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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/05/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino , alla pubblica udienza svolta in data 12 maggio 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5153/2015 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Zanghì;
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pino;
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: mansioni superiori
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 ottobre 2015 esponeva di essere stato Parte_1 assunto da parte convenuta, nel 2001, con la qualifica di mozzo.
Lamentava che, a partire dal 2007, era stato imbarcato in mansioni superiori di marinaio per lunghi periodi, tutti singolarmente inferiori di poco ai 90 giorni di cui all'art. 2103 c.c., intervallati da piccoli periodi di imbarco (fino a 2 giorni) nell'inferiore qualifica di mozzo, fra l'altro coincidenti con turni di riposo e/o giornate di ferie e, pertanto, non svolti.
Denunziava, in sostanza, come controparte lo avesse collocato in mansioni di marinaio ed avesse agito in modo tale da impedire la maturazione dei tre mesi di mansioni superiori, così impedendogli di acquisire il profilo.
Invocava, quindi, il proprio inquadramento nel profilo superiore di marinaio ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 21, comma 1.3, del CCNL, quantomeno con decorrenza dal 27.02.2008
1 (e ciò poiché SS ricorrente aveva maturato giorni 71 dal 27.11.2007 al 05.02.2008, giorni
67 dal 08.02.2008 sino al 15.04.2008); in via gradata, rilevava la decorrenza del proprio diritto dal 08.05.2008 (giacché dal 08.02.2008 al 15.04.2008 aveva svolto attività di marinaio, con sola interruzione dal 16 al 17 aprile 2008, per poi essere reimbarcato da marinaio dal
18.04.2008 al 01.07.2008); in via ulteriormente gradata, dal 18.07.2008 (considerando il periodo dal 18 aprile all'1 luglio 2008 nonché il successivo reimbarco dal 04.07.2008 al
10.09.2008); in ulteriore subordine, dal 12.03.2009 (considerando l'imbarco da marinaio dal
12.12.2008 al 24.02.2009 nonché il successivo dal 27 febbraio al 13 maggio 2009); in estremo subordine, dal 28.12.2010 (considerando l'imbarco da marinaio dal 28.09.2010 al 24.10.2010 nonché dal 28.10.2010 al 10.01.2011).
Quanto agli stacchi, evidenziava che gli stessi rappresentavano palese frode alla normativa su richiamata, evidenziando altresì che, non avendo svolto effettivamente le mansioni inferiori nei periodi di stacco, gli stessi non potevano essere computati ai fini della negazione del proprio diritto.
Osservava come la natura marittima del rapporto di lavoro non ostasse alla configurazione del dedotto svolgimento di mansioni superiori e deduceva l'irrilevanza, ai fini di causa, della formalizzazione “nautica”.
Precisava che la prescrizione dei crediti non era maturata in quanto decorrente solo dallo sbarco definitivo per la risoluzione del rapporto di lavoro;
in via gradata, ritenendo applicabile la prescrizione di diritto comune, rilevava che la stessa, quanto alle mansioni superiori, era decennale, essendo quinquennale solo quella relativa alle differenze retributive.
Concludeva chiedendo la condanna di controparte ad inquadrarlo nel superiore profilo di
“marinaio”, con decorrenza dal 27.02.2008 (o, in via gradata, dal 08.05.2008 o dal 18.07.2008
o dal 12.03.2009 o, infine, dal 28.12.2010), con pagamento della superiore retribuzione spettante nonché a riconoscergli il superiore inquadramento a fini giuridici e a regolarizzare la posizione contributiva previdenziale, fatta salva la liquidazione delle differenze da decidersi – per celerità – in separato giudizio, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
costituitasi con memoria del 20.09.2016, precisava che il ricorrente era stato CP_1 assunto il 01.04.2001, con la qualifica di Mozzo - Livello H – Operatori Navi Traghetto del
CCNL 2003, ora Livello F – Generici del CCNL 2012, e che lo stSS aveva svolto le mansioni di appartenenza.
2 Contestava l'avverso diritto ad essere inquadrato come Marinaio (livello D del CCNL 2012) poiché il lavoratore era stato adibito a tali mansioni soltanto in forma discontinua, mai per
90 giorni continuativi, in sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto, come da libretto di navigazione e dei turni effettuati.
