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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12677 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6569/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
6569/2025 r.g.l., vertente
TRA
(Avv. Tindaro Ruvolo e Avv. Francesco Petrolo) Parte_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 5 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore (Avv. Simonetta Zannini Quirini)
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che aveva presentato domanda amministrativa al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni di invalidità per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che, sottoposta a visita medica, non le era stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni invalidanti per l'attribuzione della prestazione assistenziale in oggetto.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, rigettando la domanda.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in pagina 2 di 5 cancelleria di contestare le conclusioni del CTU relativamente al mancato riconoscimento delle condizioni invalidanti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Quindi, la causa, disposta una nuova CTU medico-legale, è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce di questi rilievi, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando il Dott. Il CTU, alla cui ampia ed Persona_1
esaustiva motivazione si fa riferimento, visitata nuovamente la ricorrente esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita ed acquisiti gli esiti di una nuova visita geriatrica, ha così relazionato:
«Alla luce della documentazione sanitaria esaminata nonché della visita peritale, si ritiene che la SI , di anni 78, presenta un quadro Parte_1
patologico rappresentato da: “Disturbo ossessivo compulsivo con ideazione fobica e condotta border, con frequenti attacchi di panico;
spondilodiscoartrosi con limitazione funzionale e algia cronica;
gonartrosi bilaterale;
rizoartrosi bilaterale;
osteoporosi diffusa;
obesità lieve: ipovisus bilaterale per cataratta bilaterale e pucher maculare;
deficit dell'equilibrio con frequenti cadute;
deficit della memoria a breve termine.”
pagina 3 di 5 Dalla richiesta visita geriatrica emerge un aggravamento delle condizioni psico-fisiche della ricorrente rispetto anche alla CTU eseguita nel dicembre
2024 con impossibilità attuale di autogestirsi ed in particolare per quanto attiene alle condizioni psichiche, per cui la signor è da ritenersi Parte_1
invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi - 100% - a svolgere le funzioni ed i compiti proprie della sua età e con necessità di assistenza continuativa, ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza ritenuta congrua dal mese di Marzo 2025»
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Nel caso in discussione, per quanto sopra esposto, appare quindi evidente come la ricorrente, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, senza l'aiuto di un accompagnatore, si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18 per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la decorrenza, la condizione patologica legittimante la prestazione richiesta può ritenersi insorta dal mese di marzo 2025, ovvero successivamente al deposito del ricorso in opposizione agli esiti dell'ATP.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal marzo 2025 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il pagina 4 di 5 diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Premesso che la sussistenza del requisito sanitario risale a data successiva non solo al deposito della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP, ma anche al deposito del presente ricorso, ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU sono poste a carico dell , considerato che comunque la CP_2
prestazione oggetto di domanda è stata riconosciuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal marzo 2025 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- condanna l' al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come CP_2
da separato decreto.
Roma, 9.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
6569/2025 r.g.l., vertente
TRA
(Avv. Tindaro Ruvolo e Avv. Francesco Petrolo) Parte_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 5 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore (Avv. Simonetta Zannini Quirini)
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che aveva presentato domanda amministrativa al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni di invalidità per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- che, sottoposta a visita medica, non le era stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni invalidanti per l'attribuzione della prestazione assistenziale in oggetto.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario, rigettando la domanda.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in pagina 2 di 5 cancelleria di contestare le conclusioni del CTU relativamente al mancato riconoscimento delle condizioni invalidanti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Quindi, la causa, disposta una nuova CTU medico-legale, è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce di questi rilievi, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando il Dott. Il CTU, alla cui ampia ed Persona_1
esaustiva motivazione si fa riferimento, visitata nuovamente la ricorrente esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita ed acquisiti gli esiti di una nuova visita geriatrica, ha così relazionato:
«Alla luce della documentazione sanitaria esaminata nonché della visita peritale, si ritiene che la SI , di anni 78, presenta un quadro Parte_1
patologico rappresentato da: “Disturbo ossessivo compulsivo con ideazione fobica e condotta border, con frequenti attacchi di panico;
spondilodiscoartrosi con limitazione funzionale e algia cronica;
gonartrosi bilaterale;
rizoartrosi bilaterale;
osteoporosi diffusa;
obesità lieve: ipovisus bilaterale per cataratta bilaterale e pucher maculare;
deficit dell'equilibrio con frequenti cadute;
deficit della memoria a breve termine.”
pagina 3 di 5 Dalla richiesta visita geriatrica emerge un aggravamento delle condizioni psico-fisiche della ricorrente rispetto anche alla CTU eseguita nel dicembre
2024 con impossibilità attuale di autogestirsi ed in particolare per quanto attiene alle condizioni psichiche, per cui la signor è da ritenersi Parte_1
invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi - 100% - a svolgere le funzioni ed i compiti proprie della sua età e con necessità di assistenza continuativa, ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza ritenuta congrua dal mese di Marzo 2025»
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Nel caso in discussione, per quanto sopra esposto, appare quindi evidente come la ricorrente, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, senza l'aiuto di un accompagnatore, si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18 per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la decorrenza, la condizione patologica legittimante la prestazione richiesta può ritenersi insorta dal mese di marzo 2025, ovvero successivamente al deposito del ricorso in opposizione agli esiti dell'ATP.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal marzo 2025 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il pagina 4 di 5 diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Premesso che la sussistenza del requisito sanitario risale a data successiva non solo al deposito della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP, ma anche al deposito del presente ricorso, ricorrono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU sono poste a carico dell , considerato che comunque la CP_2
prestazione oggetto di domanda è stata riconosciuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal marzo 2025 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- condanna l' al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come CP_2
da separato decreto.
Roma, 9.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5