CASS
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2024, n. 46349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46349 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. EL EZ LE, nato a [...] il [...] 2. LA DA, nato a [...] il [...] 3. ER AF, nato in [...] il [...] 4. VO PO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 24/05/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzí; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori: - Avv. Domenico Leto e Avv. Andrea Imperato per EL EZ LE;
- Avv. Maurizio Forte e Avv. Franco Coppi per LA DA;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46349 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 22/10/2024 - Avv. Gianluca Tognozzi e Avv. Mattia Di Mania per ER AF;
- Avv. Cesare Gai e Avv. Domenico Leto per VO PO;
che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina avverso la ordinanza di rigetto di misura cautelare personale emessa in data 27 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di LE EL EZ,AF GE, DA PA, PO SA e NI ET in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative, corruzione in atti giudiziari e autoriciclaggio ha applicato: - a LE EL EZ la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati a lui ascritti ad eccezione di quelli di cui ai capi 4, 11, 18, 23, 29, 30 e 30a; - a AF GE la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 5, 20, 21, 26; - a DA PA la misura degli arresti domiciliarí in relazione ai reati di cui ai capì 1, 2, 3, 5, 6, 31, 32; - a PO VO, in relazione ai capi 2 e 20, il divieto di esercitare per dodici mesi attività imprenditoriale o uffici direttivi di persone giuridiche;
- ha rigettato l'appello proposto nei confronti di NI TE. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di LE EL EZ, DA LA, AF ER e PO VO con distinti atti di ricorso. 3. Nell'interesse di LE De EZ si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo violazione di legge e di norme a pena di inammissibilità e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della dedotta inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per omessa valutazione critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento di rigetto del G.I.P. La risposta data dal Tribunale sposta l'esame dall'atto di impugnazione del P.M. alla ordinanza impugnata attribuendole caratteri di lacunosità e genericità insussistenti, in costanza di una impugnazione riferita "per relationem " alla originaria richiesta cautelare. 2 3.2. Con il secondo motivo violazione di legge ed erronea applicazione di norme previste a pena dì nullità in relazione al rigetto della eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi al giugno 2021, in quanto - secondo la formulazione antecedente alla riforma cd. AB applicabile nella specie - è assolutamente indispensabile che l'ordinanza di proroga del termine delle indagini intervenga prima della scadenza prevista dalla legge, laddove, invece l'ordinanza di proroga è intervenuta in data 4.10.2021, oltre la data del 16 giugno 2021 in cui è spirato il termine di legge. Cosicché - come potrà verificarsi dalla informativa finale del 5 settembre 2022 - nessun elemento rilevante ai finì del giudizio di gravità indiziaria relativo ai reati in contestazione è stato acquisito anteriormente alla data del 16 giugno 2021. Inoltre, alcuna valutazione è stata esperita dal Tribunale in relazione alla successiva iscrizione del 6 e 21 ottobre 2021, rispetto alla quale l'ordinanza di proroga era stata adottata solo in data 8 maggio 2024, a seguito di istanza difensiva in sede di appello cautelare in ordine alla mancata trasmissione di atti, finanche dopo l'emissione dell'avviso di conclusione di indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. Sicché, anche per tutti gli atti di indagine successivi al 21 aprile 2022 operava la sanzione di inutilizzabilità, essendo stati considerati sia in punto di gravità indiziaria che di esigenza cautelar' gli atti indicati in ricorso. E l'inutilizzabilità di tali atti e del contenuto della chat estratte dal telefono cellulare di LE EL EZ, sulle quali si poggia il grave quadro indiziario, destruttura completamente le accuse mosse ed il profilo cautelare. 3.3. Con il terzo motivo violazione di legge ed erronea applicazione di norme previste a pena di nullità e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta inutílizzabilità dei dati informatici estratti dal telefono cellulare sequestrato a LE EL EZ. Errato è l'assunto del Tribunale posto al base del rigetto della eccezione difensiva, secondo il quale la questione sulla sproporzione del sequestro sarebbe dovuta essere proposta in sede di impugnazione del decreto di sequestro in quanto la difesa aveva appuntato la propria censura sulla effettiva tutela del principio di legalità della prova e della sua acquisizione ex art. 191 cod. proc. pen. e non - come prospetta il Tribunale - in base alla disciplina delle nullità processuali. Nel caso in esame il telefono cellulare era stato acquisito in base ad un decreto di sequestro - v. allegato - che in modo assolutamente generico individuava gli elementi da ricercare e senza che il Pubblico ministero avesse autorizzato l'acquisizione della messagistica istantanea vvhattsapp, da qualificarsi come corrispondenza e che, pertanto, necessitava di un successivo provvedimento di convalida da parte dei P.M. 3 3.4. Con il quarto motivo, in riferimento al capo 1 della provvisoria imputazione, erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria che non riposa su elementi che esprimono una condivisione di intenti che travalichi i singoli episodi per i quali gli stessi indagati, il ricorrente, ER e LA - una volta che VO e TI sono stati esclusi dalla compagine associativa - sono risultati essere stati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza. In particolare, ER non risulta essere stato sistematicamente a disposizione del EL EZ per la gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, essendo intervenuto in un numero limitatissimo di casi;
PA è coinvolto in sole due ipotesi di truffa, considerato inoltre che non risultano ulteriori episodi di corruzione del dott. Quadrini. EL resto, anche con riferimento allo stesso EL EZ, emerge chiaramente come egli solo all'occorrenza si serviva di una persona piuttosto di un'altra, senza predisposizione anticipata di mezzi. 3.5. Con il quinto motivo, in relazione ai capi 31 e 32, violazione degli artt. 319-ter, 321 e 373 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. Il Tribunale, omettendo di considerare la deduzione difensiva secondo la quale il dato indiziario non dava conto del fatto che l'intenzione del ricorrente di offrire una somma di denaro al pubblico ufficiale si fosse realizzata attraverso l'effettiva offerta e accettazione da parte del pubblico ufficiale, ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto di corruzione in atti giudiziari e alla connessa ipotesi ex art. 373 cod. pen. in ragione del fatto che il dott. Quadrini aveva attribuito una percentuale di invalidità alla sig. RC vicina a quella che veniva nella chat sollecitata dal EL EZ. In tal modo il Tribunale ha omesso di accertare la esistenza degli elementi effettivamente sintomatici dell'accordo corruttivo volto alla falsificazione della perizia di cui era stato incaricato il dott. Quadrini. Il Tribunale ha valutato la sola conversazione tra EL EZ e LA del 2.12.2021 dove i due parlano del dott. Quadrini alludendo pure alla possibilità che possa essergli destinata una somma di denaro, senza che le altre argomentazioni del provvedimento inferiscano sul tema specifico dell'accertamento (esistenza dell'accordo corruttivo) e, comunque, senza che abbiano connotati di certezza, gravità e precisione da porre a fondamento ex art. 273 cod. proc. pen.: tanto con riferimento al messaggio inviato dal EL EZ alla RC in data 23.11.2021, come pure con riferimento alla percentuale di invalidità del 50% riconosciuta dal dott. Quadrini, privi entrambi di concludenza indiziaria. 3.6. Con il sesto motivo, in relazione al capo 35, violazione degli artt. 648-ter cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta gravità 4 indiziaria del reato di autoriciclaggio, in contrasto con una serie di dati offerti dalla consulenza tecnica di parte, indicate nel ricorso, che attestano come il EL EZ fosse nelle condizioni di attingere da risorse assolutamente lecite per gli indicati acquisti immobiliari sia nel 2019 che nel 2021. Cosicché non si comprende come, a fronte di un importo netto sicuramente lecito pari ad euro 1.245.764, tuti gli acquisti oggetto di contestazione si facciano ricondurre all'impiego di provviste asseritamente illecite. 3.7. Con il settimo motivo, in relazione alle ritenute esigenze cautelari, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dì concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, sulla base della sola valorizzazione della gravità dei fatti contestati, escludendo di dover individuare elementi sintomatici della sussistenza di una occasione prossima per compiere delitti della stessa specie, senza individuare circostanze concretamente espressive di questo pericolo. In ogni caso, il Tribunale ha omesso dí considerare il mancato riscontro di ulteriori attività illecite successivamente al 2022, in relazione agli uffici del ER, la "rottura con le compagnie assicurative", il suicidio del De ME ín data 3.3.3022, la condanna di TO NC IA Quadrini alla pena di sei anni con interdìzione perpetua dai pubblici uffici, la circostanza che il passaggio di intestazione della "RD Group Risarcimenti s.r.l." alla Nardoni è avvenuto in data 4.6.2019 e che da tale data la società non è più operativa. Ancora, che il trust risale al 25.10.2022. Inoltre, non sono stati indicati elementi che possano far sostenere la prosecuzione da parte del ricorrente delle gestione di sinistri stradali e attuali e concreti contatti con i presunti sodali, né con compagnie assicurativi o loro esponenti. Valore sintomatico dell'errore di valutazione del Tribunale si desume dal mancato rilievo di analoghi profili cautelari in capo agli altri asseriti complici, oltre alla mancata considerazione di circostanze di assoluto rilievo quali la incensuratezza del ricorrente, la individuazione di tutti i beni e le provviste economiche da sottoporre a sequestro specificamente riferibili al EL EZ e l'avvenuta proposizione di querele nei confronti del ricorrente e del ER da parte di tutte le compagnie assicurative, tale da rendere estremamente difficile continuare la gestione dell'attività riguardante le pratiche assicurative. 3.8. Con l'ottavo motivo, in relazione al giudizio di adeguatezza della massima misura cautelare, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione essendo solo assertivamente affermata da parte del Tribunale l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, senza alcun riferimento a specifiche circostanze che giustifichino l'inadeguatezza di ogni minor misura. 5 4. Nell'interesse di DA LA si deducono i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. quanto alla inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero. In particolare, manca la specificità della richiesta riferita al ricorrente in relazione al quale l'impugnazione richiama la richiesta cautelare in punto di attualità e concretezza delle esigenze, limitandosi - quanto alla adeguatezza della misura carceraria - a ritenere adeguata quella domiciliare per gli altri indagati. 4.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle operazioni di estrazione ed acquisizione dei dati dalla utenza in uso a LE EL EZ, oggetto di sequestro;
violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., 254 e 191 cod. proc. pen. Le operazioni in questione hanno dato luogo a procedimento ex art. 360 cod. proc. pen. notificato al solo LE EL EZ, così precludendo al ricorrente l'esercizio delle proprie facoltà difensive con conseguente inutilizzabilità nei suoi confronti dei dati così ottenuti ai fini della gravità indiziaria. Inoltre, erroneamente il Tribunale considera la messaggistica estrapolata come documento e il rigetto da parte del Tribunale della eccezione di inutilizzabilità centrata sulla illegittimità del sequestro del telefono - che, secondo il Tribunale, doveva dirigersi contro il relativo decreto - è errato in relazione alla posizione del ricorrente, posto che il decreto di sequestro è stato notificato al solo EL EZ, risultando connotato da estrema genericità. 4.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 416 cod. pen., artt. 273, 292 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato di associazione per delinquere. Il Tribunale inferisce l'esistenza della associazione principalmente dalle dinamiche dei cosiddetti reati-scopo, percorso facilmente confutabile alla luce della eterogeneità sia soggettiva che oggettiva dei reati contestati, così determinando l'illogicità delle conclusioni del Tribunale. Inoltre, II Tribunale ha omesso di valutare l'assenza di incolpazione alle società ritenute a disposizione dell'associazione, l'esclusione di TI e VO dalla struttura associativa e del dato storico che la società "Lumada" per il tramite del centro "Polaris", sia stata interessata a una sola condotta anche in maniera diretta;
è stata poi confusa la posizione del dott. Luca DR e quella del dott. TO NC IA DR, quest'ultimo dipendente del CIM locale rispetto al quale non si registra alcun contatto con DA PA. Nel delineare l'associazione criminosa il Tribunale ha omesso di motivare sulla permanenza dell'accordo indipendentemente dalla commissione dei singoli reati, sul programma criminoso e sul momento di condivisione, oltre alla struttura associativa e la genesi della associazione. 6 4.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen. e assenza di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente alla associazione. Il Tribunale non indica gli elementi indiziari specifici dai quali tragga il proprio convincimento, limitandosi a enucleare una serie di condotte tutte rappresentative dello schema tipico del concorso nel reato, risultando che il EL pezzo scegliesse volta per volta í propri correi, a seconda delle sue necessità, senza che tra questi vi fosse alcuna intesa. EL resto, dalla stessa descrizione dei capi di imputazione risulta che presso il centro "Polaris" si è svolta una sola visita e nessun professionista che sia coinvolto nei capi dì imputazione - ad eccezione del capo 32 - è vicino o ha avuto rapporti con detto centro ovvero con "Lumada srl". 4.5. Con il quinto motivo violazione dell'art. 351 cod. proc. pen., 273, 292 cod. proc. pen. in relazione alla condotta di partecipazione, essendosi valorizzata una relazione di servizio del Luogotenente Mauro Masiello, riportata nella richiesta di autorizzazione di intercettazione telefonica del 10.5.2021 proveniente da fonte anonima che, pertanto, non può essere posta a base della gravità indiziarla ma che risulta essere stata evidenziata alla pagina 60 della ordinanza impugnata in riferimento alla condotta partecipativa. In ogni caso, successivamente a tale annotazione la stessa Guardia di Finanza nella annotazione del 10.12.2021 esclude LA dalla compagine associativa e la !abilità indiziaria in relazione alla corruzione in atti giudiziari riverbera i suoi effetti sulla partecipazione associativa. Quanto alla incolpazione sub 2, la condotta, afferisce ad un momento successivo alla consumazione del reato non implicando alcuna partecipazione truffaldina del ricorrente. 4.6. Con il sesto motivo - in relazione ai capi 31 e 32 - si deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. E' stata ritenuta la falsità della perizia a firma del dott. DR senza alcuna specifica emergenza a riguardo, assumendo che la proposta fatta dal EL EZ al LA sia stata veicolata facendola propria da quest'ultimo al DR, senza alcun riscontro di contatti tra LA e DR, non desumibili dal semplice esito della perizia. Quanto al reato di corruzione in atti giudiziari difetta l'elemento dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale. 4.7. Con il settimo motivo - in relazione alle esigenze cautelari - violazione di legge e mancanza della motivazione. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni difensive a riguardo dell'assenza di condotte del LA successive alle perquisizioni, senza 7 dimostrare che le dinamiche evidenziate possano influire sulla prognosi di reiterazione del reato e di prossimità del pericolo. L'assunto incentrato sulla posizione del Pariseila a pg. 77 della ordinanza è del tutto scollegato dal compendio indiziario, non riscontrandosi - come detto ad eccezione del capo 32 - alcun intervento di medici operanti all'interno del centro "Polaris" e senza alcun riscontro di contatti tra il ricorrente e il dott. TO NC IA DR;
né spiegandosi perché competenze lavorative siano legate al pericolo di commissione di ulteriori reati. 4.8. Con l'ottavo motivo - in relazione alla adeguatezza della misura autocustodiale - violazione di legge e vizio della motivazione essendosi omessa quella sulla proporzionalità della misura adottata rispetto alla correlazione professionale della condotta e in assenza di precedenti e successive condotte. 5. Nell'interesse di AF ER si deducono i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 310 e 581 cod. proc. pen. in relazione alla assenza di specificità dell'appello del Pubblico Ministero meramente reiterativo della precedente richiesta cautelare. 5.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 271 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. e vizio dì motivazione sulla dedotta inutilizzabilità degli esiti captativi acquisiti a carico del ER con decreto autorizzatìvo del GIP del 19/08/2021 (RIT 759/2011) e successivi decreti di proroga. Il Tribunale ha omesso di valutare la dedotta eccezione di inutilizzabilità ritualmente formulata con memoria trasmessa a mezzo pec in data 3 maggio 2024. La richiesta di autorizzazione della intercettazione sulla utenza del ER non si fondava su indizi di reato che attingessero il ER, ma era meramente esplorativa nell'ambito dell'individuazione di possibili provenienze delittuose delle provviste oggetto di riciclaggio dì cui era sospettato il EL EZ e la motivazione del decreto autorizzativo è del tutto priva di riferimento a gravi indizi di reato, così incorrendosi in una ipotesi di intercettazione autorizzata al di fuori dei casi consentiti. 5.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 407 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle acquisizioni avvenute oltre il termine previsto per la conclusione delle indagini. Anche tale questione è stata sollevata con la medesima predetta memoria difensiva ma esaminata per come posta dalla difesa di EL EZ, non avvedendosi che la produzione documentale in udienza del Pubblico Ministero non toccava gli argomenti difensivi dedotti con la memoria difensiva. Cosicché, in presenza di iscrizione del ER in data 6.10.2021 e aggiornamento della iscrizione in data 21.10.2021, in assenza di provvedimenti di proroga dei termini di indagine, non potevano considerarsi inutilizzabili gli esiti 8 probatori acquisiti oltre il 21 aprile 2022, segnatamente tutta la documentazione inerente alla trattazione dei singoli sinistri, comprensiva delle comunicazioni telematiche con i preposti alle liquidazioni, non residuando quindi alcun elemento di rilievo per sostenere qualche coinvolgimento nelle ipotesi di reato per le quali si procede e, in specie, per quelle di cui all'art. 642 cod. pen. 5.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla dedotta nullità della attività di estrapolazione dei dati compiuta il 9.2.2022 di copia dei dispositivi in uso al ricorrente e sottoposti a sequestro il 13.1.2022 e inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili ai quali non è stato consentito dì partecipare al ricorrente e ai suoi difensori. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto trattarsi di accertamenti ripetibili e in presenza di elementi posti a base della ritenuta esistenza di rapporti tra ER e ZE, fondati la gravità indiziaria relativa al reato associativo e alle truffe. 5.5. Con il quinto motivo violazione dell'art. 416 cod. pen. e degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza indiziaria della associazione per delinquere e della partecipazione ad essa del ricorrente, dedotta unicamente dalla ricorrenza del contributo nella gestione delle pratiche risarcitorie considerate fraudolente, senza la ricorrenza del programma criminoso, non desumibile dal mero esercizio della correlata attività professionale, facendosi coincidere la partecipazione associativa con il concorso nel reato. 5.6. Con il sesto motivo - in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 642 cod. pen. sub 2, 5, 20, 21 e 26 - violazione degli artt. 110, 642 cod. pen., 125 e 273 cod. proc. pen. con riguardo alla consapevolezza dell'immutatio veri e sull'assenza dell'elemento psicologico del concorrente nel reato;
