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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1660/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
NE IP, OR
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1664/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10688/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239017604312000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170030045808000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5467/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la sentenza n. 10688/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli –
Sezione 19, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n.
07120239017604312000, riferita alla cartella di pagamento n. 07120170030045808000 relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 2012, per l'importo complessivo di € 5.070,94.
L'appellante censura la decisione del primo giudice deducendo, in primo luogo, la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta, ritenendo erronea l'applicazione da parte dell'amministrazione del c.d. rito degli irreperibili di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. Secondo la prospettazione difensiva, nel caso concreto non ricorrevano i presupposti dell'irreperibilità assoluta, poiché il contribuente risiedeva stabilmente nel Comune di Napoli, in Indirizzo_1, indirizzo presso il quale la successiva intimazione del 2023 è stata regolarmente notificata.
In assenza di prova delle ricerche necessarie ad accertare un trasferimento in luogo sconosciuto, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., trattandosi di mera irreperibilità relativa. La mancata osservanza delle formalità previste da tale disposizione – in particolare, l'omesso invio della raccomandata informativa (CAD) – avrebbe comportato la nullità o inesistenza della notifica, con conseguente inefficacia della cartella di pagamento e dei successivi atti esecutivi.
Sotto altro profilo, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso le eccezioni di decadenza e prescrizione del credito tributario. Assume, infatti, che la cartella, avente ad oggetto IRPEF per l'anno 2012, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 25 del D.P.
R. n. 602/1973, e che, non essendo mai stata validamente portata a conoscenza del contribuente,
l'amministrazione finanziaria è decaduta dal potere impositivo e prescritta nella pretesa.
L'appellante conclude chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 10688/2024, con dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento presupposta, nonché con la condanna delle Amministrazioni appellate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che con apposite controdeduzioni sosteneva la infondatezza dell'appello e si riportava integralmente alle proprie controdeduzioni formulate nel corso del primo grado di giudizio.
Veniva sostenuta, in sintesi, la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento in data 26 ottobre
2017 con conseguente inesistenza del decorso dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 25 del dpr 602/73 per la decadenza e 2946 cc per la prescrizione. All'odierna udienza la conroversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, valutate le risultanze di causa, ritiene che l'impugnazione debba essere accolta e pertanto riformata la sentenza di primo grado impugnata in quanto basato su un errato presupposto e cioè quello della regolare notifica della cartella effettuata ai sensi dell'art. 60 del dpr 600/73 con il rito degli irreperibili applicabile in caso di irreperibilità assoluta laddove trattavasi di un caso di irreperibilità relativa del contribuente il quale dal 2016 ha sempre abitato presso il luogo di residenza in Napoli alla Indirizzo_1
, posto in cui era stata tentata la notifica della cartella.
Non avendo il messo rinvenuto il destinatario nella casa di abitazione presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza, avrebbe dovuto procedere alla notificazione ex art. 140 cpc per irreperibilità relativa (deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta in busta chiusa e sigillata, invio della raccomandata con avviso di ricevimento) e non attestare l'irreperibilità assoluta senza aver effettuato le necessarie ricerche.
Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal DPR 600/1973 art. 60 va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cpc quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non ò stato rinvenuto mentre va effettuata secondo le disposizioni di cui al citato art. 60 lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all'indirizzo indicato, e dopo aver effettuato ricerche nel Comune del domicilio fiscale del contribuente onde verificare eventuali mutamenti di indirizzo nel medesimo Comune.
Da ciò discende la illegittimità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60 co. 1 lettera e) del dpr
600/73 laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriori indicazione delle ricerche compiute per verificare, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cpc quando non risulti una irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto.
Nel caso in esame, la circostanza che il contribuente non abbia mai mutato la propria residenza dimorando sempre nella stessa abitazione e nello stesso Comune avvalora la tesi della irreperibilità relativa.
Per tali motivi la notifica della cartella deve essere considerata nulla in quanto non effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc,
Ad avviso della Corte, sin dal 2016 il contribuente era certamente reperibile all'indirizzo di Indirizzo_1
e di conseguenza la notifica effettuata con il rito degli irreperibili non può essere considerata perfezionata in quando essa andava effettuata con le modalità di cui all'art, 140 cpc per cui erroneamente
è stata ritenuta l'irreperibilità assoluta e pertanto, in assenza dell'invio della raccomandata informativa
(cosiddetta CAD) il processo notificatorio della cartella, atto presupposto, deve essere considerato non perfezionato sicchè lo stesso è da considerarsi mai pervenuto o conosciuto dal destinatario.
Dalla riconosciuta nullità della notifica della cartella di pagamento deriva altresì la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado.
Infatti tale cartella, concernente il tributo IRPEF per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 25 del dpr 602/73, avrebbe dovuto essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2016.
Parimenti, in assenza della notifica risulta decorso il termine prescrizionale decennale applicabile al tributo IRPEF. In conclusione deve essere accolto l'appello e riformata conseguentemente la sentenza di primo grado.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte ritiene che esse possano essere compensate tra le parti in ragione della molteplicità delle questioni trattate e della complessità fattuale della vicenda così come sviluppatasi ed articolata nel tempo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
NE IP, OR
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1664/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10688/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239017604312000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170030045808000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5467/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di appello il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la sentenza n. 10688/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli –
Sezione 19, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n.
