CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASCA ROBERTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Per L'Udienza Del 12.1.2026 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250006767289000 CONSORZIO BONIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250006767289000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente contesta la cartella di pagamento n. 03420250006767289000, relativa alla tassa automobilistica per l'annualità 2021, per il veicolo Targa_1 in quanto residente all'epoca cui si riferisce il tributo in Calabria e non in Toscana.
Nelle more del procedimento la regione Toscana ha provveduto all'annullamento in autotutela del ruolo.
*
Con riferimento a ruolo n. 2025/001773, emesso dal Consorzio n. 5 Toscana a titolo di quota consortile anno 2023 il contribuente lamenta di non aver ricevuto che costituisce presupposto indefettibile ai fini dell'imposizione tributaria relativa al contributo di bonifica.
Conseguentemente, evidenzia come in tutti i casi in cui ciò oggetto di contestazione da parte del contribuente, il relativo onere probatorio incombe sull'ente consortile che è tenuto a motivare la sua pretesa e a evidenziare solo il miglioramento e la valorizzazione dei beni immobili che ricadono nell'area consortile e non può limitarsi, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, ai metri il tributo asserendo l'esistenza di un miglioramento fondiario.
Anche perché, secondo quanto sostenuto dal contribuente, l'ente consortile non ha allegato prova alcuna del beneficio menzionato, né tantomeno del necessario nesso causale tra questi e il necessario incremento del valore dell'immobile.
*
Si è proceduto da remoto su richiesta delle parti.
All'esito il procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' amministrazione regionale, con provvedimento adottato in data 13/05/2025 prima della notifica del ricorso avvenuta in data 16/07/2025, ha proceduto all'annullamento in autotutela del ruolo n.
2025/001805 relativo alla posizione oggetto del presente ricorso, disponendone quindi il discarico totale.
Secondo quanto in atti il relativo provvedimento di discarico è stato regolarmente trasmesso alla contribuente.
L' amministrazione ha altresì precisato che lo sgravio è avvenuto nelle more del procedimento di
“cartellazione”, già avviato in precedenza dall'Agente della riscossione. In tale fase, pur in presenza dell'adozione in autotutela del provvedimento di discarico, non è stato materialmente possibile bloccare la notifica della cartella, poiché la trasmissione dei flussi e l'elaborazione degli atti di riscossione risultavano già in corso.
Ne consegue dunque che la notifica della cartella, secondo quanto sopra precisato dall'amministrazione, non costituirebbe l'espressione di una pretesa sussistente ma solo l'effetto di un procedimento operativo meccanizzato e automatico, non più arrestabile al momento dell'annullamento.
Conseguentemente essendo il contenzioso sorto per un mero automatismo procedurale non imputabile all'Ente, possono dichiararsi interamente compensate le spese di giudizio.
Tanto premesso, deve dichiararsi non luogo a provvedere con conseguente sentenza di estinzione del procedimento.
*
Con riferimento invece a quanto lamentato dal contribuente relativamente al contributo di bonifica deve rilevarsi la violazione dell'articolo 14 comma 6-bis D.Lgs. 546/1992 , come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220, per difettoso radicamento da parte del ricorrente del contraddittorio con l'ente impositore Consorzio n. 5 Toscana Costa.
Il ricorso è diretto nei confronti dell'ente impositore che, con riferimento al Consorzio n. 5 Toscana Costa, non risulta chiamato in giudizio. Pertanto, attesa la violazione del citato articolo 14 deve dichiararsi il difettoso radicamento da parte del ricorrente e l'inammissibilità del ricorso con riferimento agli atti sottesi così come disposto dagli articoli 19 comma tre e dall'articolo 21 del decreto legislativo 546 del1992.
Anche in questo caso può procedersi alla compensazione delle spese di giudizio ritenendo sussistere giusti motivi per così procedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. così come richiamato dal secondo comma dell'articolo uno del decreto legislativo 546 del1992.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento al contenzioso instaurato con
Regione Toscana per cessata materia del contendere;
dichiara inammissibile il ricorso con riferimento al contenzioso nei confronti del Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASCA ROBERTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Per L'Udienza Del 12.1.2026 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250006767289000 CONSORZIO BONIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250006767289000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente contesta la cartella di pagamento n. 03420250006767289000, relativa alla tassa automobilistica per l'annualità 2021, per il veicolo Targa_1 in quanto residente all'epoca cui si riferisce il tributo in Calabria e non in Toscana.
