TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 4665/2021 al Ruolo Generale e vertente tra
(avv. Fabio Sergi) Parte_1
-ATTORE- e
(avv. Enrico Gragnoli e Paolo Borghi) CP_1
-CONVENUTA-
(avv. Michele Sarti e Chiara Zulianello) CP_2
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: opposizione DI CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“Nel merito: in via principale:
- rigettare la domanda svolta da in ordine alla decadenza dal diritto alla garanzia per vizi CP_1
della cosa venduta e all'intervenuta prescrizione dell'azione per decorrenza dei termini previsti dall'articolo 1495 c.c.;
- revocare il decreto ingiuntivo n. 1557/2021 qui opposto perché concesso su somma non dovuta e dichiarare in ogni caso non dovuto da: l'importo di € 29.469,96 (oltre interessi Parte_1
come da domanda e spese di procedura) preteso da CP_1
in subordine nei confronti del terzo chiamato:
- rigettare la richiesta di diniego formulata dal terzo chiamato rispetto alla Controparte_2
domanda di manleva svolta nei propri confronti da in quanto inammissibile e Parte_1
infondata per le ragioni esposte;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta da nei CP_1 confronti di con conseguente condanna dell'attrice, condannare Parte_1 Controparte_2
previa declaratoria di sua responsabilità, a tenere indenne e manlevata di ogni Parte_1 somma che l'attrice fosse tenuta a pagare in virtù dell'emananda sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, nonché spese di CTU oltre spese generali, cpa ed IVA come per legge”
(seguono richieste istruttorie)
CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, rigettata ogni domanda ed eccezione dell'attrice opponente,
1) in via preliminare, accertare la decadenza dal diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta e
l'intervenuta prescrizione dell'azione per decorrenza dei termini previsti dall'articolo 1495 c.c., con conseguente inopponibilità alla pretesa creditoria di , e conferma integrale del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
2) in via principale, previo accertamento dell'infondatezza dell'opposizione, rigettata ogni eccezione e domanda dell'attrice opponente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, e/o comunque condannare al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 portata dal decreto opposto, pari a € 29.469,96, oltre interessi, o della diversa somma che, per il medesimo titolo già a fondamento del decreto opposto, sarà accertata in corso di causa;
3) in via subordinata, salvo gravame, in ogni non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, di alcuna delle domande svolte in via principale dall'attrice opponente, condannare
al pagamento diretto ad della somma di €. 29.469,96, oltre interessi, e/o comunque CP_2 CP_1
della maggiore o minor somma dovuta ad , che non sia addebitata a CP_1 Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio e della fase monitoria”
(seguono richieste istruttorie)
: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi sopra esposti,
a) con riferimento alla domanda svolta nei propri confronti, in via subordinata, da si Parte_1
chiede di dichiararla inammissibile ovvero di dichiarare la carenza di legittimazione di
a proporla, ovvero dichiararla infondata e, in ogni caso, disporne il rigetto. Parte_1
b) con riferimento alla domanda svolta nei propri confronti, in via subordinata, da , si chiede CP_1
di dichiararla inammissibile ovvero di dichiarare la carenza di legittimazione di a proporla, CP_1 ovvero dichiararla infondata e, in ogni caso, disporne il rigetto.”
(in via istruttoria si chiede il rigetto delle prove orali formulate da e da Parte_1 [...]
CP_
***************
ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento per € 29.469,96 oltre CP_1 Parte_1
interessi come da domanda e spese di procedura, quale corrispettivo per la fornitura del materiale da consumo -budello- meglio descritto nelle proprie fatture n. 76/2017 e n. 84/2017.
propone opposizione, sostenendo che: Parte_1
-il budello fornito era destinato all'insaccatura di mortadella da parte del proprio cliente CP_2
fornitore del prodotto finito in favore di;
prodotto destinato al commercio sotto il
[...] CP_3 marchio “ , nel segmento “sapori e Dintorni”; CP_3
-la fornitura era avvenuta in più lotti, e così la consegna del prodotto finito;
-in relazione ad una partita, aveva contestato “la presenza di una contaminazione olfattiva, CP_3
causata da un forte odore di solvente, come anche una possibile nocività per la salute generata appunto dalla migrazione dell'inchiostro utilizzato sul budello per la personalizzazione del prodotto”. In seguito, aveva ritirato il prodotto dal commercio;
CP_3 -a seguito di propri accertamenti tecnici, le aveva contestato la non conformità del CP_2 prodotto, ed aveva sospeso “la consegna degli ordini già formalizzati e solo in parte ritirati, con il conseguente congelamento del relativo pagamento”. Il rapporto si era poi risolto.
