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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1169/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1169/2025 avente ad oggetto accertamento del diritto di credito e restituzioni, promossa DA
), titolare della omonima Parte_1 C.F._1 impresa agricola, con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Pantin, come da procura in atti;
ATTORE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fiammetta Rosso, come da procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertare il credito del sig. di € 57.590,00 come documentato dagli assegni Pt_1 consegnati al ricorrente dal sig. in vita e, per l'effetto Controparte_2
Condannare il sig. ciascuno per il proprio titolo, al pagamento della somma Controparte_1 di € 57.590,00 documentata dagli assegni allegati oltre interessi legali e moratori maturati e maturandi dalla domanda al saldo Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, deduzione e difesa, dato atto anche della dichiarazione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli assegni prodotti, respingere la domanda proposta dal sig. Parte_1 giacché infondata in fatto e in diritto. Con condanna alla refusione delle spese di costituzione e difesa. In via istruttoria: si producono i documenti allegati e numerati da 1) a 21);
Solo se ritenuto necessario: ammettersi a prova orale per testi il Rag. Tes_1
[..
[...] [
con studio in Fossano via Roma 56 sul seguente capitolo:
[...]
“vero che nell'autunno del 2022 il sig. e il sig. Controparte_1 Parte_1 si incontravano presso il Suo studio in Fossano al fine di verificare eventuali crediti ancora non soddisfatti da parte della ditta ma alla richiesta di Controparte_2 indicare di quali pagamenti dovuti gli assegni a Sue mani costituissero garanzia il sig. si alzava ed abbandonava l'incontro. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorrente , titolare dell'omonima azienda agricola, ha Parte_1 promosso il presente giudizio, nelle forme del rito sommario di cognizione, nei confronti del convenuto chiedendo l'accertamento del credito e la conseguente Controparte_1 condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 57.900,00, risultante da assegni bancari consegnati dal a garanzia delle obbligazioni contratte dal fratello CP_2
per l'acquisto di animali vivi dalla impresa ricorrente, nel periodo tra Controparte_2 il 2016 e il 2022. A seguito del decesso del nel 2022, il debito restava insoluto;
il CP_2 ricorrente aveva pertanto vanamente richiesto al convenuto e alla di lui madre il pagamento del debito, fondato sugli assegni in garanzia, anche mediante invito alla negoziazione assistita, sulla base dei titoli consegnati in garanzia e recanti la girata sottoscritta dal convenuto, costituenti pertanto promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., incombendo pertanto sull'emittente la prova della insussistenza del rapporto sottostante. 2. Il convenuto si è costituito disconoscendo gli assegni bancari in possesso del ricorrente e in particolare disconoscendo specificamente l'apparente sottoscrizione apposta a ciascun titolo, esibiti al convenuto per la prima volta soltanto dopo la morte del fratello , contestando che quest'ultimo avesse mai intrattenuto rapporti CP_2 commerciali con l'impresa ricorrente. Il convenuto contesta altresì la natura di promessa di pagamento che il ricorrente pretende di ascrivere ai titoli consegnati, in quanto l'art. 1988 c.c. richiede la certezza del destinatario del titolo e non risultando il ricorrente nemmeno giratario ma mero possessore.
2.1. Da ultimo, il convenuto ha contestato la documentazione che il ricorrente pone a supporto della propria pretesa, e in specie, le fatture rimaste insolute, peraltro di importo complessivamente inferiore rispetto alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio, in ogni caso regolarmente pagate dal richiamando documentazione attestante i CP_2 pagamenti effettuati nel corso degli anni, dal 2016 al 2022. Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza fissata per la discussione, le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni e contestazioni. Parte ricorrente ha esibito gli originali degli assegni, chiedendo l'accoglimento della domanda. Stante la natura documentale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Trattasi di domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento della somma di euro 57.900,00 che il ricorrente ha formulato nei confronti del
2 convenuto sulla scorta di assegni bancari da quest'ultimo emessi a Controparte_1 garanzia di un debito contratto dal fratello , per l'acquisto di merce dalla CP_2 impresa del Caporgno. Nel dettaglio, la domanda si fonda su quattro assegni dell'importo di euro 12.000,00 cadauno e un assegno di euro 9.590,00, tutti tratti su banca del Piemonte e recanti la sottoscrizione per girata del (doc. 2 fascicolo parte CP_2 ricorrente), invocandone la natura di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con la conseguenza che incombe sul convenuto la prova della insussistenza del rapporto sottostante. Il convenuto, dal canto suo, ha preliminarmente disconosciuto la propria apparente sottoscrizione apposta a ciascun titolo;
nel merito, ha contestato in ogni caso la pretesa creditoria avanzata dal ricorrente, ritenendo non sussistente il rapporto sottostante e producendo documentazione attestante il pagamento dei debiti da parte del defunto fratello, nell'ambito della propria attività di impresa. 4. Ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta. Preliminarmente, giova rilevare che parte convenuta ha espressamente e formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione apparentemente apposta ai cinque assegni che parte ricorrente pone a fondamento della propria pretesa, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta è tenuta a chiedere la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo le scritture che possono servire di comparazione.
