Art. 2.
Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Comune;
c) il direttore dell'istituto o scuola;
d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far porte del Consiglio - in numero non superiore a due - quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola.
Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario-economo.
La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente.
Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Comune;
c) il direttore dell'istituto o scuola;
d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.
Possono essere chiamati a far porte del Consiglio - in numero non superiore a due - quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola.
Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario-economo.
La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente.