Art. 1.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512 .
Il pagamento delle suddette somme e' effettuato con le modalita' previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato art. 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227 .
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512 .
Il pagamento delle suddette somme e' effettuato con le modalita' previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato art. 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227 .