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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 383/2024 RG promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
( nte Parte_4 C.F._4 presso lo studio dell'avv. PIRAS EMANUELA RITA che li rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. BOE MADDALENA GIOVANNA APPELLANTI CONTRO
domiciliata elettivamente presso CP_1 C.F._5 lo studio dell'avv. PATTERI MILENA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 13.09.2023,
[...]
conveniva in giudizio allegando che: Parte_1 CP_1
- era erede legittima del figlio , nato a [...] il [...] Persona_1 ed ivi deceduto il giorno 19.6. n grave sinistro stradale;
- il figlio “viveva stabilmente ad Orgosolo presso la sua abitazione in Via Per_1
Repubbli 151 (all. 3 cert. di residenza di e in vita era legato Pt_2 sentimentalmente con la convenuta IG.ra , nata a [...] il CP_1 giorno 21.08.1976 e residente ad Orgosol tigiani n. 2 (C.F.
(all. 4 cert. di residenza di ”; C.F._5 CP_1 sto con testamento un le avore della madre a compensazione degli aiuti economici ricevuti dalla genitrice e il patrimonio relitto, conferito in successione legittima a favore della ricorrente e degli altri figli, , e , era costituito unicamente dagli importi Parte_2 Parte_3 Parte_4 depositati presso un conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna con saldo di euro 1.848,97 e da una esposizione debitoria pari a euro 90.206,70 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate e Riscossione sede di Nuoro;
- dopo il decesso del congiunto non erano stati rinvenuti nella sua abitazione
“differenti beni ed oggetti allo stesso appartenuti quali, a titolo esemplificativo, diversi orologi;
il telefono cellulare iPhone unitamente all'Apple Watch ad esso collegato e relativa carta Sim n. 3382782834; un telefono marca Huawei;
n. 4 collari satellitari marca Garmin per i cani da caccia di proprietà del defunto;
computer portatile ed alcuni documenti personali di , salvo altri”; Per_1
- la veva provveduto alla restituzione “di alc essi (es. porto d'armi, CP_1 patente unitamente al portafoglio dov'erano custoditi) mentre, con argomenti pretestuosi, rifiutava la restituzione degli altri”; - inoltre, era emerso che il figlio, in data 12.4.2022, “aveva acceso un mutuo bancario per un importo di euro 80.000,00 (all. 8 copia mutuo bancario) di cui
€ 65.000,00, successivamente ed in data 09/05/22, corrisposti alla stessa con la causale “acquisto casa” (V. all. 6)” e la in data 8.6.2022 CP_1 CP_1 aveva acquistato “a suo esclusivo nome, un immobile a San Teodoro in Loc. La Runcina (All. 9 Atto pubblico di compravendita)”. Alla luce di tali allegazioni, la ricorrente domandava che, previo accertamento della sua qualità di erede, la venisse condannata “alla restituzione dei CP_1 due cellulari e di ogni altro bene mobile di proprietà del de cuius dalla stessa illegittimamente detenuti, meglio descritti in espositiva e che dovessero risultare dall'istruttoria della causa” e “ex art. 2041 c.c…..alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 65.000,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 09.05.2022 sino al giorno dell'effettivo soddisfo”, posto che “la vicenda descritta configura(va) una tipica ipotesi di ingiustificato arricchimento che si realizza quando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio a danno di quello di un altro soggetto in assenza di giusta e legittima causa”. Intervenivano in giudizio gli altri figli, i quali aderivano alle conclusioni della ed allegavano altresì che “la convenuta aveva inoltre persistito nel Pt_1 pubblicare le immagini che ritraevano il de cuius sui propri profili social, aperti e visibili da chiunque, soprattutto per la promozione della sua attività commerciale, malgrado il dissenso manifestato da essi intervenuti e dalla ricorrente, che le avevano espressamente intimato di rimuovere qualsivoglia fotografia e video relativi al congiunto”, formulando specifica domanda di rimozione di tali dati. Nella contumacia della il tribunale, istruita la causa documentalmente, CP_1 con sentenza n. 461/2024, emessa in data 30.9.2024;
- accertava “che , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono eredi legittimi di (nato il Parte_4 Persona_1
2 e ivi deceduto il 19.6.
