Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2026, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03775/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01449/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Technogenetics S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Abiosi, Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento, Regione Veneto, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Sicilia, Regione Sardegna, non costituiti in giudizio;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ST OS in Roma, viale Milizie 34;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto del 6 luglio 2022, pubblicato il 15 settembre 2022, con cui il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economica e delle Finanze, ha (retroattivamente) certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
b) dell'Accordo repertorio atto n° 181 del 7 novembre 2019 con cui la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, tra l'altro, ha (retroattivamente) fissato i tetti di spesa per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nella misura del 4,4 per cento dei fabbisogni sanitari regionali di cui al comma 1, lettere b) e c);
c) del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato il 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
nonché contestualmente contro:
- REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del provvedimento del 14.12.2022 DG Dipartimento Sanità e Salute n° 8049/2022 (Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018);
- Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della Determina del 14.12.2022 DG Assessorato sanità e Welfare n° 2426/2022 (Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015);
- REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della comunicazione protocollo numero G1.2022.0045882 del 14/11/2022 e del rispettivo allegato, nonché del Decreto DG Direzione Welfare n. 18311/2022 del 14.12.2022 (Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter DL 19 giugno 2015 n.78 convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 co. 1 L. 6 agosto 2015, n. 125 e SMI dal DM del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella GU 15 settembre 2022, n. 216);
- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del Decreto del 12.12.2022 Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative n. 24408/2022 (Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022);
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della Determinazione del 14.12.2022 DG Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022- D337-00238 (Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 14.12.2022 DG Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG (Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015);
- REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 13.12.2022 DG Area Sanità e Sociale n. 172/2022 (Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi);
- REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 14.12.2022 DG Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967/2022 (Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano);
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della determina del 12.12.2022 DG Cura della persona, Salute e Welfare n. 24300/2022 (Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125);
- REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 14.12.2022 DG Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681/2022, con i rispettivi allegati (Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015)
- REGIONE MARCHE, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 14.12.2022 del Direttore del Dipartimento Salute n° 52 (Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216);
- REGIONE UMBRIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della determinazione del 14.12.2022 determinazione DG Direzione Salute e Welfare n. 13106/2022 (Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216);
- REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della Determinazione del 13.12.2022 DG Dipartimento Sanità n. DPF/121- 2022 (D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi);
- REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 15.12.2022 del Commissario ad acta n° 40/2022 (Ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti);
- REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della Determinazione del 12.12.2022 DG Dipartimento Promozione salute e benessere animale n. 10/2022 (Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216);
- REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento Decreto Assessorile del 13.12.2022 n. 1247/2022 (individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018);
- REGIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento della determina del 28.11.2022 DG Direzione Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1356/26987 (Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216) nonché della Determinazione del 12.12.2022 DG Direzione Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1471 (Determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 concernente "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216". Sospensione efficacia);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Technogenetics S.P.A il 11/4/2023:
per l'annullamento:
- della Determinazione n° 1 dell'8.2.2023 e dei rispettivi allegati con cui la Regione Puglia sostituendo la Determinazione del 12.12.2022 n. 10/2022, già impugnata con il ricorso principale, ha rideterminato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Technogenetics S.P.A il 9/10/2023:
Nei confronti della:
- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del Decreto del 15.6.2023 del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative n. 10686/2023 (Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022);
- REGIONE BASILICATA, codice fiscale 80002950766, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Potenza alla via V. Verrastro (85100), per l'annullamento della Deliberazione n° 202300444 del 28.7.2023 (DGR 207/2023-Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L.56/2023);
- REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento Decreto Assessorile del 21.7.2023 n. 741/2023 (Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018);
- REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante p.t., per l'annullamento del decreto del 20.07.2023 DG Area Sanità e Sociale n. 101/2023 (Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Friuli Venezia Giulia e di Regione Toscana e di Regione Marche e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa CA DE SB;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti statali tra cui il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, i provvedimenti di definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa, adottati dalle Regioni e Province Autonome.
2. Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
3. In vista dell’udienza di merito, le Regioni costituite hanno attestato l’avvenuto pagamento, ad opera dell’azienda ricorrente, degli importi nella misura ridotta di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, il quale ha disposto che “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”.
3.1 Le predette Regioni hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
4. Con nota depositata in data 13 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
5. All’udienza del 13 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
6. Il Collegio, rilevato che la rinuncia de qua risulta irrituale in quanto, non essendo stata notificata alle controparti, non integra i requisiti formali definiti dall’art. 84 c.p.a., ritiene comunque di inferire da questa, valutata congiuntamente agli intervenuti pagamenti, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dei gravami ex art. 84, comma 4, c.p.a. e di dovere pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
7. La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
ZO BL, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
CA DE SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE SB | ZO BL |
IL SEGRETARIO