vizio cumulativo della motivazione. Al ER non è mai attribuito un concorso morale nella falsificazione della documentazione prodotta alle assicurazioni e apodittico è il giudizio di inverosimiglianza della non consapevolezza del ER dell'attività di frode commessa da altri. 5.7. Con il settimo motivo - in relazione alle esigenze cautelari - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza degli elementi da cui desumere le esigenze cautelari. L'argomento speso dal Tribunale per ancorare l'attualità delle esigenze è palesemente contraddittorio e illogico: la carenza di prova, derivante dall'interruzione dell'attività investigativa dopo la perquisizione con contestuale sequestro ei cellulari dei 13.01.2022, non può costituire dimostrazione della prosecuzione dell'attività illecita, a meno di una illegittima presunzione. 9 Inoltre è apodittica l'affermazione per la quale legami e conoscenze del ER nell'ambito assicurativo giustifichino la prognosi di reiterazione criminosa;
come pure che la stessa possa poggiarsi sulla protesta del ER a fronte della chiusura di ogni rapporto opposta dal sistema assicurativo. Infine, la permanenza dell'associazione resta del tutto apoditticamente affermata e il dato formale non può agganciarsi alla attualità delle esigenze. 5.8. Con l'ottavo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al giudizio di adeguatezza della massima misura adottata, mancando il dato da cui inferire che "sinora" il ER abbia "continuato a gestire rapporti illeciti" e l'affermazione sulla mera possibilità che l'indagato possa farlo anche da casa attraverso mezzo telematico è priva di giustificazione, stante la chiusura dei rapporti con le compagnie assicuratrici e considerata l'ultima condotta risalente al 2020. 6. Nell'interesse di PO VO si deducono i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla provvista indiziaria. La mancanza di conoscenza delle dinamiche antecedenti alla fase di definizione del sinistro, alla quale soltanto partecipa il VO, e l'assenza di contatti di questi con altri presunti concorrenti comporta la carenza indiziaria in ordine al reato sub 2. Analogamente, quanto al reato sub 20, deve dedursi la irrilevanza dell'intervento del ricorrente nella sola fase definitoria, peraltro percependo le somme che gli spettavano, regolarmente fatturate. 6.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha omesso di motivare la sussistenza del pericolo cautelare in presenza di reati risalenti al 2018 e 2020, apparentemente richiamando un vetusto precedente non correlabíle e facendo apodittico riferimento al solo fatto di poter commettere reati attraverso la società a lui riconducibile. 6.3. Con il terzo motivo inosservanza di legge penale e processuale in relazione alla dedotta inutilizzabilità del materiale investigativo in assenza di proroghe dei termini di indagine e alla mancanza di presupposti allo svolgimento delle attività tecniche di intercettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LE EL EZ 1 0 1.1. Il primo motivo sull'inammissibilità dell'appello del P.M. è manifestamente infondato. 1.1.1. Il primo giudice aveva condiviso l'impianto indiziario, rigettando le richieste cautelari sotto il profilo delle esigenze cautelar' considerando la risalenza delle condotte e la astrattezza del pericolo cautelare rispetto alla cessazione delle condotte al momento della effettuazione in data 13.1.2022 delle perquisizioni, non essendo individuati i soggetti diversi da quelli identificati che avrebbero prestato ausilio al EL EZ (v. pg.2 della ordinanza). 1.1.2. Ritiene questo Collegio che la ordinanza ha correttamente rigettato la comune deduzione difensiva a riguardo della inammissibilità dell'appello del P.M., rilevando che questi ha richiamato il contenuto della richiesta cautelare solo per i gravi indizi, rilevando la genericità delle ragioni poste a base del diniego delle esigenze rispetto alle quali espone la illustrazione da parte dell'appello dei motivi che avevano giustificato la richiesta sotto il profilo delle esigenze con riguardo alle posizioni degli indagati oggetto dell'appello, illustrando il pericolo cautelare anche dopo le perquisizioni con riguardo a TI e VO e allo stesso EL EZ. 1.2. Il secondo motivo riguardante l'inutilizzabilità delle acquisizioni per scadenza del termine delle indagini è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente rigettato le comuni deduzioni difensive sulla base dell' orientamento - dal quale non vi è ragione per discostarsi - secondo cui, ai finì della legittimità della proroga del termine per il completamento delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., è necessario solo che la relativa richiesta, da parte del pubblico ministero, sia anteriore alla scadenza del termine anzidetto, mentre l'ordinanza con la quale la stessa proroga è disposta può essere anche successiva a quella scadenza, avendo essa un effetto retroattivo sanante sugli atti d'indagine nel frattempo effettuati (Sez. 3, n. 37729 del 13/07/2022, Rv. 283695; Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, Pollice, Rv. 277938). 1.3. Il terzo motivo sulla inutilizzabilità delle acquisizioni dal telefono cellulare del ricorrente è infondato. Invero, non solo del tutto condivisibile è l'assunto della ordinanza che rigetta le deduzioni mosse al decreto di sequestro sulla base del quale sono state acquisite le conversazioni in chat negli apparecchi cellulari, sul rilievo che tale atto non era stato impugnato nella sede propria a seguito della sua esecuzione, così non potendosi rilevare nullità senza la rimozione dell'atto che aveva determinato le acquisizioni. Inoltre, neanche può essere apprezzato il rilievo difensivo che fa leva sulla inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. delle medesime acquisizioni secondo quanto condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017, Aslo, Rv. 268991 secondo cui, in ogni caso, «come rilevato da tempo dalla 11 giurisprudenza di questa Corte, l'annullamento del sequestro non impedisce l'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti ma solo il mantenimento del sequestro (Cass. Sez. 3, n. 8762 del 19/12/2002, dep.2003, Rv. 223739; in senso conforme anche Sez. 2, Sentenza n. 40831 del 09/09/2016, Rv. 267610). Gli elementi probatori acquisiti in virtù di un sequestro probatorio successivamente annullato non possono rientrare nell'orbita delle prove illegittimamente acquisite in quanto l'art. 191 cod. proc. pen. nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, sì riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sé e per sé illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previste dalla legge (Cass. Sez. 6, n. 3460 del 13/02/1998, Rv. 210089; Sez. 3, n. 7747 del 30/04/1999, Rv. 214162; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Rv. 241318)». 1.4. Il quarto motivo sulla provvista indiziaria riguardante l'associazione per delinquere è generica ed in fatto rispetto alla ricostruzione operata dal Tribunale (v. pg. 54 e ss.) che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, sulla base delle condotte dei reati-fine, ritenute sintomatiche del legame associativo ha individuato il ricorrente quale capo e promotore che individuava i sinistri da manipolare ai fini assicurativi dando disposizioni operative al riguardo, il De ME quale agente di p.g. destinato a redigere false annotazioni sui sinistri, il LA quale addetto al reperimento della documentazione sanitaria a supporto dei falsi incidenti, lo ER quale soggetto che si occupava di intervenire al momento della liquidazione dei sinistri nel trattare con le compagnie assicurative. 1.5. Il quinto motivo, riguardante i capi 31 e 32, è inammissibile in quanto sostanzialmente versato in fatto rispetto alla non illogica ricostruzione indiziaria basata sull'offerta di 15mila euro espressa dal EL EZ al LA - che già gli aveva richiesto mille euro - perché venisse comunicata al CT nominato dott. DR e sul raggiungimento dell'obiettivo considerando la percentuale di invalidità attribuita alla RC (50%) prossima a quella (55%) prospettata da EL EZ, che qualifica il CT come suo amico fatto nominare, comunicando alla RC che la visita si sarebbe tenuta presso il poliambulatorio "Polaris". 1.6. Il sesto motivo, riguardante l'autoriciclaggio, è inammissibile perché genericamente versato in fatto rispetto alla non illogica ricostruzione riguardante il capo 35 - segnatamente la lettera c) del capo, riguardante gli acquisti immobiliari. Invero, la ordinanza dopo aver dato ha dato conto della circostanza che gli 887.000,00 euro impiegati nell'acquisto degli immobili rientravano nell'ammontare complessivo illecito percepito dal EL EZ in relazione alle frodi per cui vi è incolpazione, pari ad euro 3.042.500, ha analizzato i rilievi difensivi supportati dalla consulenza tecnica, ineccepibilmente ricollegando la riscossione dei profitti 12 illeciti provenienti dai sinistri agli acquisti immobiliari, sia per il collegamento tra il loro conseguimento e gli immediati successivi acquisti (nel 2021), sia - per l'acquisto del 2020 di un appartamento - considerando il fatturato esiguo conseguito nel 2020, salva la somma di 500mila euro relativa ad operazione sospetta riguardante il trasferimento a EL EZ di detta somma, parte del più cospicuo risarcimento erogato nei confronti di LL AR;