Nelle more del procedimento la regione Toscana ha provveduto all'annullamento in autotutela del ruolo.
*
Con riferimento a ruolo n. 2025/001773, emesso dal Consorzio n. 5 Toscana a titolo di quota consortile anno 2023 il contribuente lamenta di non aver ricevuto che costituisce presupposto indefettibile ai fini dell'imposizione tributaria relativa al contributo di bonifica.
Conseguentemente, evidenzia come in tutti i casi in cui ciò oggetto di contestazione da parte del contribuente, il relativo onere probatorio incombe sull'ente consortile che è tenuto a motivare la sua pretesa e a evidenziare solo il miglioramento e la valorizzazione dei beni immobili che ricadono nell'area consortile e non può limitarsi, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, ai metri il tributo asserendo l'esistenza di un miglioramento fondiario.
Anche perché, secondo quanto sostenuto dal contribuente, l'ente consortile non ha allegato prova alcuna del beneficio menzionato, né tantomeno del necessario nesso causale tra questi e il necessario incremento del valore dell'immobile.
*
Si è proceduto da remoto su richiesta delle parti.
All'esito il procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' amministrazione regionale, con provvedimento adottato in data 13/05/2025 prima della notifica del ricorso avvenuta in data 16/07/2025, ha proceduto all'annullamento in autotutela del ruolo n.
2025/001805 relativo alla posizione oggetto del presente ricorso, disponendone quindi il discarico totale.
Secondo quanto in atti il relativo provvedimento di discarico è stato regolarmente trasmesso alla contribuente.
L' amministrazione ha altresì precisato che lo sgravio è avvenuto nelle more del procedimento di
“cartellazione”, già avviato in precedenza dall'Agente della riscossione. In tale fase, pur in presenza dell'adozione in autotutela del provvedimento di discarico, non è stato materialmente possibile bloccare la notifica della cartella, poiché la trasmissione dei flussi e l'elaborazione degli atti di riscossione risultavano già in corso.
Ne consegue dunque che la notifica della cartella, secondo quanto sopra precisato dall'amministrazione, non costituirebbe l'espressione di una pretesa sussistente ma solo l'effetto di un procedimento operativo meccanizzato e automatico, non più arrestabile al momento dell'annullamento.
Conseguentemente essendo il contenzioso sorto per un mero automatismo procedurale non imputabile all'Ente, possono dichiararsi interamente compensate le spese di giudizio.
Tanto premesso, deve dichiararsi non luogo a provvedere con conseguente sentenza di estinzione del procedimento.
*
Con riferimento invece a quanto lamentato dal contribuente relativamente al contributo di bonifica deve rilevarsi la violazione dell'articolo 14 comma 6-bis D.Lgs. 546/1992 , come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220, per difettoso radicamento da parte del ricorrente del contraddittorio con l'ente impositore Consorzio n. 5 Toscana Costa.
Il ricorso è diretto nei confronti dell'ente impositore che, con riferimento al Consorzio n. 5 Toscana Costa, non risulta chiamato in giudizio. Pertanto, attesa la violazione del citato articolo 14 deve dichiararsi il difettoso radicamento da parte del ricorrente e l'inammissibilità del ricorso con riferimento agli atti sottesi così come disposto dagli articoli 19 comma tre e dall'articolo 21 del decreto legislativo 546 del1992.
Anche in questo caso può procedersi alla compensazione delle spese di giudizio ritenendo sussistere giusti motivi per così procedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. così come richiamato dal secondo comma dell'articolo uno del decreto legislativo 546 del1992.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento al contenzioso instaurato con
Regione Toscana per cessata materia del contendere;
dichiara inammissibile il ricorso con riferimento al contenzioso nei confronti del Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa.
Spese compensate.