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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. UR IO............
.Presidente rel.
dr. EL ER....
..Giudice
dr. Ethel AT AN . .Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 04.07.2025 dai coniugi
() nata a [...] in data [...] con Parte_1 (C.F. C.F. 1
l'Avv. Elisa Grosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F C.F. 2 ) nato a Cosenza in [...]_1
24.01.1983 con l'Avv. Francesco Boccia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
Letta la memoria del 28.11.2025 nella quale le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini di cui alle sottoindicate
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) La sig.ra Pt_1 rinuncerà alla domanda di assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare sita in Giussano (Mb) alla via Stradivari n. 57 per sé e per la figlia solo con il versamento da parte del CP_1 entro il 30 dicembre 2025 della somma che la stessa dichiara di accettare per €
25.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva del Controparte_1 3) Con il versamento della suindicata somma il Controparte_1 si accollerà la quota del
50% in capo alla moglie del mutuo residuo stipulato per l'acquisto della casa familiare di sua esclusiva proprietà.
4) La sig.ra Pt 1 e la figlia minore, previo versamento della somma di cui al punto 2) lasceranno la casa familiare entro Giugno 2026.
Persona_1 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 35) La figlia ), cittadina italiana, oggi minorenne, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata con la madre presso la nuova abitazione che verrà reperita entro giugno 2026 e ove la figlia avrà la propria residenza.
I genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendo le naturali inclinazioni, con l'obbligo di cooperazione tra di loro nell'adempimento della funzione genitoriale, nonché si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti significativi, sia affettivi che di frequentazione della figlia con le rispettive famiglie d'origine.
I genitori si impegnano, altresì, a cooperare e ad organizzarsi in modo tale da garantire la frequentazione della figlia alla Scuola ed il rispetto dei suoi impegni, sia scolastici che extrascolastici, ed esigenze varie.
6) Al padre sarà concesso il diritto di visita e di frequentazione della figlia secondo le modalità che seguono:
a) Il padre potrà tenere con sé la figlia, con pernotto presso la sua abitazione, due weekend alternati al mese, andandola a prendere presso l'abitazione materna alle ore 9,00 del sabato e riaccompagnandola presso l'abitazione materna la domenica alle ore 20,00, salvo diverso accordo tra i genitori.
b) Il padre potrà tenere con sé la figlia, con pernotto presso la propria abitazione, infrasettimanalmente 3 giorni a settimana, indicativamente il martedì, giovedì, venerdì nella settimana in cui non gli spetta il weekend e 2 giorni a settimana, indicativamente il martedì e il venerdì, nella settimana in cui gli spetta il weekend, andandola a prendere presso l'abitazione materna alle ore 20,00 e riaccompagnandola presso l'abitazione materna la domenica alle ore 20,00, salvo diverso accordo tra i genitori.
Il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con date e modalità da concordarsi tra i genitori entro il precedente mese di Aprile;
la figlia trascorrerà il resto delle vacanze estive con la madre.
La figlia trascorrerà le vacanze Pasquali con l'uno e l'altro genitore alternativamente (il primo anno spetterà alla madre, salvo diverso accordo tra i genitori); quanto alle vacanze Natalizie il relativo periodo verrà suddiviso tra la madre e padre di modo che dall'inizio delle vacanze fino al 30
Dicembre la figlia starà con un genitore e dal 31 Dicembre sino al termine delle vacanze coincidenti con il giorno dell'Epifania con l'altro genitore alternativamente (per il primo anno alla madre spetterà il primo periodo mentre al padre spetterà il secondo periodo, salvo diverso accordo tra i genitori).
Analogamente si procederà in generale per le altre festività e ricorrenze (tra cui il compleanno della figlia e quello dei genitori, ect...) e per gli altri periodi di vacanza dalla scuola in modo tale da garantire l'equa ripartizione di detti periodi tra i genitori.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni e le esigenze sia della figlia, oltre che in base alla volontà di questa, che dei genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambio di residenza/domicilio e dei recapiti telefonici noti, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura (anche per i weekend) durante i periodi che trascorreranno con la figlia.
7) Il padre corrisponderà, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00.
-, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
8) Ciascun genitore si farà in ogni caso carico del pagamento delle spese straordinarie per la figlia, nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 e precisamente come segue:
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
-· Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
· Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
-Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
-· Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno, invece, da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno, pertanto, ricomprese nel MANTENIMENTO ORDINARIO:
- Vitto e mensa scolastica,
- Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
- Farmaci da banco,
- Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
-Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi), - Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno,
- Baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dal padre, mentre le detrazioni per la figlia spetteranno ai genitori secondo quanto disposto per legge.
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di passaporto per sé e per la figlia minore, nonché di lasciapassare e carta d'identità valida per l'espatrio.
11) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
12) I Legali delle Parti rinunciano al privilegio di solidarietà professionale ex art. 13 co. 8 della
Legge n. 247/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Taormina in data 02.07.2014;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taormina per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 63, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 04.12.2025
Il Presidente est.
UR IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. UR IO............
