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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 10538/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PP DI Presidente
- LL Nocera Componente
- MA TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 10538/2022 R.G. e avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi e pendente tra rappresentato e difeso da Avv. Vito Parte_1
Vicino,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da Avv. Renato Gonsalvo, CP_1
-convenuto- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicate nella sentenza non definitiva n.
1697/2023 del 04.05.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 4 R.G. 10538/2022.
I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti. All'udienza del 24.03.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede nulla riconoscersi alla coniuge a titolo di assegno divorzile;
la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio con condanna di spese di Per_1 giudizio;
b) parte convenuta: chiede la cessazione della materia del contendere e la compensazione di spese e compensi di lite;
c) P.M. (con nota del 25.03.2025): chiede la definizione del giudizio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato la sola comparsa conclusionale.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 1697/2023 del 04.05.2023 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III. La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile da parte della convenuta deve intendersi implicitamente rinunciata non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né la parte ha argomentato sul punto in sede di memorie conclusionali. Pertanto, salva la valenza di rigetto in punto di spese di lite, non occorre procedere alla sua delibazione.
Peraltro, sin dalla revoca di ogni obbligazione provvisoria pronunciata in sede di ordinanza presidenziale, la parte ha mostrato di prestare acquiescenza alla pronuncia.
III.- Quanto al figlio (17.01.1991), deve confermarsi Per_1 la revoca del contributo paterno al di lui mantenimento già disposto con ordinanza presidenziale del 22.12.2022.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 2 di 4 R.G. 10538/2022.
È infatti incontestato tra le parti che il figlio svolga attività lavorativa e che abbia un autonomo nucleo familiare con figli.
Sul punto, peraltro, la convenuta ha manifestato adesione sin dall'origine.
IV.- La domanda relativa allo scioglimento della comunione su un immobile – su cui le parti pure hanno entrambe lungamente dedotto – e quella riconvenzionale risarcitoria sono inammissibili.
Infatti dette domande sono soggette a riti diversi rispetto a quello del divorzio e non sono pertanto cumulabili in questo giudizio;
e ciò in ragione del fatto che, «trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34,
35 e 36, c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre 2014, n. 18870).
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della convenuta che è tenuta rifusione in favore dell'attore nella misura di un terzo.
Infatti, sulla contribuzione al mantenimento del figlio non vi è soccombenza per assenza di opposizione della convenuta;
sulle declaratorie di inamissibilità vi è soccombenza reciproca;
mentre residua la soccombenza della convenuta in punto di assegno divorzile.
I compensi sono liquidati così come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza all'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di assunzione di prove orali e alla parziale attività conclusionale).
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 3 di 4 R.G. 10538/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 10538/2022 introdotto con ricorso del 15.09.2022 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 1697/2023 pubblicata il 04.05.2023, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE che nulla è dovuto dai genitori a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
Per_1
2) RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile;
3) CONDANNA alla rifusione in favore di CP_1 di un terzo di spese e compensi di Parte_1 giudizio che, nella misura intera, si liquidano in €
4.487,00 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO PP DI
Il Giudice estensore Emanuele TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PP DI Presidente
- LL Nocera Componente
- MA TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 10538/2022 R.G. e avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi e pendente tra rappresentato e difeso da Avv. Vito Parte_1
Vicino,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da Avv. Renato Gonsalvo, CP_1
-convenuto- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicate nella sentenza non definitiva n.
1697/2023 del 04.05.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 4 R.G. 10538/2022.
I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti. All'udienza del 24.03.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede nulla riconoscersi alla coniuge a titolo di assegno divorzile;
la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio con condanna di spese di Per_1 giudizio;
b) parte convenuta: chiede la cessazione della materia del contendere e la compensazione di spese e compensi di lite;
c) P.M. (con nota del 25.03.2025): chiede la definizione del giudizio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato la sola comparsa conclusionale.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 1697/2023 del 04.05.2023 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III. La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile da parte della convenuta deve intendersi implicitamente rinunciata non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né la parte ha argomentato sul punto in sede di memorie conclusionali. Pertanto, salva la valenza di rigetto in punto di spese di lite, non occorre procedere alla sua delibazione.
Peraltro, sin dalla revoca di ogni obbligazione provvisoria pronunciata in sede di ordinanza presidenziale, la parte ha mostrato di prestare acquiescenza alla pronuncia.
III.- Quanto al figlio (17.01.1991), deve confermarsi Per_1 la revoca del contributo paterno al di lui mantenimento già disposto con ordinanza presidenziale del 22.12.2022.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 2 di 4 R.G. 10538/2022.
È infatti incontestato tra le parti che il figlio svolga attività lavorativa e che abbia un autonomo nucleo familiare con figli.
Sul punto, peraltro, la convenuta ha manifestato adesione sin dall'origine.
IV.- La domanda relativa allo scioglimento della comunione su un immobile – su cui le parti pure hanno entrambe lungamente dedotto – e quella riconvenzionale risarcitoria sono inammissibili.
Infatti dette domande sono soggette a riti diversi rispetto a quello del divorzio e non sono pertanto cumulabili in questo giudizio;
e ciò in ragione del fatto che, «trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34,
35 e 36, c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre 2014, n. 18870).
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della convenuta che è tenuta rifusione in favore dell'attore nella misura di un terzo.
Infatti, sulla contribuzione al mantenimento del figlio non vi è soccombenza per assenza di opposizione della convenuta;
sulle declaratorie di inamissibilità vi è soccombenza reciproca;
mentre residua la soccombenza della convenuta in punto di assegno divorzile.
I compensi sono liquidati così come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza all'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di assunzione di prove orali e alla parziale attività conclusionale).
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 3 di 4 R.G. 10538/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 10538/2022 introdotto con ricorso del 15.09.2022 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 1697/2023 pubblicata il 04.05.2023, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE che nulla è dovuto dai genitori a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
Per_1
2) RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile;
3) CONDANNA alla rifusione in favore di CP_1 di un terzo di spese e compensi di Parte_1 giudizio che, nella misura intera, si liquidano in €
4.487,00 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO PP DI
Il Giudice estensore Emanuele TO
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