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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 89/2022 R.G., di appello avverso la sentenza n. 603/2021, pronunciata dal Tribunale di Campobasso l'8.9.2021 nella controversia n.
2226/2016 R.G., avente ad oggetto pagamento;
TRA
Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia - Venafro (00071600944), in persona del presidente e l. r. in carica, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Roberto Cicerone, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (97358990584),
Provveditorato Interregionale delle opere pubbliche per la Campania e il Molise
(95054920632), in persona dei rispettivi l. r. in carica;
rappresentati e difesi ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATI
pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'adita Corte, riesaminate le risultanze istruttorie, per i motivi esplicitati in atti, riformare la sentenza n. 603 emessa dal Tribunale di Campobasso, giudice dr.ssa Rosa Napolitano, l'8 settembre 2021 nell'ambito del giudizio contrassegnato all'nrg 2226/2016, e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare il diritto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-
Venafro ad ottenere la rata di saldo del progetto SAI/IS 1303/2 – rete idrica 2° lotto
– di € 22.024,15, salvo errori od omissioni;
b) per l'effetto, condannare il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile e il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la
Campania e per il Molise al pagamento, in favore del Consorzio, dell'ultima rata del finanziamento relativo al progetto SAI/IS 1303/2 nella misura pari ad € 22.024,15, salvo errori o omissioni, oltre interessi di legge e rivalutazione, o a quella somma diversa somma che il giudice adito riterrà di giustizia;
c) con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, con accessori di legge da distrarre a favore del procuratore antistatario e spese di Ctu.
Per gli appellati:
Si riporta alla comparsa di costituzione e, aderendo alla soluzione fornita dalla
Cassazione con ordinanza n. 33852/2021, chiede che sia disposta la rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 603 dell'8.9.2021, pronunciando sulla domanda, proposta dal Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia – Venafro
(di seguito Consorzio) nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(di seguito IN) e del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per la
Campania e il Molise (di seguito Provveditorato), diretta a ottenere il pagamento dell'ultima rata del finanziamento relativo al progetto n. 1303/2, nella misura di €
34.479,00, s.e.o., oltre interessi e rivalutazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del TAR Molise, compensando integralmente le spese tra le parti.
pag. 2 di 6 Il rapporto intercorso tra le parti, in virtù del quale l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno aveva trasferito al Consorzio per lo sviluppo industriale
Isernia – Venafro, quale ente attuatore, la realizzazione di opere relative alla rete idrica per uso industriale e potabile a servizio dell'area industriale di Pozzilli, è stato inquadrato dal primo giudice nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni (progetto SAI/IS 1303/2 approvato con delibera della Cassa per il
Mezzogiorno); pertanto la domanda proposta dal consorzio, avendo ad oggetto l'adempimento, e quindi l'esecuzione, di tale accordo (pagamento della rata di saldo del finanziamento relativo al progetto 1303/2, nella misura quantificata in €
34.479,00), rientrava nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 del d. lgs. n. 104/2010, che si riferisce alle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il Consorzio, con atto di citazione notificato il 4.3.2022, chiedendo la riforma della pronuncia riguardante la giurisdizione e la decisione della controversia nel merito.
Si sono costituiti il IN e il Provveditorato, e, prendendo atto della doglianza principale avversaria riguardante la sussistenza della giurisdizione del G.O., hanno riconosciuto "l'attitudine a inquadrare la questione pregiudiziale della soluzione fornita a caso similare tra le stesse parti dalla Corte di Cassazione (SS.UU.) che, con ordinanza n. 33852 depositata il 12 novembre 2021, ha regolato la giurisdizione affermando l'attribuzione della questione controversa al sindacato del
G.O."; hanno, tuttavia, rilevato l'inammissibilità delle conclusioni di merito formulate dall'appellante, deducendo che all'affermazione della giurisdizione negata dal primo giudice consegue necessariamente la rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c.
3. Con ordinanza del 15.2.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 14.2.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 3 di 6 1. Con unico articolato motivo l'ente appellante censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 133, comma 1 lett. a ) n . 2 e comma 1 lett.
b ), del c.p.a. e degli artt. 4 comma 3 lett. c ) e 5 comma 3 lett. a ) della legge n.
64/1986, per aver qualificato il rapporto tra le parti in causa quale "accordo tra pubbliche amministrazioni" ex art. 15 l. 241/1990 e non quale "delegazione amministrativa intersoggettiva", deducendo che in forza di tale istituto la Cassa per il Mezzogiorno, investita della competenza a provvedere in una determinata materia (realizzazione rete idrica a servizio dell'area industriale di Pozzilli), ha conferito autoritativamente al Consorzio la competenza derivata in ordine alla stessa materia.