Contestava che il cosiddetto stacco fosse stato artificioso o sempre limitato ad un paio di giorni.
Rilevava come ogni sbarco risolvesse la convenzione di imbarco e concludesse il periodo di utilizzazione a bordo ed affermava, conseguentemente, come ogni sbarco avesse interrotto lo svolgimento delle mansioni superiori.
Quanto alla presunta elusione dell'art. 2103 c.c. osservava come la giurisprudenza avesse ribadito l'insufficienza del merito dato numerico di assegnazione a mansioni superiori, occorrendo per lo meno una programmazione iniziale ed una predeterminazione utilitaristica.
Eccepiva la prescrizione quinquennale dei presunti crediti azionati e degli eventuali contributi dovuti all' avuto riguardo alla notifica del ricorso introduttivo CP_2 perfezionatasi il 07.12.2015.
Rilevava, comunque, di aver regolarmente corrisposto tutte le differenze retributive e previdenziali scaturenti dalle mansioni superiori espletate.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell si costituiva in giudizio CP_2
l' , chiedendo che, in caso di accoglimento del ricorso, parte convenuta fosse CP_3 dichiarata tenuta, nei confronti di SS , al versamento della contribuzione CP_3 previdenziale-assistenziale, non caduta in prescrizione, nella misura di legge, oltre sanzioni civili, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. c.p.c. precedente di questo Tribunale n. 419 del 2025 che si condivide.
2 Il ricorrente, assunto dalla con la qualifica di “mozzo” - Controparte_1
Livello H – Operatori Navi Traghetto del CCNL 2003, agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato nella qualifica superiore di
“marinaio” nonché il conseguente riconoscimento delle relative differenze retributive e contributive.
Al fine di risolvere la controversia, occorre, innanzitutto, individuare la normativa applicabile.
3 Al riguardo, va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dall'odierno decidente, “il rapporto di lavoro che intercorre tra l'Ente ferrovie dello Stato (nelle diverse denominazioni assunte nel tempo), in qualità di armatore delle navi traghetto nella tratta stretto di Messina,
e il personale che presta lavoro subordinato alle dipendenze di tale ente deve essere qualificato "lavoro nautico", poiché tutte le persone che prestano attività lavorativa per il servizio della nave (inteso in senso ampio) fanno parte dell'equipaggio e quindi rientrano nella categoria "gente di mare", ai sensi dell'art. 114 ss. cod. nav.” (Cass. civ., 4 agosto 2011, n.16928).
Va, altresì, rilevato che come ritenuto dalla Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, “il rapporto di lavoro marittimo si basa, come tutti gli altri rapporti di lavoro, sul normale scambio tra prestazione e retribuzione, ma si contraddistingue dagli altri settori lavorativi
a causa di un elemento aggiuntivo relativo alla sicurezza della nave e della navigazione. Tale elemento aggiuntivo ha costituito la ragione della differenziazione del lavoro nautico rispetto alla generale nozione di cui all'art. 2094 cod. civ., in termini di specialità della fattispecie ed ha giustificato la previsione di un corpus normativo autonomo. Il contratto di lavoro dei naviganti è così regolato dalle norme del codice della navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) che, ai sensi dell'art. 1, si applica prioritariamente, potendosi ricorrere al diritto civile solo in presenza di vuoti normativi, e che prevale su quelle che, in generale, si applicano al contratto di lavoro terrestre. La disciplina del rapporto di lavoro tra
l'armatore - colui che assume l'esercizio della nave - ed il prestatore di lavoro subordinato, nell'ambito della quale i diritti dei lavoratori devono contemperarsi sia con le esigenze di sicurezza, di efficienza e, in generale, di felice compimento della spedizione marittima o aerea, alle quali non sono estranei interessi di ordine generale, sia con le peculiari circostanze in cui si eseguono le prestazioni lavorative, è configurata in una serie di norme e regole che, più che essere legate al fatto oggettivo della navigazione, viceversa si fondano sulla esaltazione degli interessi pubblici e sulla delicata e difficile relazione tra aspetti di diritto pubblico e di diritto privato del rapporto di lavoro rispondenti all'unitarietà del sistema. La ratio della normativa è ricercata costantemente nella necessità di garantire la coesistenza fra disciplina privatistica e pubblicistica indipendentemente dal suo grado di effettività e concreta incidenza sui principi di eguaglianza e di parità di trattamento;
si sostiene la specialità del contratto individuandone di volta in volta gli elementi nella sicurezza della nave e della navigazione, nel controllo di tipo pubblicistico sulle competenze dei lavoratori mediante
l'iscrizione agli Albi, Registri, etc., nel forte regime disciplinare, nell'accentuato grado di subordinazione, nel rapporto fiduciario intercorrente con l'armatore, nel potere gerarchico e disciplinare di carattere pubblico, nelle condizioni di vita e di lavoro a bordo.
