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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Relatore Estensore
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 04 dicembre 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F: , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Daniela Gasparin con studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 19, presso la quale ha eletto domicilio telematico
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: ; CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , in Controparte_2 persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
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CONCLUSIONI
FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
pagina 1 di 11 “1. Affidare in via esclusiva i figli e alla madre con collocazione degli stessi Persona_1 Persona_2 presso la stessa in Milano Via Fleming Alessandro n. 6.
2. Disporre in capo al SI. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1 misura di euro 500,00 – o quella diversa somma che sarà stabilita dal Giudice - somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a far data da deposito del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano.
3. Disporre che l'assegno unico in favore dei figli minori venga assegnato integralmente alla madre. 4.
Assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria per accertare l'idoneità genitoriale del SI. con riserva CP_1 di adottare i provvedimenti inerenti le visite padre – minori solo ed esclusivamente nel momento in cui sarà escluso con certezza qualsivoglia pregiudizio in capo ai minori.”
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MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato ed i provvedimenti successivi
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04 ottobre 2023, , premesso di aver instaurato nel 2018 Parte_1 una relazione affettiva con dalla cui unione nascevano i figli minori (NATO CP_1 Per_1
L'11.01.2020) E (NATA IL 22.12.2021), riconosciuti anche dal padre, chiedeva all'intestato Tribunale di: Per_2 disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre della somma di €500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico fosse percepito interamente dalla SI.ra . Pt_1
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473-bis c.p.c. del 30 maggio 2024, fissata con decreto in atti, il
Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 30 maggio 2024 davanti al Giudice onorario, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “con il padre non ci sentiamo se non quando cerco di chiedergli dei soldi per il mantenimento. in effetti per alcuni mesi ha pagato il nonno paterno versandomi € 400 al mese, da dicembre 2022 fino a marzo CP_ 2023, quando è stato in carcere, quando è uscito il padre, il nonno ha smesso di versarmi somme di denaro.
Il papà mi ha versato somme sporadicamente, a volte € 400 ma spesso € 100 a volte, il mese scorso su 400 me ne ha dati 130, non è quindi regolare. Lui è stato in carcere per detenzione di materiale pedopornografico per cui è stato condannato in primo grado come da sentenza che è stata prodotta. Ho molte spese per pago Per_1 la scuola. io so che il padre lavora in via Aselli al Casaro, non so quanto guadagni. Vive a casa della nonna paterna che al momento è in una casa di cura. Quando è uscito dal carcere l'8 marzo 2023 io non sapevo per quale reato fosse stato arrestato e così su sua richiesta gli ho consentito una visita a settimana, alla mia pagina 2 di 11 presenza nel parchetto sotto casa. questo perché il papà mi aveva detto che lui all'interno del carcere si era dichiaro tossicodipendente. Noi siamo stati insieme dal 2017/2018 fino all'ottobre 2021, abbiamo interrotto perché qualcosa puzzava, non aveva mai soldi in casa, per me i bambini avevano bisogno di stabilità.
Effettivamente già prima mi ero resa conto che lui facesse uso di droga, lui era alterato e mancavano sempre soldi, era assente. Mentre convivevamo diceva che lavorava ma io ho chiamato il posto di lavoro e poi ho scoperto che non lavorava. Pagavo tutto io, quando mia figlia ha avuto tre mesi ho cominciato a lavorare come cameriera in regola fino a novembre 2022, poi ho cambiato lavoro e ho lavorato a dicembre fino a febbraio
2023 poi mio figlio è stato ricoverato per un mese e l'ho seguito fino a maggio 2023. Sono rimasta a casa con i bimbi in estate e poi ho trovato lavoro a settembre 2023 fino a dicembre 2023 facendo la cameriera e guadagnando circa € 660 al mese. poi mi hanno lasciata a casa e quindi adesso prendo l'Assegno di inclusione che è € 362,00, poi l'AU di € 398, poi in teoria il suo mantenimento di € 400 al mese. le spese scolastiche però lui non le paga. Io pago la mensa della scuola materna di €470 all'anno in varie rate, per la bambina pago €
111 al mese, fa il nido e l'anno prossimo entrerà in materna anche lei. Dopo che avevo saputo il reato per cui è stato condannato non gli ho fatti più vedere i bambini. Lui lo ha chiesto più volte, sostenendo che non ha fatto nulla e quindi vuole vederli. Lui è abbastanza tranquillo quando me lo chiede ritengo però che debbano intervenire i Servizi per regolamentare gli incontri ove il padre lo dovesse chieder. Lui anche il mese scorso mi ha scritto chiedendomi di vederli dal momento che nella sentenza non c'è scritto nulla che lui non possa vederli.
La bambina non chiede di vedere il papà che ha visto molto poco, ogni tanto me lo chiede e vorrebbe Per_1 abbracciarlo. Sto cercando lavoro, certo per fare le pulizie richiedono degli orari poco compatibili con la gestione dei figli, nel campo della ristorazione chiedono invece il serale. Io cerco il padre solo per i soldi. Non gli chiedo null'altro. Lui non si interessa assolutamente di nulla per i figli e, come detto, solo ogni tanto mi chiama per poterli vedere. Quando è stato male il padre stava in carcere. Una volta si era presentato al Per_1 parco con il naso sporco di polvere bianca e da lì mi sono molto preoccupata e siamo subito andati via”.
Dato che la conciliazione non era riuscita in assenza del convenuto il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande, chiedendo disporsi l'affido superesclusivo dei figli minori alla madre attesa l'assenza di comunicazione e la necessità che venissero assunte le decisioni soprattutto in materia di salute velocemente dalla madre, chiedeva, altresì, l'intervento dei Servizi a fronte di un eventuale richiesta del padre con tutti gli accertamenti del caso sull'idoneità genitoriale del padre.
