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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AR ZO DI GO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 100/2025 R.G.A.C.
TRA
, nata a [...], il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in PIANO CARRUBBARA 30, C.F._1
AR ZO DI GO presso lo studio dell'Avv. ANTONINA
RAGUSA, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Wuppertal (DEU)- Langobardenstr. 4, c.f.: ; C.F._2
- resistente contumace - avente per oggetto: separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2025 conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo: che le parti avevano contratto matrimonio in Barcellona Controparte_1
Pozzo di Gotto il 30.09.1998 – atto trascritto al n. 21, parte I, anno 1998 e che dalla predetta unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni;
che la Per_1 Per_2 convivenza era durata per un breve periodo a causa di incompatibilità caratteriali;
che, ad oggi, non esistono contatti tra le parti, essendo la ricorrente a conoscenza solo del trasferimento del in Germania. concludeva chiedendo CP_1 Parte_1 esclusivamente la separazione dal marito, senza ulteriori statuizioni, neanche di ordine patrimoniale.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente non si costituiva né si presentava all'udienza di comparizione dei coniugi per cui ne deve essere dichiarata la contumacia.
Alla predetta udienza, tenuta in data 4.12.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice riservava di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Dalle allegazioni dell'unica parte costituita è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia. Specificamente, la ricorrente ha affermato che il rapporto si è deteriorato e l'unione fra i coniugi si è irrimediabilmente incrinata, venendo meno l'affectio coniugalis necessaria per l'armonico sviluppo della vita familiare e la possibilità di ristabilire l'equilibrio familiare (v. atto di ricorso).
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione e la contumacia del resistente dimostrano la fondatezza dell'assunto della ricorrente, senza necessità di assumere la prova testimoniale articolata in atti da quest'ultima.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi come richiesta da
Parte_1
In mancanza di altre domande, nessuna ulteriore statuizione va emessa.
Tenuto conto della natura del procedimento e del contegno processuale del resistente rimasto contumace, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 100/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 30.09.1998 nel Controparte_1 Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, giusta atto di matrimonio trascritto nei Registri del predetto comune all'atto n. 21, parte I, anno 1998;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
5/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.