- condannava “ a rimuovere dai propri profili nei social CP_1 networks qu file video e audio, dato sensibile e informazione relativa a , astenendosi in futuro dalla Persona_1 reiterazione di tali pubb
- fissava “in 30,00 euro la somma che dovrà versare alla CP_1 ricorrente ed agli intervenuti per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimozione indicato nel punto che precede, nonché per ogni successiva violazione dell'obbligo di astensione in futuro, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza”;
- dichiarava inammissibile la medesima domanda di rimozione formulata dalla ricorrente tardivamente;
- rigettava tutte le altre domande;
- poneva a carico dei ricorrenti le spese di lite anticipate. In particolare, il tribunale gravato – accertata la qualità di eredi legittimi della ricorrente e degli intervenuti – rigettava innanzi tutto la domanda di restituzione dei beni mobili ancora detenuti dalla data l'impossibilità di identificare i CP_1 telefoni cellulari di riferimento e ta o gli altri oggetti genericamente indicati in atti. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva non sussistenti i presupposti di cui all'art. 2041 c.c. per la restituzione delle somme consegnate dal in vita alla Pt_2 propria convivente, posto che in base alle allegazioni degli ste orrenti era
“individuabile una giustificazione causale del bonifico in esame”, tenuto conto del carattere stabile della relazione sentimentale tra le parti, “neppure posto in dubbio” dai congiunti del , e della “proporzionalità e adeguatezza Pt_2 dell'elargizione di 65.000,00 euro rispetto al tenore di vita della coppia”. Ancora, il giudice di merito sosteneva che, anche non volendo configurare nel caso di specie un adempimento di obbligazione naturale, era ravvisabile un atto di liberalità tenuto conto della successione cronologica tra il mutuo ed il versamento in favore della l'acquisto della casa, della stabile relazione CP_1
e dell'esclusivo vantaggio t la beneficiaria. Infine, il tribunale accoglieva la domanda di rimozione delle immagini e dei video riferibili al de cuius deceduto proposta dagli intervenuti, dichiarando inammissibile quella proposta tardivamente dalla madre. Stante la contumacia della e l'esito del giudizio, nulla riconosceva per CP_1 spese di lite.
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in cui rigettava la domanda di restituzione dei beni del congiunto in forza di una errata valutazione delle risultanze istruttorie;
ii) nella parte in cui ometteva ogni decisione sulla domanda di restituzione della cd eredità digitale del de cuius; iii) nella parte in cui rigettava la domanda di restituzione della somma di euro 65.000,00 per ingiustificato arricchimento, non potendosi inoltre ravvisare una valida ipotesi di donazione indiretta;
iv) nella parte in cui disciplinava le spese di lite.
si è costituita resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto CP_1
. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc.
A) Dei primi due motivi di appello. I primi due motivi di appello possono esaminati congiuntamente perché connessi e sono infondati. Con il ricorso introduttivo del giudizio la omandava nelle sue conclusioni Pt_1 la “restituzione dei due cellulari e di ogni altro bene mobile di proprietà del de cuius dalla stessa illegittimamente detenuti, meglio descritti in espositiva e che dovessero risultare dall'istruttoria della causa”, allegando che “In seguito al decesso del IG. la ricorrente poteva verificare che dall'abitazione del figlio Pt_2 risultavano man differenti beni ed oggetti allo stesso appartenuti quali, a titolo esemplificativo, diversi orologi;
il telefono cellulare iPhone unitamente all'Apple Watch ad esso collegato e relativa carta Sim n. 3382782834; un telefono marca Huawei;
n. 4 collari satellitari marca Garmin per i cani da caccia di proprietà del defunto;
computer portatile ed alcuni documenti personali di
, salvo altri. Richiesta circa la restituzione degli oggetti, la IG.ra Per_1 CP_1 che pure non negava di averli asportati dall'abitazione del
[...] Pt_2 trattenuti, provvedeva alla restituzione di alcuni di essi (es. porto d'armi, patente unitamente al portafoglio dov'erano custoditi) mentre, con argomenti pretestuosi, rifiutava la restituzione degli altri”. Nulla veniva depositato a sostegno di tali domande. A loro volta, gli intervenuti si associavano alle conclusioni della madre (vedi comparsa di intervento: “si associano alla rivendicazione e richiesta di restituzione di due telefoni cellulari, integri dei relativi dati digitali nonché delle password di accesso che non sono mai state comunicate agli eredi (c.d. eredità digitale), ed ad ogni altro oggetto di proprietà del de cuius detenuto dalla IG.ra che dovesse risultare dall'istruttoria della causa”), allegando che “Gli CP_1 eredi in seguito al decesso del IG. potevano inoltre accertare che Pt_2 dall'abitazione del congiunto risultavano anti differenti beni ed oggetti allo stesso appartenuti quali, a titolo esemplificativo, diversi orologi;
il telefono cellulare iPhone unitamente all'Apple Watch ad esso collegato e relativa carta Sim n. 3382782834; un telefono marca Huawei P30 Lite (All. 1 -2-3); n. 4 collari satellitari marca Garmin per i cani da caccia di proprietà del defunto;
computer portatile ed alcuni documenti personali di , salvo altri. L'odierna Per_1 interveniente richiedeva espre ente alla IG.ra a Parte_4 CP_1 restituzione degli oggetti di proprietà del fratello , ma la convenuta Persona_1 provvedeva solo alla restituzione del portafo umenti rifiutando tuttavia la restituzione dei cellulari e degli altri oggetti (all. 4 copia messaggi whatsapp intervenuti tra la convenuta e la IG.ra – si chiede Parte_4 che il Giudice voglia autorizzare il deposito di una memoria esterna USB contenente messaggi vocali). Si precisa inoltre che la IG.ra non ha CP_1 neppure mai comunicato le password di accesso dei cellulari ccount Google, home banking etc. del IG. e che gli stessi profili Persona_1 sono anche attualmente utilizzati che vi accede anche CP_1 tramite altri dispositivi (All. 5)”. Gli intervenuti depositavano a sostegno di tali domande i seguenti documenti:
“1) copia mail del 27.07.2022 accesso dispositivo;
2) copia mail del 27.07.2022 avviso di sicurezza;
3) copia mail del 27.07.2022 recupero account;
4) copia messaggi intervenuti con la convenuta in data 21.07.2022; 5) Copia mail del 27.07.2022 configurazione account nuovo dispositivo”. Orbene, come correttamente sostenuto in sentenza, in difetto di specifica allegazione e prova non è affatto possibile non solo identificare i beni di cui è stata chiesta la restituzione ma neppure sostenere che fossero nella disponibilità della CP_1
Le mail nulla provano, dato che non è dato sapere chi abbia attivato le procedure di accesso e/o di recupero account, e così neppure dai messaggi whatsapp è possibile inferire alcunchè di preciso in ordine al fatto che la detiene CP_1 indebitamente dei beni di proprietà del Anzi, al contrario, sembrerebbe, in Pt_2 relazione al colloquio relativo ad un tel non meglio precisato, che gli eredi del avevano chiesto alla solo la possibilità di scaricare dei dati, Pt_2 CP_1 pro ndo poi di restituirlo a Non si capisce pertanto neanche se CP_1 stanno parlando di un telefono di proprietà del o della Pt_2 CP_1
Conseguentemente, non è neppure accoglibile manda alla eredità digitale del defunto, posto che nessuna specifica indicazione sul punto era fornita dagli appellanti in ordine all'oggetto specifico di tale patrimonio cd digitale. Non era precisato, come sopra evidenziato, se i generici dispositivi indicati erano o meno di proprietà del congiunto deceduto e gli appellanti si limitavano ad allegare che “la IG.ra non ha neppure mai comunicato le password di CP_1 accesso dei cellulari, ount Google, home banking etc. del IG.
[...] e che gli stessi profili sono anche attualmente utilizzati dalla stessa Persona_1 he vi accede anche tramite altri dispositivi”. CP_1 ue motivi di appello vanno, pertanto, disattesi.
B) Del terzo motivo di appello. Con il terzo motivo di censura, gli appellanti si sono doluti della decisione nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda di restituzione della somma di euro 65.000,00 per ingiustificato arricchimento, sull'errato presupposto che il e Pt_2 la avessero una relazione stabile e che il trasferimento della somma di CP_1 de ettasse i canoni di proporzionalità e adeguatezza come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, gli appellanti hanno eccepito che:
- fra le parti non esisteva una relazione che potesse definirsi stabile e duratura, posto che dalla documentazione in atti era emerso che la ra coniugata CP_1
e convivente con la propria famiglia presso l'abitazione sita in Siniscola alla via dei Partigiani n. 2 mentre era residente in [...]in Corso Per_1
Repubblica n. 151;
- il versamento alla dell'importo di euro 65.000,00 per l'acquisto a suo CP_1 nome di un immobile in San Teodoro (NU) non poteva ritenersi proporzionato e giustificato, neanche se le parti fossero state legate da un rapporto more uxorio e ciò a fronte di una valutazione complessiva del patrimonio del de cuius, costituito, quanto al lato attivo, da un saldo di conto corrente pari ad euro 1.848,97 e dal diritto di proprietà della sola abitazione di tipo popolare sita in Orgosolo ove lo stesso risiedeva e, quanto al lato passivo, dalla rilevante esposizione debitoria di circa 200.000,00 euro. Il motivo è fondato. La Suprema Corte di Cassazione, richiamando il suo costante orientamento, ha, da ultimo, ribadito (vedi Cass. n. 16864/2023) che “le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia…, configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens" (cfr. anche Cass. n. 8/2025). Ciò premesso, dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non è possibile anzitutto accertare la sussistenza fra e di una effetiva CP_1 Persona_1 unione more uxorio, tale da attribuire alla dazione dell'importo di euro 65.000,00 la valenza di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. effettuata per far fronte alle esigenze familiari. Sebbene, infatti, risulti incontestata e provata la relazione sentimentale fra le parti - come allegato dagli stessi appellanti nel ricorso introduttivo e comprovato dalle fotografie prodotte che ritraggono la d il insieme (cfr. doc. 7 CP_1 Pt_2 e 8 allegati alla comparsa di costituzione di ) – non si Parte_4 riscontrano ulteriori elementi di giudizio per sostenere che tra le parti era sorta una vera e propria famiglia di fatto nei termini sopra riportati. In atti, non emerge invero neppure l'effettiva durata del rapporto sentimentale. Al contrario, come correttamente eccepito dagli appellanti, la durante la CP_1 relazione sentimentale intrattenuta con il , non sol va ancora Pt_2 coniugata con tale (cfr. pag. 7 atto pubblico di acquisto Persona_2 dell'immobile sito i ata 8.6.2022 in cui “ CP_1 dichiara di essere coniugata in regime di comunione dei beni con il sig.
