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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 28 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Narni TR), via Toiano n.7/A presso Parte_1 lo studio del procuratore Avv.to Paola Tenneroni che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Per_1 Fiumicino del 23.01.2023, Rep.n.37590 Racc. n.7131 ed elettivamente domiciliato presso CP_ l'Ufficio legale in Terni, via Bramante n.13, scala D;
OPPOSTO
, con sede legale in Roma, via Controparte_2 Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso la Dott.ssa in qualità di Responsabile del Contenzioso Umbria, a ciò Controparte_3 autorizzato per procura speciale conferita dall'Agenzia e autenticata per atto Notaio di Roma (Rep. N. 180134, Racc. n. 12348), rappresentata e difesa Persona_2 giusta delega in atti dal procuratore Avv.to Luciana Campanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto (TR), Piazza del Popolo n. 21 giusta procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazioni di pagamento n.10920229001550770000 e n.10920239001099707000 notificate il 12.12.2023 ed aventi ad oggetto, tra gli altri, l'intimazione di pagamento di contributi previdenziali , oltre interessi e sanzioni ed CP_1 avverso i seguenti avvisi di addebito: 1) Avviso di addebito n.40920120001100008000
- contributi IVS anno 2012 di € 7.436,14, notificato in data 02.03.2013; 2) Avviso di addebito n.40920112000066483000 - contributi IVS anno 2010 notificato l'11.08.2011 di € 3.754,62; 3) Avviso di addebito n.40920120000445061000 - contributi IVS anno 2011 notificato il 27.06.2012 di € 11.311,10.
Ha eccepito in diritto la maturata prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione dei crediti contributivi sottesi agli avvisi di addebito impugnati essendo trascorsi oltre cinque anni dalla notifica senza atti interruttivi intermedi.
Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previa sospensione della richiesta di pagamento: - dichiari l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' azionata con gli avvisi di addebito indicati in ricorso e comunque la non CP_1 debenza delle somme sottese ai titoli impugnati, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente la decadenza CP_1 dall'impugnazione dei titoli e nel merito, deducendo la notifica di atti interruttivi della prescrizione e la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi della normativa emergenziale COVID, ha insistito per il rigetto del ricorso. Si è costituito nelle more del giudizio l' ai fini del deposito della CP_4 documentazione di cui alla richiesta istruttoria dell' ammessa con ordinanza dello CP_1 scrivente Giudice dell'11.04.2024. L'istruttoria si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti in giudizio.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata nei limiti di cui appresso per quanto di ragione.
Orbene, occorre rilevare che la domanda volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento deve essere dichiarata, in quanto tale, inammissibile, giacché l'avviso di pagamento costituisce mera comunicazione amministrativa, dovuta per legge qualora l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale e/o avvisi di addebito, della sussistenza di un debito rimasto inevaso. Pertanto, premesso che in sé l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente, non potendo ritenersi tale la comunicazione dell'esistenza di un debito, difetta alcun interesse ad agire avverso la stessa, non potendo dal suo annullamento il contribuente trarre alcun vantaggio: o il debito esiste e in quest'ottica dall'eventuale annullamento dell'intimazione il contribuente non ricaverebbe alcun beneficio in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento depurata dai vizi lamentati, ovvero non esiste ed allora l'interesse del contribuente non può essere certamente quello all'annullamento dell'intimazione, ma quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'insussistenza del debito.
La domanda, pertanto, con la quale, sul presupposto dell'inesistenza del debito, il contribuente chieda l'annullamento dell'intimazione di pagamento più che una opposizione all'intimazione, procedura che non ha alcuna valenza giuridica, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste.
