Articolo 36 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 35Articolo 37
Versione
18 agosto 1967
Art. 36.
Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purche' nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.
L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 28.
Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967