.Presidente rel.
dr. EL ER....
..Giudice
dr. Ethel AT AN . .Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 04.07.2025 dai coniugi
() nata a [...] in data [...] con Parte_1 (C.F. C.F. 1
l'Avv. Elisa Grosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F C.F. 2 ) nato a Cosenza in [...]_1
24.01.1983 con l'Avv. Francesco Boccia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
Letta la memoria del 28.11.2025 nella quale le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini di cui alle sottoindicate
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) La sig.ra Pt_1 rinuncerà alla domanda di assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare sita in Giussano (Mb) alla via Stradivari n. 57 per sé e per la figlia solo con il versamento da parte del CP_1 entro il 30 dicembre 2025 della somma che la stessa dichiara di accettare per €
25.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva del Controparte_1 3) Con il versamento della suindicata somma il Controparte_1 si accollerà la quota del
50% in capo alla moglie del mutuo residuo stipulato per l'acquisto della casa familiare di sua esclusiva proprietà.
4) La sig.ra Pt 1 e la figlia minore, previo versamento della somma di cui al punto 2) lasceranno la casa familiare entro Giugno 2026.
Persona_1 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 35) La figlia ), cittadina italiana, oggi minorenne, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata con la madre presso la nuova abitazione che verrà reperita entro giugno 2026 e ove la figlia avrà la propria residenza.
I genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendo le naturali inclinazioni, con l'obbligo di cooperazione tra di loro nell'adempimento della funzione genitoriale, nonché si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti significativi, sia affettivi che di frequentazione della figlia con le rispettive famiglie d'origine.
I genitori si impegnano, altresì, a cooperare e ad organizzarsi in modo tale da garantire la frequentazione della figlia alla Scuola ed il rispetto dei suoi impegni, sia scolastici che extrascolastici, ed esigenze varie.
6) Al padre sarà concesso il diritto di visita e di frequentazione della figlia secondo le modalità che seguono:
a) Il padre potrà tenere con sé la figlia, con pernotto presso la sua abitazione, due weekend alternati al mese, andandola a prendere presso l'abitazione materna alle ore 9,00 del sabato e riaccompagnandola presso l'abitazione materna la domenica alle ore 20,00, salvo diverso accordo tra i genitori.
b) Il padre potrà tenere con sé la figlia, con pernotto presso la propria abitazione, infrasettimanalmente 3 giorni a settimana, indicativamente il martedì, giovedì, venerdì nella settimana in cui non gli spetta il weekend e 2 giorni a settimana, indicativamente il martedì e il venerdì, nella settimana in cui gli spetta il weekend, andandola a prendere presso l'abitazione materna alle ore 20,00 e riaccompagnandola presso l'abitazione materna la domenica alle ore 20,00, salvo diverso accordo tra i genitori.
Il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con date e modalità da concordarsi tra i genitori entro il precedente mese di Aprile;
la figlia trascorrerà il resto delle vacanze estive con la madre.
La figlia trascorrerà le vacanze Pasquali con l'uno e l'altro genitore alternativamente (il primo anno spetterà alla madre, salvo diverso accordo tra i genitori); quanto alle vacanze Natalizie il relativo periodo verrà suddiviso tra la madre e padre di modo che dall'inizio delle vacanze fino al 30
Dicembre la figlia starà con un genitore e dal 31 Dicembre sino al termine delle vacanze coincidenti con il giorno dell'Epifania con l'altro genitore alternativamente (per il primo anno alla madre spetterà il primo periodo mentre al padre spetterà il secondo periodo, salvo diverso accordo tra i genitori).
Analogamente si procederà in generale per le altre festività e ricorrenze (tra cui il compleanno della figlia e quello dei genitori, ect...) e per gli altri periodi di vacanza dalla scuola in modo tale da garantire l'equa ripartizione di detti periodi tra i genitori.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni e le esigenze sia della figlia, oltre che in base alla volontà di questa, che dei genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambio di residenza/domicilio e dei recapiti telefonici noti, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura (anche per i weekend) durante i periodi che trascorreranno con la figlia.
7) Il padre corrisponderà, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00.
-, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
8) Ciascun genitore si farà in ogni caso carico del pagamento delle spese straordinarie per la figlia, nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 e precisamente come segue:
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
-· Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
· Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
-Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
-· Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno, invece, da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno, pertanto, ricomprese nel MANTENIMENTO ORDINARIO:
- Vitto e mensa scolastica,
- Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
- Farmaci da banco,
- Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
-Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi), - Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno,
- Baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
9) L'assegno unico verrà percepito interamente dal padre, mentre le detrazioni per la figlia spetteranno ai genitori secondo quanto disposto per legge.
10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di passaporto per sé e per la figlia minore, nonché di lasciapassare e carta d'identità valida per l'espatrio.
11) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
12) I Legali delle Parti rinunciano al privilegio di solidarietà professionale ex art. 13 co. 8 della
Legge n. 247/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Taormina in data 02.07.2014;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taormina per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 63, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 04.12.2025
Il Presidente est.
UR IO