2 Emerge dalla documentazione versata in atti e non contestata che parte ricorrente ha ricevuto la notifica in data 12.12.2023 di n. 2 avvisi di intimazione: n.10920229001550770000 e n. 10920239001099707000 a cui è sotteso il solo Avviso di addebito n.40920120001100008000 - contributi IVS anno 2012 di € 7.436,14, notificato in data 02.03.2013. Invece, l'Avviso di addebito n.40920112000066483000 - contributi IVS anno 2010 di € 3.754,62 risulta notificato l'11.08.2011 e l'Avviso di addebito n.40920120000445061000 - contributi IVS anno 2011, di € 11.311,10, risulta notificato il 27.06.2012; questi ultimi, tuttavia, non risultano inclusi nelle intimazioni di pagamento sopra citate. Nella non contestazione di parte ricorrente della documentazione depositata dagli Enti a dimostrazione della regolarità del procedimento notificatorio deve reputarsi pacifica la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito indicati. E' poi pacifico che avverso i predetti titoli non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999. Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio. Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass., 6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n. 524);
- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore. Così, da ultimo, ha statuito la Cassazione (sentenza n.2835 del 5.2.2009): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del 14.4.2010). In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come
3 una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile. Infatti, anche se l'opposizione alla cartella di pagamento non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione – a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo). La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella e/o avviso di addebito, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo. Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di
“cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l´opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l´accertamento della fondatezza della pretesa dell´ente ... diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell´ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n.4506/2007). In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n.17978/2008). D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è "sostanziale" o non è. In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l´incontrovertibilità del credito contributivo nell´an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l´iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un´azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
4 L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, opera, ad avviso del Giudicante, anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito. Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali e/o gli avvisi di addebito siano state regolarmente notificati, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata anche successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo). Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica della cartella di pagamento per cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con la stessa richiesti.
4.Eccezione di prescrizione. Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Sul punto è noto che diverse sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 4338 del 24/2/2014; Cass. n. 11749 del 8/6/2015;Cass. n. 5060 del 15/3/2016 ecc.), avevano affermato che il termine di prescrizione da applicare è quello decennale e non quello quinquennale: "a mente dell'art.3, comma 9, L. n. 335 del 1995, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è fissato in cinque anni;
(omissis...) deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art.24 dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209 è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr, ex plurimis, 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011); - ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale
5 decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr, per arg., Cass., n. 17051/2004, in motivazione)". La questione è stata rimessa alle sezioni unite che, con la sentenza n.23397/2016, hanno invece affermato il principio esattamente opposto per il quale anche in caso di cartella non opposta, e quindi divenuta definitiva, il termine di prescrizione resta quello quinquennale. Nella sentenza gli hanno ribadito che la scadenza del termine perentorio Parte_2 per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva " … produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 3335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c (omissis...) Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali (omissis...) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Il giudice non può che uniformarsi a tale ultima sentenza.
L' e l' hanno depositato gli atti interruttivi della prescrizione CP_1 CP_4 notificati all'opponente dall' CP_4
