TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1907 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. del 22.09.2025, previa assegnazione alle parti di termine di quaranta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 16.08.1954, e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il giorno 08.09.1956, C.F._2
entrambe in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1
rappresentate e difese dalle avv.te Giovanna Margherita Cusumano e
[...]
ER Cusumano, attrici
E
(C.F.: ), nato a [...] CP_1 C.F._3
SA (RC) il 17.07.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tarzia, convenuto
NONCHE'
1 (C.F.: ), nato a [...] Controparte_2 C.F._4
SA (RC) il 14.04.1984, e (C.F.: Controparte_3
), nata a [...] P.S. (RC) il 12.10.1987, C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Tarzia, convenuti avente per oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 22.09.2025, in cui si dà atto che:
- i procuratori dell'attrice hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accogliere la domanda di rivendica proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di compravendita del 9.11.2020 a rogito notar di Sant'Eufemia Persona_2
d'Aspromonte, numero 104.462 di repertorio e n. 30.511 della raccolta. - ordinare ai convenuti ai sensi dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio dei sopraelencati terreni. - condannare i convenuti al risarcimento dei danni da determinarsi secondo equità. - con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
- il procuratore dei convenuti ha precisato le conclusioni come di seguito: “rigettata ogni contraria ed avversa domanda, istanza ed eccezione, comprese istanza istruttorie, da ritenersi tutto ed integralmente infondato in fatto e diritto, si insiste nelle conclusioni come da atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, senza rinuncia alcuna. Per ciò che concerne le richieste istruttorie, si insiste per l'accoglimento delle istanze già formulate esprimendo interesse
2 alla reiterazioni in sede di precisazione delle conclusioni, con riserva di riproporre le istanze già rigettate, per il loro accoglimento, anche in sede di gravame in caso di non accoglimento in momento anticipato, segnatamente, si insiste nella rimessione in termini e/o nella ammissione della prova orale ritenuta decaduta dall'On.le Giudice in data 14.05.2024,
e in ogni altra richiesta istruttoria rigettata e non ammessa. Si chiede la vittoria delle spese e competenze del giudizio come in atti”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
in proprio e nella qualità di eredi di Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio davanti a questo Persona_1
Tribunale , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiedendo di “accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di proprietà, in capo alle attrici, sui terreni dettagliatamente indicati” nella parte narrativa;
di “dichiarare nullo ed inefficace l'atto di compravendita del 9.11.2020, a rogito notar di Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) numero Persona_2
104.462 di repertorio e n.30.511 della raccolta”; di “ordinare ai convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dei …terreni”; di
“condannare i convenuti al risarcimento del danno da determinarsi secondo equità”; di condannare, infine, i convenuti al pagamento di spese, competenze ed onorari.
In particolare, si legge nella citazione:
-che , madre delle attrici, era proprietaria in virtù di un Persona_1
atto di donazione per OT MI, datato 2 aprile 1958 CP_3
(numero 27.436 repertorio generale), dei terreni di seguito dettagliatamente identificati, ubicati nei comuni di IT Porto SA (RC) e San Lorenzo
(RC), e precisamente:
3 ▪ nel Comune di IT Porto SA, loc.tà Badia, del fondo rustico, di natura mista, della superficie catastale complessiva di ha. 1.51.10 (ettari uno, are cinquantuno e centiare dieci), riportato in catasto al fg. 39, pc. 11, porz. AA, pascolo arb., cl 1^, ca. 52, R.D. Euro 0.07, R.A. Euro 0,03, porz.
AB, pascolo, cl 1^, ha 1.50.58, R.D. Euro 9.33, R.A. Euro 3.89;
▪ nel Comune di IT Porto SA, loc.tà Badia, del fondo rustico, di natura mista, della superficie catastale complessiva di ha. 8.17.20 (ettari otto, are diciassette e centiare venti), riportato in catasto al fg. 39, particelle: *12, seminativo, cl 3^, ha. 4.84.60, RD Euro 162,68, R.A. Euro
50,06; *13, pascolo, cl 1^, ha. 1.52.30, RD Euro 9,44, R.A. Euro 3,93; *14, porz. AA, uliveto, cl 2^, ha. 31.52, RD Euro 21.98, R.A. Euro 13,02, porz.
