Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 30/04/2026, n. 7915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7915 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07915/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04116/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4116 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di misura cautelare:
1) del provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri - anno 2025, emesso in data 31 marzo 2026 dal Presidente della Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale (col. -OMISSIS-) e notificato in pari data al ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra,
2) il verbale della Sottocommissione;
3) l'art. 15, comma 4, lettera b), del bando di concorso laddove dovesse essere interpretato in maniera lesiva degli interessi dell'odierno ricorrente (ossia laddove dovesse essere interpretato nel senso di disporre l'esclusione anche nell'ipotesi in cui il candidato indossi un semplice “smartwatch” non connesso alla rete);
e per la conseguente
declaratoria del diritto del ricorrente all'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali, con ordine all'Amministrazione resistente di consentire la correzione della prova di accertamento dell'idoneità attitudinale sostenuta in data 31 marzo 2026 e, in caso di esito positivo, di riammettere il ricorrente a sostenere il proseguo dell'iter concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso a verbale della possibile definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Premesso che il ricorrente è stato escluso dal concorso in epigrafe poiché, durante le prove previste per il primo giorno della selezione (accertamento dell’idoneità attitudinale “somministrazione del test”), indossava uno smartwatch acceso, come accertato da un militare addetto alla vigilanza;
Ritenuto che l’esclusione sia avvenuta in corretta applicazione dell’art. 15, comma 4, lett. b) del bando di concorso, il quale testualmente dispone che: " Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo: (...) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti ";
Rilevato che la circostanza rappresentata dal ricorrente — secondo cui lo smartwatch non avrebbe potuto espletare funzioni di comunicazione poiché lo smartphone cui era associato era spento e sigillato nell'apposita busta — non è idonea a dimostrare l’illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che:
- costituisce fatto notorio l’esistenza di smartwatch che, attraverso una sim dematerializzata (c.d. embedded SIM), possono connettersi direttamente alla rete mobile (4G/5G) senza necessità di collegamento bluetooth allo smartphone ;
- nonostante la contestazione dell'addebito sia avvenuta al momento della consegna dell'elaborato, il ricorrente non ha formulato alcuna opposizione immediata, omettendo di fornire alla competente Sottocommissione qualsivoglia elemento che consentisse di verificare l'effettiva impossibilità tecnica di funzionamento autonomo del dispositivo;
- le precisazioni tecniche in merito al modello di smartwatch , fornite solo in occasione dell’odierna camera di consiglio, non possono essere prese in considerazione, in quanto, in disparte ogni altra questione, risulta impossibile per il Collegio accertare l’identità tra il dispositivo descritto a verbale e quello effettivamente utilizzato durante la prova;
Ritenuto inoltre che:
- la circostanza che l'esclusione sia stata formalizzata solo al termine della prova non è sintomatica di alcun vizio, rientrando nella ragionevole discrezionalità della Sottocommissione differire l'allontanamento del candidato per non turbare lo svolgimento della prova degli altri concorrenti;
- non sussistano i dedotti vizi di difetto di proporzionalità e di istruttoria, essendosi la competente Sottocommissione limitata alla doverosa applicazione di una clausola del bando chiara e vincolante;
Precisato, a tale ultimo riguardo che, non si può esigere dalla Commissione di concorso, ai fini del regolare e spedito svolgimento delle selezioni, un accertamento tecnico analitico sulle specifiche funzionalità di ogni singolo dispositivo elettronico rinvenuto indosso ai candidati, gravando semmai su questi ultimi l'onere di dimostrare, nell'immediatezza dell'accertamento, l'eventuale inidoneità del dispositivo a comunicare con l'esterno;
Ritenuto, con riferimento all'impugnazione dell’art. 15, comma 4, lett. b) del bando, che la clausola non presenti profili di illegittimità, in quanto:
- risponde alla primaria esigenza di garantire il regolare svolgimento del concorso e la parità di trattamento tra i candidati;
- la previsione di un divieto assoluto di detenzione di dispositivi elettronici "accesi" mira a prevenire ex ante il rischio di comunicazioni esterne, sollevando l’Amministrazione dal disagevole compito di accertare, nel corso della prova, le specifiche modalità di connessione di ogni singolo dispositivo;
Ritenuto quindi che la norma del bando, lungi dall'essere sproporzionata, pone un ragionevole onere di diligenza in capo al candidato, il quale è tenuto ad accertare l’effettivo spegnimento di ogni apparato potenzialmente idoneo alla trasmissione di dati;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere il ricorso;
Ritenuto, infine, che la peculiarità della questione trattata giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ME, Presidente
AN CA, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN CA | AN ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.