All'esito della discussione, il Giudice delegato si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato emetteva in pari data il seguente provvedimento di cui si riporta la parte motiva:
“Rilevato come sia emersa dalle precise dichiarazioni rese dalla parte attrice supportate anche dalla sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. in atti pronunciata dal Tribunale di Milano- Ufficio Gip in data
8.03.2023 a carico del convenuto per il reato di cui all'art. 600 quater comma 2° CP. (detenzione di materiale pedopornografico) alla pena finale di anni due di reclusione e € 2000 di multa con la sospensione condizionale pagina 3 di 11 della pena, che l'ex compagno, dopo essersi disinteressato completamento dei figli minori molto piccoli, senza partecipare in alcun modo alle decisioni e scelte di vita dei medesimi, ha tenuto condotte inadeguate anche perché dedito all'uso di sostanze stupefacenti, versando dopo l'uscita dal carcere nel marzo 2023 la somma di €
400,00 in modo del tutto irregolare e limitandosi solo a chiedere di vedere i figli che la madre comunque gli aveva fatto incontrare inizialmente, senza conoscere il reato per cui era stato condannato, alla sua presenza per poi negargli le visite una volta appresa la notizia della condanna.
Osservato, quindi, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, possa essere accolta la Per_ domanda di affidamento esclusivo dei figli nato l'[...], nata il [...], in [...]_1 madre, la quale ha sempre provveduto in modo continuo e responsabile alla cura e gestione dei figli, divenendo un punto di riferimento stabile e affettivo.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, soprattutto in materia di salute stante la patologia cardiaca di , Per_1 tenuto conto del quadro emerso e dell'interruzione di comunicazione concreta e di collaborazione tra le parti.
Rilevato, altresì, che attesa la gravità della situazione per il comportamento del padre, in relazione al tipo di reato per cui gli è stata applicata la pena richiesta, per cui in precedenza era stato anche arrestato, debbono essere incaricati i Servizi Sociali competenti per il Comune di Milano, luogo di residenza dei minori, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, di prendere la presa in carico dell'intero nucleo familiare, con tutti gli interventi necessari e opportuni di supporto per i minori e per i genitori, con avvio - solo se il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel volere incontrare i figli, tenuto anche conto dell'assenza di un concreto rapporto tra il padre e i figli, molto piccoli, nel rispetto delle loro condizioni psicoemotive - di incontri con i figli in Spazio neutro e modalità osservate come meglio indicato in dispositivo;
i Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, sulla qualità della relazione dei figli minori con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di fornire gli elementi utili per valutare se se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei figli con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo e con termine alle parti costituite per presentare memorie, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di abitare con i figli in un appartamento del Comune di Milano per cui paga un canone di locazione di euro 200,00 mensili
(comprensivo delle spese condominiali); in precedenza ha lavorato come cameriera part time, avendo poi perso il lavoro anche a causa di una patologia cardiaca di cui soffre per cui è stato ricoverato per un mese;
è Per_1 disoccupata da gennaio 2024, sta cercando lavoro, al momento oltre ad essere aiutata dal proprio padre si sta mantenendo con l'assegno di inclusione che è pari a 362,00 mensili;
percepisce integralmente l'assegno unico pagina 4 di 11 ed universale per i figli minori che attualmente è pari ad euro 398,00 mensili;
per alcuni mesi il padre del convenuto le ha versato € 400 per il mantenimento dei figli, che attualmente sta versando il padre ma in maniera irregolare e a volte versando solo € 130 al mese;
deve sostenere molte spese anche per la malattia di ,, Per_1 Per_ paga 470 complessivi per la mensa della scuola materna mentre paga 110 al mese per il nido di , che a settembre andrà alla scuola materna. Quanto al convenuto la signora ha riferito che forse lavora al Pt_1
Casaro, vive a casa della nonna che in questo momento è ricoverata in una casa per anziani. Osservato che alla luce di tutti i dati sopra descritti e documentati, sulla base di quanto emerso circa la situazione lavorativa e reddituale delle parti, dovendo comunque il padre contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), e avendo lo stesso piena capacità lavorativa, appare equo e congruo, tenuto anche conto delle difficoltà per la madre di svolgere attività lavorativa a tempo pieno, dovendo comunque in tal senso attivarsi per reperirne una anche part time e/o comunque attività compatibile con gli impegni di accudimenti dei figli, essendo i figli molto piccoli e avendo una patologia cardiaca, porre a carico di per il mantenimento dei due figli un Per_1 CP_1 assegno mensile come richiesto di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, ciò con decorrenza dal mese di giugno 2024 avendo finora, se pur in modo non sempre regolare, proceduto a versare somme di danaro anche per il tramite del nonno paterno.
Osservato che l'assegno unico vada percepito per intero dalla madre che provvede all'intera gestione c cura delle figlie;
Rilevato che la parte attrice non ha articolate istanze di prova;
Ritenuto, altresì, nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del Giudice ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c. di dover chiedere anche all'Agenzia delle Entrate e all'Inps di produrre documentazione reddituale del sig. al fine di accertarne la reale redditualità. CP_1
Osservato che va fissata udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita, fatta salva ogni riserva sull'ulteriore prosecuzione delle udienze;
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Per_ 1) AFFIDA i figli minori nato l'[...], nata il [...]in [...] esclusiva alla madre che li Per_1 terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano viale Bianca Maria n. 19.