AB, pascolo, cl 1^, ha. 1.48.78, RD Euro 9,22, R.A. Euro 3,84;
▪ nel Comune di San Lorenzo, loc.tà Arcina, del fondo rustico, di natura mista, pascolo, incolto sterile, della superficie complessiva di ha. 6.10.20
(ettari sei, are dieci e centiare venti), riportato in catasto al fg. 62, particelle: *1, pascolo, cl 1^, ha. 70.50, RD Euro 4,37, R.A. Euro 0,73; *2, porz. AA inc. ster. ha. 1.00.60, porz. AB, pascolo, cl. 1^, a 77.80, RD Euro
4,82, R.A. Euro 0,80; *3, porz. AA, seminativo, cl 3^, ha. 23.34, RD Euro
6,03, R.A. Euro 2,29, porz. AB, pascolo, cl 1^, ha. 3.12.65, RD Euro 19,38,
R.A. Euro 3,23; porz. AC, pascolo arb., cl. 2^, a. 25.31, RD Euro 1,44,
R.A. Euro 0.26;
▪ nel Comune di San Lorenzo, loc.tà Arcina, del fondo rustico, di natura mista, pascolo e seminativo arborato, della superficie complessiva di ha.
2.56.10 (ettari due, are cinquantasei e centiare dieci), riportato in catasto terreni al fg. 62, particelle: *6, porz. AA, pascolo arb., cl 2^ ha. 38.59, RD
Euro 2,19, R.A. Euro 0,40; porz. AA, pascolo, cl. 1^, a 25.21, RD Euro
4 1,56, RA Euro 0,26; *73, semin. arb., cl 3^ ha. 1.92.30, RD Euro 54,62,
R.A. Euro 17,88; * 8, fabbr. , a. 2.60; CP_4
▪ nel Comune di San. Lorenzo, loc.tà Arcina, del terreno in parte agricolo, di natura area rurale, della superficie catastale complessiva di ca.
96 (centiare novantasei) ed in parte non agricolo, della superficie complessiva di metri quadrati 154, riportato in catasto terreni al fg. 62, particelle: *12, area rurale, a. 1.20; * 156, area rurale, a. 1.30;
▪ nel Comune di San. Lorenzo, loc.tà Arcina, del rudere di fabbricato diruto, già a servizio del fondo, della superficie catastale di metri quadrati
56, riportato in catasto terreni al fg. 62, p.lla 13, fabbr. diruto, ca. 56, particelle: *12, area rurale, a. 1.20; * 156, area rurale, a. 1.30;
▪ nel Comune di San. Lorenzo, loc.tà Arcina, del terreno non agricolo, della superficie catastale di metri quadrati 8.729, riportato in catasto terreni al fg. 62, particelle: *12, area rurale, a. 1.20; * 895, pascolo, cl. 1^, a.
85.36, R.D. Euro 5,29, R.A. Euro 0,88; *898, agrumeto, cl 1^, a. 1.93, RD
Euro 5.58, R.A. Euro 2,14;
▪ nel Comune di IT Porto SA, loc.tà Piriolo, del fondo rustico, di natura mista, incolto produttivo, pascolo e seminativo, della superficie catastale complessiva di ha. 1.55.60 (ettari uno, are cinquantacinque e centiare sessanta), riportato in catasto terreni di IT Porto SA al fg.
29, particelle: *39, incol. prod., cl. U, a. 10.10. RD Euro 0,16, RA Euro
0,05; *40, pascolo, cl. 22^, a. 32.80, RD Euro 1,36, R.A. Euro 0,85; *52, seminativo, cl 3^, ha 1.12.70, RD Euro 37,83, R.A. Euro 11,64;
-che, in seguito al decesso di che sin dall'anno 1958 Persona_1
era nel possesso dei terreni donati dal padre, la proprietà si è trasferita per successione legittima alle figlie e che Parte_1 Parte_2
5 hanno accettato tacitamente l'eredità, come desumibile dalla proposizione dell'odierna azione di rivendica;
-che in data 9 novembre 2020 i convenuti , CP_1 CP_2
e hanno acquistato, per atto notar
[...] Controparte_3 [...]