Ritiene, pertanto, di nulla dovere, essendo ogni conseguenza suddetta imputabile ad inadempimento di CP_1
Chiede, inoltre, in caso di sua condanna, di essere integralmente manlevata da che, CP_2
debitamente autorizzata dal GI, evoca in causa.
nega il proprio inadempimento. CP_1
Propone a sua volta domanda subordinata contro , di condanna a quanto ritenuto ad CP_2 essa non dovuto dall'opponente.
si oppone ad ogni domanda proposta nei suoi confronti. CP_2
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva, per quanto occorra alla decisione.
Negata la provvisoria esecuzione all'ingiunzione; depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc;
ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, scaduto in data 13 maggio 2024 il termine per il deposito della memoria di replica, è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
1) La vicenda riguarda una catena commerciale in cui:
a) produce i budelli, con le personalizzazioni richieste dal cliente finale , e li CP_1 CP_3
vende a Parte_1
b) li vende a , senza partecipare al ciclo produttivo;
Parte_1 CP_2
c) provvede all'insaccaggio delle mortadelle all'interno dei budelli, e vende il prodotto CP_2
finito a CP_3
d) pone il prodotto finito in vendita nei propri esercizi. CP_3
2) Il conflitto fra le parti sorge seguendo a ritroso il percorso della catena commerciale, ovvero:
a) riceve in data 8 gennaio 2018 dal suo punto vendita Conad Tirreno segnalazione di CP_3
problemi del prodotto, per la presenza di odore sgradevole, e contesta il fatto a con CP_2 mail in pari data (doc. 3 . L'altra segnalazione inerisce ad ipotetici difetti che non CP_2
riguardano la presente causa); b) con mail del 9 gennaio chiede direttamente ad “le specifiche di produzione CP_2 CP_1
relativa ai vostri lotti 11217 e 13117 e se potete inviarci la procedura relativa alla vostra gestione della rintracciabilità dei lotti” (doc. 4 ); CP_2
c) fra tali parti si apre una interlocuzione. con mail del 15 gennaio, “a seguito di colloquio CP_1 telefonico intercorso questa mattina” comunica a gli “eccellenti risultati” del proprio CP_2 intervento di “essiccazione”, e ne promette la consegna, con contestuale ritiro di altrettanti budelli al fine di sottoporli ad identico trattamento (doc.8 . Con mail del 16 gennaio, informa CP_1 CP_2
“con riferimento agli impegni assunti…che, come promesso, domani mattina verso le 9 saremo
[...]
nei Vostri uffici per ritirare il prodotto presso di voi e sottoporvi quelli trattati per far perdere
l'odore. Con noi avremo già un campione con il logo stampato con vernici ad acqua e quindi inodori….Una volta che voi avrete valutato positivamente i campioni, provvederemo a fare le prove di migrazione globale come richiesto dall'attuale normativa di legge…” (doc. 7 ); CP_2
d) la risposta di del 16 gennaio, inoltrata per conoscenza anche a è la CP_2 CP_4 seguente: “a fronte della non conformità aperta dal nostro cliente sospendiamo la ricezione CP_3 dei nuovi involucri”;
e) tale presa di posizione è riconducibile agli esiti della visita ispettiva condotta da nei suoi CP_3
stabilimenti in data 15 gennaio, in cui sono affrontate varie questioni. Fra esse, anche quella relativa ai reclami (nel frattempo aumentati) “pervenuti da Associati in merito a difettosità di alcuni lotti di mortadella S&D al taglio che risultano maleodoranti“. L'esito del “riscontro sul prodotto disponibile in cella” (non avendo “…a disposizione il trancio controcampione di dei lotti CP_3 consegnati come richiesto in capitolato”) è stato il seguente:
“La mortadella è insaccata in budello di cotone naturale e legata a mano con spago in iuta
(Budello non edibile Casitex Juta).
La dichiarazione del Fornitore (15 ottobre 2016) riporta la sua destinazione per prodotti insaccati da sottoporre a cottura o stagionatura ma la azienda ancora non ha portato a fine uno studio completo e coerente dell'andamento della vita commerciale della utilizzando questo Parte_2
tipo di insacco.
