sottese al provvedimento dell'Agenzia, atteso il prvvedimento di revocazione del provvedimento di estiznione e ritenuto che la società contribuente, non costituendosi, non ha confutato la superiore contestazione, in accoglimento della istanza della ricorrente Agenzia va confermato il diniego alla definizione agevolata con riferimento alla domanda trasmessa dalla Resistente_1 in via telematica in data 27/09/2023 con protocollo telematico 23092742520859089 e acquisita dall'ufficio con numero TY7
200448/2023 . Nulla sulle spese .
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso conferma la legittimità del provvedimento di diniego alla definizione agevolata.
Nulla sulle spese .
Siracusa, 18.11.2025
Il Presidente relatore
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 2541/2024 depositato il 03/10/2024, avverso la sentenza n. Ricorrente_1 sezione 04
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 17.9.2024 l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la revocazione del provvedimento n. 2815/04/2023 di estinzione del giudizio atteso che in data 27/09/2023 la società Resistente_1 aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi 186-203 della legge n. 197 del 2022 ed in data 25/10/2023 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa aveva emesso provvedimento n. 2815/04/2023 di estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022. Atteso che in data 16/09/2024 l'Ufficio, a seguito di istruttoria, aveva notificato il diniego della domanda di definizione agevolata, chiedeva la revocazione della suddetta di estinzione con conseguente prosecuzione del giudizio.
Nessuno si costituiva per controparte nel giudizio . Con provvedimento del 1.7.2025 veniva disposta la revocazione della sentenza di estinzione disponendo la prosecuzione del giudizio .
Nella Camera di Consiglio del 18.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che la "revocazione" prevista dalla legge 197/22 si riferisce principalmente al meccanismo per cui, dopo la dichiarazione di estinzione di una controversia fiscale per aderire alla definizione agevolata, questa estinzione può essere revocata se l'Agenzia delle Entrate emette un diniego alla definizione. Questo diniego dell'Agenzia, entro i termini stabiliti, funge da motivo per rimuovere la precedente estinzione, permettendo al processo di riprenderla.(V. Cass 24354/23)
Nel caso di specie infatti la società aveva erroneamente indicato come versato in pendenza di giudizio l'importo di euro 3.786,00, tuttavia, dai dati in possesso del' ufficio, nessun importo risultava versato nel corso della pendenza del giudizio e in relazione alla cartella di pagamento impugnata. Conseguentemente,
l'importo netto dovuto indicato nella domanda è inferiore a quello liquidato dall'ufficio; infatti l'importo netto dovuto per la definizione della controversia in oggetto era pari ad euro 31.669,16 e non ad euro 31.022,00 come erroneamente indicato dalla società nella domanda. Ne discende che il versamento della prima rata dovuta ai sensi dei commi da 186 a 191 non è stato effettuato nella misura richiesta per il perfezionamento della domanda di definizione agevolata.
Stante quindi la fondatezza delle ragioni sottese al provvedimento dell'Agenzia, atteso il prvvedimento di revocazione del provvedimento di estiznione e ritenuto che la società contribuente, non costituendosi, non ha confutato la superiore contestazione, in accoglimento della istanza della ricorrente Agenzia va confermato il diniego alla definizione agevolata con riferimento alla domanda trasmessa dalla Resistente_1 in via telematica in data 27/09/2023 con protocollo telematico 23092742520859089 e acquisita dall'ufficio con numero TY7
200448/2023 . Nulla sulle spese .
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso conferma la legittimità del provvedimento di diniego alla definizione agevolata.
Nulla sulle spese .
Siracusa, 18.11.2025
Il Presidente relatore
(dott. Adriana Puglisi)