i terreni dettagliatamente sopra indicati, da , Per_2 Persona_3
rispettivamente fratello e zio degli stessi acquirenti, il quale del tutto arbitrariamente si è dichiarato proprietario, in virtù di una usucapione non accertata giudizialmente;
-che le attrici, in modo del tutto casuale, in occasione di una visura catastale effettuata in data 16.11.2021, sono venute a conoscenza dell'esistenza dell'atto di vendita di che trattasi, in quanto, sotto le particelle di proprietà della loro dante causa, risultava l'annotazione
“Voltura d'ufficio del 9.11.2020”;
-che, in data 20.01.2022, hanno sporto denuncia presso la Procura della
Repubblica di Reggio Calabria nei confronti di , Persona_3 CP_1
, e posto che tutti, in
[...] Controparte_2 Controparte_3
concorso tra loro, hanno dichiarato il falso nel predetto atto di vendita, al solo fine di sottrarre la proprietà dei terreni ai legittimi proprietari;
-che, oltretutto, i terreni oggetto dell'atto di vendita intercorso tra i germani erano già stati oggetto di un precedente giudizio di CP_1
usucapione, instaurato dallo stesso , oggi acquirente, nei CP_1
confronti della dante causa delle istanti, presso il Tribunale di Reggio
Calabria (R.G. n.2888/2017), e definito in primo grado con il rigetto della domanda, come si evince dalla sentenza n. 1576/2018, che è stata appellata dallo stesso davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria CP_1
(il giudizio è ancora pendente);
6 -che, dunque, proprio quello stesso che, dinanzi alla Corte CP_1
di Appello di Reggio Calabria ha chiesto la riforma della sentenza n.1576/2018, ritenendo, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, di avere usucapito i terreni “de quibus”, nel novembre del 2020, davanti al notaio per quegli stessi terreni, ha assunto la veste di Persona_2
acquirente, accettando quale “titolo di provenienza” del suo alienante, rappresentato dal RM , il presunto possesso uti dominus Per_3
ventennale di quest'ultimo;
-che è, allora, evidente come l'obiettivo maldestro dei fratelli sia CP_1
stato unicamente quello di eludere la sentenza di rigetto di usucapione subita da , per impossessarsi illecitamente dei terreni di CP_1
proprietà della madre delle attrici;
-che non v'è dubbio che i terreni oggetto dell'atto di compravendita del
09.11.2020 per notar (rep. 104.462, racc. n.30.511) sono di Persona_2
proprietà esclusiva delle istanti e, di conseguenza, deve essere dichiarato nullo ed inefficace tale atto stipulato da in favore di Persona_3
, e i quali CP_1 Controparte_2 Controparte_3
devono essere tutti condannati al rilascio dei fondi, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalle attrici;
-che il procedimento di mediazione a tal fine instaurato si è concluso in data 8 marzo 2022 con un verbale negativo.
§2. Si è costituito , eccependo in via preliminare la nullità CP_1
della citazione per violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c., avendo omesso le attrici di indicare tra gli eredi di perlomeno il RM Persona_1
, e deducendo che l'assenza di quest'ultimo nell'odierno Persona_4
giudizio comporta l'implicito riconoscimento dell'atto di compravendita rogato dal Notaio n. 104.462 del Repertorio e n. 30.511 della Persona_2
7 Raccolta, stipulato in 09.11.2020 tra e , Persona_3 CP_1
e Controparte_2 Controparte_5
Ha assunto, altresì:
-che nel caso de quo le attrici avrebbero dovuto provvedere “alla delimitazione dei terreni oggetto di contestazione anche al fine di provare la volontà e l'effettivo esercizio del diritto di proprietà prescindendo da qualsiasi uso e/o godimento arbitrario che nulla a che vedere con i diritti indisponibili quali quello di proprietà”;
-che nei luoghi oggetto di contenzioso i fratelli e Persona_3
sono stati sempre presenti, apportando migliorie e soprattutto CP_1
facendo pascolare gli ovini nelle località Badia e Piriolo del Comune di
IT P.S.(RC) e nella località Arcinà del comune di San Lorenzo (RC);
-che le SO nel corso degli anni, non adoperandosi per l'apposizione dei confini, hanno riconosciuto i quali proprietari ed CP_1
implicitamente hanno riconosciuto la detenzione dei terreni oggetto di contenzioso;
-che le attrici hanno rivendicato sic et simpliciter il diritto di proprietà sui fondi, senza “provare ed identificare in alcun modo i terreni oggetto di contenzioso con le particelle catastali indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio”;
-che le particelle catastali menzionate nella sentenza n. 1576 del 2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ed appellata da , CP_1
non sono coincidenti con quelle indicate nell'atto di compravendita del
09.11.2020;
-che, quindi, le attrici hanno semplicemente affermato e rivendicato il diritto di proprietà sui terreni elencati nell'atto di citazione semplicemente citando una donazione risalente nel tempo della propria madre, senza
8 verificare e provare se le particelle originarie indicate nell'atto di donazione siano quelle attuali, “attesa la modifica e/o soppressione operata dal catasto che ha portato alla modifica e/o soppressione delle particelle esistenti”;
-che i convenuti non hanno partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria, al fine di non essere gravati da ulteriori spese, avendo le rappresentato per le vie brevi la propria e ferma volontà di Pt_1
insistere nelle pretese indicate nella domanda di mediazione;
-che, inoltre, nonostante la denuncia querela sporta dalle odierne attrici
(che non prova alcuna responsabilità), gli stessi non risultano indagati;
-che, infine, la sentenza di primo grado, che è stata impugnata, fa riferimento ad alcune particelle lasciate inalterate, mentre l'atto di compravendita del 09.11.2020 riguarda anche altre particelle, per le quali risulta incontestato il diritto avanzato dai convenuti.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, di “dichiarare inammissibile
l'atto di citazione per violazione di cui agli artt. 474 e 475 C.C.”; di
“rigettare tutte le eccezioni domande e difese svolte dalle attrici, in quanto infondate in fatto e in diritto … e per l'effetto accertare e di chiarare la validità dell'atto di compravendita rogato dal Notaio rep. Persona_2
104.462 del Repertorio e n. 30.511 della Raccolta, stipulato in 09.11.2020”; di “condannare le attrici al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
§3. Si sono costituiti in giudizio anche e Controparte_2 [...]