1) intimazione di pagamento n. 10920179001437950000 notificata mediante racc. a mani dell'opponente in data 27.10.2017 e successivamente in data 12.12.2023 le intimazioni di pagamento oggetto dell'odierno giudizio interruttivi della prescrizione con riferimento all'AVA n.40920120001100008000 - contributi IVS anno 2012 di € 7.436,14, notificato in data 02.03.2013;
2) provvedimento di accoglimento datato 14.12.2023 di istanza di rateizzazione presentata in data 13.12.2023 avente ad oggetto tra gli altri anche gli avvisi di addebito oggetto di opposizione (AVA N.40920112000066483, AVA n.40920120000445061 e AVA n.40920120001100008). E' necessario un opportuno distinguo laddove, ad avviso di chi scrive, mentre con riferimento all'avviso di addebito di cui al n.1 (AVA n.40920120001100008000) il termine di prescrizione può ritenersi non spirato rilevando a tal proposito il fatto dedotto da che il D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, CP_1 all'art. 37, comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” ed il fatto che l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere
6 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma di cui all'art. 37, comma 2 del predetto DL n. 18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art.11, co. 9, del DL n. 183/20- con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere, deve rilevarsi che il credito ingiunto con l'avviso di addebito n. non risultava prescritto alla data di entrata in vigore della normativa citata. Le intimazioni di pagamento n.10920229001550770000 e n.10920239001099707000 notificate il 12.12.2023, aventi ad oggetto l'avviso di addebito n.40920120001100008000, sono intervenute in data antecedente allo spirare del termine di prescrizione, tenuto conto altresì dell'intimazione di pagamento n.10920179001437950000 (notificata mediante racc. a mani dell'opponente in data 27.10.2017) e, pertanto, idonee ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
Diversamente è a dirsi con riferimento agli AVA N.40920112000066483 notificato in data 11.08.2011 e AVA n.40920120000445061 notificato in data 27.06.2012, rispetto ai quali non è intervenuto nessun atto di interruzione della prescrizione ad eccezione dell'istanza di rateizzazione presentata dall'opponente in data 13.12.2023 ed accolta dall' in data 14.12.2023. CP_4 Ed invero, osserva il Giudicante che l'istanza di dilazione del 14.12.2023 è stata presentata successivamente all'intervenuto decorso della prescrizione, trattandosi di avvisi di addebito notificati pacificamente tra agosto 2011 e giugno 2012, e non consta che contenga alcuna dichiarazione di rinuncia a far valere fatti estintivi delle obbligazioni contributive, posto che l' ha depositato solo il provvedimento di accoglimento CP_4 dell'istanza e non l'istanza stessa. Il fatto estintivo, d'altro canto, si era già consolidato, sicchè non può essere CP_ condiviso l'assunto adombrato dall' secondo cui l'istanza di rateizzazione costituirebbe una rinuncia a far valere la prescrizione. Ed invero, nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti e il pagamento dei contributi prescritti non può neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico. Tali principi sono sanciti dall'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995 n. 335, a mente del quale “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini”. In tali termini si è espressa la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, statuendo che: “a differenza di quanto accade per le obbligazioni in generale, il pagamento di contributi previdenziali prescritti, non potendo neppure essere accettato dall attribuisce all'autore del pagamento la facoltà di chiederne la restituzione” CP_1 (cfr. Cass. 20 febbraio 2015, n. 3489). L'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995 n. 335 ha “reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio – di ordine pubblico e caratteristico di questo tipo di prescrizione della “irrinunciabilità della prescrizione“, secondo cui “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione” (cfr. anche in motivazione, Cass., SS.UU., 17 novembre 2016 n.23397).
7 Dalla irrinunciabilità sopraddetta ne consegue de plano che nell'ipotesi in cui l'istanza di rateizzazione del contribuente sia intervenuta dopo lo spirare del termine di prescrizione, essa non possa valere quale atto di rinuncia ad avvalersi della prescrizione maturata con riguardo ai crediti già prescritti, stante appunto l'irrinunciabilità della prescrizione in materia previdenziale. È quindi evidente che nella specie l'istanza di dilazione dell'odierna opponente non ha valore di rinuncia alla prescrizione già maturata. Peraltro, l'evoluzione cronologica della vicenda in esame induce a ritenere che detta istanza sia stata avanzata verosimilmente al solo scopo di sottrarsi alle minacciate azioni esecutive dell'agente della riscossione nelle more del coevo giudizio di opposizione avverso le notificate intimazioni di pagamento.
Dalle considerazioni che precedono ne discende l'accoglimento parziale dell'opposizione e l'annullamento degli avvisi di addebito N.40920112000066483 e n.40920120000445061 per intervenuta prescrizione, mentre per il resto il ricorso deve essere respinto in quanto infondato per le ragioni sopra esposte.
