Ordinanza cautelare 14 dicembre 2023
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2023, proposto da EN NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto di Istruzione Superiore “AN-NO-Pascal-Comi-Forti” di RA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
IN De UR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Avviso Pubblico prot. n. 0011110/2023 del 28 settembre 2023 “finalizzato all''individuazione di personale interno o esterno per il conferimento dell''incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione come previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii” ,
- di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto di Istruzione Superiore i I S AN NO RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. GI NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con avviso pubblico prot. n. 0011110/2023 del 28/09/2023, l’Istituto d’Istruzione Statale Superiore “AN-NO-Pascal-Comi-Forti” di RA rendeva noto di aprire una procedura di selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non continuativa tramite stipula di contratto di prestazione d’opera per reperire un “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)” ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 32 del decreto legislativo citato; l’avviso era rivolto al personale interno dell’istituto scolastico, al personale interno di scuole vicine nonché ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e/o esperti in materia e alla procedura selettiva partecipavano il ricorrente (EN NI, docente presso l’Istituto Scolastico resistente) e l’odierno controinteressato (IN De UR, docente presso un vicino Istituto Scolastico).
Il ricorrente veniva ammesso alla fase di comparazione delle schede valutative e in tale sede otteneva il punteggio di 43, mentre il controinteressato otteneva il punteggio di 94, così come risulta dal verbale del Consiglio d’Istituto del 16/11/2023 (All. 10 al ricorso).
All’esito della procedura selettiva, con comunicazione prot. n. 0012015 del 11/10/2023, l’Istituto Scolastico comunicava al ricorrente e al Prof. IN De UR che l’incarico sarebbe stato affidato a quest’ultimo; in data 23/10/2023 veniva quindi stipulato il contratto tra l’Istituto Scolastico e il controinteressato.
2. Avverso il predetto avviso pubblico è insorto il ricorrente, il quale, con il presente ricorso (notificato all’Amministrazione e al controinteressato in data 22/11/2023 e depositato in pari data), premesso che egli vanta una ampia esperienza nel settore avendo ricoperto negli anni pregressi lo stesso ruolo di R.S.P.P., affida il gravame alle seguenti censure.
I. Violazione art. 32 del d.lgs. n. 81/2008. Violazione art. 35 d.lgs n. 165/2001. Violazione del Quaderno n. 3 del novembre 2020 del Miur. Eccesso di potere per sviamento della Funzione Pubblica. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Cattivo uso del potere tecnico-discrezionale da parte della Amministrazione Scolastica. Perplessità.
In primo luogo, il ricorrente ritiene che l’Istituto Scolastico resistente, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 81/2008 avrebbe dovuto affidare con priorità l’incarico in questione a un soggetto interno all’istituto; l’avviso pubblico impugnato sarebbe, pertanto, viziato perché si rivolge indistintamente a soggetti interni ed esterni all’Istituto, ponendosi così altresì in contrasto con i principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 sul reclutamento del personale, che impongono in capo alle pubbliche amministrazioni obblighi di pubblicità e trasparenza e con il disposto di cui all’art. 7, comma 6, lett. b), del D. Lgs. 165/2001 ai sensi del quale prima di affidare incarichi all’esterno l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
Nell’avviso pubblico impugnato, invero, non si darebbe atto di una preventiva istruttoria o ricognizione tesa ad individuare personale interno per l’affidamento in via prioritaria del ruolo di R.S.P.P.; al contrario, ove ciò fosse stato effettuato, il ricorrente sarebbe stato certamente preferito nella nomina, in quanto membro interno all’Istituto, con vasta esperienza e con precedenti incarichi di R.S.P.P.
II. Violazione art. 3 L. 241/1990. Violazione art. 97 Cost. sotto i profili di buon andamento e imparzialità della P.A. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per sviamento della funzione pubblica.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione dell’avviso pubblico impugnato; invero, non sarebbero sufficienti i richiami ai verbali del Consiglio di Istituto ove si è deliberata la procedura per il reclutamento del R.S.P.P., sussistendo una evidente divisione dei ruoli tra il Consiglio di Istituto e il dirigente scolastico, unico soggetto titolare del potere decisionale in tale settore, non delegabile a terzi.
L’Amministrazione Scolastica, inoltre, non avrebbe effettuato alcuna comparazione dei titoli di preferenza dei concorrenti; l’atto di conferimento dell’incarico e il contratto stipulato, inoltre, non esplicitano l’iter motivazionale né tantomeno le ragioni di preferenza del controinteressato rispetto al ricorrente.
III. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca.
La decisione dell’Istituto Scolastico di adottare un avviso pubblico rivolto anche a soggetti esterni sarebbe, infine, viziata perché contraddittoria; nella precedente determina a contrarre in
affidamento diretto prot. n. 0012270 del 16/01/2023, infatti, era stato lo stesso Istituto Scolastico a ritenersi obbligato a cercare al suo interno adeguate professionalità per l’affidamento degli incarichi di Responsabile della protezione dei dati personali e di Data Protection Officer.
IV. Sul danno del ricorrente.
In definitiva, secondo la tesi attorea, l’Istituto Scolastico, nell’individuazione del controinteressato come R.S.P.P., avrebbe cagionato al ricorrente un danno da mancato guadagno pari ad € 3.400,00 (come da offerta economica avanzata dallo stesso) che costituirebbe, unitamente al danno curriculare, il danno patrimoniale di cui viene chiesto il risarcimento.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha depositato documentazione e una relazione predisposta dall’Istituto Scolastico.
4. In data 08/12/2023 il ricorrente ha depositato memorie di replica.
5. All’esito della camera di consiglio del 13/12/2023 il Tribunale ha adottato l’ordinanza n. 238 del 14/12/2023 con cui ha respinto la domanda cautelare per difetto dei requisiti di legge.
6. Da ultimo, alla udienza straordinaria di smaltimento del 13/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso nel suo complesso è infondato e da respingere.
8. In via preliminare, il Collegio osserva che il ricorrente, benché abbia notificato il gravame anche al controinteressato, nell’epigrafe del ricorso ha indicato come atto impugnato unicamente l’avviso pubblico prot. n. 0011110/2023 del 28/09/2023 e non anche il successivo atto di conferimento dell’incarico al controinteressato; da questo punto di vista, pertanto, il gravame potrebbe essere considerato inammissibile per carenza di interesse non essendo stati ritualmente impugnati gli atti successivi lesivi della posizione giuridica di parte ricorrente; stante l’infondatezza nel merito del gravame, tuttavia, il Collegio ritiene di poter superare tale profilo di rito, esaminando nel merito le censure proposte, le quali possono essere trattate congiuntamente in ragione della connessione sussistente tra le stesse.
9. In primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione delle norme di legge in base alle quali, a suo dire, l’Amministrazione scolastica, prima di affidare l’incarico in questione a un soggetto esterno al proprio plesso, avrebbe dovuto preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno; invero, secondo la tesi del ricorrente, se l’Amministrazione avesse svolto la suddetta attività istruttoria, avrebbe certamente deciso di affidargli l’incarico, in quanto egli è un membro interno all’Istituto con una vasta esperienza in materia e con precedenti incarichi di R.S.P.P.
La doglianza è infondata, stante l’insussistenza del dedotto obbligo a contrarre o comunque del diritto di preferenza a favore del ricorrente.
L’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008, infatti, stabilisce che:
“Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti”.
La disposizione in commento, quindi, prevede che negli istituti di istruzione il datore di lavoro che non abbia optato per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile di quel servizio, individuandolo tra le due seguenti categorie:
a) personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici di cui al medesimo articolo 32, che si dichiari disponibile;
b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
Da un punto di vista testuale, quindi, la situazione del personale interno all'unità scolastica (come appunto il ricorrente che è docente presso l’Istituto Scolastico resistente) e la situazione del personale interno ad una – diversa - unità scolastica (come il controinteressato che è docente in organico presso un’istituzione scolastica viciniore) è disciplinata in maniera identica: a favore di entrambe le categorie è, infatti, possibile l’affidamento dell’incarico nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non opti per lo svolgimento diretto dei relativi compiti. Pertanto, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente secondo la quale l’avviso non avrebbe dovuto essere esteso anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e/o esperti in materia, in ogni caso l’impugnato avviso di selezione e il successivo conferimento d’incarico a favore di un docente presso altro Istituto Scolastico devono ritenersi legittimi, in quanto aderenti al sopra riportato dato legislativo.
Né sussiste la dedotta violazione dell’art. 7, comma 6, lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, dopo aver “preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.