Tale caratteristica di specificità del contratto di lavoro nautico rispetto agli altri contratti di lavoro è stata confermata dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) che all'art. 35 che ha rimSS alla
4 contrattazione collettiva di provvedere ad applicare al personale navigante delle imprese di navigazione i principi della stessa legge.” (Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2013, n.15561).
Per quanto riguarda il caso di specie, ai sensi dell'art. 334 cod. nav. - norma dichiarata inderogabile dall'art. 374, comma 1, cod. nav. - “I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati. Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni”.
La disposizione citata prevede il diritto alla maggiorazione della retribuzione nel caso in cui i componenti dell'equipaggio esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati ma non disciplina l'eventuale diritto all'inquadramento superiore.
Assume, dunque, rilievo l'art 21 paragrafo 1.3. del CCNL di categoria 2003 secondo cui
“..Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi”.
Ai fini del conseguimento del diritto all'inquadramento definitivo nelle mansioni superiori espletate, è necessario che le stesse vengano dunque effettivamente espletate dal lavoratore, in modo continuativo, per almeno 90 giorni e che non siano state volte per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del proprio posto.
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di avere conseguito il predetto diritto, in quanto sarebbe stato imbarcato con mansioni di “marinaio” per periodi, di per sé, inferiori ai 90 giorni ma che andrebbero considerati cumulativamente tra di loro, in quanto sarebbero stati volontariamente intervallati dalla da brevi periodi di sbarco/ imbarco “meramente CP_1 cartolare” nella qualifica inferiore di “mozzo”, in quanto coincidenti con giorni di ferie o riposo, e in realtà finalizzati, secondo il , ad impedire il maturare del proprio diritto CP_4 al conseguimento definitivo della qualifica superiore, e conseguentemente, non idonei ad impedire il cumulo tra i vari periodi in oggetto.
Di contro, la eccepisce che lo svolgimento di mansioni superiori da “marinaio”, CP_1 regolarmente retribuito, sarebbe avvenuto in sostituzione di dipendenti con diritto alla
5 conservazione del posto e che i periodi di sbarco/ imbarco come “mozzo” sarebbero stati effettivi, e non “artificiosi e cartolari”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, formatosi con riferimento al diritto all'inquadramento superiore ex art. 2103 c.c. e che si richiama “Per la sussistenza della frequenza
e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento” (Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2009,
n.11997)
Dal confronto tra il Libretto di Navigazione del ricorrente e le stampe S.A.TUR.NA. dei turni effettuati, depositati in atti, emerge, con riferimento ai periodi contestati,
l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente secondo cui i brevi imbarchi con la qualifica di “mozzo” sarebbero “meramente cartolari”, in quanto coincidenti sistematicamente con i giorni di ferie o riposo, infatti essi consistono anche in turni di presenza effettiva in servizio, come emerge dalla documentazione.
Va, altresì, rilevato che ha depositato in giudizio i fogli , contenenti CP_1 Parte_2
i giustificativi del personale assente, a vario titolo, nell'arco temporale oggetto di contestazione.
Al riguardo, va rilevato che non assume rilievo decisivo al fine di ritenere la condotta elusiva Cont della la circostanza che i periodi di assenza dei lavoratori da sostituire non coincidono con i periodi in cui il ricorrente è stato adibito a mansioni superiori. Secondo l'orientamento della Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., condiviso da questo decidente, infatti, “La non sovrapponibilità tra i periodi di assenza del titolare e di assegnazione di un dipendente alle mansioni superiori "non è incompatibile con un'utilizzazione di quest'ultimo in funzione sostitutiva tenuto conto che le assenze hanno avuto una durata maggiore sì da coprire interamente l'arco temporale della sua Cont assegnazione", e nulla impedendo a i supplire ai giorni rimanenti con altro personale, come deve anche desumersi dall'assenza di un onere del datore di lavoro di informare il sostituto riguardo a nome del sostituito
e ragione della sostituzione (Cass. sez. lav. 7126/2007).” (Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., nel procedimento iscritto al n° 335/22 R.G.L e nel procedimento iscritto al n° 401/18
R.G.L;v. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., sent. n. 102/2021).