[...]
”) ma non aveva neppure spostato la propria residenza Persona_2 quella del (cfr. doc. 3 certificato di residenza di e doc. 4 Pt_2 Per_1 certificato denza di allegati al ricors o). CP_1
In ogni caso, anche volendo attribuire una differente valenza alla relazione sentimentale fra il e la non risultano rispettati i canoni di Pt_2 CP_1 proporzionalità e adeguatezza come delineati dalla giurisprudenza di legittimità citata, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, ai fini della valutazione dei predetti criteri occorre tener conto unicamente “dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens” non rilevando, al contrario, le condizioni economiche dell'accipiens, messe in particolare evidenza nella sentenza impugnata. Invero, il aveva effettuato un versamento dell'importo di euro 65.000,00 Pt_2 in favore della onostante una esposizione debitoria complessiva di circa CP_1
200.000,00 e ante sia dal contratto di mutuo concluso con il Banco di Sardegna dell'importo di euro 87.239,80 oltre interessi (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo) e sia dal debito nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione di Nuoro per euro 90.206,70 oltre interessi (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo). Tale versamento parametrato al patrimonio del consistente in un saldo di conto Pt_2 corrente pari ad euro 1.848,97 (cfr. doc. 6 ricorso introduttivo) e nel diritto di proprietà dell'abitazione di tipo popolare in Orgosolo ove lo stesso abitava, non può in alcun modo ritenersi adeguato e proporzionale, tanto più considerato che la come evidenziato in sentenza ad altri fini, era già titolare di un CP_1 cospicuo patrimonio Sicchè, in assenza di ulteriori elementi di giudizio, deve ravvisarsi la sussistenza di un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. nel versamento dell'importo di euro 65.000,00 effettuato dal alla per l'acquisto di Pt_2 CP_1 un immobile a suo nome nel Comune di San ro ( Infine, è appena il caso di osservare che, come correttamente sottolineato da parte appellante, il versamento di una somma importante come quella in esame, non può configurarsi quale valida donazione, in difetto di forma scritta. Per tali ragioni, deve restituire in favore della parte appellante CP_1 la somma di euro 65.000,00 da rivalutare dalla data del versamento (9.5.2022) all'attualità, trattandosi di debito di valore (cfr Cass. n. 28930/22), oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dal 9.5.2022 e fino alla data della sentenza e sul risultato finale dalla data della pronuncia e fino al saldo.
C) Del quarto motivo di appello. Con il quarto motivo di censura gli appellanti hanno lamentato la violazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., laddove il tribunale non poneva le spese a carico della nonostante l'accoglimento integrale della domanda di inibitoria CP_1 della pubblicazione delle foto del defunto. Orbene, considerato l'esito complessivo della causa ed il parziale accoglimento dell'appello, le spese di ambedue i gradi di giudizio vanno compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per la metà e poste a carico della per la CP_1 restante parte, liquidata secondo i parametri di cui al DM 147/2 presi gli aumenti ex art. 4 comma 2, sulla base dello scaglione di valore della causa, compensi minimi in assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in accoglimento parziale dell'appello proposto da , Parte_1 [...]
, e av / Parte_2 Parte_3 Parte_4 del Tribunale di Nuoro, pubblicata il 30.9.2024, che conferma per il resto:
- condanna , per il titolo di cui è causa, a restituire agli appellanti CP_1 la somma di euro 65.000,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come da parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio in ragione di 1/2 e pone a carico della parte appellata la restante parte che liquida in complessivi euro 13.501,00, di cui euro 6.699,00 per il primo grado e euro 6.802,00 per il secondo, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 9.5.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
( nte Parte_4 C.F._4 presso lo studio dell'avv. PIRAS EMANUELA RITA che li rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. BOE MADDALENA GIOVANNA APPELLANTI CONTRO
domiciliata elettivamente presso CP_1 C.F._5 lo studio dell'avv. PATTERI MILENA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 13.09.2023,
[...]
conveniva in giudizio allegando che: Parte_1 CP_1
- era erede legittima del figlio , nato a [...] il [...] Persona_1 ed ivi deceduto il giorno 19.6. n grave sinistro stradale;
- il figlio “viveva stabilmente ad Orgosolo presso la sua abitazione in Via Per_1
Repubbli 151 (all. 3 cert. di residenza di e in vita era legato Pt_2 sentimentalmente con la convenuta IG.ra , nata a [...] il CP_1 giorno 21.08.1976 e residente ad Orgosol tigiani n. 2 (C.F.
(all. 4 cert. di residenza di ”; C.F._5 CP_1 sto con testamento un le avore della madre a compensazione degli aiuti economici ricevuti dalla genitrice e il patrimonio relitto, conferito in successione legittima a favore della ricorrente e degli altri figli, , e , era costituito unicamente dagli importi Parte_2 Parte_3 Parte_4 depositati presso un conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna con saldo di euro 1.848,97 e da una esposizione debitoria pari a euro 90.206,70 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate e Riscossione sede di Nuoro;
- dopo il decesso del congiunto non erano stati rinvenuti nella sua abitazione
“differenti beni ed oggetti allo stesso appartenuti quali, a titolo esemplificativo, diversi orologi;
il telefono cellulare iPhone unitamente all'Apple Watch ad esso collegato e relativa carta Sim n. 3382782834; un telefono marca Huawei;
n. 4 collari satellitari marca Garmin per i cani da caccia di proprietà del defunto;
computer portatile ed alcuni documenti personali di , salvo altri”; Per_1
- la veva provveduto alla restituzione “di alc essi (es. porto d'armi, CP_1 patente unitamente al portafoglio dov'erano custoditi) mentre, con argomenti pretestuosi, rifiutava la restituzione degli altri”; - inoltre, era emerso che il figlio, in data 12.4.2022, “aveva acceso un mutuo bancario per un importo di euro 80.000,00 (all. 8 copia mutuo bancario) di cui
€ 65.000,00, successivamente ed in data 09/05/22, corrisposti alla stessa con la causale “acquisto casa” (V. all. 6)” e la in data 8.6.2022 CP_1 CP_1 aveva acquistato “a suo esclusivo nome, un immobile a San Teodoro in Loc. La Runcina (All. 9 Atto pubblico di compravendita)”. Alla luce di tali allegazioni, la ricorrente domandava che, previo accertamento della sua qualità di erede, la venisse condannata “alla restituzione dei CP_1 due cellulari e di ogni altro bene mobile di proprietà del de cuius dalla stessa illegittimamente detenuti, meglio descritti in espositiva e che dovessero risultare dall'istruttoria della causa” e “ex art. 2041 c.c…..alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 65.000,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 09.05.2022 sino al giorno dell'effettivo soddisfo”, posto che “la vicenda descritta configura(va) una tipica ipotesi di ingiustificato arricchimento che si realizza quando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio a danno di quello di un altro soggetto in assenza di giusta e legittima causa”. Intervenivano in giudizio gli altri figli, i quali aderivano alle conclusioni della ed allegavano altresì che “la convenuta aveva inoltre persistito nel Pt_1 pubblicare le immagini che ritraevano il de cuius sui propri profili social, aperti e visibili da chiunque, soprattutto per la promozione della sua attività commerciale, malgrado il dissenso manifestato da essi intervenuti e dalla ricorrente, che le avevano espressamente intimato di rimuovere qualsivoglia fotografia e video relativi al congiunto”, formulando specifica domanda di rimozione di tali dati. Nella contumacia della il tribunale, istruita la causa documentalmente, CP_1 con sentenza n. 461/2024, emessa in data 30.9.2024;
- accertava “che , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono eredi legittimi di (nato il Parte_4 Persona_1
2 e ivi deceduto il 19.6.