La disposizione in commento, infatti, non prevede un diritto del soggetto interno all’Amministrazione ad ottenere il conferimento dell’incarico, ma solamente che l’Amministrazione, prima di conferire l’incarico all’esterno, debba aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Ebbene, nel caso di specie, l’Istituto Scolastico ha diffusamente motivato le ragioni per le quali, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha valutato che non vi fossero al proprio interno adeguati profili cui poter affidare l’incarico e che, nello specifico, il profilo professionale del ricorrente non fosse idoneo allo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; come riportato in sede di memorie, infatti, a seguito dell’insediamento, il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto resistente dapprima avviava interlocuzioni con il ricorrente e, quindi, avendo riscontrato plurime inadempienze e irregolarità nello svolgimento dell’incarico precedentemente espletato come RSPP e dovendo procedere all’individuazione del nuovo RSPP, decideva di non procedere all’affidamento diretto dell’incarico a suo favore, ma di indire una procedura selettiva nel rispetto delle richiamate disposizioni di legge al fine di scegliere il miglior profilo professionale. Né in questa sede possono essere scrutinate nel dettaglio le contestazioni formulate nei confronti del ricorrente dall’Istituto Scolastico come invece parte ricorrente cerca di fare in sede di memorie di replica; ciò che conta è, infatti, che l’Istituto Scolastico, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia preferito indire una procedura selettiva anziché procedere al conferimento diretto dell’incarico a favore del ricorrente; detta scelta, invero, potrebbe essere considerata viziata solamente ove fosse provato che la stessa è illogica ovvero arbitraria, mentre, al contrario, dalla documentazione agli atti, emergono seri elementi che facevano dubitare dell’adeguata professionalità del ricorrente a svolgere l’incarico (così come risulta provato ex post dai punteggi attribuiti dopo l’indizione della procedura) con la conseguenza che l’opzione per la procedura selettiva controversa non può essere considerata irrazionale ovvero abnorme.
In ogni caso, come detto, alla fine l’incarico è stato conferito ad un docente di ruolo presso altro Istituto Scolastico e quindi a personale in servizio della pubblica amministrazione e non invece a un soggetto esterno.
10. In secondo luogo, quanto alla dedotta mancanza di motivazione dell’avviso pubblico impugnato, il Collegio evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, l’avviso pubblico non doveva contenere una analitica e dettagliata esposizione delle ragioni per le quali l’Istituto Scolastico aveva scelto di procedere alla procedura selettiva anziché procedere al conferimento diretto dell’incarico; invero, in base alle norme di legge sopra richiamate e ai principi generali in materia di affidamenti di incarichi, le procedure comparative devono ritenersi la modalità ordinaria di attribuzione degli incarichi, mentre i conferimenti diretti l’eccezione, con la conseguenza che sono questi ultimi a dover essere analiticamente motivati - dovendo l’Amministrazione spiegare le ragioni per le quali ha deciso di procedere al conferimento diretto dell’incarico a favore di un determinato soggetto – mentre quando si procedere ad indire una procedura selettiva, non è obbligatoria una specifica motivazione sul punto.
Per la stessa ragione, la circostanza che in passato l’Istituto Scolastico resistente abbia deciso di procedere al conferimento diretto dell’incarico anziché indire un avviso pubblico non può assumere alcuna rilevanza.
11. Infine, quanto alla dedotta carenza di istruttoria, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, vi è stata una effettiva comparazione tra i profili del ricorrente e del controinteressato, all’esito della quale il ricorrente otteneva il punteggio di 43, mentre il controinteressato otteneva il punteggio di 94; in particolare, nel verbale del Consiglio d’Istituto del 16/11/2023 (All. 10 al ricorso) è affermato che “ Le schede vengono sottoposte a tutti i presenti e il Prof. Valloni evidenzia che il punteggio della scheda di autovalutazione compilata dai due candidati è di 94/100 per il Prof De UR e 40/100 per il Prof NI. Il Dirigente Scolastico conclude affermando che, sulla base delle schede sopra menzionate, l’incarico di RSPP del Polo sarà affidato al Prof De UR IN”; per completezza, si osserva che è lo stesso ricorrente a produrre le schede di autovalutazione (All. 14 al ricorso) dalle quali appunto emerge che al controinteressato sono stati attribuiti 94 punti, mentre al ricorrente sono stati attribuiti solamente 43 punti.
L’Istituto Scolastico resistente, in definitiva, ha adeguatamente motivato il suo giudizio di preferenza nei confronti del controinteressato, tramite l’attribuzione a quest’ultimo di un punteggio più alto.
12. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
13. Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
GI NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NT | MA NI |
IL SEGRETARIO