In occasione dell'audit sono stati sottoposti ad esame olfattivo campioni appartenenti ai lotti segnati grassetto senza percepire odori difettosi sugli impasti.
Solamente nella referenza della mortadella Intera, svestendo la mortadella dal film plastico di confezionamento secondario, si è rilevato un odore non gradevole ed estraneo alle caratteristiche attese ma proveniente dalla corda di juta di legatura: infatti all'incrocio composto dalle tirate della corda sul fondo del corpo cilindrico si percepisce, rompendo il sacco di confezionamento sotto vuoto, un sentore di grasso in incipienza di ossidazione, ma l'impasto contenuto dal budello rilascia odore caratteristico.
Le mortadelle in stufa di cottura sono appese e l'essudato di perdita durante il processo impregna la corda percolando;
La dichiarazione di ASCA del budello di cotone naturale non edibile rivestito in poliestere (Casitex
Juta 15 ottobre 2016) destinato al contatto per prodotti da sottoporre a cottura o stagionatura non risulta ancora completa (documentato dati di migrazione globale) dato che non sono ancora definite le sostanze relative alla ricerca di migrazione specifiche e dual use e di caratteristiche organolettiche”.
f) in data 19 gennaio comunica a quanto segue: CP_2 Parte_1
“come già anticipato telefonicamente, con la presente siamo a comunicare il reso dei budelli in juta
Sapori e Dintorni in giacenza presso la nostra azienda ed il blocco degli ordini/consegne in essere.
Le motivazioni sono da ricercare nelle NON CONFORMITA' rilevate, quali:
-evidente consegna di un involucro maleodorante, inteso come sentore di inchiostro di stampa non completamente asciugato che si è manifestato anche nei punti vendita del cliente che ne ha immediatamente sospeso l'uso;
-mancanza di analisi specifica a supporto per confermare l'idoneità dichiarata nella scheda tecnica. essendo un involucro multistrato, cioè composto da cotone+resina acrilica+stampa,
-mancanza dell'idoneità alimentare delle vernici o solventi utilizzati per la stampa.
Quindi provvederemo al reso dei 5.262 budelli per un valore di € 22.100,40 ed al blocco dei 6.438 budelli ancora in ordine.
Inoltre vi addebiteremo le spese che abbiamo sostenuto….”.
3) La relazione giuridica primaria in causa vede contrapposti unicamente e CP_1 Parte_1
in quanto parti del contratto di vendita fra loro intercorso, avente ad oggetto i budelli.
Il credito da prezzo azionato dalla venditrice in monitorio è incontestato nella sua genesi ed CP_1
entità.
però, ritiene di nulla dovere perché la merce fornita era affetta da vizi. Parte_1
eccepisce che controparte sarebbe decaduta dalla relativa garanzia. CP_1
4) Effettivamente, non risulta aver inoltrato alcuna denuncia ad Parte_1 CP_1
Tuttavia, “la denuncia non è necessaria, se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio”
(art.1495 co.2° cc).
Il riconoscimento esonera dall'obbligo di denuncia anche il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto (qual è, sul piano sostanziale, l'opponente ad ingiunzione), che dunque in tal caso può avvalersi senza limiti della relativa garanzia, al fine di paralizzare l'altrui pretesa di pagamento del prezzo.
5) Le mail indicate al precedente punto 2c) sono riferibili ad CP_1
Gli altri documenti riassunti al punto 2), per il loro collegamento logico e cronologico e la pluralità di parti e persone coinvolte, conferiscono verità ai fatti attestati.
Pertanto, può dirsi in primo luogo certo che il vizio che ha generato la catena a ritroso di lamentele
è costituito da un odore sgradevole, emanato da alcune mortadelle a marchio insaccate con i CP_3
budelli forniti da CP_1
6) prontamente informata di ciò, sottopone i budelli ad un intervento di essiccazione, CP_1
finalizzato a far perdere l'odore.
Promette di recarsi la mattina dopo negli uffici di per mostrare i risultati eccellenti del CP_2 trattamento eseguito e ritirare “il prodotto presso di voi”, ovvero i budelli di sua produzione detenuti da . CP_2
Evidentemente, per sottoporli allo stesso trattamento, al medesimo fine.