infine, quanto agli acquisti nel 2022 e 2023 indicati nell'ordinanza, si considera ineccepibilmente che l'utile dì esercizio 2022 risulta di poco superiore rispetto all'ammontare complessivo del valore dei beni acquistati, così potendosi desumere l'utilizzo di proventi illeciti derivanti dagli anni precedenti, peraltro, non tutti riscontrati in contabilità. 1.7. Il settimo motivo sul pericolo cautelare è infondato. 1.7.1. Questo Collegio condivide l'orientamento di legittimità, posto a base della decisione impugnata, secondo il quale, in tema dì misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato dì cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216); ancora, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett, c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). 1.7.2. Il Tribunale, dopo aver rilevato che l'attività investigativa si è fermata a seguito delle perquisizioni e del rilevamento dei dati dai cellulari e, non illogicamente, per questo non sono state rilevate ulteriori condotte illecite, ha considerato le modalità della condotta (spregiudicatezza, perseverazione nonostante i rigetti delle istanze, ricerca e coltivazione di entrature all'interno delle compagnie assicurative, invenzione dei sinistri e falsificazione di cartelle cliniche e certificati medici), a dispetto del tempo decorso, ritenuto peraltro non 13 particolarmente significativo. Inoltre, si dà rilievo alla partecipazione degli indagati ad una associazione a delinquere strutturata e organizzata che si avvale anche di soggetti esterni. Quanto al EL EZ - del tutto correttamente - è valorizzata la sua posizione apicale, il suo attivismo propulsore, la attività di riciclaggio svolta fino a tempi recenti (2022/2023), il trasferimento della società coinvolta a persona a lui vicina e disponibile e la costituzione di un trust con i beni acquistati con i proventi illeciti. Ritiene questo Collegio che le argomentazioni espresse da! Tribunale in relazione alla specifica posizione del EL EZ si sottraggono, pertanto, alle censure del ricorrente il cui presupposto è costituito dalla mancata individuazione, da parte del Tribunale, di una occasione prossima per compiere delitti della stessa specie. 2.8. L'ottavo motivo sul giudizio di adeguatezza della misura in carcere è fondato in quanto «la gravità e il numero dei reati commessi nonché il ruolo di primo piano» (v. pg. 76 della ordinanza impugnata) non giustificano correttamente la custodia in carcere applicata, non considerando il parametro di ultima ratio di tale misura e il principio del minor sacrificio, mancandosi di spiegare l'assoluta necessità della massima misura cautelare, secondo l'orientamento per il quale l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura (Sez. 1, n. 30561 del 15/07/2010, Micetti, Rv. 248322), tanto che la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte dei sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo(Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615). 2.9. L'ordinanza nei confronti di LE EL EZ deve essere pertanto annullata limitatamente al giudizio di adeguatezza della misura della custodia in carcere con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. 3. Il ricorso di DA LA. 3.1. Quanto al primo motivo devono essere richiamate le considerazioni già svolte in ordine all'analogo motivo proposto nel precedente ricorso. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, innanzitutto, l'estrazione di dati dall'apparecchio cellulare non è atto irripetibile secondo il 14 condivisibile orientamento per il quale l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072). Quanto alla dedotta genericità del decreto di sequestro, vanno richiamate le già sopra esposte considerazioni sull'analogo motivo proposto dal precedente ricorso. 3.3. Il terzo, quarto e quinto motivo, sulla gravità indiziaria sull'associazione e sulla partecipazione associativa del ricorrente sono genericamente proposti per ragioni in fatto, richiamandosi a quanto già detto in relazione all'analogo motivo proposto dal precedente ricorso quanto alla sussistenza della associazione criminosa. Quanto alla partecipazione del ricorrente, la ordinanza Individua, senza incorrere in vizi logici e giuridici, il LA quale soggetto a completa disposizione dell'organizzazione secondo indici fattuali puntualmente indicati desunti dalle singole vicende esaminate che documentano il grado di collaborazione del ricorrente con il EL EZ e lo ER (v. pg. 29 e ss.) e dal modus operandi secondo il quale opera - servendosi del poliziotto De ME, al quale chiede di correggere alcune relazioni, di stilare relazioni o annotazioni relative a incidenti stradali falsi e in cambio elargisce utilità corruttive. Inoltre, è valorizzata la disponibilità del ricorrente a svolgere le funzioni più disparate nell'ambito del sodalizio e, infine, la sua partecipazione alla spartizione dell'illecito profitto. Rispetto a tale quadro legittimamente assunto, generica è la censura che si appunta sulla annotazione di polizia giudiziaria redatta dal Luogotenente Masiello e sulla successiva annotazione del 10.12.2021. 3.4. Quanto al sesto motivo, sui capi 31 e 32, devono essere richiamate le valutazioni già espresse per l'analogo motivo di EL EZ. 3.5. Il settimo motivo, sulle esigenze cautelari, è fondato. Oltre le considerazioni generali sopra riportate, per l'indagato (v. pg. 77) si valorizza il suo ruolo trasversale nell'associazione e la messa a disposizione dell'ambulatorio "Polarís" attraverso il quale potrebbe reiterare le condotte, oltre alla gravità delle stesse. 15 Ritiene questo Collegio che la motivazione non possa essere condivisa nella parte in cui considera, senza alcuna giustificazione, intrinsecamente criminosa la disponibilità dell'ambulatorio e la stessa attività professionale. 3.6. L'ottavo motivo sulla adeguatezza della misura adottata è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo. 3.7. Pertanto, la ordinanza nei confronti di DA LA deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. 4. Il ricorso di AF ER. 4.1. In relazione al primo motivo sulla inammissibilità dell'appello del P.M. devono essere richiamate le valutazioni già espresse in relazione all'analogo motivo proposto dal ricorrente EL ZO. 4.2. Il secondo motivo sulla inutilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile. La memoria difensiva richiamata dal ricorrente non risulta dal provvedimento né allegata al ricorso, così già potendosi designare un vizio di genericità del ricorso. In ogni caso, il suo reperimento in atti consente di rilevare la dedotta eccezione, però priva della sua specifica incidenza sul compendio captativo considerato, limitandosi la censura alla illegittimità dell'originario decreto di autorizzazione delle intercettazioni, e successive proroghe, sulla utenza del ER, secondo la difesa, non attinto da indizi di reato. Anche sotto questo ultimo aspetto - in ogni caso - la eccezione risulta palesemente infondata in ragione del costante orientamento secondo il quale i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie a mezzo di virus informatico), attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354), cosicché deve essere rilevata l'inammissibilità del motivo proposto secondo l'orientamento per il quale, in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745). 16 4.3. Il terzo motivo è genericamente proposto in quanto anche in questo caso non è specificato - neanche nella memoria richiamata - l'atto investigativo successivo al termine, richiamandosi solo il suo contenuto. 4.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte sull'analogo motivo proposto dal ricorso EL ZO sulla pretesa irripetibilità degli accertamenti tecnici. 4.5. Il quinto motivo sulla sussistenza della associazione per delinquere e sulla partecipazione ad essa del ricorrente è generico e in fatto, richiamandosi quanto già esposto in ordine all'analogo motivo proposto dal ricorso EL ZO quanto alla esistenza dell'organizzazione criminosa. Quanto alla partecipazione ad essa del ricorrente, senza incorrere in vizi logici e giuridici, la ordinanza la individua nel rivestito ruolo di partecipe alla fase di definizione e liquidazione dei sinistri, segnatamente attraverso i consolidati rapporti amicali tenuti con ZO ZE, responsabile dei sinistri complessi del Gruppo Cattolica Assicurazioni, che si impegna ad acquisire presso di sé, anche facendo specifiche richieste ai suoi colleghi, le pratiche dei sinistri di interesse del gruppo riconducibile a EL EZ, così assicurando il buon esito delle pratiche assicurative;
come pure attraverso i rapporti di AF Pistola, dirigente della IP SA ( v. pg. 63 della ordinanza). 4.6. Il sesto motivo è inammissibile rispetto all'individuato contributo dato dal ricorrente al reato concorsuale in una sua determinata fase. Essendo correttamente designata la irrilevanza del suo mancato coinvolgimento nelle fattispecie di immutatio veri, avendo un ruolo diverso nell'associazione e nella commissione delle singole truffe assicurative, rispetto alle quali rilevano gli ingenti risarcimenti che egli riesce ad ottenere attraverso le sue entrature nelle compagnie assicurative, nonostante gli incidenti siano oggetto di una vera e propria messinscena, della quale non illogicamente la ordinanza afferma la consapevolezza da parte dello ER in rapporto alle dinamiche risarcitorie alle quali partecipa a seguito dei rilievi ispettivi sui sinistri e della compulsata acquisizione degli stessi da parte del ZE. 4.7. Il settimo motivo sulle esigenze cautelari è fondato. Oltre le considerazioni d'ordine generale sopra riportate, per quanto riguarda il ricorrente (v. pg. 76) la ordinanza valorizza il ruolo strategico nell'ambito dei rapporti con le assicurazioni, il precedente specifico per truffa e falsità in scrittura privata e l'impegno professionale ancora in atto, rispetto al quale è dato rilievo alla presentazione da parte sua di esposti a seguito dei sospetti nutriti dalle compagnie. Ritiene questo Collegio che la motivazione non può essere condivisa in relazione alla ingiustificata ritenuta intrinseca criminosità della attività professionale del ricorrente. 17 4.8. L'ottavo motivo sulla adeguatezza della massima misura adottata è assorbito, in ogni caso, dovendosi rilevare - rispetto alla massima misura applicata - la mancata considerazione che i contatti con l'esterno possono essere impediti con apposite prescrizioni e l'omessa considerazione dei principi di diritto già richiamati in relazione alla posizione del EL EZ. 4.9. Pertanto, l'ordinanza nei confronti di AF ER deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. 5. Il ricorso di PO AN. 5.1. Il primo motivo sulla provvista indiziaria è genericamente proposto per ragioni in fatto. Quanto al reato di cui al capo 2 il contributo causale del ricorrente è correttamente individuato nel suo determinante intervento con lo ER nella trattativa con l'assicuratore, con ZE che fa di tutto per farsi assegnare la pratica del sinistro milionario, con la liquidazione anche alla VO&Co di ben 250.000 euro. Quanto al reato di cui al capo 20 incensurabile è la valutazione del coinvolgimento del ricorrente: dopo ben tre rigetti di richieste di risarcimento formulate da altri studi legali, solo con l'intervento della VO&Co e delle entrature dello ER - ovvero attraverso il ZE che fa trasferire la pratica da Milano a Verona -, con una diretta interlocuzione tra il ZE e la VO&Co, avviene la liquidazione del sinistro falsamente ricostruito per 600.000 euro dei quali 500.000 vanno al EL EZ e consorte e 73.200 alla VO&Co. 5.2. Il secondo motivo sulle esigenze è fondato. L'ordinanza valorizza il ruolo determinante del ricorrente in due frodi lucrogenetiche per la sua società e la sua collaborazione con ER, riferita a reati commessi nel 2020 e 2018. Ebbene, tale valutazione non dà correttamente conto della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, non valendo a proposito il riferimento alla disponibilità in capo al ricorrente di una società di cui non è accertata l'intrinseca strumentale criminosità. 5.3. Il terzo motivo sulla inutilizzabilità degli atti investigativi è palesemente generico. 5.4. Pertanto, l'ordinanza nei confronti di PO VO deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. 18