6 Al fine di risolvere la controversia, occorre, dunque accertare se il posto ricoperto temporaneamente al ricorrente e riconducibile all'inquadramento superiore, fosse o meno vacante.
Secondo l' orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente “Grava sul lavoratore, che richieda la promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., l'onere di provare che il lavoratore sostituito non aveva diritto alla conservazione del posto configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozione richiesta, salva sempre, a carico del datore di lavoro, la prova contraria che l'assegnazione era funzionale, invece, alla sostituzione di un lavoratore titolare del relativo posto.. (Cass. civ., 15 maggio 2013, n. 11717).
Pertanto, è onere del lavoratore ricorrente provare che le mansioni di marinaio temporaneamente assegnategli fossero prive di titolare.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che le mansioni superiori di “marinaio”, espletate nei periodi in discussione, fossero prive di titolare;
né tantomeno il ricorrente ha formulato in ricorso un'istanza istruttoria relativa all'esistenza di vacanze strutturali.
Come ritenuto, in maniera condivisibile, dalla Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., “a fronte della documentazione prodotta dalla società datoriale, comprovante le assenze per malattia o infortunio…nel periodo di assegnazione…alla corrispondente postazione lavorativa”, il ricorrente “per escludere la natura sostitutiva della sua attività, avrebbe dovuto provare che alle menzionate assenze, la società aveva sopperito con altri strumenti…”
(Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., sent. n. 102/2021).
3. In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato.
4.- La peculiarità e la controvertibilità della questione giustificano la compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra le parti;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 12.5.2025
Il Giudice del Lavoro
7 Dott.ssa Graziella Bellino
8
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino , alla pubblica udienza svolta in data 12 maggio 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5153/2015 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Zanghì;
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pino;
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: mansioni superiori
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 ottobre 2015 esponeva di essere stato Parte_1 assunto da parte convenuta, nel 2001, con la qualifica di mozzo.
Lamentava che, a partire dal 2007, era stato imbarcato in mansioni superiori di marinaio per lunghi periodi, tutti singolarmente inferiori di poco ai 90 giorni di cui all'art. 2103 c.c., intervallati da piccoli periodi di imbarco (fino a 2 giorni) nell'inferiore qualifica di mozzo, fra l'altro coincidenti con turni di riposo e/o giornate di ferie e, pertanto, non svolti.
Denunziava, in sostanza, come controparte lo avesse collocato in mansioni di marinaio ed avesse agito in modo tale da impedire la maturazione dei tre mesi di mansioni superiori, così impedendogli di acquisire il profilo.
Invocava, quindi, il proprio inquadramento nel profilo superiore di marinaio ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 21, comma 1.3, del CCNL, quantomeno con decorrenza dal 27.02.2008
1 (e ciò poiché SS ricorrente aveva maturato giorni 71 dal 27.11.2007 al 05.02.2008, giorni
67 dal 08.02.2008 sino al 15.04.2008); in via gradata, rilevava la decorrenza del proprio diritto dal 08.05.2008 (giacché dal 08.02.2008 al 15.04.2008 aveva svolto attività di marinaio, con sola interruzione dal 16 al 17 aprile 2008, per poi essere reimbarcato da marinaio dal
18.04.2008 al 01.07.2008); in via ulteriormente gradata, dal 18.07.2008 (considerando il periodo dal 18 aprile all'1 luglio 2008 nonché il successivo reimbarco dal 04.07.2008 al
10.09.2008); in ulteriore subordine, dal 12.03.2009 (considerando l'imbarco da marinaio dal
12.12.2008 al 24.02.2009 nonché il successivo dal 27 febbraio al 13 maggio 2009); in estremo subordine, dal 28.12.2010 (considerando l'imbarco da marinaio dal 28.09.2010 al 24.10.2010 nonché dal 28.10.2010 al 10.01.2011).