Predispone, anche, un campione con il logo stampato con vernici ad acqua e quindi inodori…
Evidentemente, fra gli impegni assunti nei colloqui intercorsi, v'è anche quello di provare in alternativa ad utilizzare altre vernici, ad acqua e quindi inodori.
Ciò che fa e dice in tale frangente ha il significato inequivocabile di riconoscimento: CP_1
a) del fatto, mai messo in dubbio nelle mail ed attestato dal suo pronto intervento, che il problema dell'odore sgradevole del prodotto finito dipende dai propri budelli;
b) della circostanza che i budelli forniti necessitano di ulteriori trattamenti per evitare il ripetersi del problema che ha dato origine alla vicenda.
La venditrice, in tal modo, riconosce il vizio del budello originariamente fornito, che espone a rischio di contaminazione olfattiva il prodotto con esso confezionato.
7) L'eccezione di garanzia sollevata dall'opponente va pertanto, sia pure nei ristretti limiti dell'altrui riconoscimento, valutata nel merito.
Tale eccezione risulta fondata.
Nella specie il vizio di cui si discorre è costituito da un odore sgradevole del budello, che si è manifestato nel prodotto finito, posto in commercio nel circuito della grande distribuzione dal cliente finale CP_3
Non è dato sapere se tale odore del budello fosse già presente e percepibile prima del suo confezionamento, o meno. Il fatto che si tratti di un sentore di grasso in incipienza di ossidazione (vedi audit riassunto CP_3 al punto 2e) fa propendere per una contaminazione successiva, generata dal contatto dell'involucro con il suo contenuto.
Tanto basta per escludere la facile riconoscibilità del vizio all'atto della consegna, da parte del destinatario.
La garanzia è quindi dovuta.
Trattandosi di vendita di budello personalizzato secondo le indicazioni del cliente destinato a porre in commercio il prodotto finito, con esso confezionato, la destinazione d'uso finale è nota al venditore, e rilevante anche nei rapporti interni con il suo diretto acquirente.
In un prodotto alimentare destinato a vendita al minuto, la presenza di un odore sgradevole costituisce un fatto immediatamente percepibile dal consumatore, che lo induce a desistere dall'acquisto.
Si tratta certamente di un vizio che rende la cosa inidonea all'uso cui è destinata.
E che comporta anche, inevitabilmente, il ritiro dal commercio dei prodotti, o quantomeno dei lotti interessati, e la sospensione della relativa catena produttiva, in attesa di controlli, prima, ed interventi, poi.
In definitiva, il budello venduto da a per la presenza del vizio riconosciuto CP_1 Parte_1 dalla venditrice, non era idoneo all'uso destinato. ha dunque diritto ad avvalersi della garanzia, e non è quindi tenuta al pagamento del Parte_1 prezzo, oggetto dell'ingiunzione qui opposta.
8) L'accoglimento della suddetta eccezione rende irrilevante ogni altro tema di causa, fuorché la domanda subordinata di di condanna di al pagamento della somma CP_1 CP_2
inutilmente ingiunta a Parte_1
Domanda che va rigettata, per le medesime ragioni esposte al punto precedente, che sono comuni ad ogni partecipante della catena commerciale posto a valle del venditore.
9) A quanto detto consegue il rigetto di tale ultima domanda e la revoca del decreto ingiuntivo, quali uniche pronunce di merito da rendersi nella specie.
10) Le spese sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto (che nella specie ha veste formale di attore opponente) vanno poste a carico dell'attore (convenuto in opposizione), ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (così, ex multis, Cass. n°12235/03). ha, inoltre, proposto domanda diretta nei confronti del terzo, che viene rigettata. CP_1 Ne consegue la condanna di quale unica parte soccombente, al rimborso delle spese CP_1
sostenute per il presente giudizio dal convenuto e dalla terza chiamata, nella misura per ciascuno liquidata in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria,
e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione al valore della domanda, ricompreso nella forbice fra
€.26.000,01 ed €.52.000.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto da nei confronti di e dal medesimo esteso a;
ogni altra istanza Parte_1 CP_1 CP_2
disattesa od assorbita, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo.
2) RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di . CP_1 CP_2
3) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da per il giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi €.285 per esborsi ed €.
6.700 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
4) CONDANNA altresì, al rimborso delle spese sostenute da per il giudizio CP_1 CP_2 che liquida in complessivi €.
6.700 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 31 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-