formulando identiche conclusioni. Controparte_3
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CT, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22 settembre 2025, previa
9 assegnazione alle parti di termine di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione per violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c., formulata nell'interesse dei convenuti.
Ed invero, al di là del fatto che non si tratterebbe neanche in astratto di nullità dell'atto introduttivo del procedimento, va messo in evidenza, in primo luogo, che la mancata partecipazione al giudizio di Per_4
, RM delle attrici, non genera alcun vizio, giacché, secondo
[...]
l'orientamento del tutto pacifico tra i Supremi Giudici, l'azione di rivendicazione non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata anche da uno solo o da taluni dei proprietari (Cass. n. 685 del 2011; conf. Cass. n. 6697 del 2002).
La necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende, semmai, dal comportamento del convenuto, giacché, se lo stesso si limita a negare il diritto di comproprietà dell'attore, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene.
Ed allora, considerato che nella fattispecie e Parte_1
hanno agito a tutela della comproprietà dei beni Parte_2
indicati in citazione nei confronti dei convenuti, quali unici soggetti nel possesso dei medesimi ed in grado di restituirli, e che i convenuti non hanno spiegato in questa sede alcuna (tempestiva) domanda riconvenzionale, il giudizio risulta correttamente instaurato tra le parti in causa.
§6. Sotto un ulteriore profilo, va poi rimarcato che la proposizione dell'azione in esame è di per sé indice dell'accettazione tacita dell'eredità
10 di da parte delle attrici. E ciò in Persona_1
applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. ord. n. 10060 del 2018; Cass. ord. n. 14499 del 2018).
§7. Procedendo, dunque, all'analisi delle domande di parte attrice, è bene sottolineare, dal punto di vista della qualificazione della fattispecie, che si è in presenza anzitutto di una azione di rivendicazione, che “…ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene (art. 948 c.c.), ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso…” (Cass., S.U., n. 7305 del 2014). Viceversa, l'azione di restituzione “…è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento
11 di tale mancanza, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene”
(così anche Cass. n. 17321 del 2015).
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter-partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica".
Ciò comporta che chi agisce in rivendicazione deve dare la dimostrazione di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. È anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene;
il rivendicante, quindi, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 33040 del 2022; Cass. n. 28865 del 2021,
12 in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018; Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
L'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno infatti natura e presupposti diversi: “con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. n. 19872 del
2022).
Ora, nella fattispecie in esame le attrici non hanno collegato la loro pretesa al venir meno di un negozio giuridico intercorso tra le medesime (o la loro dante causa) ed i convenuti, avendo espressamente dedotto una detenzione senza titolo dei fondi da parte di questi ultimi e la nullità ed
13 inefficacia dell'atto di compravendita del 9.11.2020, a rogito notar
[...]
di Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) n. 104.462 di repertorio e n. Per_2
30.511 della raccolta, con cui ha alienato gli immobili a Persona_3
, e sul CP_1 Controparte_2 Controparte_3
presupposto di esserne nel possesso ultraventennale, possesso non accertato giudizialmente.
§7.1- Chiarito, pertanto, che si tratta di un'azione di rivendicazione, con il relativo onere probatorio a carico delle istanti, va messo in evidenza che
è stato prodotto l'atto di donazione per OT MI del 2 aprile 1958 (n.