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 22/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzí; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori: - Avv. Domenico Leto e Avv. Andrea Imperato per EL EZ LE;
- Avv. Maurizio Forte e Avv. Franco Coppi per LA DA;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46349 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 22/10/2024 - Avv. Gianluca Tognozzi e Avv. Mattia Di Mania per ER AF;
- Avv. Cesare Gai e Avv. Domenico Leto per VO PO;
che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina avverso la ordinanza di rigetto di misura cautelare personale emessa in data 27 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di LE EL EZ,AF GE, DA PA, PO SA e NI ET in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative, corruzione in atti giudiziari e autoriciclaggio ha applicato: - a LE EL EZ la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati a lui ascritti ad eccezione di quelli di cui ai capi 4, 11, 18, 23, 29, 30 e 30a; - a AF GE la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 5, 20, 21, 26; - a DA PA la misura degli arresti domiciliarí in relazione ai reati di cui ai capì 1, 2, 3, 5, 6, 31, 32; - a PO VO, in relazione ai capi 2 e 20, il divieto di esercitare per dodici mesi attività imprenditoriale o uffici direttivi di persone giuridiche;
- ha rigettato l'appello proposto nei confronti di NI TE. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di LE EL EZ, DA LA, AF ER e PO VO con distinti atti di ricorso. 3. Nell'interesse di LE De EZ si deducono i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo violazione di legge e di norme a pena di inammissibilità e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della dedotta inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per omessa valutazione critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento di rigetto del G.I.P. La risposta data dal Tribunale sposta l'esame dall'atto di impugnazione del P.M. alla ordinanza impugnata attribuendole caratteri di lacunosità e genericità insussistenti, in costanza di una impugnazione riferita "per relationem " alla originaria richiesta cautelare. 2 3.2. Con il secondo motivo violazione di legge ed erronea applicazione di norme previste a pena dì nullità in relazione al rigetto della eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi al giugno 2021, in quanto - secondo la formulazione antecedente alla riforma cd. AB applicabile nella specie - è assolutamente indispensabile che l'ordinanza di proroga del termine delle indagini intervenga prima della scadenza prevista dalla legge, laddove, invece l'ordinanza di proroga è intervenuta in data 4.10.2021, oltre la data del 16 giugno 2021 in cui è spirato il termine di legge. Cosicché - come potrà verificarsi dalla informativa finale del 5 settembre 2022 - nessun elemento rilevante ai finì del giudizio di gravità indiziaria relativo ai reati in contestazione è stato acquisito anteriormente alla data del 16 giugno 2021. Inoltre, alcuna valutazione è stata esperita dal Tribunale in relazione alla successiva iscrizione del 6 e 21 ottobre 2021, rispetto alla quale l'ordinanza di proroga era stata adottata solo in data 8 maggio 2024, a seguito di istanza difensiva in sede di appello cautelare in ordine alla mancata trasmissione di atti, finanche dopo l'emissione dell'avviso di conclusione di indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. Sicché, anche per tutti gli atti di indagine successivi al 21 aprile 2022 operava la sanzione di inutilizzabilità, essendo stati considerati sia in punto di gravità indiziaria che di esigenza cautelar' gli atti indicati in ricorso. E l'inutilizzabilità di tali atti e del contenuto della chat estratte dal telefono cellulare di LE EL EZ, sulle quali si poggia il grave quadro indiziario, destruttura completamente le accuse mosse ed il profilo cautelare. 3.3. Con il terzo motivo violazione di legge ed erronea applicazione di norme previste a pena di nullità e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta inutílizzabilità dei dati informatici estratti dal telefono cellulare sequestrato a LE EL EZ. Errato è l'assunto del Tribunale posto al base del rigetto della eccezione difensiva, secondo il quale la questione sulla sproporzione del sequestro sarebbe dovuta essere proposta in sede di impugnazione del decreto di sequestro in quanto la difesa aveva appuntato la propria censura sulla effettiva tutela del principio di legalità della prova e della sua acquisizione ex art. 191 cod. proc. pen. e non - come prospetta il Tribunale - in base alla disciplina delle nullità processuali. Nel caso in esame il telefono cellulare era stato acquisito in base ad un decreto di sequestro - v. allegato - che in modo assolutamente generico individuava gli elementi da ricercare e senza che il Pubblico ministero avesse autorizzato l'acquisizione della messagistica istantanea vvhattsapp, da qualificarsi come corrispondenza e che, pertanto, necessitava di un successivo provvedimento di convalida da parte dei P.M. 3 3.4. Con il quarto motivo, in riferimento al capo 1 della provvisoria imputazione, erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria che non riposa su elementi che esprimono una condivisione di intenti che travalichi i singoli episodi per i quali gli stessi indagati, il ricorrente, ER e LA - una volta che VO e TI sono stati esclusi dalla compagine associativa - sono risultati essere stati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza. In particolare, ER non risulta essere stato sistematicamente a disposizione del EL EZ per la gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, essendo intervenuto in un numero limitatissimo di casi;
PA è coinvolto in sole due ipotesi di truffa, considerato inoltre che non risultano ulteriori episodi di corruzione del dott. Quadrini. EL resto, anche con riferimento allo stesso EL EZ, emerge chiaramente come egli solo all'occorrenza si serviva di una persona piuttosto di un'altra, senza predisposizione anticipata di mezzi. 3.5. Con il quinto motivo, in relazione ai capi 31 e 32, violazione degli artt. 319-ter, 321 e 373 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. Il Tribunale, omettendo di considerare la deduzione difensiva secondo la quale il dato indiziario non dava conto del fatto che l'intenzione del ricorrente di offrire una somma di denaro al pubblico ufficiale si fosse realizzata attraverso l'effettiva offerta e accettazione da parte del pubblico ufficiale, ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto di corruzione in atti giudiziari e alla connessa ipotesi ex art. 373 cod. pen. in ragione del fatto che il dott. Quadrini aveva attribuito una percentuale di invalidità alla sig. RC vicina a quella che veniva nella chat sollecitata dal EL EZ. In tal modo il Tribunale ha omesso di accertare la esistenza degli elementi effettivamente sintomatici dell'accordo corruttivo volto alla falsificazione della perizia di cui era stato incaricato il dott. Quadrini. Il Tribunale ha valutato la sola conversazione tra EL EZ e LA del 2.12.2021 dove i due parlano del dott. Quadrini alludendo pure alla possibilità che possa essergli destinata una somma di denaro, senza che le altre argomentazioni del provvedimento inferiscano sul tema specifico dell'accertamento (esistenza dell'accordo corruttivo) e, comunque, senza che abbiano connotati di certezza, gravità e precisione da porre a fondamento ex art. 273 cod. proc. pen.: tanto con riferimento al messaggio inviato dal EL EZ alla RC in data 23.11.2021, come pure con riferimento alla percentuale di invalidità del 50% riconosciuta dal dott. Quadrini, privi entrambi di concludenza indiziaria. 3.6. Con il sesto motivo, in relazione al capo 35, violazione degli artt. 648-ter cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta gravità 4 indiziaria del reato di autoriciclaggio, in contrasto con una serie di dati offerti dalla consulenza tecnica di parte, indicate nel ricorso, che attestano come il EL EZ fosse nelle condizioni di attingere da risorse assolutamente lecite per gli indicati acquisti immobiliari sia nel 2019 che nel 2021. Cosicché non si comprende come, a fronte di un importo netto sicuramente lecito pari ad euro 1.245.764, tuti gli acquisti oggetto di contestazione si facciano ricondurre all'impiego di provviste asseritamente illecite. 3.7. Con il settimo motivo, in relazione alle ritenute esigenze cautelari, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dì concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, sulla base della sola valorizzazione della gravità dei fatti contestati, escludendo di dover individuare elementi sintomatici della sussistenza di una occasione prossima per compiere delitti della stessa specie, senza individuare circostanze concretamente espressive di questo pericolo. In ogni caso, il Tribunale ha omesso dí considerare il mancato riscontro di ulteriori attività illecite successivamente al 2022, in relazione agli uffici del ER, la "rottura con le compagnie assicurative", il suicidio del De ME ín data 3.3.3022, la condanna di TO NC IA Quadrini alla pena di sei anni con interdìzione perpetua dai pubblici uffici, la circostanza che il passaggio di intestazione della "RD Group Risarcimenti s.r.l." alla Nardoni è avvenuto in data 4.6.2019 e che da tale data la società non è più operativa. Ancora, che il trust risale al 25.10.2022. Inoltre, non sono stati indicati elementi che possano far sostenere la prosecuzione da parte del ricorrente delle gestione di sinistri stradali e attuali e concreti contatti con i presunti sodali, né con compagnie assicurativi o loro esponenti. Valore sintomatico dell'errore di valutazione del Tribunale si desume dal mancato rilievo di analoghi profili cautelari in capo agli altri asseriti complici, oltre alla mancata considerazione di circostanze di assoluto rilievo quali la incensuratezza del ricorrente, la individuazione di tutti i beni e le provviste economiche da sottoporre a sequestro specificamente riferibili al EL EZ e l'avvenuta proposizione di querele nei confronti del ricorrente e del ER da parte di tutte le compagnie assicurative, tale da rendere estremamente difficile continuare la gestione dell'attività riguardante le pratiche assicurative. 3.8. Con l'ottavo motivo, in relazione al giudizio di adeguatezza della massima misura cautelare, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione essendo solo assertivamente affermata da parte del Tribunale l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, senza alcun riferimento a specifiche circostanze che giustifichino l'inadeguatezza di ogni minor misura. 5 4. Nell'interesse di DA LA si deducono i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. quanto alla inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero. In particolare, manca la specificità della richiesta riferita al ricorrente in relazione al quale l'impugnazione richiama la richiesta cautelare in punto di attualità e concretezza delle esigenze, limitandosi - quanto alla adeguatezza della misura carceraria - a ritenere adeguata quella domiciliare per gli altri indagati. 4.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle operazioni di estrazione ed acquisizione dei dati dalla utenza in uso a LE EL EZ, oggetto di sequestro;
violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., 254 e 191 cod. proc. pen. Le operazioni in questione hanno dato luogo a procedimento ex art. 360 cod. proc. pen. notificato al solo LE EL EZ, così precludendo al ricorrente l'esercizio delle proprie facoltà difensive con conseguente inutilizzabilità nei suoi confronti dei dati così ottenuti ai fini della gravità indiziaria. Inoltre, erroneamente il Tribunale considera la messaggistica estrapolata come documento e il rigetto da parte del Tribunale della eccezione di inutilizzabilità centrata sulla illegittimità del sequestro del telefono - che, secondo il Tribunale, doveva dirigersi contro il relativo decreto - è errato in relazione alla posizione del ricorrente, posto che il decreto di sequestro è stato notificato al solo EL EZ, risultando connotato da estrema genericità. 4.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 416 cod. pen., artt. 273, 292 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato di associazione per delinquere. Il Tribunale inferisce l'esistenza della associazione principalmente dalle dinamiche dei cosiddetti reati-scopo, percorso facilmente confutabile alla luce della eterogeneità sia soggettiva che oggettiva dei reati contestati, così determinando l'illogicità delle conclusioni del Tribunale. Inoltre, II Tribunale ha omesso di valutare l'assenza di incolpazione alle società ritenute a disposizione dell'associazione, l'esclusione di TI e VO dalla struttura associativa e del dato storico che la società "Lumada" per il tramite del centro "Polaris", sia stata interessata a una sola condotta anche in maniera diretta;
è stata poi confusa la posizione del dott. Luca DR e quella del dott. TO NC IA DR, quest'ultimo dipendente del CIM locale rispetto al quale non si registra alcun contatto con DA PA. Nel delineare l'associazione criminosa il Tribunale ha omesso di motivare sulla permanenza dell'accordo indipendentemente dalla commissione dei singoli reati, sul programma criminoso e sul momento di condivisione, oltre alla struttura associativa e la genesi della associazione. 6 4.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen. e assenza di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente alla associazione. Il Tribunale non indica gli elementi indiziari specifici dai quali tragga il proprio convincimento, limitandosi a enucleare una serie di condotte tutte rappresentative dello schema tipico del concorso nel reato, risultando che il EL pezzo scegliesse volta per volta í propri correi, a seconda delle sue necessità, senza che tra questi vi fosse alcuna intesa. EL resto, dalla stessa descrizione dei capi di imputazione risulta che presso il centro "Polaris" si è svolta una sola visita e nessun professionista che sia coinvolto nei capi dì imputazione - ad eccezione del capo 32 - è vicino o ha avuto rapporti con detto centro ovvero con "Lumada srl". 4.5. Con il quinto motivo violazione dell'art. 351 cod. proc. pen., 273, 292 cod. proc. pen. in relazione alla condotta di partecipazione, essendosi valorizzata una relazione di servizio del Luogotenente Mauro Masiello, riportata nella richiesta di autorizzazione di intercettazione telefonica del 10.5.2021 proveniente da fonte anonima che, pertanto, non può essere posta a base della gravità indiziarla ma che risulta essere stata evidenziata alla pagina 60 della ordinanza impugnata in riferimento alla condotta partecipativa. In ogni caso, successivamente a tale annotazione la stessa Guardia di Finanza nella annotazione del 10.12.2021 esclude LA dalla compagine associativa e la !abilità indiziaria in relazione alla corruzione in atti giudiziari riverbera i suoi effetti sulla partecipazione associativa. Quanto alla incolpazione sub 2, la condotta, afferisce ad un momento successivo alla consumazione del reato non implicando alcuna partecipazione truffaldina del ricorrente. 4.6. Con il sesto motivo - in relazione ai capi 31 e 32 - si deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. E' stata ritenuta la falsità della perizia a firma del dott. DR senza alcuna specifica emergenza a riguardo, assumendo che la proposta fatta dal EL EZ al LA sia stata veicolata facendola propria da quest'ultimo al DR, senza alcun riscontro di contatti tra LA e DR, non desumibili dal semplice esito della perizia. Quanto al reato di corruzione in atti giudiziari difetta l'elemento dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale. 4.7. Con il settimo motivo - in relazione alle esigenze cautelari - violazione di legge e mancanza della motivazione. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni difensive a riguardo dell'assenza di condotte del LA successive alle perquisizioni, senza 7 dimostrare che le dinamiche evidenziate possano influire sulla prognosi di reiterazione del reato e di prossimità del pericolo. L'assunto incentrato sulla posizione del Pariseila a pg. 77 della ordinanza è del tutto scollegato dal compendio indiziario, non riscontrandosi - come detto ad eccezione del capo 32 - alcun intervento di medici operanti all'interno del centro "Polaris" e senza alcun riscontro di contatti tra il ricorrente e il dott. TO NC IA DR;
né spiegandosi perché competenze lavorative siano legate al pericolo di commissione di ulteriori reati. 4.8. Con l'ottavo motivo - in relazione alla adeguatezza della misura autocustodiale - violazione di legge e vizio della motivazione essendosi omessa quella sulla proporzionalità della misura adottata rispetto alla correlazione professionale della condotta e in assenza di precedenti e successive condotte. 5. Nell'interesse di AF ER si deducono i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 310 e 581 cod. proc. pen. in relazione alla assenza di specificità dell'appello del Pubblico Ministero meramente reiterativo della precedente richiesta cautelare. 5.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 271 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. e vizio dì motivazione sulla dedotta inutilizzabilità degli esiti captativi acquisiti a carico del ER con decreto autorizzatìvo del GIP del 19/08/2021 (RIT 759/2011) e successivi decreti di proroga. Il Tribunale ha omesso di valutare la dedotta eccezione di inutilizzabilità ritualmente formulata con memoria trasmessa a mezzo pec in data 3 maggio 2024. La richiesta di autorizzazione della intercettazione sulla utenza del ER non si fondava su indizi di reato che attingessero il ER, ma era meramente esplorativa nell'ambito dell'individuazione di possibili provenienze delittuose delle provviste oggetto di riciclaggio dì cui era sospettato il EL EZ e la motivazione del decreto autorizzativo è del tutto priva di riferimento a gravi indizi di reato, così incorrendosi in una ipotesi di intercettazione autorizzata al di fuori dei casi consentiti. 5.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 407 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle acquisizioni avvenute oltre il termine previsto per la conclusione delle indagini. Anche tale questione è stata sollevata con la medesima predetta memoria difensiva ma esaminata per come posta dalla difesa di EL EZ, non avvedendosi che la produzione documentale in udienza del Pubblico Ministero non toccava gli argomenti difensivi dedotti con la memoria difensiva. Cosicché, in presenza di iscrizione del ER in data 6.10.2021 e aggiornamento della iscrizione in data 21.10.2021, in assenza di provvedimenti di proroga dei termini di indagine, non potevano considerarsi inutilizzabili gli esiti 8 probatori acquisiti oltre il 21 aprile 2022, segnatamente tutta la documentazione inerente alla trattazione dei singoli sinistri, comprensiva delle comunicazioni telematiche con i preposti alle liquidazioni, non residuando quindi alcun elemento di rilievo per sostenere qualche coinvolgimento nelle ipotesi di reato per le quali si procede e, in specie, per quelle di cui all'art. 642 cod. pen. 5.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla dedotta nullità della attività di estrapolazione dei dati compiuta il 9.2.2022 di copia dei dispositivi in uso al ricorrente e sottoposti a sequestro il 13.1.2022 e inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili ai quali non è stato consentito dì partecipare al ricorrente e ai suoi difensori. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto trattarsi di accertamenti ripetibili e in presenza di elementi posti a base della ritenuta esistenza di rapporti tra ER e ZE, fondati la gravità indiziaria relativa al reato associativo e alle truffe. 5.5. Con il quinto motivo violazione dell'art. 416 cod. pen. e degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza indiziaria della associazione per delinquere e della partecipazione ad essa del ricorrente, dedotta unicamente dalla ricorrenza del contributo nella gestione delle pratiche risarcitorie considerate fraudolente, senza la ricorrenza del programma criminoso, non desumibile dal mero esercizio della correlata attività professionale, facendosi coincidere la partecipazione associativa con il concorso nel reato. 5.6. Con il sesto motivo - in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 642 cod. pen. sub 2, 5, 20, 21 e 26 - violazione degli artt. 110, 642 cod. pen., 125 e 273 cod. proc. pen. con riguardo alla consapevolezza dell'immutatio veri e sull'assenza dell'elemento psicologico del concorrente nel reato;