Quanto agli stacchi, evidenziava che gli stessi rappresentavano palese frode alla normativa su richiamata, evidenziando altresì che, non avendo svolto effettivamente le mansioni inferiori nei periodi di stacco, gli stessi non potevano essere computati ai fini della negazione del proprio diritto.
Osservava come la natura marittima del rapporto di lavoro non ostasse alla configurazione del dedotto svolgimento di mansioni superiori e deduceva l'irrilevanza, ai fini di causa, della formalizzazione “nautica”.
Precisava che la prescrizione dei crediti non era maturata in quanto decorrente solo dallo sbarco definitivo per la risoluzione del rapporto di lavoro;
in via gradata, ritenendo applicabile la prescrizione di diritto comune, rilevava che la stessa, quanto alle mansioni superiori, era decennale, essendo quinquennale solo quella relativa alle differenze retributive.
Concludeva chiedendo la condanna di controparte ad inquadrarlo nel superiore profilo di
“marinaio”, con decorrenza dal 27.02.2008 (o, in via gradata, dal 08.05.2008 o dal 18.07.2008
o dal 12.03.2009 o, infine, dal 28.12.2010), con pagamento della superiore retribuzione spettante nonché a riconoscergli il superiore inquadramento a fini giuridici e a regolarizzare la posizione contributiva previdenziale, fatta salva la liquidazione delle differenze da decidersi – per celerità – in separato giudizio, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
costituitasi con memoria del 20.09.2016, precisava che il ricorrente era stato CP_1 assunto il 01.04.2001, con la qualifica di Mozzo - Livello H – Operatori Navi Traghetto del
CCNL 2003, ora Livello F – Generici del CCNL 2012, e che lo stSS aveva svolto le mansioni di appartenenza.
2 Contestava l'avverso diritto ad essere inquadrato come Marinaio (livello D del CCNL 2012) poiché il lavoratore era stato adibito a tali mansioni soltanto in forma discontinua, mai per
90 giorni continuativi, in sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto, come da libretto di navigazione e dei turni effettuati.
Contestava che il cosiddetto stacco fosse stato artificioso o sempre limitato ad un paio di giorni.
Rilevava come ogni sbarco risolvesse la convenzione di imbarco e concludesse il periodo di utilizzazione a bordo ed affermava, conseguentemente, come ogni sbarco avesse interrotto lo svolgimento delle mansioni superiori.
Quanto alla presunta elusione dell'art. 2103 c.c. osservava come la giurisprudenza avesse ribadito l'insufficienza del merito dato numerico di assegnazione a mansioni superiori, occorrendo per lo meno una programmazione iniziale ed una predeterminazione utilitaristica.
Eccepiva la prescrizione quinquennale dei presunti crediti azionati e degli eventuali contributi dovuti all' avuto riguardo alla notifica del ricorso introduttivo CP_2 perfezionatasi il 07.12.2015.
Rilevava, comunque, di aver regolarmente corrisposto tutte le differenze retributive e previdenziali scaturenti dalle mansioni superiori espletate.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell si costituiva in giudizio CP_2
l' , chiedendo che, in caso di accoglimento del ricorso, parte convenuta fosse CP_3 dichiarata tenuta, nei confronti di SS , al versamento della contribuzione CP_3 previdenziale-assistenziale, non caduta in prescrizione, nella misura di legge, oltre sanzioni civili, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. Att. c.p.c. precedente di questo Tribunale n. 419 del 2025 che si condivide.
2 Il ricorrente, assunto dalla con la qualifica di “mozzo” - Controparte_1
Livello H – Operatori Navi Traghetto del CCNL 2003, agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato nella qualifica superiore di
“marinaio” nonché il conseguente riconoscimento delle relative differenze retributive e contributive.
Al fine di risolvere la controversia, occorre, innanzitutto, individuare la normativa applicabile.