- condannava “ a rimuovere dai propri profili nei social CP_1 networks qu file video e audio, dato sensibile e informazione relativa a , astenendosi in futuro dalla Persona_1 reiterazione di tali pubb
- fissava “in 30,00 euro la somma che dovrà versare alla CP_1 ricorrente ed agli intervenuti per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimozione indicato nel punto che precede, nonché per ogni successiva violazione dell'obbligo di astensione in futuro, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza”;
- dichiarava inammissibile la medesima domanda di rimozione formulata dalla ricorrente tardivamente;
- rigettava tutte le altre domande;
- poneva a carico dei ricorrenti le spese di lite anticipate. In particolare, il tribunale gravato – accertata la qualità di eredi legittimi della ricorrente e degli intervenuti – rigettava innanzi tutto la domanda di restituzione dei beni mobili ancora detenuti dalla data l'impossibilità di identificare i CP_1 telefoni cellulari di riferimento e ta o gli altri oggetti genericamente indicati in atti. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva non sussistenti i presupposti di cui all'art. 2041 c.c. per la restituzione delle somme consegnate dal in vita alla Pt_2 propria convivente, posto che in base alle allegazioni degli ste orrenti era
“individuabile una giustificazione causale del bonifico in esame”, tenuto conto del carattere stabile della relazione sentimentale tra le parti, “neppure posto in dubbio” dai congiunti del , e della “proporzionalità e adeguatezza Pt_2 dell'elargizione di 65.000,00 euro rispetto al tenore di vita della coppia”. Ancora, il giudice di merito sosteneva che, anche non volendo configurare nel caso di specie un adempimento di obbligazione naturale, era ravvisabile un atto di liberalità tenuto conto della successione cronologica tra il mutuo ed il versamento in favore della l'acquisto della casa, della stabile relazione CP_1
e dell'esclusivo vantaggio t la beneficiaria. Infine, il tribunale accoglieva la domanda di rimozione delle immagini e dei video riferibili al de cuius deceduto proposta dagli intervenuti, dichiarando inammissibile quella proposta tardivamente dalla madre. Stante la contumacia della e l'esito del giudizio, nulla riconosceva per CP_1 spese di lite.
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in cui rigettava la domanda di restituzione dei beni del congiunto in forza di una errata valutazione delle risultanze istruttorie;
ii) nella parte in cui ometteva ogni decisione sulla domanda di restituzione della cd eredità digitale del de cuius; iii) nella parte in cui rigettava la domanda di restituzione della somma di euro 65.000,00 per ingiustificato arricchimento, non potendosi inoltre ravvisare una valida ipotesi di donazione indiretta;
iv) nella parte in cui disciplinava le spese di lite.
si è costituita resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto CP_1
. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc.
A) Dei primi due motivi di appello. I primi due motivi di appello possono esaminati congiuntamente perché connessi e sono infondati. Con il ricorso introduttivo del giudizio la omandava nelle sue conclusioni Pt_1 la “restituzione dei due cellulari e di ogni altro bene mobile di proprietà del de cuius dalla stessa illegittimamente detenuti, meglio descritti in espositiva e che dovessero risultare dall'istruttoria della causa”, allegando che “In seguito al decesso del IG. la ricorrente poteva verificare che dall'abitazione del figlio Pt_2 risultavano man differenti beni ed oggetti allo stesso appartenuti quali, a titolo esemplificativo, diversi orologi;
il telefono cellulare iPhone unitamente all'Apple Watch ad esso collegato e relativa carta Sim n. 3382782834; un telefono marca Huawei;
n. 4 collari satellitari marca Garmin per i cani da caccia di proprietà del defunto;
computer portatile ed alcuni documenti personali di
, salvo altri. Richiesta circa la restituzione degli oggetti, la IG.ra Per_1 CP_1 che pure non negava di averli asportati dall'abitazione del
[...] Pt_2 trattenuti, provvedeva alla restituzione di alcuni di essi (es. porto d'armi, patente unitamente al portafoglio dov'erano custoditi) mentre, con argomenti pretestuosi, rifiutava la restituzione degli altri”. Nulla veniva depositato a sostegno di tali domande. A loro volta, gli intervenuti si associavano alle conclusioni della madre (vedi comparsa di intervento: “si associano alla rivendicazione e richiesta di restituzione di due telefoni cellulari, integri dei relativi dati digitali nonché delle password di accesso che non sono mai state comunicate agli eredi (c.d. eredità digitale), ed ad ogni altro oggetto di proprietà del de cuius detenuto dalla IG.ra che dovesse risultare dall'istruttoria della causa”), allegando che “Gli CP_1 eredi in seguito al decesso del IG. potevano inoltre accertare che Pt_2 dall'abitazione del congiunto risultavano anti differenti beni ed oggetti allo stesso appartenuti quali, a titolo esemplificativo, diversi orologi;
il telefono cellulare iPhone unitamente all'Apple Watch ad esso collegato e relativa carta Sim n. 3382782834; un telefono marca Huawei P30 Lite (All. 1 -2-3); n. 4 collari satellitari marca Garmin per i cani da caccia di proprietà del defunto;