4.1. Parte ricorrente non ha proposto l'istanza di verificazione, con la conseguenza che gli assegni, che il medesimo pone a fondamento della propria pretesa, non possono valere quale prova nel presente giudizio. E tanto in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (C. Civ. n. 27193; in tal senso anche C. Civ. 3602/2024; C. Civ. n. 3086/2022). La inutilizzabilità di tali documenti comporta già ex se il rigetto della domanda attorea, poiché il ricorrente fonda sui titoli in suo possesso la pretesa creditoria fatta valere nei confronti del convenuto, invocandone la natura di promessa di pagamento.
4.2. L'ulteriore documentazione depositata da parte ricorrente è costituita dalle fatture emesse a seguito dell'acquisto della merce da parte del defunto Controparte_2 peraltro quasi tutti prodotte in formato fotografico di scarsa qualità e alcune delle quali nemmeno chiaramente leggibili. Trattasi delle fatture rimaste insolute, a garanzia delle quali sarebbero stati emessi gli assegni in garanzia (doc. 1 e doc. 1 bis fascicolo parte ricorrente); si deve tuttavia rilevare come peraltro, in disparte la contestazione del credito formulata da parte convenuta, il complessivo importo non è nemmeno corrispondente all'importo degli assegni. A ciò si aggiunga che parte convenuta ha prodotto documentazione attestante i pagamenti relativi alle fatture depositate da parte ricorrente, segnatamente le schede contabili degli anni 2016-2021 (docc. 3, 4, 7, 14 e 17 fascicolo
3 parte convenuta) e gli assegni di pagamento dell'importo delle fatture emesse dal ricorrente (docc. 5, 7-13 e 15-16 fascicolo parte convenuta). Tanto è sufficiente per indurre al rigetto della domanda del ricorrente. Superflua ogni ulteriore disquisizione. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto dell'esito della lite, della complessiva attività svolta e delle questioni affrontate, considerate le sole tre fasi in ragione dell'assenza di attività istruttoria. Per l'effetto, il ricorrente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda del ricorrente;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 del convenuto spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 17 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1169/2025 avente ad oggetto accertamento del diritto di credito e restituzioni, promossa DA
), titolare della omonima Parte_1 C.F._1 impresa agricola, con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Pantin, come da procura in atti;
ATTORE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fiammetta Rosso, come da procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertare il credito del sig. di € 57.590,00 come documentato dagli assegni Pt_1 consegnati al ricorrente dal sig. in vita e, per l'effetto Controparte_2
Condannare il sig. ciascuno per il proprio titolo, al pagamento della somma Controparte_1 di € 57.590,00 documentata dagli assegni allegati oltre interessi legali e moratori maturati e maturandi dalla domanda al saldo Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, deduzione e difesa, dato atto anche della dichiarazione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli assegni prodotti, respingere la domanda proposta dal sig. Parte_1 giacché infondata in fatto e in diritto. Con condanna alla refusione delle spese di costituzione e difesa. In via istruttoria: si producono i documenti allegati e numerati da 1) a 21);
Solo se ritenuto necessario: ammettersi a prova orale per testi il Rag. Tes_1
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con studio in Fossano via Roma 56 sul seguente capitolo:
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“vero che nell'autunno del 2022 il sig. e il sig. Controparte_1 Parte_1 si incontravano presso il Suo studio in Fossano al fine di verificare eventuali crediti ancora non soddisfatti da parte della ditta ma alla richiesta di Controparte_2 indicare di quali pagamenti dovuti gli assegni a Sue mani costituissero garanzia il sig. si alzava ed abbandonava l'incontro. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorrente , titolare dell'omonima azienda agricola, ha Parte_1 promosso il presente giudizio, nelle forme del rito sommario di cognizione, nei confronti del convenuto chiedendo l'accertamento del credito e la conseguente Controparte_1 condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 57.900,00, risultante da assegni bancari consegnati dal a garanzia delle obbligazioni contratte dal fratello CP_2
per l'acquisto di animali vivi dalla impresa ricorrente, nel periodo tra Controparte_2 il 2016 e il 2022. A seguito del decesso del nel 2022, il debito restava insoluto;
il CP_2 ricorrente aveva pertanto vanamente richiesto al convenuto e alla di lui madre il pagamento del debito, fondato sugli assegni in garanzia, anche mediante invito alla negoziazione assistita, sulla base dei titoli consegnati in garanzia e recanti la girata sottoscritta dal convenuto, costituenti pertanto promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., incombendo pertanto sull'emittente la prova della insussistenza del rapporto sottostante. 2. Il convenuto si è costituito disconoscendo gli assegni bancari in possesso del ricorrente e in particolare disconoscendo specificamente l'apparente sottoscrizione apposta a ciascun titolo, esibiti al convenuto per la prima volta soltanto dopo la morte del fratello , contestando che quest'ultimo avesse mai intrattenuto rapporti CP_2 commerciali con l'impresa ricorrente. Il convenuto contesta altresì la natura di promessa di pagamento che il ricorrente pretende di ascrivere ai titoli consegnati, in quanto l'art. 1988 c.c. richiede la certezza del destinatario del titolo e non risultando il ricorrente nemmeno giratario ma mero possessore.