Aggiunge che la sentenza di questa corte del 22.5.2019, pronunciata tra le stesse parti e avente oggetto simile (pagamento dell'ultima rata del finanziamento erogato in favore del Consorzio per la realizzazione del raccordo ferroviario a servizio dell'agglomerato industriale di Pozzilli), citata dal tribunale a sostegno della decisione declinatoria della giurisdizione, è stata cassata dalla Suprema corte, con ordinanza n. 33852 del 12.11.2021, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario.
2. L'appello è fondato.
Con delibera n. 2717/SI del 19.10.1978 la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) approvò il progetto SAI/IS 1303/2, avente ad oggetto la realizzazione della "rete idrica per uso industriale e potabile – 2° lotto", delegandone l'esecuzione al Consorzio per il nucleo industriale (oggi Consorzio per lo sviluppo industriale) di Isernia – Venafro, con tutte le competenze e i poteri necessari, compresi quelli relativi all'esproprio dei suoli e all'appalto dei lavori e con la previsione che al Consorzio sarebbe stata riconosciuta la "liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili dalla Cassa e le spese relative agli stessi".
L'utilizzo dei termini "concessione" e "concessionario" all'interno della delibera suddetta sta ad indicare un trasferimento dell'esecuzione delle opere e di tutti i poteri ad essa funzionali, coerente del resto con il d. p. r. n. 218/1978, il cui art. 50 ha previsto la costituzione dei consorzi "col compito di curare, ai sensi dell'art. 138,
l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di
pag. 4 di 6 approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale".
Il senso della concessione è reso ancor più chiaro dalla previsione dell'art. 138 dello stesso decreto, il cui comma 1 prevede che "la Cassa per il Mezzogiorno può affidare la esecuzione delle opere di sua competenza ad organi dello Stato e ad
Aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e ad altri enti di diritto pubblico ivi compresi i
Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonché agli altri enti di sviluppo in agricoltura": si tratta, evidentemente, di un trasferimento di tutti i poteri e degli obblighi inerenti alle attività da compiere per la realizzazione delle opere stesse, riportabile alla categoria della delegazione amministrativa intersoggettiva.
Sul punto si è espressa con chiarezza la Suprema corte (Cass., SU n.
33852/2021), che in una controversia tra le stesse odierne parti e avente lo stesso oggetto (pagamento del saldo del finanziamento riconosciuto) relativo a un'opera diversa (in quel caso finanziata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, subentrata alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno), ha evidenziato come il trasferimento dell'esecuzione di opere sia estraneo alla fattispecie degli
"accordi tra pubbliche amministrazioni" ex art. 15 della legge n. 241/1990, in cui è stata inquadrata dal tribunale, in quanto tale disposizione "riguarda le intese tra amministrazioni volte a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di "attività di interesse comune", e dunque preordinate al coordinamento dell'azione di diversi apparati amministrativi, ciascuno portatore di uno specifico interesse pubblico e avente, perciò, titolo a svolgere tali attività"; a tale ambito non è riconducibile la delegazione amministrativa intersoggettiva, in cui non vi è un accordo procedimentale funzionale all'emanazione di un provvedimento amministrativo e quindi espressione del potere di cura dell'interesse pubblico e la delega costituisce il titolo che conferisce al delegato la competenza a svolgere attività che altrimenti sarebbero di competenza del delegante.
Involgendo, quindi, la presente controversia una posizione di diritto soggettivo, consistente nella ragione di credito fatta valere dal Consorzio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
3. Al presente giudizio di appello, introdotto nel marzo 2022, trova applicazione il già vigente art. 353 c.p.c., la cui abrogazione, disposta con art. 3, comma 26, lett.
pag. 5 di 6 m), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, trova applicazione alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4 dello stesso decreto).
Deve pertanto essere disposta la rimessione della causa al primo giudice, essendo preclusa, in forza della disposizione applicabile al presente giudizio, al giudice di appello che riforma la sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione la possibilità di decidere la causa nel merito.
3. Alla riforma della sentenza impugnata consegue la necessità di nuova regolamentazione delle spese processuali, di cui va disposta la compensazione integrale, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni in considerazione della incertezza della materia e della mancanza di precedenti specifici della corte di legittimità sul tema del trasferimento dell'esecuzione di opere ai consorzi di sviluppo industriale, prima dell'ordinanza del 2021, riguardante proprio una sentenza di questa corte di segno contrario.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 603/2021 pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 8.9.2021, proposto da Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia - Venafro, con citazione notificata il 4.3.2022, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per la Campania e il Molise, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
2) rimette le parti dinanzi al Tribunale di Campobasso;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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