La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
pagina 5 di 11 2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano (luogo di residenza dei minori) di prendere in carico la situazione del nucleo e dei minori e in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza provvedano a:
- riavviare – solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere incontrare i figli, compatibilmente con le condizioni psicoemotive dei minori e ove ciò non crei loro pregiudizio, eventualmente previa l'avvio di supporti per il padre anche in caso di accertata dipendenza da sostanze stupefacenti- gli incontri con i figli in Spazio neutro e modalità osservate, secondo tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei minori e con progressivo ed eventuale ampliamento, solo ove sussistano le condizioni, con sospensione immediata in caso di pregiudizio, ciò in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori;
- di avviare tutti gli interventi di supporto per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, con una presa in carico efficiente attiva del padre presso il Serd al fine di accertare l'eventuale stato di dipendenza e, in caso positivo, avviare un percorso di recupero;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione delle medesime e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse delle minori in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c.) entro e non oltre il 14 OTTOBRE 2024, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e attuando un attento monitoraggio e con termine alle parti fino al
28 OTTOBRE 2024 per il deposito di memorie;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento CP_3
a entro il 5 di ogni mese, dal mese di giugno 2024 dell'importo mensile di € 500,00 Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 qui integralmente richiamate.
4) DISPONE che l'Au sia percepito per intero dalla madre come per legge.
5) PRENDE ATTO che la parte attrice non ha articolato istanza istruttorie.
6) DISPONE l'acquisizione presso Agenzia delle Entrate (competente territorialmente in relazione al luogo di residenza del signor e presso INPS competente territorialmente delle dichiarazioni dei redditi CP_1 nonché di eventuale documentazione attestante il percepimento di indennità NaSpi e/o reddito di Cittadinanza/
Assegno di inclusione e/o eventuali altri sussidi per gli ultimi tre anni fino alla data di acquisizione, del sig. ato a MILANO (MI) il 02/05/1985, Cod. Fisc. residente in [...], mandando la Cancelleria per la notifica del presente verbale, con deposito pagina 6 di 11 in busta chiusa presso questo Tribunale (facendo riferimento al procedimento indicato in epigrafe) entro e non oltre il 2 OTTOBRE 2024.
7) FISSA udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 13 NOVEMBRE 2024 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali
e documentazione acquisita, riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.”
All'udienza cartolare del 13 novembre 2024, lette le note scritte della parte attrice e le relazioni dei Servizi
Sociali incaricati, dove quest'ultimi davano conto di non aver potuto completare gli accertamenti specialistici delegati, il Giudice delegato, confermava integralmente l'ordinanza provvisoria emanata, conferiva nuova delega ai SS affinché proseguissero nell'attività delegata con l'elaborazione di un progetto a lungo termine per i minori, assegnando termini per l'invio di una relazione di aggiornamento e rinviava la causa all'udienza del 19 marzo
2025, sostituita dal deposito di note scritte.
A tale udienza, con provvedimento in atti, richiamate le precedenti ordinanze e lette le note scritte della parte attrice e la relazione dei Servizi Sociali, il Giudice delegato fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituendone la celebrazione con il deposito di note scritte fino al 16 luglio 2025, assegnando alla parte attrice i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
All'udienza del 16 luglio 2025, lette le note scritte della parte attrice e le relazioni dei Servizi Sociali e la documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, il Giudice delegato, con provvedimento in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la stessa articolato istanze istruttorie e avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri d'ufficio istruttori previsti ex art. 473-bis. 2 c.p.c. con l'ordinanza sopra richiamata.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla stessa in ordine al comportamento assunto dal padre, nonché le relazioni di aggiornamento periodicamente rese dai Servizi Sociali e Specialistici, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori, peraltro molto piccoli, ritenuto del tutto superfluo oltre che pregiudizievole, alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti il figlio.
La responsabilità genitoriale pagina 7 di 11 In punto di responsabilità genitoriale, alla luce di quanto anche successivamente acquisito, il Collegio ritiene di far propri e confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 30 giugno 2024 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Giova rammentare che la regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa.
Venendo al caso di specie, da tutte le risultanze acquisite, sono emersi in modo univoco dei comportamenti del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo del padre, il quale peraltro non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio o comunque di comparire anche personalmente, offrendo una ricostruzione in eventuale contestazione rispetto a quanto allegato e dedotto da parte attrice. Nei confronti del convenuto, d'altronde, risulta documentalmente, essere stata emessa dal Tribunale di Milano- Ufficio GUP, in data 8.03.2023, sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. (in atti) per il reato di cui all'art. 600 quater comma 2° CP. (detenzione di materiale pedopornografico) alla pena finale, ridotta per il rito, di anni due di reclusione e € 2000 di multa con la sospensione condizionale della pena. Risulta, altresì, dagli atti e dalle precise verbalizzazioni della signora, che il padre, da quando i bambini erano piccolissimi e si è interrotta la convivenza, essendo peraltro lo stesso stato ristretto in carcere dal dicembre 2022 al marzo 2023, sostanzialmente e completamente disinteressato della vita dei figli minori, non partecipando più da tempo in alcun modo alle loro decisioni, delegando l'intera gestione alla madre con cui non ha più un rapporto collaborativo, non fornendo da tempo alcuna effettiva assistenza morale e materiale.
I Servizi Sociali, nelle relazioni trasmesse, hanno altresì rilevato che il padre ha omesso di presentarsi anche agli appuntamenti che erano stati fissati in vista della ripresa della relazione con i figli ed, inoltre, la sua presa in carico presso il SerD non ha potuto aver inizio poiché, anche in questo caso, il SI. on si è presentato CP_1 agli incontri previsti.
Comportamenti che assumono un connotato di ancora maggior disvalore tenuto conto delle problematiche di Per_ salute di (Sindrome di Kawasaki) e della tenera età di (4 anni) che avrebbero invece necessità di Per_1 assistenza specifica e continuativa.
