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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 372/2024 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Spataro, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2024, parte attrice, premettendo di avere lavorato come docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 alle dipendenze della amministrazione scolastica statale in virtù di contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, e di lavorare in atto nella stessa qualità per l'anno scolastico 2023/2024 con sede di servizio presso l'I.C.
“Vitaliano Brancati” di Catania, ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso;
per l'effetto condannare il a corrispondere Controparte_1
il suddetto beneficio economico, oltre interessi dalla decorrenza della singola obbligazione
1 sino al soddisfo;
infine, condannare l'ente datoriale al pagamento delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il si è regolarmente Controparte_1
costituito in giudizio a mezzo di funzionario delegato, eccependo la maturazione della prescrizione e domandando il rigetto del ricorso nel merito.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 07.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va subito rilevato come il ricorso sia fondato e vada pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale [cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n.
5471/2022 R.G. (est. dott.ssa L. Renda) e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. (est. dott. M. Fiorentino); cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il
17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. (est. dott.ssa ; da ultimo, cfr. sentenza Per_1
n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. (est. dott.ssa L. Renda) e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. (est. dott. M.
Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
2 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto
40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque
3 costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
4 C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Persona_2
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_3
ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_4
C-315/17, punto 45.)”. Persona_5
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto eurounitario, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
5 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del
25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di
Catania, cit.).
3. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente è del tutto analoga a quella degli insegnanti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratti prodotti da parte ricorrente),
l'attrice è stata assunta negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico – o pochi giorni dopo l'inizio dello stesso – fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno), e ciò sulla base di incarichi di supplenza per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto recentemente affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023, emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis
c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il
6 principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Ed invero, sul presupposto della necessaria annualità dell'attività di docenza, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico … si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Con riguardo all'anno scolastico 2021/2022, invece, la pretesa attorea è infondata e va pertanto disattesa.
Con riferimento al suddetto anno scolastico 2021/2022, infatti, deve rilevarsi che la ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti, ha svolto l'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato la cui ininterrotta successione ha avuto inizio il 1° settembre 2021 ed ha avuto fine in data 10 giugno 2022 e, quindi, prima del termine delle attività didattiche.
4. Va, pertanto, accertato il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli incarichi ricevuti per ciascuno degli anni scolastici indicati e documentati – nella specie negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 – e dunque per complessivi euro 1.000,00, con la condanna del agli adempimenti conseguenti al CP_1
fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
7 5. Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e della conseguente soccombenza reciproca, si ritiene di dovere compensare le spese di lite in ragione di 1/3, mentre al pagamento dei restanti 2/3 deve essere condannato il resistente, da reputare CP_1
soccombente su profili più rilevanti della controversia, atteso che la domanda ha ad oggetto tre anni scolastici e l'esito favorevole riguarda due anni scolastici su tre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 372/2024 R.G., accerta e dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 [...]
alla attribuzione della carta elettronica in favore di nei CP_3 Parte_2
termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali in ragione di 1/3; condanna il convenuto alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese processuali, che CP_1
si liquidano in complessivi euro 686,33 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Salvatore Spataro dichiaratosi antistatario.
Catania, 11 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 7 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 372/2024 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Spataro, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2024, parte attrice, premettendo di avere lavorato come docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 alle dipendenze della amministrazione scolastica statale in virtù di contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, e di lavorare in atto nella stessa qualità per l'anno scolastico 2023/2024 con sede di servizio presso l'I.C.
“Vitaliano Brancati” di Catania, ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso;
per l'effetto condannare il a corrispondere Controparte_1
il suddetto beneficio economico, oltre interessi dalla decorrenza della singola obbligazione
1 sino al soddisfo;
infine, condannare l'ente datoriale al pagamento delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il si è regolarmente Controparte_1
costituito in giudizio a mezzo di funzionario delegato, eccependo la maturazione della prescrizione e domandando il rigetto del ricorso nel merito.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 07.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va subito rilevato come il ricorso sia fondato e vada pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale [cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n.
5471/2022 R.G. (est. dott.ssa L. Renda) e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. (est. dott. M. Fiorentino); cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il
17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. (est. dott.ssa ; da ultimo, cfr. sentenza Per_1
n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. (est. dott.ssa L. Renda) e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. (est. dott. M.
Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
2 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto
40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque
3 costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
4 C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Persona_2
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_3
ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_4
C-315/17, punto 45.)”. Persona_5
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto eurounitario, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
5 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del
25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di
Catania, cit.).
3. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente è del tutto analoga a quella degli insegnanti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratti prodotti da parte ricorrente),
l'attrice è stata assunta negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico – o pochi giorni dopo l'inizio dello stesso – fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno), e ciò sulla base di incarichi di supplenza per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto recentemente affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023, emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis
c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il
6 principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Ed invero, sul presupposto della necessaria annualità dell'attività di docenza, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico … si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Con riguardo all'anno scolastico 2021/2022, invece, la pretesa attorea è infondata e va pertanto disattesa.
Con riferimento al suddetto anno scolastico 2021/2022, infatti, deve rilevarsi che la ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti, ha svolto l'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato la cui ininterrotta successione ha avuto inizio il 1° settembre 2021 ed ha avuto fine in data 10 giugno 2022 e, quindi, prima del termine delle attività didattiche.
4. Va, pertanto, accertato il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli incarichi ricevuti per ciascuno degli anni scolastici indicati e documentati – nella specie negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 – e dunque per complessivi euro 1.000,00, con la condanna del agli adempimenti conseguenti al CP_1
fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
7 5. Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e della conseguente soccombenza reciproca, si ritiene di dovere compensare le spese di lite in ragione di 1/3, mentre al pagamento dei restanti 2/3 deve essere condannato il resistente, da reputare CP_1
soccombente su profili più rilevanti della controversia, atteso che la domanda ha ad oggetto tre anni scolastici e l'esito favorevole riguarda due anni scolastici su tre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 372/2024 R.G., accerta e dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 [...]
alla attribuzione della carta elettronica in favore di nei CP_3 Parte_2
termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali in ragione di 1/3; condanna il convenuto alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese processuali, che CP_1
si liquidano in complessivi euro 686,33 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Salvatore Spataro dichiaratosi antistatario.
Catania, 11 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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