computer portatile ed alcuni documenti personali di , salvo altri. L'odierna Per_1 interveniente richiedeva espre ente alla IG.ra a Parte_4 CP_1 restituzione degli oggetti di proprietà del fratello , ma la convenuta Persona_1 provvedeva solo alla restituzione del portafo umenti rifiutando tuttavia la restituzione dei cellulari e degli altri oggetti (all. 4 copia messaggi whatsapp intervenuti tra la convenuta e la IG.ra – si chiede Parte_4 che il Giudice voglia autorizzare il deposito di una memoria esterna USB contenente messaggi vocali). Si precisa inoltre che la IG.ra non ha CP_1 neppure mai comunicato le password di accesso dei cellulari ccount Google, home banking etc. del IG. e che gli stessi profili Persona_1 sono anche attualmente utilizzati che vi accede anche CP_1 tramite altri dispositivi (All. 5)”. Gli intervenuti depositavano a sostegno di tali domande i seguenti documenti:
“1) copia mail del 27.07.2022 accesso dispositivo;
2) copia mail del 27.07.2022 avviso di sicurezza;
3) copia mail del 27.07.2022 recupero account;
4) copia messaggi intervenuti con la convenuta in data 21.07.2022; 5) Copia mail del 27.07.2022 configurazione account nuovo dispositivo”. Orbene, come correttamente sostenuto in sentenza, in difetto di specifica allegazione e prova non è affatto possibile non solo identificare i beni di cui è stata chiesta la restituzione ma neppure sostenere che fossero nella disponibilità della CP_1
Le mail nulla provano, dato che non è dato sapere chi abbia attivato le procedure di accesso e/o di recupero account, e così neppure dai messaggi whatsapp è possibile inferire alcunchè di preciso in ordine al fatto che la detiene CP_1 indebitamente dei beni di proprietà del Anzi, al contrario, sembrerebbe, in Pt_2 relazione al colloquio relativo ad un tel non meglio precisato, che gli eredi del avevano chiesto alla solo la possibilità di scaricare dei dati, Pt_2 CP_1 pro ndo poi di restituirlo a Non si capisce pertanto neanche se CP_1 stanno parlando di un telefono di proprietà del o della Pt_2 CP_1
Conseguentemente, non è neppure accoglibile manda alla eredità digitale del defunto, posto che nessuna specifica indicazione sul punto era fornita dagli appellanti in ordine all'oggetto specifico di tale patrimonio cd digitale. Non era precisato, come sopra evidenziato, se i generici dispositivi indicati erano o meno di proprietà del congiunto deceduto e gli appellanti si limitavano ad allegare che “la IG.ra non ha neppure mai comunicato le password di CP_1 accesso dei cellulari, ount Google, home banking etc. del IG.
[...] e che gli stessi profili sono anche attualmente utilizzati dalla stessa Persona_1 he vi accede anche tramite altri dispositivi”. CP_1 ue motivi di appello vanno, pertanto, disattesi.
B) Del terzo motivo di appello. Con il terzo motivo di censura, gli appellanti si sono doluti della decisione nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda di restituzione della somma di euro 65.000,00 per ingiustificato arricchimento, sull'errato presupposto che il e Pt_2 la avessero una relazione stabile e che il trasferimento della somma di CP_1 de ettasse i canoni di proporzionalità e adeguatezza come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, gli appellanti hanno eccepito che:
- fra le parti non esisteva una relazione che potesse definirsi stabile e duratura, posto che dalla documentazione in atti era emerso che la ra coniugata CP_1
e convivente con la propria famiglia presso l'abitazione sita in Siniscola alla via dei Partigiani n. 2 mentre era residente in [...]in Corso Per_1
Repubblica n. 151;
- il versamento alla dell'importo di euro 65.000,00 per l'acquisto a suo CP_1 nome di un immobile in San Teodoro (NU) non poteva ritenersi proporzionato e giustificato, neanche se le parti fossero state legate da un rapporto more uxorio e ciò a fronte di una valutazione complessiva del patrimonio del de cuius, costituito, quanto al lato attivo, da un saldo di conto corrente pari ad euro 1.848,97 e dal diritto di proprietà della sola abitazione di tipo popolare sita in Orgosolo ove lo stesso risiedeva e, quanto al lato passivo, dalla rilevante esposizione debitoria di circa 200.000,00 euro. Il motivo è fondato. La Suprema Corte di Cassazione, richiamando il suo costante orientamento, ha, da ultimo, ribadito (vedi Cass. n. 16864/2023) che “le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia…, configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens" (cfr. anche Cass. n. 8/2025). Ciò premesso, dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non è possibile anzitutto accertare la sussistenza fra e di una effetiva CP_1 Persona_1 unione more uxorio, tale da attribuire alla dazione dell'importo di euro 65.000,00 la valenza di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. effettuata per far fronte alle esigenze familiari. Sebbene, infatti, risulti incontestata e provata la relazione sentimentale fra le parti - come allegato dagli stessi appellanti nel ricorso introduttivo e comprovato dalle fotografie prodotte che ritraggono la d il insieme (cfr. doc. 7 CP_1 Pt_2 e 8 allegati alla comparsa di costituzione di ) – non si Parte_4 riscontrano ulteriori elementi di giudizio per sostenere che tra le parti era sorta una vera e propria famiglia di fatto nei termini sopra riportati. In atti, non emerge invero neppure l'effettiva durata del rapporto sentimentale. Al contrario, come correttamente eccepito dagli appellanti, la durante la CP_1 relazione sentimentale intrattenuta con il , non sol va ancora Pt_2 coniugata con tale (cfr. pag. 7 atto pubblico di acquisto Persona_2 dell'immobile sito i ata 8.6.2022 in cui “ CP_1 dichiara di essere coniugata in regime di comunione dei beni con il sig.