Quanto invece alla figura materna, dalle stesse relazioni, emerge una sua positività ed adeguatezza e una fattiva collaborazione con i Servizi:” “La signora ha continuato a collaborare con i servizi presentandosi agli incontri sempre puntuale e disponibile nella narrazione della storia familiare. Nel colloquio di restituzione sulla base degli elementi raccolti sono state anticipate alla signora le valutazioni positive da parte dell'operatrice rispetto al fatto che sia una madre sufficientemente adeguata in grado di occuparsi dei propri bimbi sia da un punto di vista fisico che da quello emotivo, in grado di intercettare i bisogni e problemi di accogliere le indicazioni che le vengono date (educatrici/terapista) e al contempo di chiedere aiuto.” (cfr. relazione del 19.02.2025).
Alla luce dei dati acquisiti e delle risultanze emerse, deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere confermato e disposto l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, che si è mostrata pagina 8 di 11 sufficientemente adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto ai minori un contesto di vita familiare accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per i figli, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per i minori, tenuto anche conto delle problematiche di salute di . Per_1
Quanto alle visite padre-figli, considerato l'assenza di qualsivoglia tipo di contatto da tempo e l'assente collaborazione del padre con i servizi, il Collegio ritiene di confermare la delega ai Servizi Sociali del Comune di Milano affinché valutino la ripresa della relazione in Spazio Neutro, con modalità osservata e protetta, ove il padre ne faccia richiesta e tenuto conto dell'interesse psico-fisico dei minori, come meglio in dispositivo indicato.
Stante la precarietà ancora del nucleo familiare, l'assenza da tempo di ogni rapporto tra il padre e i figli, le problematiche di questi ultimi, gli eventi pregressi che hanno coinvolto questo nucleo, debbono confermarsi gli ulteriori incarichi già conferiti ai Servizi Sociali con deleghe meglio definite in dispositivo.
Contributo al mantenimento dei figli minori.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal
Giudice delegato in data 30 maggio 2024 in punto economico.
Dal momento dei provvedimenti provvisori non vi sono stati rilevanti cambiamenti sulla situazione economica delle parti. La SI.ra è ancora alla ricerca di una occupazione e nel frattempo svolge lavori saltuari dai Pt_1 quali riesce a percepire uno stipendio pari ad € 400,00; sostiene spese abitative parti ad € 200,00 mensili
(comprensivo delle spese condominiali) deve sostenere molte spese anche per la malattia di , paga € Per_1
470,00 complessivi per la mensa della scuola materna.
Per quanto riguarda il SI. dalla documentazione acquisita su ordine del Giudice, risulta avere CP_1 percepito nell'anno 2023, CU più recente tra quelle trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, un reddito lordo complessivo di € 5.082,45 da cui si evince che è ancora assunto presso la Frapa SRL. Deve rilevarsi come nei mesi tra ottobre 2024 e febbraio 2025 il SI. a corrisposto il mantenimento per i figli minori. CP_1
Considerato che agli atti non è presente documentazione economica più aggiornata del convenuto, che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento dei figli, come peraltro di fatto sta facendo se pur con versamenti a volte non regolari, tenuto altresì conto che tutti gli oneri di mantenimento diretto dei figli sono a carico della madre e considerata anche la sua difficile situazione economica e lavorativa, si reputa equi e congruo la conferma a carico del SI. dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1 Per_ figli minori ed , mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € Per_1
500,00 mensili (somma soggetta a rivalutazione ISTAT- prima rivalutazione giugno 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie come da Protocollo del Tribunale di Milano, non sussistendo i presupposti per una diversa partecipazione alle spese come richiesta dalla parte attrice.
pagina 9 di 11 Si conferma che l'assegno unico debba essere percepito, in ragione del 100%, dalla madre, SI.ra Parte_1
, in quanto genitore affidatario super esclusivo dei minori.
[...]
Le spese di lite
Stante il tenore della presente decisione, considerato il comportamento del convenuto neppure collaborante con i
Servizi Sociali, tenuto comunque conto che lo stesso, rimanendo contumace, non ha spiegato difese, sussistono i presupposti per compensare nella misura della metà le spese di lite e condannare il convenuto alla rifusione della residua misura liquidata come in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) DISPONE l'affido dei figli minori (NATO L'11.01.2020) ed (NATA IL 22.12.2021), in via Per_1 Per_2 esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano,
Via Fleming Alessandro n.
6. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido superesclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano continuino a mantenere una efficiente presa in carico del nucleo e dei minori e, in collaborazione con i Servizi Specialistici, provvedano a:
- riavviare - solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere incontrare i figli, compatibilmente con le condizioni psicoemotive dei minori e ove ciò non crei loro pregiudizio, eventualmente previa l'avvio di supporti per il padre anche in caso di accertata dipendenza da sostanze stupefacenti - gli incontri con i figli in Spazio neutro e modalità osservate, secondo tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei minori e con progressivo ed eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, solo ove sussistano le condizioni, con anche sospensione immediata in caso di pregiudizio, ciò in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori;
- avviare tutti gli interventi di supporto per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, anche al fine di rafforzare e implementare sempre più le competenze della madre, con altresì una presa in carico efficiente ed attiva del padre presso il SerD al fine di accertare l'eventuale stato di dipendenza e, in caso positivo, avviare un percorso di recupero;
pagina 10 di 11 - svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio;
3) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dal CP_1 mese di giugno 2024, mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile Parte_1 di € 500,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno 2025, qui richiamate;
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) CONDANNA a rifondere in favore di 1/2 delle spese di lite che liquida CP_1 Parte_1 per tale quota in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali,
Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura di 1/2;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Milano il giorno 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Relatore Estensore
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 04 dicembre 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F: , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Daniela Gasparin con studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 19, presso la quale ha eletto domicilio telematico
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: ; CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , in Controparte_2 persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
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CONCLUSIONI
FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
pagina 1 di 11 “1. Affidare in via esclusiva i figli e alla madre con collocazione degli stessi Persona_1 Persona_2 presso la stessa in Milano Via Fleming Alessandro n. 6.