3 Al riguardo, va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dall'odierno decidente, “il rapporto di lavoro che intercorre tra l'Ente ferrovie dello Stato (nelle diverse denominazioni assunte nel tempo), in qualità di armatore delle navi traghetto nella tratta stretto di Messina,
e il personale che presta lavoro subordinato alle dipendenze di tale ente deve essere qualificato "lavoro nautico", poiché tutte le persone che prestano attività lavorativa per il servizio della nave (inteso in senso ampio) fanno parte dell'equipaggio e quindi rientrano nella categoria "gente di mare", ai sensi dell'art. 114 ss. cod. nav.” (Cass. civ., 4 agosto 2011, n.16928).
Va, altresì, rilevato che come ritenuto dalla Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, “il rapporto di lavoro marittimo si basa, come tutti gli altri rapporti di lavoro, sul normale scambio tra prestazione e retribuzione, ma si contraddistingue dagli altri settori lavorativi
a causa di un elemento aggiuntivo relativo alla sicurezza della nave e della navigazione. Tale elemento aggiuntivo ha costituito la ragione della differenziazione del lavoro nautico rispetto alla generale nozione di cui all'art. 2094 cod. civ., in termini di specialità della fattispecie ed ha giustificato la previsione di un corpus normativo autonomo. Il contratto di lavoro dei naviganti è così regolato dalle norme del codice della navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) che, ai sensi dell'art. 1, si applica prioritariamente, potendosi ricorrere al diritto civile solo in presenza di vuoti normativi, e che prevale su quelle che, in generale, si applicano al contratto di lavoro terrestre. La disciplina del rapporto di lavoro tra
l'armatore - colui che assume l'esercizio della nave - ed il prestatore di lavoro subordinato, nell'ambito della quale i diritti dei lavoratori devono contemperarsi sia con le esigenze di sicurezza, di efficienza e, in generale, di felice compimento della spedizione marittima o aerea, alle quali non sono estranei interessi di ordine generale, sia con le peculiari circostanze in cui si eseguono le prestazioni lavorative, è configurata in una serie di norme e regole che, più che essere legate al fatto oggettivo della navigazione, viceversa si fondano sulla esaltazione degli interessi pubblici e sulla delicata e difficile relazione tra aspetti di diritto pubblico e di diritto privato del rapporto di lavoro rispondenti all'unitarietà del sistema. La ratio della normativa è ricercata costantemente nella necessità di garantire la coesistenza fra disciplina privatistica e pubblicistica indipendentemente dal suo grado di effettività e concreta incidenza sui principi di eguaglianza e di parità di trattamento;
si sostiene la specialità del contratto individuandone di volta in volta gli elementi nella sicurezza della nave e della navigazione, nel controllo di tipo pubblicistico sulle competenze dei lavoratori mediante
l'iscrizione agli Albi, Registri, etc., nel forte regime disciplinare, nell'accentuato grado di subordinazione, nel rapporto fiduciario intercorrente con l'armatore, nel potere gerarchico e disciplinare di carattere pubblico, nelle condizioni di vita e di lavoro a bordo.
Tale caratteristica di specificità del contratto di lavoro nautico rispetto agli altri contratti di lavoro è stata confermata dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) che all'art. 35 che ha rimSS alla
4 contrattazione collettiva di provvedere ad applicare al personale navigante delle imprese di navigazione i principi della stessa legge.” (Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2013, n.15561).
Per quanto riguarda il caso di specie, ai sensi dell'art. 334 cod. nav. - norma dichiarata inderogabile dall'art. 374, comma 1, cod. nav. - “I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati. Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni”.
La disposizione citata prevede il diritto alla maggiorazione della retribuzione nel caso in cui i componenti dell'equipaggio esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati ma non disciplina l'eventuale diritto all'inquadramento superiore.
Assume, dunque, rilievo l'art 21 paragrafo 1.3. del CCNL di categoria 2003 secondo cui
“..Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi”.
Ai fini del conseguimento del diritto all'inquadramento definitivo nelle mansioni superiori espletate, è necessario che le stesse vengano dunque effettivamente espletate dal lavoratore, in modo continuativo, per almeno 90 giorni e che non siano state volte per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del proprio posto.
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di avere conseguito il predetto diritto, in quanto sarebbe stato imbarcato con mansioni di “marinaio” per periodi, di per sé, inferiori ai 90 giorni ma che andrebbero considerati cumulativamente tra di loro, in quanto sarebbero stati volontariamente intervallati dalla da brevi periodi di sbarco/ imbarco “meramente CP_1 cartolare” nella qualifica inferiore di “mozzo”, in quanto coincidenti con giorni di ferie o riposo, e in realtà finalizzati, secondo il , ad impedire il maturare del proprio diritto CP_4 al conseguimento definitivo della qualifica superiore, e conseguentemente, non idonei ad impedire il cumulo tra i vari periodi in oggetto.