27436 rep.), con il quale ha donato alla figlia Persona_5 Per_1
(nata a [...] il [...]) i seguenti beni:
[...]
1) fabbricato sito in Reggio Calabria Piazza Mezzacapo con annesse rimesse e locale di deposito, limitante con detta piazza e con via Cairoli, con via Gesualdo Melacrinò, ed altri;
riportato al Per_6 Per_7
N.C.E.U. al foglio 128 con le particelle 38/2-387- 38/1-228-381 e nel vecchio catasto alle partite 25067 e 27580;
2) fabbricato ubicato in San Lorenzo, limitante per tre lati con le strade pubbliche, eredi ed eredi indicato nel nuovo catasto Per_8 Per_9
edilizio al foglio 20 con la particella 685 e nel vecchio all'articolo 1812;
3) fondo in San Lorenzo denominato Placà, Agliastro o Pioppo, limitante con Mantica, Abenavoli ed altri, in catasto al foglio 47 con le particelle 1-
2-3-4-5-23;
4) fondo in San Lorenzo denominato Argilloso o Arcina, limitante col vallone Arcina, con la strada Statale e burrone, in catasto al foglio 62 con le particelle 6-7-9-10-11-12-13 (sono comprese “le nuove costruzioni e la parte pervenuta da indicata con le particelle 1-2-3 Persona_10
dello stesso foglio 62”);
14 5) fondo in San Lorenzo, denominato Fracò, limitante con il torrente
Saltolavecchia, ed altri, in catasto al foglio 61 con la particella 11;
6) terreno in San Lorenzo alla contrada Arcina, limitante con il vallone
Arcina ed altri, in catasto al foglio 58 con la particella 22, nonché particelle
1-2, e foglio 56 particelle 1-2-3-4-10-7;
7) fondo in San Lorenzo, denominato Milea, limitante con il torrente,
Nucera ed altri, in catasto al foglio 5 con le particelle 6-7-8-9;
8) fondo in San Lorenzo, denominato Bricorta e Colosirti, limitante con la strada Bricorta, Curatola ed altri, diviso in due parti dal torrente Arcina e riportato in catasto al foglio 59 con le particelle 6-7-8-9-18-19-20-21;
9) fondo in Bagaladi contrada La Rocca o Amusa, diviso in due parti dal torrente Rocca, limitante con il torrente, eredi ed altri, ed accatastato Per_11
al foglio 38 con le particelle 1-4-5-21-22-56; Per_1 10) terreno in IT Porto SA, denominato , confinante col vallone Arcina ed altri, accatastato al foglio 39 con le particelle 11-12-13-
14;
11) fondo in IT Porto SA, denominato Arcina, limitante con la strada Statale, Vallone Arcina ed altri, in catasto al foglio 39 con le particelle 64-65-66-67-68-69 (compresa la casetta poderale);
12) fondo in San Lorenzo, denominato Camino, limitante con la strada per San Pantaleone ed altri, in catasto al foglio 34 con le particelle 22-23-
24-75-76-77-78;
13) fondo in San Lorenzo, denominato Scrufari o limitante con Per_13
eredi valloncello ed altri, diviso in due parti dalla strada ed Persona_14
accatastato al foglio 18 con le particelle 148-149-152-81-83-84-129-130.
§7.2- Le risultanze della prova per testi sono, inoltre, le seguenti.
15 Il teste (escusso all'udienza del 03.07.2023), figlio di Testimone_1
ha dichiarato (tra l'altro): che sua nonna, Parte_1 Per_1
, che è venuta a mancare nel dicembre del 2019, “si è sempre
[...]
occupata … fino alla sua morte della gestione degli immobili ed anche dei terreni;
era una imprenditrice agricola e la gestione di terreni e fabbricato era la sua fonte di reddito;
aveva una azienda agricola, una ditta personale”; che è stata nel possesso dei terreni oggetto dell'atto di donazione fino alla morte;
che si informava regolarmente del raccolto dei suddetti terreni e ne decideva la destinazione (“mia nonna si è sempre avvalsa di aiuto di maestranze locali nel suo lavoro;
era lei che decideva le colture e quando chiamare gli aiuti”); che, se non ricorda male, negli anni ottanta la nonna si è avvalsa della collaborazione del padre e del nonno degli odierni convenuti, ma questi ultimi erano alle dipendenze della nonna o comunque eseguivano sue direttive (non hanno mai gestito i sui terreni in autonomia); che nel 2003 la nonna “ha denunciato il padre del signor
ottenendo la restituzione delle proprie terre”; che “anche CP_1
per i fatti di questo giudizio è stata sporta denuncia querela”; che si è saltuariamente recato sui terreni della nonna e in sua compagnia (alcuni terreni sono più facilmente accessibili, altri meno); che Persona_1
“coltivava maggiormente agrumeti;
parte dei suoi terreni era adibita a pascolo e c'erano anche mandorleti”.