vizio cumulativo della motivazione. Al ER non è mai attribuito un concorso morale nella falsificazione della documentazione prodotta alle assicurazioni e apodittico è il giudizio di inverosimiglianza della non consapevolezza del ER dell'attività di frode commessa da altri. 5.7. Con il settimo motivo - in relazione alle esigenze cautelari - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza degli elementi da cui desumere le esigenze cautelari. L'argomento speso dal Tribunale per ancorare l'attualità delle esigenze è palesemente contraddittorio e illogico: la carenza di prova, derivante dall'interruzione dell'attività investigativa dopo la perquisizione con contestuale sequestro ei cellulari dei 13.01.2022, non può costituire dimostrazione della prosecuzione dell'attività illecita, a meno di una illegittima presunzione. 9 Inoltre è apodittica l'affermazione per la quale legami e conoscenze del ER nell'ambito assicurativo giustifichino la prognosi di reiterazione criminosa;
come pure che la stessa possa poggiarsi sulla protesta del ER a fronte della chiusura di ogni rapporto opposta dal sistema assicurativo. Infine, la permanenza dell'associazione resta del tutto apoditticamente affermata e il dato formale non può agganciarsi alla attualità delle esigenze. 5.8. Con l'ottavo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al giudizio di adeguatezza della massima misura adottata, mancando il dato da cui inferire che "sinora" il ER abbia "continuato a gestire rapporti illeciti" e l'affermazione sulla mera possibilità che l'indagato possa farlo anche da casa attraverso mezzo telematico è priva di giustificazione, stante la chiusura dei rapporti con le compagnie assicuratrici e considerata l'ultima condotta risalente al 2020. 6. Nell'interesse di PO VO si deducono i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla provvista indiziaria. La mancanza di conoscenza delle dinamiche antecedenti alla fase di definizione del sinistro, alla quale soltanto partecipa il VO, e l'assenza di contatti di questi con altri presunti concorrenti comporta la carenza indiziaria in ordine al reato sub 2. Analogamente, quanto al reato sub 20, deve dedursi la irrilevanza dell'intervento del ricorrente nella sola fase definitoria, peraltro percependo le somme che gli spettavano, regolarmente fatturate. 6.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha omesso di motivare la sussistenza del pericolo cautelare in presenza di reati risalenti al 2018 e 2020, apparentemente richiamando un vetusto precedente non correlabíle e facendo apodittico riferimento al solo fatto di poter commettere reati attraverso la società a lui riconducibile. 6.3. Con il terzo motivo inosservanza di legge penale e processuale in relazione alla dedotta inutilizzabilità del materiale investigativo in assenza di proroghe dei termini di indagine e alla mancanza di presupposti allo svolgimento delle attività tecniche di intercettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LE EL EZ 1 0 1.1. Il primo motivo sull'inammissibilità dell'appello del P.M. è manifestamente infondato. 1.1.1. Il primo giudice aveva condiviso l'impianto indiziario, rigettando le richieste cautelari sotto il profilo delle esigenze cautelar' considerando la risalenza delle condotte e la astrattezza del pericolo cautelare rispetto alla cessazione delle condotte al momento della effettuazione in data 13.1.2022 delle perquisizioni, non essendo individuati i soggetti diversi da quelli identificati che avrebbero prestato ausilio al EL EZ (v. pg.2 della ordinanza). 1.1.2. Ritiene questo Collegio che la ordinanza ha correttamente rigettato la comune deduzione difensiva a riguardo della inammissibilità dell'appello del P.M., rilevando che questi ha richiamato il contenuto della richiesta cautelare solo per i gravi indizi, rilevando la genericità delle ragioni poste a base del diniego delle esigenze rispetto alle quali espone la illustrazione da parte dell'appello dei motivi che avevano giustificato la richiesta sotto il profilo delle esigenze con riguardo alle posizioni degli indagati oggetto dell'appello, illustrando il pericolo cautelare anche dopo le perquisizioni con riguardo a TI e VO e allo stesso EL EZ. 1.2. Il secondo motivo riguardante l'inutilizzabilità delle acquisizioni per scadenza del termine delle indagini è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente rigettato le comuni deduzioni difensive sulla base dell' orientamento - dal quale non vi è ragione per discostarsi - secondo cui, ai finì della legittimità della proroga del termine per il completamento delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., è necessario solo che la relativa richiesta, da parte del pubblico ministero, sia anteriore alla scadenza del termine anzidetto, mentre l'ordinanza con la quale la stessa proroga è disposta può essere anche successiva a quella scadenza, avendo essa un effetto retroattivo sanante sugli atti d'indagine nel frattempo effettuati (Sez. 3, n. 37729 del 13/07/2022, Rv. 283695; Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, Pollice, Rv. 277938). 1.3. Il terzo motivo sulla inutilizzabilità delle acquisizioni dal telefono cellulare del ricorrente è infondato. Invero, non solo del tutto condivisibile è l'assunto della ordinanza che rigetta le deduzioni mosse al decreto di sequestro sulla base del quale sono state acquisite le conversazioni in chat negli apparecchi cellulari, sul rilievo che tale atto non era stato impugnato nella sede propria a seguito della sua esecuzione, così non potendosi rilevare nullità senza la rimozione dell'atto che aveva determinato le acquisizioni. Inoltre, neanche può essere apprezzato il rilievo difensivo che fa leva sulla inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. delle medesime acquisizioni secondo quanto condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017, Aslo, Rv. 268991 secondo cui, in ogni caso, «come rilevato da tempo dalla 11 giurisprudenza di questa Corte, l'annullamento del sequestro non impedisce l'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti ma solo il mantenimento del sequestro (Cass. Sez. 3, n. 8762 del 19/12/2002, dep.2003, Rv. 223739; in senso conforme anche Sez. 2, Sentenza n. 40831 del 09/09/2016, Rv. 267610). Gli elementi probatori acquisiti in virtù di un sequestro probatorio successivamente annullato non possono rientrare nell'orbita delle prove illegittimamente acquisite in quanto l'art. 191 cod. proc. pen. nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, sì riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sé e per sé illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previste dalla legge (Cass. Sez. 6, n. 3460 del 13/02/1998, Rv. 210089; Sez. 3, n. 7747 del 30/04/1999, Rv. 214162; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Rv. 241318)». 1.4. Il quarto motivo sulla provvista indiziaria riguardante l'associazione per delinquere è generica ed in fatto rispetto alla ricostruzione operata dal Tribunale (v. pg. 54 e ss.) che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, sulla base delle condotte dei reati-fine, ritenute sintomatiche del legame associativo ha individuato il ricorrente quale capo e promotore che individuava i sinistri da manipolare ai fini assicurativi dando disposizioni operative al riguardo, il De ME quale agente di p.g. destinato a redigere false annotazioni sui sinistri, il LA quale addetto al reperimento della documentazione sanitaria a supporto dei falsi incidenti, lo ER quale soggetto che si occupava di intervenire al momento della liquidazione dei sinistri nel trattare con le compagnie assicurative. 1.5. Il quinto motivo, riguardante i capi 31 e 32, è inammissibile in quanto sostanzialmente versato in fatto rispetto alla non illogica ricostruzione indiziaria basata sull'offerta di 15mila euro espressa dal EL EZ al LA - che già gli aveva richiesto mille euro - perché venisse comunicata al CT nominato dott. DR e sul raggiungimento dell'obiettivo considerando la percentuale di invalidità attribuita alla RC (50%) prossima a quella (55%) prospettata da EL EZ, che qualifica il CT come suo amico fatto nominare, comunicando alla RC che la visita si sarebbe tenuta presso il poliambulatorio "Polaris". 1.6. Il sesto motivo, riguardante l'autoriciclaggio, è inammissibile perché genericamente versato in fatto rispetto alla non illogica ricostruzione riguardante il capo 35 - segnatamente la lettera c) del capo, riguardante gli acquisti immobiliari. Invero, la ordinanza dopo aver dato ha dato conto della circostanza che gli 887.000,00 euro impiegati nell'acquisto degli immobili rientravano nell'ammontare complessivo illecito percepito dal EL EZ in relazione alle frodi per cui vi è incolpazione, pari ad euro 3.042.500, ha analizzato i rilievi difensivi supportati dalla consulenza tecnica, ineccepibilmente ricollegando la riscossione dei profitti 12 illeciti provenienti dai sinistri agli acquisti immobiliari, sia per il collegamento tra il loro conseguimento e gli immediati successivi acquisti (nel 2021), sia - per l'acquisto del 2020 di un appartamento - considerando il fatturato esiguo conseguito nel 2020, salva la somma di 500mila euro relativa ad operazione sospetta riguardante il trasferimento a EL EZ di detta somma, parte del più cospicuo risarcimento erogato nei confronti di LL AR;
infine, quanto agli acquisti nel 2022 e 2023 indicati nell'ordinanza, si considera ineccepibilmente che l'utile dì esercizio 2022 risulta di poco superiore rispetto all'ammontare complessivo del valore dei beni acquistati, così potendosi desumere l'utilizzo di proventi illeciti derivanti dagli anni precedenti, peraltro, non tutti riscontrati in contabilità. 1.7. Il settimo motivo sul pericolo cautelare è infondato. 1.7.1. Questo Collegio condivide l'orientamento di legittimità, posto a base della decisione impugnata, secondo il quale, in tema dì misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato dì cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216); ancora, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett, c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). 1.7.2. Il Tribunale, dopo aver rilevato che l'attività investigativa si è fermata a seguito delle perquisizioni e del rilevamento dei dati dai cellulari e, non illogicamente, per questo non sono state rilevate ulteriori condotte illecite, ha considerato le modalità della condotta (spregiudicatezza, perseverazione nonostante i rigetti delle istanze, ricerca e coltivazione di entrature all'interno delle compagnie assicurative, invenzione dei sinistri e falsificazione di cartelle cliniche e certificati medici), a dispetto del tempo decorso, ritenuto peraltro non 13 particolarmente significativo. Inoltre, si dà rilievo alla partecipazione degli indagati ad una associazione a delinquere strutturata e organizzata che si avvale anche di soggetti esterni. Quanto al EL EZ - del tutto correttamente - è valorizzata la sua posizione apicale, il suo attivismo propulsore, la attività di riciclaggio svolta fino a tempi recenti (2022/2023), il trasferimento della società coinvolta a persona a lui vicina e disponibile e la costituzione di un trust con i beni acquistati con i proventi illeciti. Ritiene questo Collegio che le argomentazioni espresse da! Tribunale in relazione alla specifica posizione del EL EZ si sottraggono, pertanto, alle censure del ricorrente il cui presupposto è costituito dalla mancata individuazione, da parte del Tribunale, di una occasione prossima per compiere delitti della stessa specie. 