07120239017604312000, riferita alla cartella di pagamento n. 07120170030045808000 relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 2012, per l'importo complessivo di € 5.070,94.
L'appellante censura la decisione del primo giudice deducendo, in primo luogo, la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta, ritenendo erronea l'applicazione da parte dell'amministrazione del c.d. rito degli irreperibili di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. Secondo la prospettazione difensiva, nel caso concreto non ricorrevano i presupposti dell'irreperibilità assoluta, poiché il contribuente risiedeva stabilmente nel Comune di Napoli, in Indirizzo_1, indirizzo presso il quale la successiva intimazione del 2023 è stata regolarmente notificata.
In assenza di prova delle ricerche necessarie ad accertare un trasferimento in luogo sconosciuto, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., trattandosi di mera irreperibilità relativa. La mancata osservanza delle formalità previste da tale disposizione – in particolare, l'omesso invio della raccomandata informativa (CAD) – avrebbe comportato la nullità o inesistenza della notifica, con conseguente inefficacia della cartella di pagamento e dei successivi atti esecutivi.
Sotto altro profilo, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso le eccezioni di decadenza e prescrizione del credito tributario. Assume, infatti, che la cartella, avente ad oggetto IRPEF per l'anno 2012, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 25 del D.P.
R. n. 602/1973, e che, non essendo mai stata validamente portata a conoscenza del contribuente,
l'amministrazione finanziaria è decaduta dal potere impositivo e prescritta nella pretesa.
L'appellante conclude chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 10688/2024, con dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento presupposta, nonché con la condanna delle Amministrazioni appellate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che con apposite controdeduzioni sosteneva la infondatezza dell'appello e si riportava integralmente alle proprie controdeduzioni formulate nel corso del primo grado di giudizio.
Veniva sostenuta, in sintesi, la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento in data 26 ottobre
2017 con conseguente inesistenza del decorso dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 25 del dpr 602/73 per la decadenza e 2946 cc per la prescrizione. All'odierna udienza la conroversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, valutate le risultanze di causa, ritiene che l'impugnazione debba essere accolta e pertanto riformata la sentenza di primo grado impugnata in quanto basato su un errato presupposto e cioè quello della regolare notifica della cartella effettuata ai sensi dell'art. 60 del dpr 600/73 con il rito degli irreperibili applicabile in caso di irreperibilità assoluta laddove trattavasi di un caso di irreperibilità relativa del contribuente il quale dal 2016 ha sempre abitato presso il luogo di residenza in Napoli alla Indirizzo_1
, posto in cui era stata tentata la notifica della cartella.
Non avendo il messo rinvenuto il destinatario nella casa di abitazione presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza, avrebbe dovuto procedere alla notificazione ex art. 140 cpc per irreperibilità relativa (deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta in busta chiusa e sigillata, invio della raccomandata con avviso di ricevimento) e non attestare l'irreperibilità assoluta senza aver effettuato le necessarie ricerche.
Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal DPR 600/1973 art. 60 va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cpc quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non ò stato rinvenuto mentre va effettuata secondo le disposizioni di cui al citato art. 60 lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all'indirizzo indicato, e dopo aver effettuato ricerche nel Comune del domicilio fiscale del contribuente onde verificare eventuali mutamenti di indirizzo nel medesimo Comune.
Da ciò discende la illegittimità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60 co. 1 lettera e) del dpr
600/73 laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriori indicazione delle ricerche compiute per verificare, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cpc quando non risulti una irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto.
Nel caso in esame, la circostanza che il contribuente non abbia mai mutato la propria residenza dimorando sempre nella stessa abitazione e nello stesso Comune avvalora la tesi della irreperibilità relativa.
Per tali motivi la notifica della cartella deve essere considerata nulla in quanto non effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc,
Ad avviso della Corte, sin dal 2016 il contribuente era certamente reperibile all'indirizzo di Indirizzo_1
e di conseguenza la notifica effettuata con il rito degli irreperibili non può essere considerata perfezionata in quando essa andava effettuata con le modalità di cui all'art, 140 cpc per cui erroneamente
è stata ritenuta l'irreperibilità assoluta e pertanto, in assenza dell'invio della raccomandata informativa
(cosiddetta CAD) il processo notificatorio della cartella, atto presupposto, deve essere considerato non perfezionato sicchè lo stesso è da considerarsi mai pervenuto o conosciuto dal destinatario.
Dalla riconosciuta nullità della notifica della cartella di pagamento deriva altresì la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado.
Infatti tale cartella, concernente il tributo IRPEF per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 25 del dpr 602/73, avrebbe dovuto essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2016.
Parimenti, in assenza della notifica risulta decorso il termine prescrizionale decennale applicabile al tributo IRPEF. In conclusione deve essere accolto l'appello e riformata conseguentemente la sentenza di primo grado.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte ritiene che esse possano essere compensate tra le parti in ragione della molteplicità delle questioni trattate e della complessità fattuale della vicenda così come sviluppatasi ed articolata nel tempo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.