Il teste (sentito all'udienza del 3 giugno 2024), Testimone_2
figlio di (che non è incapace di testimoniare, non Parte_1
avendo un interesse, concreto ed attuale, alla definizione della controversia), a sua volta, ha confermato che la nonna “si è sempre preoccupata di controllare e custodire i terreni oggetto di causa” e che anche lui, fin da bambino, l'ha “accompagnata in più occasioni per
16 verificare i raccolti dei terreni e lo stato in cui si trovavano”; ha, inoltre, riferito che “i terreni in questione non sono recintati in quanto assai estesi
e ubicati in zone non a livello, quindi di difficile recinzione”; che Per_1
, “dopo aver verificato le condizioni dei terreni, provvedeva a
[...]
dare incarico a persone per curare il raccolto, la pulizia e quant'altro”
(“ricordo che in più occasioni, quando per le festività o ferie mi recavo nella casa al mare che insiste su una particella dei terreni oggetto di causa, mia nonna si raccomandava che io accertassi tutti i terreni in zona per riferire le condizioni in cui si trovavano e se necessitassero di cure”); che “era una imprenditrice agricola e si è occupata dei Persona_1
terreni fino alla sua morte, avvenuta nel 2019”; che con riguardo ai terreni oggetto di causa la nonna aveva dato incarico ad alcune persone del posto, interessate alla coltivazione, di curarli “e in cambio avrebbero diviso il raccolto”; che la nonna, “in ogni caso, manteneva il comando su detti beni, in quanto era lei che disponeva quali colture piantare nel terreno e quali gli interventi da fare”; che sempre la nonna, “per tutelare i terreni in proprietà ha da ultimo sporto anche querele nei confronti del padre dei convenuti che si era fatto lecito occupare abusivamente dei terreni…”; che nessun altro colono di “ha creato problemi in merito Persona_1
alla titolarità dei terreni”; che, dopo la morte della nonna, i terreni in controversia sono amministrati da una società (il teste è l'amministratore, insieme alla cugina, , di una società che si occupa Persona_1
della gestione di tutti i terreni dell'azienda che era della nonna); che i fondi oggetto di causa si raggiungono sia a piedi che con vetture [“noi (io e mia nonna) solitamente lasciavano la vettura e proseguivamo a piedi, almeno fin quando la nonna è riuscita a camminare bene”].
17 Il teste (indifferente) ha affermato: che è a Testimone_3
conoscenza dei fatti di causa, in quanto, nel 2016, ha “avuto modo di conoscere la signora;
ciò è avvenuto grazie al Persona_1
commercialista della signora cui la stessa si era rivolta per cercare un tecnico geometra per delle visure che riguardavano i suoi terreni” ed il commercialista le ha fatto il suo nome;
che nel 2017 lo Persona_1
“ha incaricato di fare una ricognizione e verifica di tutte le proprietà a lei intestate in quanto era sua intenzione procedere a delle donazioni in favore dei figli”; che ha accertato che gli identificativi catastali degli immobili della signora andavano aggiornati con i dati catastali modificati, quindi ha dovuto effettuare sia accertamenti cartacei che riscontri sui luoghi;
che si è spesso “recato nei terreni in questione insieme alla signora”, che ha accompagnato con la sua macchina nei predetti terreni (“ricordo che la sua preoccupazione era quella di controllare eventuali sconfinamenti di terzi, essendo preoccupata a conservare i suoi confini”); che ha “provveduto a ri-censire alcuni dei terreni della signora che risultavano con dati identificativi catastali diversi dall'originale”; che, quando ha frequentato ha “avuto modo sentirla parlare al telefono con Persona_1
persone di fiducia che erano incaricate dalla stessa per curare i terreni”.
Sulla scorta di un complessivo esame delle dichiarazioni testimoniali può perciò ritenersi che sia stata, fino alla morte, avvenuta Persona_1
nel 2019, nel possesso dei fondi oggetto dell'atto di donazione del 1959.
