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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2936/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sesto al Reghena (PN) in data 11/06/2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: nato a [...] Persona_1
il 24/12/2011, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “1- I coniugi vivranno separati, con obbligo al reciproco rispetto e a non interferire l'uno nella vita dell'altro, salvo per quanto concerne il minore figlio.-
2- Il minore figlio viene affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.-
In linea di massima, il padre terrà con sé il figlio come segue:
• a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio (dal termine del lavoro) alla domenica sera (dopo cena) o al lunedì mattina;
• per un pomeriggio infrasettimanale (dal termine del lavoro a dopo cena) nella settimana in cui terrà il minore anche nel week end e per due pomeriggi infrasettimanali (dal termine del lavoro a dopo cena o con pernotto) nell'altra settimana, giornate da invidiarsi di volta in volta con la madre;
• per due settimane, anche non consecutive, durante le vacane estive – periodi questi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la madre, cui spetterà analogo periodo;
• per una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno con la madre la settimana di Natale (23/12 – 30/12) con quella di inizio anno (31/12 – 06/01);
• la giornata di Pasqua da alternare di anno in anno con la giornata di
Pasquetta;
detto protocollo potrà essere sempre modificato dai coniugi, d'intesa tra loro,
tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi nonché delle esigenze del minore.-
3- La casa coniugale, sita in Pordenone Via Montereale 74/a, resta in uso al proprietario NO , già trasferitasi la moglie con il figlio Controparte_1
presso altra abitazione.-
2 4- Il NO contribuirà al mantenimento ordinario del Controparte_1
minore figlio versando alla moglie, in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 150= (centocinquanta), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento luglio 2026).-
5- Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese di vestiario in genere nonché tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio – spese queste da individuarsi e da regolamentarsi secondo il Protocollo adottato dall'intestato Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia.-
6- L'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla NOa
nel mentre delle detrazioni fiscali beneficeranno Parte_1
entrambi i coniugi al 50% ciascuno.-
7- Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare all'erogazione di assegni di mantenimento.-
8- Per quanto occorrer possa, i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per il minore figlio.-“.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al
3 deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 03/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Sesto al Reghena CP_1
(PN), in data 11/06/2016;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SESTO AL REGHENA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 6, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
4 prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2936/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sesto al Reghena (PN) in data 11/06/2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: nato a [...] Persona_1
il 24/12/2011, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 17/11/2025 e cioè “1- I coniugi vivranno separati, con obbligo al reciproco rispetto e a non interferire l'uno nella vita dell'altro, salvo per quanto concerne il minore figlio.-
2- Il minore figlio viene affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.-
In linea di massima, il padre terrà con sé il figlio come segue:
• a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio (dal termine del lavoro) alla domenica sera (dopo cena) o al lunedì mattina;
• per un pomeriggio infrasettimanale (dal termine del lavoro a dopo cena) nella settimana in cui terrà il minore anche nel week end e per due pomeriggi infrasettimanali (dal termine del lavoro a dopo cena o con pernotto) nell'altra settimana, giornate da invidiarsi di volta in volta con la madre;
• per due settimane, anche non consecutive, durante le vacane estive – periodi questi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la madre, cui spetterà analogo periodo;
• per una settimana durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno con la madre la settimana di Natale (23/12 – 30/12) con quella di inizio anno (31/12 – 06/01);
• la giornata di Pasqua da alternare di anno in anno con la giornata di
Pasquetta;
detto protocollo potrà essere sempre modificato dai coniugi, d'intesa tra loro,
tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi nonché delle esigenze del minore.-
3- La casa coniugale, sita in Pordenone Via Montereale 74/a, resta in uso al proprietario NO , già trasferitasi la moglie con il figlio Controparte_1
presso altra abitazione.-
2 4- Il NO contribuirà al mantenimento ordinario del Controparte_1
minore figlio versando alla moglie, in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 150= (centocinquanta), da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento luglio 2026).-
5- Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese di vestiario in genere nonché tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio – spese queste da individuarsi e da regolamentarsi secondo il Protocollo adottato dall'intestato Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia.-
6- L'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla NOa
nel mentre delle detrazioni fiscali beneficeranno Parte_1
entrambi i coniugi al 50% ciascuno.-
7- Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare all'erogazione di assegni di mantenimento.-
8- Per quanto occorrer possa, i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per il minore figlio.-“.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al
3 deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 03/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Sesto al Reghena CP_1
(PN), in data 11/06/2016;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SESTO AL REGHENA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 6, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
4 prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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