Articolo 7 della Legge 25 marzo 1959, n. 125
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Versione
26 aprile 1959
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Versione
23 marzo 1963
Art. 7.
Presso ogni mercato e' istituita una Commissione di mercato presieduta dal presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri nominati dal prefetto:
1) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale.
Ogni consigliere non puo' votare piu' di due nomi;
2) un rappresentante della Camera di commercio, industria, e agricoltura designato dalla Giunta camerale;
3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) l'ufficiale sanitario;
5) tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;
6) un commerciante all'ingrosso;
7) un commissionario o un mandatario di mercato;
8) un commerciante al minuto;
9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
10) un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunita' in relazione all'attivita' del mercato;
11) due rappresentanti delle cooperative di consumo;
12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti contemplati nella presente legge.
((13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria))
Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due.
La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.
Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'autorita' marittima competente.
Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'art. 8.
I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 10) e 12) sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.
I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.
Le Commissioni di mercato hanno il compito di:
a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilita' degli impianti;
b) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge o dal regolamento di mercato;
c) svolgere attivita' consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'art. 4, ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo ed al precedente art. 4 sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.
Entrata in vigore il 23 marzo 1963