Art. 4.
Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752 , possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attivita' agevolate ai sensi degli articoli stessi.
In attesa dell'eventuale nuovo provvedimento di concessione, le agevolazioni vengono erogate nella misura e nei limiti precedentemente riconosciuti.
Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752 , possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attivita' agevolate ai sensi degli articoli stessi.
In attesa dell'eventuale nuovo provvedimento di concessione, le agevolazioni vengono erogate nella misura e nei limiti precedentemente riconosciuti.