2. Disporre in capo al SI. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1 misura di euro 500,00 – o quella diversa somma che sarà stabilita dal Giudice - somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a far data da deposito del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano.
3. Disporre che l'assegno unico in favore dei figli minori venga assegnato integralmente alla madre. 4.
Assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria per accertare l'idoneità genitoriale del SI. con riserva CP_1 di adottare i provvedimenti inerenti le visite padre – minori solo ed esclusivamente nel momento in cui sarà escluso con certezza qualsivoglia pregiudizio in capo ai minori.”
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MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato ed i provvedimenti successivi
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04 ottobre 2023, , premesso di aver instaurato nel 2018 Parte_1 una relazione affettiva con dalla cui unione nascevano i figli minori (NATO CP_1 Per_1
L'11.01.2020) E (NATA IL 22.12.2021), riconosciuti anche dal padre, chiedeva all'intestato Tribunale di: Per_2 disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre della somma di €500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico fosse percepito interamente dalla SI.ra . Pt_1
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473-bis c.p.c. del 30 maggio 2024, fissata con decreto in atti, il
Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 30 maggio 2024 davanti al Giudice onorario, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “con il padre non ci sentiamo se non quando cerco di chiedergli dei soldi per il mantenimento. in effetti per alcuni mesi ha pagato il nonno paterno versandomi € 400 al mese, da dicembre 2022 fino a marzo CP_ 2023, quando è stato in carcere, quando è uscito il padre, il nonno ha smesso di versarmi somme di denaro.
Il papà mi ha versato somme sporadicamente, a volte € 400 ma spesso € 100 a volte, il mese scorso su 400 me ne ha dati 130, non è quindi regolare. Lui è stato in carcere per detenzione di materiale pedopornografico per cui è stato condannato in primo grado come da sentenza che è stata prodotta. Ho molte spese per pago Per_1 la scuola. io so che il padre lavora in via Aselli al Casaro, non so quanto guadagni. Vive a casa della nonna paterna che al momento è in una casa di cura. Quando è uscito dal carcere l'8 marzo 2023 io non sapevo per quale reato fosse stato arrestato e così su sua richiesta gli ho consentito una visita a settimana, alla mia pagina 2 di 11 presenza nel parchetto sotto casa. questo perché il papà mi aveva detto che lui all'interno del carcere si era dichiaro tossicodipendente. Noi siamo stati insieme dal 2017/2018 fino all'ottobre 2021, abbiamo interrotto perché qualcosa puzzava, non aveva mai soldi in casa, per me i bambini avevano bisogno di stabilità.
Effettivamente già prima mi ero resa conto che lui facesse uso di droga, lui era alterato e mancavano sempre soldi, era assente. Mentre convivevamo diceva che lavorava ma io ho chiamato il posto di lavoro e poi ho scoperto che non lavorava. Pagavo tutto io, quando mia figlia ha avuto tre mesi ho cominciato a lavorare come cameriera in regola fino a novembre 2022, poi ho cambiato lavoro e ho lavorato a dicembre fino a febbraio
2023 poi mio figlio è stato ricoverato per un mese e l'ho seguito fino a maggio 2023. Sono rimasta a casa con i bimbi in estate e poi ho trovato lavoro a settembre 2023 fino a dicembre 2023 facendo la cameriera e guadagnando circa € 660 al mese. poi mi hanno lasciata a casa e quindi adesso prendo l'Assegno di inclusione che è € 362,00, poi l'AU di € 398, poi in teoria il suo mantenimento di € 400 al mese. le spese scolastiche però lui non le paga. Io pago la mensa della scuola materna di €470 all'anno in varie rate, per la bambina pago €
111 al mese, fa il nido e l'anno prossimo entrerà in materna anche lei. Dopo che avevo saputo il reato per cui è stato condannato non gli ho fatti più vedere i bambini. Lui lo ha chiesto più volte, sostenendo che non ha fatto nulla e quindi vuole vederli. Lui è abbastanza tranquillo quando me lo chiede ritengo però che debbano intervenire i Servizi per regolamentare gli incontri ove il padre lo dovesse chieder. Lui anche il mese scorso mi ha scritto chiedendomi di vederli dal momento che nella sentenza non c'è scritto nulla che lui non possa vederli.
La bambina non chiede di vedere il papà che ha visto molto poco, ogni tanto me lo chiede e vorrebbe Per_1 abbracciarlo. Sto cercando lavoro, certo per fare le pulizie richiedono degli orari poco compatibili con la gestione dei figli, nel campo della ristorazione chiedono invece il serale. Io cerco il padre solo per i soldi. Non gli chiedo null'altro. Lui non si interessa assolutamente di nulla per i figli e, come detto, solo ogni tanto mi chiama per poterli vedere. Quando è stato male il padre stava in carcere. Una volta si era presentato al Per_1 parco con il naso sporco di polvere bianca e da lì mi sono molto preoccupata e siamo subito andati via”.
Dato che la conciliazione non era riuscita in assenza del convenuto il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande, chiedendo disporsi l'affido superesclusivo dei figli minori alla madre attesa l'assenza di comunicazione e la necessità che venissero assunte le decisioni soprattutto in materia di salute velocemente dalla madre, chiedeva, altresì, l'intervento dei Servizi a fronte di un eventuale richiesta del padre con tutti gli accertamenti del caso sull'idoneità genitoriale del padre.