Ora, è pur vero che le dichiarazioni dell'unico teste “indifferente” riguardano un arco temporale molto breve e che gli altri testi sono figli dell'attrice ma in proposito deve essere ricordato il Parte_1
consolidato principio di diritto in base al quale “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità
18 del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 274
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. ord. n. 6001 del 2023).
Nel caso di specie, inoltre, non ricorrono elementi che consentano di escludere o attenuare la valutazione di credibilità dei testimoni Tes_1
e , che hanno risposto alle domande che sono state
[...] Testimone_2
loro rivolte con dichiarazioni coerenti e sufficientemente specifiche.
Peraltro, i convenuti, che sono decaduti dalla prova per testi ammessa (v. ordinanze del 14.05.2024 e del 16.09.2024, che si ribadiscono in questa sede), non hanno offerto prove di segno opposto.
§7.3- Ciò posto, è da rilevare che si evince dalla CT (a firma dell'ing.
, le cui conclusioni, logiche e coerenti, non sono Persona_15
contestate dalle parti, che vi è una parziale corrispondenza tra i terreni indicati nell'atto di donazione del 2 aprile 1958 e quelli oggetto dell'atto di compravendita a rogito del Notaio del 9 novembre 2020 Persona_2
(repertorio n. 104462, raccolta n. 30511), quest'ultimo intercorso tra
(venditore) e , e Persona_3 CP_1 Controparte_2 [...]
(acquirenti). Controparte_3
In specie, vi è corrispondenza tra quanto riportato nell'atto di donazione al punto n. 4) [fondo ubicato in San Lorenzo, denominato Argilloso o
Arcina, limitante con vallone Arcina, con la strada statale e burrone, censito in catasto al foglio 62 con le particelle 6-7-9-10-11-12-13
(comprese le nuove costruzioni e la parte pervenuta da Persona_10
indicata con le particelle 1-2-3 dello stesso foglio 62)] ed i terreni indicati
19 nell'atto di compravendita del 9 novembre 2020 ai punti 3), 4), 5) e 6)
[punto 3): terreno sito nel Comune di San Lorenzo, riportato in Catasto
Terreni al foglio di mappa n. 62 particelle nn. 1, 2 e 3; punto 4): terreno ubicato nel Comune di San Lorenzo, riportato in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 62 particelle nn. 6 e 7; punto 5): terreno sito nel Comune di
San Lorenzo, riportato in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 62 particella n. 12, area rurale, superficie 120 mq.; punto 6): terreno ubicato nel Comune di San Lorenzo, riportato in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 62 particella n. 13, fabbricato diruto, circa 56 mq. (in atto, si tratta di aree libere, senza alcun fabbricato).
Coincidono, cioè, i fondi siti nel Comune di San Lorenzo e identificati al
N.C.T. al foglio di mappa n. 62 particelle nn. 1, 2, 3, 6, 7, 12 e 13 (le particelle nn. 9, 10 ed 11 del foglio di mappa n. 62 non risultano, invece, nell'atto di compravendita a rogito del notaio . Persona_2
Vi è, poi, corrispondenza tra il terreno riportato nell'atto di donazione al Per_1 punto 10), ossia il terreno ubicato in IT Porto SA, denominato , confinante con vallone Arcina e con altri, accatastato al foglio di mappa 39 particelle nn. 11,12,13,14, ed i terreni oggetto dell'atto di compravendita del 9 novembre 2020 indicati ai punti 1) e 2) [punto 1): terreno sito nel
Comune di IT Porto SA, censito al catasto terreni al foglio di mappa
39 particella n. 11; punto 2): terreno sito nel Comune di IT Porto
SA, riportato in catasto terreni al foglio di mappa 39 particelle nn. 12, 13
e 14].
§7.4- È bene, altresì, sottolineare che nell'atto di compravendita si legge che “la parte venditrice” ) dichiara “di essere divenuta Persona_3
proprietaria degli immobili in oggetto per possesso, animo domini,
20 ultraventennale, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, ovvero in virtù di usucapione ordinaria, non accertata giudizialmente”.
Ora, il contratto, in sé considerato, è valido, avendo avuto la giurisprudenza di legittimità modo di affermare in più occasioni che il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass. n. 32709 del 2024;
Cass. n. 7853 del 2018; Cass. n. 2485 del 2007), ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass. n. 8650 del 1994; Cass. n. 2717 del 1982).
Nel caso in esame, peraltro, non può sottacersi, in primo luogo, che nel procedimento n. 2888/2017 RG, definito in primo grado con sentenza n.
