CASS
Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2024, n. 10645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10645 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BO NE IN, nato in [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Cristiano Rossi, di fiducia avverso la ordinanza in data 15/12/2023 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10645 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 28/02/2024 lette le conclusioni difensive in data 20/02/2024. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15/12/2023, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di BO NE IN attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere in forza di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 28/11/2023 in relazione ai reati di rapina pluriaggravata e di lesioni aggravate in danno di MM RA ID. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di BO NE IN, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e c -bis) e 309, comma 9, cod. proc. pen. per omesso annullamento dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 28/11/2023 per mancata valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa in sede di interrogatorio di garanzia reso dall'indagato. Secondo motivo: omessa motivazione in ordine all'espressa doglianza inerente all'eccepita nullità del provvedimento impugnato per non avere il giudice per le indagini preliminari operato una autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Gli elementi forniti dalla difesa in ordine ai quali, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c -bis), cod. proc. pen., occorre dare risposta per spiegarne la ritenuta rilevanza ai fini della decisione sono quelli che consistono in circostanze positive, vale a dire in elementi fattuali di natura oggettiva, che contrastino quelli di accusa, annullandoli o rendendoli inattendibili, o comunque pregiudicandone la portata probatoria e che, se considerati, sarebbero potenzialmente idonei ad influire sulla decisione cautelare. Non sono tali, invece, quegli elementi che, come nella fattispecie, vengano ritenuti «ictu ocu/i irrilevanti sì da stimare ininfluenti le 2 circostanze da essi riferite ai fini del giudizio di gravità indiziaria e da rendere inammissibile il motivo per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157)». In detta pronuncia, la Corte di cassazione, in sede cautelare, ha richiamato una sentenza, pur se riferita al giudizio di merito, che ha affermato il principio in base al quale «l'inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l'atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il relativo motivo, in quanto l'originaria inammissibilità della censura formulata con l'atto di appello (non esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l'accoglimento della censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione;
infatti l'eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente» (in senso esattamente conforme, v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 2657 del 19/12/2017, dep. 2018, Celentano, non mass.). In ogni caso, va detto che, nella fattispecie, la versione resa dall'indagato non pare affatto aver indicato "circostanze positive, vale a dire in elementi fattuali di natura oggettiva, che contrastino quelli di accusa, annullandoli o rendendoli inattendibili, o comunque pregiudicandone la portata probatoria" (questo il parametro, ai fini dell'individuazione del contenuto dell'ordinanza cautelare ex art. 292 cod. proc. pen., secondo Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non mass.). Il principio sopra affermato è pertinente anche nella fattispecie in esame: il Tribunale non ha dato rilievo alla circostanza dedotta dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, secondo la quale lo stesso aveva «cercato di attribuire la condotta illecita a tale FI che si trovava con lui e che e(ra) riuscito a dileguarsi, assumendo che alla sua richiesta rivolta al giovane pachistano di avere il cellulare, i due avevano iniziato a litigare e lui era intervenuto per calmarli, ma che lui non aveva colpito il giovane pachistano limitandosi a spingerlo», riconoscendo come tale versione - comunque valutata - risultasse smentita dalla concorde ricostruzione del fatto offerta sia dalla vittima che dai due testi oculari (BI HI e EL EO), i quali avevano riferito di aver visto entrambi i giovani (ndr., il BO NE ed il FI) strattonare prima e colpire poi il ragazzo pachistano, dinamica questa ulteriormente confermata anche dal filmato realizzato dalla teste. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 3 Quanto al requisito di autonoma valutazione e alla sua dedotta mancanza nell'ordinanza del Tribunale del riesame, si deve ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui essa non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (cfr., Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603, nella cui parte motiva si precisa che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma-1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28/02/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10645 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 28/02/2024 lette le conclusioni difensive in data 20/02/2024. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15/12/2023, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di BO NE IN attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere in forza di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 28/11/2023 in relazione ai reati di rapina pluriaggravata e di lesioni aggravate in danno di MM RA ID. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di BO NE IN, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e c -bis) e 309, comma 9, cod. proc. pen. per omesso annullamento dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 28/11/2023 per mancata valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa in sede di interrogatorio di garanzia reso dall'indagato. Secondo motivo: omessa motivazione in ordine all'espressa doglianza inerente all'eccepita nullità del provvedimento impugnato per non avere il giudice per le indagini preliminari operato una autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Gli elementi forniti dalla difesa in ordine ai quali, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c -bis), cod. proc. pen., occorre dare risposta per spiegarne la ritenuta rilevanza ai fini della decisione sono quelli che consistono in circostanze positive, vale a dire in elementi fattuali di natura oggettiva, che contrastino quelli di accusa, annullandoli o rendendoli inattendibili, o comunque pregiudicandone la portata probatoria e che, se considerati, sarebbero potenzialmente idonei ad influire sulla decisione cautelare. Non sono tali, invece, quegli elementi che, come nella fattispecie, vengano ritenuti «ictu ocu/i irrilevanti sì da stimare ininfluenti le 2 circostanze da essi riferite ai fini del giudizio di gravità indiziaria e da rendere inammissibile il motivo per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157)». In detta pronuncia, la Corte di cassazione, in sede cautelare, ha richiamato una sentenza, pur se riferita al giudizio di merito, che ha affermato il principio in base al quale «l'inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l'atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il relativo motivo, in quanto l'originaria inammissibilità della censura formulata con l'atto di appello (non esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l'accoglimento della censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione;
infatti l'eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente» (in senso esattamente conforme, v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 2657 del 19/12/2017, dep. 2018, Celentano, non mass.). In ogni caso, va detto che, nella fattispecie, la versione resa dall'indagato non pare affatto aver indicato "circostanze positive, vale a dire in elementi fattuali di natura oggettiva, che contrastino quelli di accusa, annullandoli o rendendoli inattendibili, o comunque pregiudicandone la portata probatoria" (questo il parametro, ai fini dell'individuazione del contenuto dell'ordinanza cautelare ex art. 292 cod. proc. pen., secondo Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non mass.). Il principio sopra affermato è pertinente anche nella fattispecie in esame: il Tribunale non ha dato rilievo alla circostanza dedotta dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, secondo la quale lo stesso aveva «cercato di attribuire la condotta illecita a tale FI che si trovava con lui e che e(ra) riuscito a dileguarsi, assumendo che alla sua richiesta rivolta al giovane pachistano di avere il cellulare, i due avevano iniziato a litigare e lui era intervenuto per calmarli, ma che lui non aveva colpito il giovane pachistano limitandosi a spingerlo», riconoscendo come tale versione - comunque valutata - risultasse smentita dalla concorde ricostruzione del fatto offerta sia dalla vittima che dai due testi oculari (BI HI e EL EO), i quali avevano riferito di aver visto entrambi i giovani (ndr., il BO NE ed il FI) strattonare prima e colpire poi il ragazzo pachistano, dinamica questa ulteriormente confermata anche dal filmato realizzato dalla teste. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 3 Quanto al requisito di autonoma valutazione e alla sua dedotta mancanza nell'ordinanza del Tribunale del riesame, si deve ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui essa non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (cfr., Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603, nella cui parte motiva si precisa che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma-1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28/02/2024.