Articolo 1 della Legge 26 maggio 1966, n. 311
Versione
29 maggio 1966
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128 , concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonche' dell'applicabilita' di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 , con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "estensioni e variazioni", sono aggiunte le parole: "nonche' dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345 , e successive modificazioni";
all'articolo 1, terzo comma, dopo le cifre: "4, 5, 6 e 7", e' aggiunta la cifra: "11".;
all'articolo 1, l'ultimo comma e' soppresso.

Entrata in vigore il 29 maggio 1966
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