In punto di spese di lite l'accoglimento in gran parte dell'opposizione, considerato il valore degli avvisi di addebito al vaglio, giustifica la compensazione delle spese di lite tra parte opponente e l' , ente impositore, nella misura di 1/3; l' CP_1 CP_1 soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente nella misura dei 2/3 come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore controverso, della semplicità delle questioni di lite affrontate e dell'assenza di attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Sul punto si richiama recente Corte di Cassazione a mente della quale "In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass. sez. un. n. 32061/2022, Cass. 33645/2024). Le spese tra parte opponente ed Controparte_5 possono essere integralmente compensate atteso che l'intervento dell' è risultato CP_4 finalizzato unicamente al deposito degli atti interruttivi della prescrizione su ordine dello scrivente Giudice.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale del ricorso deve essere dichiarata la prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito n.40920112000066483 e n.40920120000445061 che per l'effetto devono essere annullati;
- rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- compensa tra parte opponente e l' le spese del Controparte_5 giudizio;
- compensa tra parte opponente e l' le spese del presente giudizio nella misura CP_1 di 1/3;
8 - Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore dell'opponente nella misura di 2/3 Parte_1 che liquida in € 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Olivieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 28 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Narni TR), via Toiano n.7/A presso Parte_1 lo studio del procuratore Avv.to Paola Tenneroni che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Per_1 Fiumicino del 23.01.2023, Rep.n.37590 Racc. n.7131 ed elettivamente domiciliato presso CP_ l'Ufficio legale in Terni, via Bramante n.13, scala D;
OPPOSTO
, con sede legale in Roma, via Controparte_2 Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso la Dott.ssa in qualità di Responsabile del Contenzioso Umbria, a ciò Controparte_3 autorizzato per procura speciale conferita dall'Agenzia e autenticata per atto Notaio di Roma (Rep. N. 180134, Racc. n. 12348), rappresentata e difesa Persona_2 giusta delega in atti dal procuratore Avv.to Luciana Campanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto (TR), Piazza del Popolo n. 21 giusta procura in atti;
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazioni di pagamento n.10920229001550770000 e n.10920239001099707000 notificate il 12.12.2023 ed aventi ad oggetto, tra gli altri, l'intimazione di pagamento di contributi previdenziali , oltre interessi e sanzioni ed CP_1 avverso i seguenti avvisi di addebito: 1) Avviso di addebito n.40920120001100008000
- contributi IVS anno 2012 di € 7.436,14, notificato in data 02.03.2013; 2) Avviso di addebito n.40920112000066483000 - contributi IVS anno 2010 notificato l'11.08.2011 di € 3.754,62; 3) Avviso di addebito n.40920120000445061000 - contributi IVS anno 2011 notificato il 27.06.2012 di € 11.311,10.
Ha eccepito in diritto la maturata prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione dei crediti contributivi sottesi agli avvisi di addebito impugnati essendo trascorsi oltre cinque anni dalla notifica senza atti interruttivi intermedi.
Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previa sospensione della richiesta di pagamento: - dichiari l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' azionata con gli avvisi di addebito indicati in ricorso e comunque la non CP_1 debenza delle somme sottese ai titoli impugnati, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente la decadenza CP_1 dall'impugnazione dei titoli e nel merito, deducendo la notifica di atti interruttivi della prescrizione e la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi della normativa emergenziale COVID, ha insistito per il rigetto del ricorso. Si è costituito nelle more del giudizio l' ai fini del deposito della CP_4 documentazione di cui alla richiesta istruttoria dell' ammessa con ordinanza dello CP_1 scrivente Giudice dell'11.04.2024. L'istruttoria si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti in giudizio.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata nei limiti di cui appresso per quanto di ragione.
Orbene, occorre rilevare che la domanda volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento deve essere dichiarata, in quanto tale, inammissibile, giacché l'avviso di pagamento costituisce mera comunicazione amministrativa, dovuta per legge qualora l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale e/o avvisi di addebito, della sussistenza di un debito rimasto inevaso. Pertanto, premesso che in sé l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente, non potendo ritenersi tale la comunicazione dell'esistenza di un debito, difetta alcun interesse ad agire avverso la stessa, non potendo dal suo annullamento il contribuente trarre alcun vantaggio: o il debito esiste e in quest'ottica dall'eventuale annullamento dell'intimazione il contribuente non ricaverebbe alcun beneficio in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento depurata dai vizi lamentati, ovvero non esiste ed allora l'interesse del contribuente non può essere certamente quello all'annullamento dell'intimazione, ma quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'insussistenza del debito.
La domanda, pertanto, con la quale, sul presupposto dell'inesistenza del debito, il contribuente chieda l'annullamento dell'intimazione di pagamento più che una opposizione all'intimazione, procedura che non ha alcuna valenza giuridica, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste.