All'esito della discussione, il Giudice delegato si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato emetteva in pari data il seguente provvedimento di cui si riporta la parte motiva:
“Rilevato come sia emersa dalle precise dichiarazioni rese dalla parte attrice supportate anche dalla sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. in atti pronunciata dal Tribunale di Milano- Ufficio Gip in data
8.03.2023 a carico del convenuto per il reato di cui all'art. 600 quater comma 2° CP. (detenzione di materiale pedopornografico) alla pena finale di anni due di reclusione e € 2000 di multa con la sospensione condizionale pagina 3 di 11 della pena, che l'ex compagno, dopo essersi disinteressato completamento dei figli minori molto piccoli, senza partecipare in alcun modo alle decisioni e scelte di vita dei medesimi, ha tenuto condotte inadeguate anche perché dedito all'uso di sostanze stupefacenti, versando dopo l'uscita dal carcere nel marzo 2023 la somma di €
400,00 in modo del tutto irregolare e limitandosi solo a chiedere di vedere i figli che la madre comunque gli aveva fatto incontrare inizialmente, senza conoscere il reato per cui era stato condannato, alla sua presenza per poi negargli le visite una volta appresa la notizia della condanna.
Osservato, quindi, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, possa essere accolta la Per_ domanda di affidamento esclusivo dei figli nato l'[...], nata il [...], in [...]_1 madre, la quale ha sempre provveduto in modo continuo e responsabile alla cura e gestione dei figli, divenendo un punto di riferimento stabile e affettivo.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, soprattutto in materia di salute stante la patologia cardiaca di , Per_1 tenuto conto del quadro emerso e dell'interruzione di comunicazione concreta e di collaborazione tra le parti.
Rilevato, altresì, che attesa la gravità della situazione per il comportamento del padre, in relazione al tipo di reato per cui gli è stata applicata la pena richiesta, per cui in precedenza era stato anche arrestato, debbono essere incaricati i Servizi Sociali competenti per il Comune di Milano, luogo di residenza dei minori, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST, di prendere la presa in carico dell'intero nucleo familiare, con tutti gli interventi necessari e opportuni di supporto per i minori e per i genitori, con avvio - solo se il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel volere incontrare i figli, tenuto anche conto dell'assenza di un concreto rapporto tra il padre e i figli, molto piccoli, nel rispetto delle loro condizioni psicoemotive - di incontri con i figli in Spazio neutro e modalità osservate come meglio indicato in dispositivo;
i Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, sulla qualità della relazione dei figli minori con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di fornire gli elementi utili per valutare se se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei figli con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo e con termine alle parti costituite per presentare memorie, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di abitare con i figli in un appartamento del Comune di Milano per cui paga un canone di locazione di euro 200,00 mensili
(comprensivo delle spese condominiali); in precedenza ha lavorato come cameriera part time, avendo poi perso il lavoro anche a causa di una patologia cardiaca di cui soffre per cui è stato ricoverato per un mese;
è Per_1 disoccupata da gennaio 2024, sta cercando lavoro, al momento oltre ad essere aiutata dal proprio padre si sta mantenendo con l'assegno di inclusione che è pari a 362,00 mensili;
percepisce integralmente l'assegno unico pagina 4 di 11 ed universale per i figli minori che attualmente è pari ad euro 398,00 mensili;
per alcuni mesi il padre del convenuto le ha versato € 400 per il mantenimento dei figli, che attualmente sta versando il padre ma in maniera irregolare e a volte versando solo € 130 al mese;
deve sostenere molte spese anche per la malattia di ,, Per_1 Per_ paga 470 complessivi per la mensa della scuola materna mentre paga 110 al mese per il nido di , che a settembre andrà alla scuola materna. Quanto al convenuto la signora ha riferito che forse lavora al Pt_1
Casaro, vive a casa della nonna che in questo momento è ricoverata in una casa per anziani. Osservato che alla luce di tutti i dati sopra descritti e documentati, sulla base di quanto emerso circa la situazione lavorativa e reddituale delle parti, dovendo comunque il padre contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), e avendo lo stesso piena capacità lavorativa, appare equo e congruo, tenuto anche conto delle difficoltà per la madre di svolgere attività lavorativa a tempo pieno, dovendo comunque in tal senso attivarsi per reperirne una anche part time e/o comunque attività compatibile con gli impegni di accudimenti dei figli, essendo i figli molto piccoli e avendo una patologia cardiaca, porre a carico di per il mantenimento dei due figli un Per_1 CP_1 assegno mensile come richiesto di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, ciò con decorrenza dal mese di giugno 2024 avendo finora, se pur in modo non sempre regolare, proceduto a versare somme di danaro anche per il tramite del nonno paterno.
Osservato che l'assegno unico vada percepito per intero dalla madre che provvede all'intera gestione c cura delle figlie;
Rilevato che la parte attrice non ha articolate istanze di prova;
Ritenuto, altresì, nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del Giudice ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c. di dover chiedere anche all'Agenzia delle Entrate e all'Inps di produrre documentazione reddituale del sig. al fine di accertarne la reale redditualità. CP_1
Osservato che va fissata udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita, fatta salva ogni riserva sull'ulteriore prosecuzione delle udienze;
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Per_ 1) AFFIDA i figli minori nato l'[...], nata il [...]in [...] esclusiva alla madre che li Per_1 terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano viale Bianca Maria n. 19.
