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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2024, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice dott.ssa Germana Maffei Giudice rel. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 7.5.2024 iscritto al Numero RG 1358/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. nato a San Giovanni in [...] il [...] Parte_1
C.F.: , residente in [...] e C.F._1 domiciliato alla Via Cavalcanti n.4, presso e nello studio dell'Avv. Rosa Maria Romano;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] C.F.: , residente in [...]CP_1 C.F._2
Giovanni in Fiore alla Via Monte Bello;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante chiede, a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegno di € 200,00 mensili posto a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
rispettivamente di anni 22 e 19, divenuti indipendenti economicamente, in quanto Per_2
entrambi occupati nel settore della ristorazione, il primo come aiuto cuoco, il secondo come cameriere e non più conviventi con la madre. La convenuta , regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_2
La domanda è fondata.
Dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso che dal 15.01.2024 vive in un Per_2
appartamento sito in San Giovanni in Fiore alla Via Livorno n.34, nel palazzo di proprietà del ricorrente e nella mansarda dello stesso palazzo dal 2022, in tal guisa avendo Per_1 interrotto la coabitazione con la madre.
Il ricorrente ha provato –a mezzo prova testimoniale assunta all'udienza del 2.12.2024 - che entrambi i figli, una volta completate le scuole, non hanno inteso intraprendere un percorso di studi, ed hanno reperito un'occupazione nel mondo della ristorazione, e precisamente uno come aiuto cuoco e l'altro come cameriere (cfr. dichiarazioni rese da ). Testimone_1
Trattasi di sopravvenienze che giustificano la revoca dell'assegno, dovendosi ritenere che entrambi versino in condizioni di autosufficienza economica tenuto anche conto del contegno processuale della convenuta la quale non si è costituita in giudizio e non ha dunque fornito elementi per ritenere che la remunerazione per l'attività espletata, presumibilmente eccedente il complessivo contributo annuale paterno, sia inadeguata a soddisfare le esigenze di vita degli stessi.
Spese irripetibili, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
- a modifica delle condizioni del divorzio, revoca l'assegno di € 200,00 mensili posto a carico di per il mantenimento dei figli;
Parte_1
- spese processuali irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.12.2024
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Germana Maffei dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice dott.ssa Germana Maffei Giudice rel. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 7.5.2024 iscritto al Numero RG 1358/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. nato a San Giovanni in [...] il [...] Parte_1
C.F.: , residente in [...] e C.F._1 domiciliato alla Via Cavalcanti n.4, presso e nello studio dell'Avv. Rosa Maria Romano;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] C.F.: , residente in [...]CP_1 C.F._2
Giovanni in Fiore alla Via Monte Bello;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante chiede, a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegno di € 200,00 mensili posto a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
rispettivamente di anni 22 e 19, divenuti indipendenti economicamente, in quanto Per_2
entrambi occupati nel settore della ristorazione, il primo come aiuto cuoco, il secondo come cameriere e non più conviventi con la madre. La convenuta , regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_2
La domanda è fondata.
Dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso che dal 15.01.2024 vive in un Per_2
appartamento sito in San Giovanni in Fiore alla Via Livorno n.34, nel palazzo di proprietà del ricorrente e nella mansarda dello stesso palazzo dal 2022, in tal guisa avendo Per_1 interrotto la coabitazione con la madre.
Il ricorrente ha provato –a mezzo prova testimoniale assunta all'udienza del 2.12.2024 - che entrambi i figli, una volta completate le scuole, non hanno inteso intraprendere un percorso di studi, ed hanno reperito un'occupazione nel mondo della ristorazione, e precisamente uno come aiuto cuoco e l'altro come cameriere (cfr. dichiarazioni rese da ). Testimone_1
Trattasi di sopravvenienze che giustificano la revoca dell'assegno, dovendosi ritenere che entrambi versino in condizioni di autosufficienza economica tenuto anche conto del contegno processuale della convenuta la quale non si è costituita in giudizio e non ha dunque fornito elementi per ritenere che la remunerazione per l'attività espletata, presumibilmente eccedente il complessivo contributo annuale paterno, sia inadeguata a soddisfare le esigenze di vita degli stessi.
Spese irripetibili, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
- a modifica delle condizioni del divorzio, revoca l'assegno di € 200,00 mensili posto a carico di per il mantenimento dei figli;
Parte_1
- spese processuali irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.12.2024
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Germana Maffei dott. Andrea Palma