Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , nel testo modificato dall' articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale ha l'obbligo di risiedere in localita' che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro.
La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".
Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , nel testo modificato dall' articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , e' sostituito dal seguente:
"Il personale ha l'obbligo di risiedere in localita' che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro.
La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".