2.8. L'ottavo motivo sul giudizio di adeguatezza della misura in carcere è fondato in quanto «la gravità e il numero dei reati commessi nonché il ruolo di primo piano» (v. pg. 76 della ordinanza impugnata) non giustificano correttamente la custodia in carcere applicata, non considerando il parametro di ultima ratio di tale misura e il principio del minor sacrificio, mancandosi di spiegare l'assoluta necessità della massima misura cautelare, secondo l'orientamento per il quale l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura (Sez. 1, n. 30561 del 15/07/2010, Micetti, Rv. 248322), tanto che la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte dei sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo(Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615). 2.9. L'ordinanza nei confronti di LE EL EZ deve essere pertanto annullata limitatamente al giudizio di adeguatezza della misura della custodia in carcere con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. 3. Il ricorso di DA LA. 3.1. Quanto al primo motivo devono essere richiamate le considerazioni già svolte in ordine all'analogo motivo proposto nel precedente ricorso. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, innanzitutto, l'estrazione di dati dall'apparecchio cellulare non è atto irripetibile secondo il 14 condivisibile orientamento per il quale l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072). Quanto alla dedotta genericità del decreto di sequestro, vanno richiamate le già sopra esposte considerazioni sull'analogo motivo proposto dal precedente ricorso. 3.3. Il terzo, quarto e quinto motivo, sulla gravità indiziaria sull'associazione e sulla partecipazione associativa del ricorrente sono genericamente proposti per ragioni in fatto, richiamandosi a quanto già detto in relazione all'analogo motivo proposto dal precedente ricorso quanto alla sussistenza della associazione criminosa. Quanto alla partecipazione del ricorrente, la ordinanza Individua, senza incorrere in vizi logici e giuridici, il LA quale soggetto a completa disposizione dell'organizzazione secondo indici fattuali puntualmente indicati desunti dalle singole vicende esaminate che documentano il grado di collaborazione del ricorrente con il EL EZ e lo ER (v. pg. 29 e ss.) e dal modus operandi secondo il quale opera - servendosi del poliziotto De ME, al quale chiede di correggere alcune relazioni, di stilare relazioni o annotazioni relative a incidenti stradali falsi e in cambio elargisce utilità corruttive. Inoltre, è valorizzata la disponibilità del ricorrente a svolgere le funzioni più disparate nell'ambito del sodalizio e, infine, la sua partecipazione alla spartizione dell'illecito profitto. Rispetto a tale quadro legittimamente assunto, generica è la censura che si appunta sulla annotazione di polizia giudiziaria redatta dal Luogotenente Masiello e sulla successiva annotazione del 10.12.2021. 3.4. Quanto al sesto motivo, sui capi 31 e 32, devono essere richiamate le valutazioni già espresse per l'analogo motivo di EL EZ. 3.5. Il settimo motivo, sulle esigenze cautelari, è fondato. Oltre le considerazioni generali sopra riportate, per l'indagato (v. pg. 77) si valorizza il suo ruolo trasversale nell'associazione e la messa a disposizione dell'ambulatorio "Polarís" attraverso il quale potrebbe reiterare le condotte, oltre alla gravità delle stesse. 15 Ritiene questo Collegio che la motivazione non possa essere condivisa nella parte in cui considera, senza alcuna giustificazione, intrinsecamente criminosa la disponibilità dell'ambulatorio e la stessa attività professionale. 3.6. L'ottavo motivo sulla adeguatezza della misura adottata è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo. 3.7. Pertanto, la ordinanza nei confronti di DA LA deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. 4. Il ricorso di AF ER. 4.1. In relazione al primo motivo sulla inammissibilità dell'appello del P.M. devono essere richiamate le valutazioni già espresse in relazione all'analogo motivo proposto dal ricorrente EL ZO. 4.2. Il secondo motivo sulla inutilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile. La memoria difensiva richiamata dal ricorrente non risulta dal provvedimento né allegata al ricorso, così già potendosi designare un vizio di genericità del ricorso. In ogni caso, il suo reperimento in atti consente di rilevare la dedotta eccezione, però priva della sua specifica incidenza sul compendio captativo considerato, limitandosi la censura alla illegittimità dell'originario decreto di autorizzazione delle intercettazioni, e successive proroghe, sulla utenza del ER, secondo la difesa, non attinto da indizi di reato. Anche sotto questo ultimo aspetto - in ogni caso - la eccezione risulta palesemente infondata in ragione del costante orientamento secondo il quale i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie a mezzo di virus informatico), attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354), cosicché deve essere rilevata l'inammissibilità del motivo proposto secondo l'orientamento per il quale, in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745). 16 4.3. Il terzo motivo è genericamente proposto in quanto anche in questo caso non è specificato - neanche nella memoria richiamata - l'atto investigativo successivo al termine, richiamandosi solo il suo contenuto. 4.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte sull'analogo motivo proposto dal ricorso EL ZO sulla pretesa irripetibilità degli accertamenti tecnici. 4.5. Il quinto motivo sulla sussistenza della associazione per delinquere e sulla partecipazione ad essa del ricorrente è generico e in fatto, richiamandosi quanto già esposto in ordine all'analogo motivo proposto dal ricorso EL ZO quanto alla esistenza dell'organizzazione criminosa. Quanto alla partecipazione ad essa del ricorrente, senza incorrere in vizi logici e giuridici, la ordinanza la individua nel rivestito ruolo di partecipe alla fase di definizione e liquidazione dei sinistri, segnatamente attraverso i consolidati rapporti amicali tenuti con ZO ZE, responsabile dei sinistri complessi del Gruppo Cattolica Assicurazioni, che si impegna ad acquisire presso di sé, anche facendo specifiche richieste ai suoi colleghi, le pratiche dei sinistri di interesse del gruppo riconducibile a EL EZ, così assicurando il buon esito delle pratiche assicurative;
come pure attraverso i rapporti di AF Pistola, dirigente della IP SA ( v. pg. 63 della ordinanza). 4.6. Il sesto motivo è inammissibile rispetto all'individuato contributo dato dal ricorrente al reato concorsuale in una sua determinata fase. Essendo correttamente designata la irrilevanza del suo mancato coinvolgimento nelle fattispecie di immutatio veri, avendo un ruolo diverso nell'associazione e nella commissione delle singole truffe assicurative, rispetto alle quali rilevano gli ingenti risarcimenti che egli riesce ad ottenere attraverso le sue entrature nelle compagnie assicurative, nonostante gli incidenti siano oggetto di una vera e propria messinscena, della quale non illogicamente la ordinanza afferma la consapevolezza da parte dello ER in rapporto alle dinamiche risarcitorie alle quali partecipa a seguito dei rilievi ispettivi sui sinistri e della compulsata acquisizione degli stessi da parte del ZE. 4.7. Il settimo motivo sulle esigenze cautelari è fondato. Oltre le considerazioni d'ordine generale sopra riportate, per quanto riguarda il ricorrente (v. pg. 76) la ordinanza valorizza il ruolo strategico nell'ambito dei rapporti con le assicurazioni, il precedente specifico per truffa e falsità in scrittura privata e l'impegno professionale ancora in atto, rispetto al quale è dato rilievo alla presentazione da parte sua di esposti a seguito dei sospetti nutriti dalle compagnie. Ritiene questo Collegio che la motivazione non può essere condivisa in relazione alla ingiustificata ritenuta intrinseca criminosità della attività professionale del ricorrente. 17 4.8. L'ottavo motivo sulla adeguatezza della massima misura adottata è assorbito, in ogni caso, dovendosi rilevare - rispetto alla massima misura applicata - la mancata considerazione che i contatti con l'esterno possono essere impediti con apposite prescrizioni e l'omessa considerazione dei principi di diritto già richiamati in relazione alla posizione del EL EZ. 4.9. Pertanto, l'ordinanza nei confronti di AF ER deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. 5. Il ricorso di PO AN. 5.1. Il primo motivo sulla provvista indiziaria è genericamente proposto per ragioni in fatto. Quanto al reato di cui al capo 2 il contributo causale del ricorrente è correttamente individuato nel suo determinante intervento con lo ER nella trattativa con l'assicuratore, con ZE che fa di tutto per farsi assegnare la pratica del sinistro milionario, con la liquidazione anche alla VO&Co di ben 250.000 euro. Quanto al reato di cui al capo 20 incensurabile è la valutazione del coinvolgimento del ricorrente: dopo ben tre rigetti di richieste di risarcimento formulate da altri studi legali, solo con l'intervento della VO&Co e delle entrature dello ER - ovvero attraverso il ZE che fa trasferire la pratica da Milano a Verona -, con una diretta interlocuzione tra il ZE e la VO&Co, avviene la liquidazione del sinistro falsamente ricostruito per 600.000 euro dei quali 500.000 vanno al EL EZ e consorte e 73.200 alla VO&Co. 5.2. Il secondo motivo sulle esigenze è fondato. L'ordinanza valorizza il ruolo determinante del ricorrente in due frodi lucrogenetiche per la sua società e la sua collaborazione con ER, riferita a reati commessi nel 2020 e 2018. Ebbene, tale valutazione non dà correttamente conto della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, non valendo a proposito il riferimento alla disponibilità in capo al ricorrente di una società di cui non è accertata l'intrinseca strumentale criminosità. 5.3. Il terzo motivo sulla inutilizzabilità degli atti investigativi è palesemente generico. 5.4. Pertanto, l'ordinanza nei confronti di PO VO deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. 18
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 22/10/2024.