Di contro, la eccepisce che lo svolgimento di mansioni superiori da “marinaio”, CP_1 regolarmente retribuito, sarebbe avvenuto in sostituzione di dipendenti con diritto alla
5 conservazione del posto e che i periodi di sbarco/ imbarco come “mozzo” sarebbero stati effettivi, e non “artificiosi e cartolari”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, formatosi con riferimento al diritto all'inquadramento superiore ex art. 2103 c.c. e che si richiama “Per la sussistenza della frequenza
e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento” (Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2009,
n.11997)
Dal confronto tra il Libretto di Navigazione del ricorrente e le stampe S.A.TUR.NA. dei turni effettuati, depositati in atti, emerge, con riferimento ai periodi contestati,
l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente secondo cui i brevi imbarchi con la qualifica di “mozzo” sarebbero “meramente cartolari”, in quanto coincidenti sistematicamente con i giorni di ferie o riposo, infatti essi consistono anche in turni di presenza effettiva in servizio, come emerge dalla documentazione.
Va, altresì, rilevato che ha depositato in giudizio i fogli , contenenti CP_1 Parte_2
i giustificativi del personale assente, a vario titolo, nell'arco temporale oggetto di contestazione.
Al riguardo, va rilevato che non assume rilievo decisivo al fine di ritenere la condotta elusiva Cont della la circostanza che i periodi di assenza dei lavoratori da sostituire non coincidono con i periodi in cui il ricorrente è stato adibito a mansioni superiori. Secondo l'orientamento della Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., condiviso da questo decidente, infatti, “La non sovrapponibilità tra i periodi di assenza del titolare e di assegnazione di un dipendente alle mansioni superiori "non è incompatibile con un'utilizzazione di quest'ultimo in funzione sostitutiva tenuto conto che le assenze hanno avuto una durata maggiore sì da coprire interamente l'arco temporale della sua Cont assegnazione", e nulla impedendo a i supplire ai giorni rimanenti con altro personale, come deve anche desumersi dall'assenza di un onere del datore di lavoro di informare il sostituto riguardo a nome del sostituito
e ragione della sostituzione (Cass. sez. lav. 7126/2007).” (Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., nel procedimento iscritto al n° 335/22 R.G.L e nel procedimento iscritto al n° 401/18
R.G.L;v. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., sent. n. 102/2021).
6 Al fine di risolvere la controversia, occorre, dunque accertare se il posto ricoperto temporaneamente al ricorrente e riconducibile all'inquadramento superiore, fosse o meno vacante.
Secondo l' orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente “Grava sul lavoratore, che richieda la promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., l'onere di provare che il lavoratore sostituito non aveva diritto alla conservazione del posto configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozione richiesta, salva sempre, a carico del datore di lavoro, la prova contraria che l'assegnazione era funzionale, invece, alla sostituzione di un lavoratore titolare del relativo posto.. (Cass. civ., 15 maggio 2013, n. 11717).
Pertanto, è onere del lavoratore ricorrente provare che le mansioni di marinaio temporaneamente assegnategli fossero prive di titolare.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che le mansioni superiori di “marinaio”, espletate nei periodi in discussione, fossero prive di titolare;
né tantomeno il ricorrente ha formulato in ricorso un'istanza istruttoria relativa all'esistenza di vacanze strutturali.
Come ritenuto, in maniera condivisibile, dalla Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., “a fronte della documentazione prodotta dalla società datoriale, comprovante le assenze per malattia o infortunio…nel periodo di assegnazione…alla corrispondente postazione lavorativa”, il ricorrente “per escludere la natura sostitutiva della sua attività, avrebbe dovuto provare che alle menzionate assenze, la società aveva sopperito con altri strumenti…”
(Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., sent. n. 102/2021).
3. In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato.
4.- La peculiarità e la controvertibilità della questione giustificano la compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra le parti;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 12.5.2025
Il Giudice del Lavoro
7 Dott.ssa Graziella Bellino
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