La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
pagina 5 di 11 2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano (luogo di residenza dei minori) di prendere in carico la situazione del nucleo e dei minori e in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza provvedano a:
- riavviare – solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere incontrare i figli, compatibilmente con le condizioni psicoemotive dei minori e ove ciò non crei loro pregiudizio, eventualmente previa l'avvio di supporti per il padre anche in caso di accertata dipendenza da sostanze stupefacenti- gli incontri con i figli in Spazio neutro e modalità osservate, secondo tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei minori e con progressivo ed eventuale ampliamento, solo ove sussistano le condizioni, con sospensione immediata in caso di pregiudizio, ciò in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori;
- di avviare tutti gli interventi di supporto per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, con una presa in carico efficiente attiva del padre presso il Serd al fine di accertare l'eventuale stato di dipendenza e, in caso positivo, avviare un percorso di recupero;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione delle medesime e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse delle minori in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c.) entro e non oltre il 14 OTTOBRE 2024, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e attuando un attento monitoraggio e con termine alle parti fino al
28 OTTOBRE 2024 per il deposito di memorie;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento CP_3
a entro il 5 di ogni mese, dal mese di giugno 2024 dell'importo mensile di € 500,00 Parte_1
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 qui integralmente richiamate.
4) DISPONE che l'Au sia percepito per intero dalla madre come per legge.
5) PRENDE ATTO che la parte attrice non ha articolato istanza istruttorie.
6) DISPONE l'acquisizione presso Agenzia delle Entrate (competente territorialmente in relazione al luogo di residenza del signor e presso INPS competente territorialmente delle dichiarazioni dei redditi CP_1 nonché di eventuale documentazione attestante il percepimento di indennità NaSpi e/o reddito di Cittadinanza/
Assegno di inclusione e/o eventuali altri sussidi per gli ultimi tre anni fino alla data di acquisizione, del sig. ato a MILANO (MI) il 02/05/1985, Cod. Fisc. residente in [...], mandando la Cancelleria per la notifica del presente verbale, con deposito pagina 6 di 11 in busta chiusa presso questo Tribunale (facendo riferimento al procedimento indicato in epigrafe) entro e non oltre il 2 OTTOBRE 2024.
7) FISSA udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 13 NOVEMBRE 2024 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali
e documentazione acquisita, riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.”
All'udienza cartolare del 13 novembre 2024, lette le note scritte della parte attrice e le relazioni dei Servizi
Sociali incaricati, dove quest'ultimi davano conto di non aver potuto completare gli accertamenti specialistici delegati, il Giudice delegato, confermava integralmente l'ordinanza provvisoria emanata, conferiva nuova delega ai SS affinché proseguissero nell'attività delegata con l'elaborazione di un progetto a lungo termine per i minori, assegnando termini per l'invio di una relazione di aggiornamento e rinviava la causa all'udienza del 19 marzo
2025, sostituita dal deposito di note scritte.
A tale udienza, con provvedimento in atti, richiamate le precedenti ordinanze e lette le note scritte della parte attrice e la relazione dei Servizi Sociali, il Giudice delegato fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituendone la celebrazione con il deposito di note scritte fino al 16 luglio 2025, assegnando alla parte attrice i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
All'udienza del 16 luglio 2025, lette le note scritte della parte attrice e le relazioni dei Servizi Sociali e la documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, il Giudice delegato, con provvedimento in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la stessa articolato istanze istruttorie e avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri d'ufficio istruttori previsti ex art. 473-bis. 2 c.p.c. con l'ordinanza sopra richiamata.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla stessa in ordine al comportamento assunto dal padre, nonché le relazioni di aggiornamento periodicamente rese dai Servizi Sociali e Specialistici, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori, peraltro molto piccoli, ritenuto del tutto superfluo oltre che pregiudizievole, alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti il figlio.
La responsabilità genitoriale pagina 7 di 11 In punto di responsabilità genitoriale, alla luce di quanto anche successivamente acquisito, il Collegio ritiene di far propri e confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 30 giugno 2024 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Giova rammentare che la regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa.
Venendo al caso di specie, da tutte le risultanze acquisite, sono emersi in modo univoco dei comportamenti del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo del padre, il quale peraltro non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio o comunque di comparire anche personalmente, offrendo una ricostruzione in eventuale contestazione rispetto a quanto allegato e dedotto da parte attrice. Nei confronti del convenuto, d'altronde, risulta documentalmente, essere stata emessa dal Tribunale di Milano- Ufficio GUP, in data 8.03.2023, sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. (in atti) per il reato di cui all'art. 600 quater comma 2° CP. (detenzione di materiale pedopornografico) alla pena finale, ridotta per il rito, di anni due di reclusione e € 2000 di multa con la sospensione condizionale della pena. Risulta, altresì, dagli atti e dalle precise verbalizzazioni della signora, che il padre, da quando i bambini erano piccolissimi e si è interrotta la convivenza, essendo peraltro lo stesso stato ristretto in carcere dal dicembre 2022 al marzo 2023, sostanzialmente e completamente disinteressato della vita dei figli minori, non partecipando più da tempo in alcun modo alle loro decisioni, delegando l'intera gestione alla madre con cui non ha più un rapporto collaborativo, non fornendo da tempo alcuna effettiva assistenza morale e materiale.
I Servizi Sociali, nelle relazioni trasmesse, hanno altresì rilevato che il padre ha omesso di presentarsi anche agli appuntamenti che erano stati fissati in vista della ripresa della relazione con i figli ed, inoltre, la sua presa in carico presso il SerD non ha potuto aver inizio poiché, anche in questo caso, il SI. on si è presentato CP_1 agli incontri previsti.
Comportamenti che assumono un connotato di ancora maggior disvalore tenuto conto delle problematiche di Per_ salute di (Sindrome di Kawasaki) e della tenera età di (4 anni) che avrebbero invece necessità di Per_1 assistenza specifica e continuativa.