1576/2018, pubblicata in data 26.10.2018, era ad assumere CP_1
di avere acquistato per usucapione, tra l'altro, le particelle 1, 2, 3, 6 e 7 del foglio di mappa n. 62 del Comune di San Lorenzo e le particelle n. 11,12,
13 e 14 del foglio di mappa n. 39 del Comune di IT Porto SA
(oggetto anche dell'odierna controversia), e che è pacifico che tale assunto sia stato ribadito nel giudizio di appello instaurato avverso la suddetta sentenza. Viceversa, nell'atto del 9 novembre 2020 riveste CP_1
la qualità di acquirente, essendo a dichiarare di essere Persona_3
divenuto proprietario degli immobili che ne formano oggetto “per possesso, animo domini, ultraventennale, pubblico, pacifico, continuo ed
21 ininterrotto, ovvero in virtù di usucapione ordinaria, non accertata giudizialmente”.
In secondo luogo, non può non rimarcarsi che non vi è traccia del preteso possesso ultraventennale in capo al venditore degli immobili per cui è causa.
Sulla base di tali coordinate, è, dunque, inopponibile a Parte_1
e l'atto del 9 novembre 2020, trattandosi di
[...] Parte_2
vendita di beni altrui ed emergendo la comproprietà dei terreni suindicati in capo alle istanti quali coeredi di , posto che quest'ultima Persona_1
vantava un titolo di proprietà scaturente dalla donazione paterna del 1959, proprietà trasmessa alle attrici mortis causa.
A ciò deve aggiungersi che la dante causa è rimasta nel possesso degli immobili fino al decesso, avvenuto nel 2019, e che, anche al di là delle vicende del procedimento n. 2888/2017 RG, non vi sono altri atti o fatti da cui desumere uno spossessamento di antecedente la Persona_1
data della morte.
Si deve, pertanto, accogliere la domanda di rivendica proposta dalle attrici e condannare i convenuti al rilascio in favore delle medesime dei fondi ubicati nel Comune di San Lorenzo, identificati al N.C.T. al foglio di mappa n. 62 particelle n. 1, 2, 3, 6, 7, 12 e 13, nonché dei terreni siti nel
Comune di IT Porto SA, censiti al catasto terreni al foglio di mappa
39 particelle n. 11, 12, 13 e 14, non avendo l'atto di compravendita del
09.11.2020, per quanto valido, effetti traslativi nella parte relativa a tali immobili ed essendo inopponibile alle istanti.
§8. Va, invece, disattesa la domanda di parte attrice di risarcimento del
“danno da determinarsi secondo equità”.
22 §8.1- In proposito, è da sottolineare che la Corte di cassazione, a Sezioni
Unite, nella sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, ha (tra l'altro) affermato che, se la tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, ed essa costituisce “la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”.
La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela (reale e risarcitoria) comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta
23 possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
In definitiva, secondo la Suprema Corte, in caso di occupazione abusiva di immobili è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma
l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
Il danno per il proprietario non può, allora, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice
24 con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
§8.2- Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, è da osservare che le attrici si sono limitate a domandare in citazione la condanna dei convenuti al risarcimento del “danno da determinarsi secondo equità”.
Null'altro hanno aggiunto neanche nella memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c.
Manca, allora, del tutto la prova del danno conseguenza che avrebbero subito le istanti, non avendo le stesse allegato - né tanto meno provato - la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento dei beni de quibus, né in forma diretta né in forma indiretta.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
§9. Infine, in ragione del complessivo esito del procedimento, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore delle attrici dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano nell'intero come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022. Va compensato tra le parti il residuo terzo.
25 Si pongono, in ultimo, per intero, nei rapporti tra le parti, le spese di
CT, liquidate con decreto del 06.03.2025, essendo l'accertamento peritale funzionale all'accertamento della domanda di rivendica spiegata dalle
. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda di rivendica proposta dalle attrici e, per l'effetto, condanna i convenuti a rilasciare in favore delle medesime i fondi ubicati nel Comune di San Lorenzo, identificati al N.C.T. al foglio di mappa n. 62 particelle n. 1, 2, 3, 6, 7, 12 e 13, nonché i terreni siti nel Comune di IT
Porto SA, censiti al catasto terreni al foglio di mappa 39 particelle n. 11,
12, 13 e 14, liberi e sgombri da persone e cose;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore delle attrici dei 2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida nell'intero in €446,38 per esborsi ed in €14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti il residuo terzo;
d) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CT per intero a carico dei convenuti.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 27 novembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
26