2 Emerge dalla documentazione versata in atti e non contestata che parte ricorrente ha ricevuto la notifica in data 12.12.2023 di n. 2 avvisi di intimazione: n.10920229001550770000 e n. 10920239001099707000 a cui è sotteso il solo Avviso di addebito n.40920120001100008000 - contributi IVS anno 2012 di € 7.436,14, notificato in data 02.03.2013. Invece, l'Avviso di addebito n.40920112000066483000 - contributi IVS anno 2010 di € 3.754,62 risulta notificato l'11.08.2011 e l'Avviso di addebito n.40920120000445061000 - contributi IVS anno 2011, di € 11.311,10, risulta notificato il 27.06.2012; questi ultimi, tuttavia, non risultano inclusi nelle intimazioni di pagamento sopra citate. Nella non contestazione di parte ricorrente della documentazione depositata dagli Enti a dimostrazione della regolarità del procedimento notificatorio deve reputarsi pacifica la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito indicati. E' poi pacifico che avverso i predetti titoli non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999. Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio. Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass., 6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n. 524);
- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore. Così, da ultimo, ha statuito la Cassazione (sentenza n.2835 del 5.2.2009): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del 14.4.2010). In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come
3 una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile. Infatti, anche se l'opposizione alla cartella di pagamento non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione – a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo). La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella e/o avviso di addebito, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo. Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di
“cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l´opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l´accertamento della fondatezza della pretesa dell´ente ... diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell´ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n.4506/2007). In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n.17978/2008). D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è "sostanziale" o non è. In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l´incontrovertibilità del credito contributivo nell´an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l´iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un´azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
4 L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, opera, ad avviso del Giudicante, anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito. Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali e/o gli avvisi di addebito siano state regolarmente notificati, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata anche successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo). Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica della cartella di pagamento per cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con la stessa richiesti.
4.Eccezione di prescrizione. Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Sul punto è noto che diverse sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 4338 del 24/2/2014; Cass. n. 11749 del 8/6/2015;Cass. n. 5060 del 15/3/2016 ecc.), avevano affermato che il termine di prescrizione da applicare è quello decennale e non quello quinquennale: "a mente dell'art.3, comma 9, L. n. 335 del 1995, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è fissato in cinque anni;
(omissis...) deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art.24 dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209 è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr, ex plurimis, 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011); - ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale
5 decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr, per arg., Cass., n. 17051/2004, in motivazione)". La questione è stata rimessa alle sezioni unite che, con la sentenza n.23397/2016, hanno invece affermato il principio esattamente opposto per il quale anche in caso di cartella non opposta, e quindi divenuta definitiva, il termine di prescrizione resta quello quinquennale. Nella sentenza gli hanno ribadito che la scadenza del termine perentorio Parte_2 per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva " … produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 3335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c (omissis...) Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali (omissis...) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Il giudice non può che uniformarsi a tale ultima sentenza.
L' e l' hanno depositato gli atti interruttivi della prescrizione CP_1 CP_4 notificati all'opponente dall' CP_4
1) intimazione di pagamento n. 10920179001437950000 notificata mediante racc. a mani dell'opponente in data 27.10.2017 e successivamente in data 12.12.2023 le intimazioni di pagamento oggetto dell'odierno giudizio interruttivi della prescrizione con riferimento all'AVA n.40920120001100008000 - contributi IVS anno 2012 di € 7.436,14, notificato in data 02.03.2013;
2) provvedimento di accoglimento datato 14.12.2023 di istanza di rateizzazione presentata in data 13.12.2023 avente ad oggetto tra gli altri anche gli avvisi di addebito oggetto di opposizione (AVA N.40920112000066483, AVA n.40920120000445061 e AVA n.40920120001100008). E' necessario un opportuno distinguo laddove, ad avviso di chi scrive, mentre con riferimento all'avviso di addebito di cui al n.1 (AVA n.40920120001100008000) il termine di prescrizione può ritenersi non spirato rilevando a tal proposito il fatto dedotto da che il D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, CP_1 all'art. 37, comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” ed il fatto che l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere
