Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1660
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della notifica per erronea applicazione del rito degli irreperibili

    La Corte ha ritenuto che la notifica fosse nulla poiché effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73, in presenza di irreperibilità relativa e non assoluta. Il contribuente risiedeva stabilmente nello stesso Comune e indirizzo, dove era stata tentata la notifica. Non essendo stato rinvenuto, la notifica doveva avvenire secondo l'art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa. L'attestazione di irreperibilità assoluta senza ricerche è illegittima.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione del credito tributario per mancata notifica

    Dalla riconosciuta nullità della notifica della cartella di pagamento deriva la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione. La cartella, relativa all'IRPEF 2012, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2016 a pena di decadenza. In assenza di notifica, è altresì decorso il termine prescrizionale decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1660
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1660
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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