Quanto invece alla figura materna, dalle stesse relazioni, emerge una sua positività ed adeguatezza e una fattiva collaborazione con i Servizi:” “La signora ha continuato a collaborare con i servizi presentandosi agli incontri sempre puntuale e disponibile nella narrazione della storia familiare. Nel colloquio di restituzione sulla base degli elementi raccolti sono state anticipate alla signora le valutazioni positive da parte dell'operatrice rispetto al fatto che sia una madre sufficientemente adeguata in grado di occuparsi dei propri bimbi sia da un punto di vista fisico che da quello emotivo, in grado di intercettare i bisogni e problemi di accogliere le indicazioni che le vengono date (educatrici/terapista) e al contempo di chiedere aiuto.” (cfr. relazione del 19.02.2025).
Alla luce dei dati acquisiti e delle risultanze emerse, deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere confermato e disposto l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, che si è mostrata pagina 8 di 11 sufficientemente adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto ai minori un contesto di vita familiare accogliente ed adeguato. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per i figli, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per i minori, tenuto anche conto delle problematiche di salute di . Per_1
Quanto alle visite padre-figli, considerato l'assenza di qualsivoglia tipo di contatto da tempo e l'assente collaborazione del padre con i servizi, il Collegio ritiene di confermare la delega ai Servizi Sociali del Comune di Milano affinché valutino la ripresa della relazione in Spazio Neutro, con modalità osservata e protetta, ove il padre ne faccia richiesta e tenuto conto dell'interesse psico-fisico dei minori, come meglio in dispositivo indicato.
Stante la precarietà ancora del nucleo familiare, l'assenza da tempo di ogni rapporto tra il padre e i figli, le problematiche di questi ultimi, gli eventi pregressi che hanno coinvolto questo nucleo, debbono confermarsi gli ulteriori incarichi già conferiti ai Servizi Sociali con deleghe meglio definite in dispositivo.
Contributo al mantenimento dei figli minori.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal
Giudice delegato in data 30 maggio 2024 in punto economico.
Dal momento dei provvedimenti provvisori non vi sono stati rilevanti cambiamenti sulla situazione economica delle parti. La SI.ra è ancora alla ricerca di una occupazione e nel frattempo svolge lavori saltuari dai Pt_1 quali riesce a percepire uno stipendio pari ad € 400,00; sostiene spese abitative parti ad € 200,00 mensili
(comprensivo delle spese condominiali) deve sostenere molte spese anche per la malattia di , paga € Per_1
470,00 complessivi per la mensa della scuola materna.
Per quanto riguarda il SI. dalla documentazione acquisita su ordine del Giudice, risulta avere CP_1 percepito nell'anno 2023, CU più recente tra quelle trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, un reddito lordo complessivo di € 5.082,45 da cui si evince che è ancora assunto presso la Frapa SRL. Deve rilevarsi come nei mesi tra ottobre 2024 e febbraio 2025 il SI. a corrisposto il mantenimento per i figli minori. CP_1
Considerato che agli atti non è presente documentazione economica più aggiornata del convenuto, che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento dei figli, come peraltro di fatto sta facendo se pur con versamenti a volte non regolari, tenuto altresì conto che tutti gli oneri di mantenimento diretto dei figli sono a carico della madre e considerata anche la sua difficile situazione economica e lavorativa, si reputa equi e congruo la conferma a carico del SI. dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1 Per_ figli minori ed , mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € Per_1
500,00 mensili (somma soggetta a rivalutazione ISTAT- prima rivalutazione giugno 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche obbligatorie come da Protocollo del Tribunale di Milano, non sussistendo i presupposti per una diversa partecipazione alle spese come richiesta dalla parte attrice.
pagina 9 di 11 Si conferma che l'assegno unico debba essere percepito, in ragione del 100%, dalla madre, SI.ra Parte_1
, in quanto genitore affidatario super esclusivo dei minori.
[...]
Le spese di lite
Stante il tenore della presente decisione, considerato il comportamento del convenuto neppure collaborante con i
Servizi Sociali, tenuto comunque conto che lo stesso, rimanendo contumace, non ha spiegato difese, sussistono i presupposti per compensare nella misura della metà le spese di lite e condannare il convenuto alla rifusione della residua misura liquidata come in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) DISPONE l'affido dei figli minori (NATO L'11.01.2020) ed (NATA IL 22.12.2021), in via Per_1 Per_2 esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano,
Via Fleming Alessandro n.
6. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido superesclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano continuino a mantenere una efficiente presa in carico del nucleo e dei minori e, in collaborazione con i Servizi Specialistici, provvedano a:
- riavviare - solo ove il padre ne faccia richiesta e mostri serietà e responsabilità nel volere incontrare i figli, compatibilmente con le condizioni psicoemotive dei minori e ove ciò non crei loro pregiudizio, eventualmente previa l'avvio di supporti per il padre anche in caso di accertata dipendenza da sostanze stupefacenti - gli incontri con i figli in Spazio neutro e modalità osservate, secondo tempi e modalità nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei minori e con progressivo ed eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, solo ove sussistano le condizioni, con anche sospensione immediata in caso di pregiudizio, ciò in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori e della situazione psicofisica dei minori;
- avviare tutti gli interventi di supporto per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, anche al fine di rafforzare e implementare sempre più le competenze della madre, con altresì una presa in carico efficiente ed attiva del padre presso il SerD al fine di accertare l'eventuale stato di dipendenza e, in caso positivo, avviare un percorso di recupero;
pagina 10 di 11 - svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio;
3) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dal CP_1 mese di giugno 2024, mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile Parte_1 di € 500,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno 2025, qui richiamate;
4) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) CONDANNA a rifondere in favore di 1/2 delle spese di lite che liquida CP_1 Parte_1 per tale quota in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali,
Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura di 1/2;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Milano il giorno 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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