6 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma di cui all'art. 37, comma 2 del predetto DL n. 18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art.11, co. 9, del DL n. 183/20- con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere, deve rilevarsi che il credito ingiunto con l'avviso di addebito n. non risultava prescritto alla data di entrata in vigore della normativa citata. Le intimazioni di pagamento n.10920229001550770000 e n.10920239001099707000 notificate il 12.12.2023, aventi ad oggetto l'avviso di addebito n.40920120001100008000, sono intervenute in data antecedente allo spirare del termine di prescrizione, tenuto conto altresì dell'intimazione di pagamento n.10920179001437950000 (notificata mediante racc. a mani dell'opponente in data 27.10.2017) e, pertanto, idonee ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
Diversamente è a dirsi con riferimento agli AVA N.40920112000066483 notificato in data 11.08.2011 e AVA n.40920120000445061 notificato in data 27.06.2012, rispetto ai quali non è intervenuto nessun atto di interruzione della prescrizione ad eccezione dell'istanza di rateizzazione presentata dall'opponente in data 13.12.2023 ed accolta dall' in data 14.12.2023. CP_4 Ed invero, osserva il Giudicante che l'istanza di dilazione del 14.12.2023 è stata presentata successivamente all'intervenuto decorso della prescrizione, trattandosi di avvisi di addebito notificati pacificamente tra agosto 2011 e giugno 2012, e non consta che contenga alcuna dichiarazione di rinuncia a far valere fatti estintivi delle obbligazioni contributive, posto che l' ha depositato solo il provvedimento di accoglimento CP_4 dell'istanza e non l'istanza stessa. Il fatto estintivo, d'altro canto, si era già consolidato, sicchè non può essere CP_ condiviso l'assunto adombrato dall' secondo cui l'istanza di rateizzazione costituirebbe una rinuncia a far valere la prescrizione. Ed invero, nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti e il pagamento dei contributi prescritti non può neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico. Tali principi sono sanciti dall'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995 n. 335, a mente del quale “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini”. In tali termini si è espressa la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, statuendo che: “a differenza di quanto accade per le obbligazioni in generale, il pagamento di contributi previdenziali prescritti, non potendo neppure essere accettato dall attribuisce all'autore del pagamento la facoltà di chiederne la restituzione” CP_1 (cfr. Cass. 20 febbraio 2015, n. 3489). L'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995 n. 335 ha “reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio – di ordine pubblico e caratteristico di questo tipo di prescrizione della “irrinunciabilità della prescrizione“, secondo cui “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione” (cfr. anche in motivazione, Cass., SS.UU., 17 novembre 2016 n.23397).
7 Dalla irrinunciabilità sopraddetta ne consegue de plano che nell'ipotesi in cui l'istanza di rateizzazione del contribuente sia intervenuta dopo lo spirare del termine di prescrizione, essa non possa valere quale atto di rinuncia ad avvalersi della prescrizione maturata con riguardo ai crediti già prescritti, stante appunto l'irrinunciabilità della prescrizione in materia previdenziale. È quindi evidente che nella specie l'istanza di dilazione dell'odierna opponente non ha valore di rinuncia alla prescrizione già maturata. Peraltro, l'evoluzione cronologica della vicenda in esame induce a ritenere che detta istanza sia stata avanzata verosimilmente al solo scopo di sottrarsi alle minacciate azioni esecutive dell'agente della riscossione nelle more del coevo giudizio di opposizione avverso le notificate intimazioni di pagamento.
Dalle considerazioni che precedono ne discende l'accoglimento parziale dell'opposizione e l'annullamento degli avvisi di addebito N.40920112000066483 e n.40920120000445061 per intervenuta prescrizione, mentre per il resto il ricorso deve essere respinto in quanto infondato per le ragioni sopra esposte.
In punto di spese di lite l'accoglimento in gran parte dell'opposizione, considerato il valore degli avvisi di addebito al vaglio, giustifica la compensazione delle spese di lite tra parte opponente e l' , ente impositore, nella misura di 1/3; l' CP_1 CP_1 soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente nella misura dei 2/3 come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore controverso, della semplicità delle questioni di lite affrontate e dell'assenza di attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Sul punto si richiama recente Corte di Cassazione a mente della quale "In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass. sez. un. n. 32061/2022, Cass. 33645/2024). Le spese tra parte opponente ed Controparte_5 possono essere integralmente compensate atteso che l'intervento dell' è risultato CP_4 finalizzato unicamente al deposito degli atti interruttivi della prescrizione su ordine dello scrivente Giudice.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale del ricorso deve essere dichiarata la prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito n.40920112000066483 e n.40920120000445061 che per l'effetto devono essere annullati;
- rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- compensa tra parte opponente e l' le spese del Controparte_5 giudizio;
- compensa tra parte opponente e l' le spese del presente giudizio nella misura CP_1 di 1/3;
8 - Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore dell'opponente nella misura di 2/3 Parte_1 che liquida in € 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 22 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Olivieri
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