2.1. Da ultimo, il convenuto ha contestato la documentazione che il ricorrente pone a supporto della propria pretesa, e in specie, le fatture rimaste insolute, peraltro di importo complessivamente inferiore rispetto alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio, in ogni caso regolarmente pagate dal richiamando documentazione attestante i CP_2 pagamenti effettuati nel corso degli anni, dal 2016 al 2022. Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza fissata per la discussione, le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni e contestazioni. Parte ricorrente ha esibito gli originali degli assegni, chiedendo l'accoglimento della domanda. Stante la natura documentale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Trattasi di domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento della somma di euro 57.900,00 che il ricorrente ha formulato nei confronti del
2 convenuto sulla scorta di assegni bancari da quest'ultimo emessi a Controparte_1 garanzia di un debito contratto dal fratello , per l'acquisto di merce dalla CP_2 impresa del Caporgno. Nel dettaglio, la domanda si fonda su quattro assegni dell'importo di euro 12.000,00 cadauno e un assegno di euro 9.590,00, tutti tratti su banca del Piemonte e recanti la sottoscrizione per girata del (doc. 2 fascicolo parte CP_2 ricorrente), invocandone la natura di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con la conseguenza che incombe sul convenuto la prova della insussistenza del rapporto sottostante. Il convenuto, dal canto suo, ha preliminarmente disconosciuto la propria apparente sottoscrizione apposta a ciascun titolo;
nel merito, ha contestato in ogni caso la pretesa creditoria avanzata dal ricorrente, ritenendo non sussistente il rapporto sottostante e producendo documentazione attestante il pagamento dei debiti da parte del defunto fratello, nell'ambito della propria attività di impresa. 4. Ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta. Preliminarmente, giova rilevare che parte convenuta ha espressamente e formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione apparentemente apposta ai cinque assegni che parte ricorrente pone a fondamento della propria pretesa, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta è tenuta a chiedere la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo le scritture che possono servire di comparazione.
4.1. Parte ricorrente non ha proposto l'istanza di verificazione, con la conseguenza che gli assegni, che il medesimo pone a fondamento della propria pretesa, non possono valere quale prova nel presente giudizio. E tanto in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (C. Civ. n. 27193; in tal senso anche C. Civ. 3602/2024; C. Civ. n. 3086/2022). La inutilizzabilità di tali documenti comporta già ex se il rigetto della domanda attorea, poiché il ricorrente fonda sui titoli in suo possesso la pretesa creditoria fatta valere nei confronti del convenuto, invocandone la natura di promessa di pagamento.
4.2. L'ulteriore documentazione depositata da parte ricorrente è costituita dalle fatture emesse a seguito dell'acquisto della merce da parte del defunto Controparte_2 peraltro quasi tutti prodotte in formato fotografico di scarsa qualità e alcune delle quali nemmeno chiaramente leggibili. Trattasi delle fatture rimaste insolute, a garanzia delle quali sarebbero stati emessi gli assegni in garanzia (doc. 1 e doc. 1 bis fascicolo parte ricorrente); si deve tuttavia rilevare come peraltro, in disparte la contestazione del credito formulata da parte convenuta, il complessivo importo non è nemmeno corrispondente all'importo degli assegni. A ciò si aggiunga che parte convenuta ha prodotto documentazione attestante i pagamenti relativi alle fatture depositate da parte ricorrente, segnatamente le schede contabili degli anni 2016-2021 (docc. 3, 4, 7, 14 e 17 fascicolo
3 parte convenuta) e gli assegni di pagamento dell'importo delle fatture emesse dal ricorrente (docc. 5, 7-13 e 15-16 fascicolo parte convenuta). Tanto è sufficiente per indurre al rigetto della domanda del ricorrente. Superflua ogni ulteriore disquisizione. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto dell'esito della lite, della complessiva attività svolta e delle questioni affrontate, considerate le sole tre fasi in ragione dell'assenza di attività istruttoria. Per l'effetto, il ricorrente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda del ricorrente;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 del convenuto spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 17 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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