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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. Unitario 204-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
CRISI DI IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Massimo Urbano Presidente dr.ssa Marta Sodano Giudice dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel. sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2.12.2025 ed all'esito della camera di consiglio tenutasi nella medesima data ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 204-1/2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di:
con sede a VIA GENNARO TESCIONE 144/146, 81100 Parte_1
CASERTA (CE), C.F./P.I. , su ricorso, ed annessa documentazione, P.IVA_1 depositata l'1.9.2025 presentato da (C.F. , con sede in Via Marconi n. 15, 25020 Parte_2 P.IVA_2
LE (BS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Piazza Vittorio Emanuele II n. 36, 25034 Orzinuovi (BS), presso e nello Studio dell'Avv.
EM TA che, giusta procura generale del 15.07.2016, la rappresenta e difende;
esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta in data 2.9.2025 e perfezionatasi attraverso l'inserimento nell'area web del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
rilevato che, sempre in punto di legittimazione attiva del creditore, il Tribunale fallimentare conosce del credito incidentalmente, in applicazione del costante orientamento dei Giudici di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 1521/2013; cfr, inoltre, Cass., n. 23420/2016, secondo cui: “la L. Fall., art. 6, stabilisce infatti che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante”)"; accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito di circa euro 8.310,41 oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, fondato su decreto ingiuntivo n. 2445/2024 del 08.04.2024, pendente davanti al Tribunale di Brescia, per somme dovute a titolo di mancato pagamento di fornitura di beni;
considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art. 121 del d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 83/2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società che ha per oggetto attività ristorative e similari (cfr. visura in atti); considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della
Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”); considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo bilancio depositato riguarda l'esercizio 2021, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale (e comunque superate nel bilancio 2021 con particolare riguardo ai ricavi); dato atto che dall'elenco cartelle/avvisi aggiornato inoltrato dall' Controparte_1
, risulta iscritto a ruolo un totale di debiti pari ad euro 32.293,77;
[...] rilevato che dalle indagini officiose è emersa la pendenza a carico della resistente di due decreti ingiuntivi presso il Tribunale di Santa Maria per un ammontare complessivo di
46.000,00 circa, oltre interessi;
considerato che
l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile, cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- il protratto inadempimento del debito nei confronti del creditore istante;
- l'esistenza di tre decreti ingiuntivi, per gli importi sopra menzionati;
- la notifica del decreto monitorio, rimasta priva di riscontro;
- una esposizione debitoria della società nei confronti dell' pari ad euro Controparte_1
32.293,77;
- l'omesso deposito dei bilanci di esercizio a partire dal 2021;
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di: con sede a Caserta, VIA GENNARO TESCIONE Parte_1 144/146, 81100, C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 come da visura camerale in atti;
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa Marta Sodano (in sostituzione sul ruolo ex
Quaranta); curatore l'avv. Isabella Maria Luisa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
ORDINA al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 19.03.2026 ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Sentenza da prenotarsi a debito.
DISPONE che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 2.12.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
Dr. Massimo Urbano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
CRISI DI IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Massimo Urbano Presidente dr.ssa Marta Sodano Giudice dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel. sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2.12.2025 ed all'esito della camera di consiglio tenutasi nella medesima data ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 204-1/2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di:
con sede a VIA GENNARO TESCIONE 144/146, 81100 Parte_1
CASERTA (CE), C.F./P.I. , su ricorso, ed annessa documentazione, P.IVA_1 depositata l'1.9.2025 presentato da (C.F. , con sede in Via Marconi n. 15, 25020 Parte_2 P.IVA_2
LE (BS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Piazza Vittorio Emanuele II n. 36, 25034 Orzinuovi (BS), presso e nello Studio dell'Avv.
EM TA che, giusta procura generale del 15.07.2016, la rappresenta e difende;
esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta in data 2.9.2025 e perfezionatasi attraverso l'inserimento nell'area web del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
rilevato che, sempre in punto di legittimazione attiva del creditore, il Tribunale fallimentare conosce del credito incidentalmente, in applicazione del costante orientamento dei Giudici di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 1521/2013; cfr, inoltre, Cass., n. 23420/2016, secondo cui: “la L. Fall., art. 6, stabilisce infatti che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante”)"; accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito di circa euro 8.310,41 oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, fondato su decreto ingiuntivo n. 2445/2024 del 08.04.2024, pendente davanti al Tribunale di Brescia, per somme dovute a titolo di mancato pagamento di fornitura di beni;
considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art. 121 del d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 83/2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società che ha per oggetto attività ristorative e similari (cfr. visura in atti); considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della
Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”); considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo bilancio depositato riguarda l'esercizio 2021, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale (e comunque superate nel bilancio 2021 con particolare riguardo ai ricavi); dato atto che dall'elenco cartelle/avvisi aggiornato inoltrato dall' Controparte_1
, risulta iscritto a ruolo un totale di debiti pari ad euro 32.293,77;
[...] rilevato che dalle indagini officiose è emersa la pendenza a carico della resistente di due decreti ingiuntivi presso il Tribunale di Santa Maria per un ammontare complessivo di
46.000,00 circa, oltre interessi;
considerato che
l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile, cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- il protratto inadempimento del debito nei confronti del creditore istante;
- l'esistenza di tre decreti ingiuntivi, per gli importi sopra menzionati;
- la notifica del decreto monitorio, rimasta priva di riscontro;
- una esposizione debitoria della società nei confronti dell' pari ad euro Controparte_1
32.293,77;
- l'omesso deposito dei bilanci di esercizio a partire dal 2021;
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di: con sede a Caserta, VIA GENNARO TESCIONE Parte_1 144/146, 81100, C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 come da visura camerale in atti;
NOMINA giudice delegato alla procedura la dr.ssa Marta Sodano (in sostituzione sul ruolo ex
Quaranta); curatore l'avv. Isabella Maria Luisa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
ORDINA al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 19.03.2026 ore 10.00, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Sentenza da prenotarsi a debito.
DISPONE che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 2.12.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Simona Di Rauso
Il Presidente
Dr. Massimo Urbano