[...]
”) ma non aveva neppure spostato la propria residenza Persona_2 quella del (cfr. doc. 3 certificato di residenza di e doc. 4 Pt_2 Per_1 certificato denza di allegati al ricors o). CP_1
In ogni caso, anche volendo attribuire una differente valenza alla relazione sentimentale fra il e la non risultano rispettati i canoni di Pt_2 CP_1 proporzionalità e adeguatezza come delineati dalla giurisprudenza di legittimità citata, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, ai fini della valutazione dei predetti criteri occorre tener conto unicamente “dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens” non rilevando, al contrario, le condizioni economiche dell'accipiens, messe in particolare evidenza nella sentenza impugnata. Invero, il aveva effettuato un versamento dell'importo di euro 65.000,00 Pt_2 in favore della onostante una esposizione debitoria complessiva di circa CP_1
200.000,00 e ante sia dal contratto di mutuo concluso con il Banco di Sardegna dell'importo di euro 87.239,80 oltre interessi (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo) e sia dal debito nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione di Nuoro per euro 90.206,70 oltre interessi (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo). Tale versamento parametrato al patrimonio del consistente in un saldo di conto Pt_2 corrente pari ad euro 1.848,97 (cfr. doc. 6 ricorso introduttivo) e nel diritto di proprietà dell'abitazione di tipo popolare in Orgosolo ove lo stesso abitava, non può in alcun modo ritenersi adeguato e proporzionale, tanto più considerato che la come evidenziato in sentenza ad altri fini, era già titolare di un CP_1 cospicuo patrimonio Sicchè, in assenza di ulteriori elementi di giudizio, deve ravvisarsi la sussistenza di un arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. nel versamento dell'importo di euro 65.000,00 effettuato dal alla per l'acquisto di Pt_2 CP_1 un immobile a suo nome nel Comune di San ro ( Infine, è appena il caso di osservare che, come correttamente sottolineato da parte appellante, il versamento di una somma importante come quella in esame, non può configurarsi quale valida donazione, in difetto di forma scritta. Per tali ragioni, deve restituire in favore della parte appellante CP_1 la somma di euro 65.000,00 da rivalutare dalla data del versamento (9.5.2022) all'attualità, trattandosi di debito di valore (cfr Cass. n. 28930/22), oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno dal 9.5.2022 e fino alla data della sentenza e sul risultato finale dalla data della pronuncia e fino al saldo.
C) Del quarto motivo di appello. Con il quarto motivo di censura gli appellanti hanno lamentato la violazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., laddove il tribunale non poneva le spese a carico della nonostante l'accoglimento integrale della domanda di inibitoria CP_1 della pubblicazione delle foto del defunto. Orbene, considerato l'esito complessivo della causa ed il parziale accoglimento dell'appello, le spese di ambedue i gradi di giudizio vanno compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per la metà e poste a carico della per la CP_1 restante parte, liquidata secondo i parametri di cui al DM 147/2 presi gli aumenti ex art. 4 comma 2, sulla base dello scaglione di valore della causa, compensi minimi in assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in accoglimento parziale dell'appello proposto da , Parte_1 [...]
, e av / Parte_2 Parte_3 Parte_4 del Tribunale di Nuoro, pubblicata il 30.9.2024, che conferma per il resto:
- condanna , per il titolo di cui è causa, a restituire agli appellanti CP_1 la somma di euro 65.000,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come da parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio in ragione di 1/2 e pone a carico della parte appellata la restante parte che liquida in complessivi euro 13.501,00, di cui euro 6.699,00 per il primo grado e euro 6.802,00 per il secondo, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 9.5.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni