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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2024, n. 43727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43727 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ED OO nato il [...] TO AN nato a [...] il [...] SA IR nato il [...] AL ME nato il [...] SH LI nato il [...] WA ME nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette la memoria depositata dal Procuratore Generale con cui ha chiesto che it ricorsO, - venglichiarattinammissibil4, Penale Sent. Sez. 4 Num. 43727 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto in data 5 febbraio 2024, con cui è stato disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, delle somme di danaro presenti sui conti correnti, depositi a risparmio, deposito titoli intestati o cointestati alla società "Euro K2 Stars srls", fino alla concorrenza di euro 521.704,34, ed inoltre, il sequestro preventivo, ai fini della confisca per equivalente, delle somme di danaro depositate su conti correnti, depositi a risparmio, deposito titoli, intestati o cointestati agli indagati TO VA, MA HA, HI AI, ED AF, AL AS e AS Ahnned, o sui quali costoro avevano delega ad operare e dei beni o altre utilità dei quali la società e gli indagati avevano la disponibilità, fino alla concorrenza della somma pari al profitto del reato sopra indicato, in ipotesi di incapienza di quanto oggetto di sequestro in via diretta. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha evidenziato che dalle indagini era emerso un sistema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro organizzato, di non modeste dimensioni e fonte di ingenti profitti in capo alla suddetta società, ricavati, in parte, dalla quota degli stipendi non versata ai lavoratori e, in altra parte, dal correlato risparmio contributivo. Lo stesso Tribunale, richiamando espressamente il provvedimento impugnato e la CNR del Guardia di Finanza di Trento del 23 novembre 2022, con allegati, ha ritenuto decisivi, sotto il profilo della gravità indiziaria, gli elementi emersi dall'esame della documentazione relativa ai dipendenti della società, l'analisi dei costi e ricavi, gli esiti delle perquisizioni e delle attività di sopralluogo e appostamento effettuata dai militari, le sommarie informazioni raccolte da numerosissimi dipendenti sottoposti a condizione di sfruttamento e approfittamento, costretti ad accettare stipendi mensili decurtati e versati in ritardo ed a lavorare per un numero di ore di gran lunga superiore al dovuto. A fronte delle suddette risultanze, è stata evidenziata la genericità delle censure sollevate dalla difesa. 2. Gli stessi indagati propongono ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, eccepiscono che il Tribunale, a fronte di sei posizioni processuali tra loro distinte e ciascuna con proprie peculiarità, ha ritenuto di accomunarle, prescindendo dalla evidente necessità di procedere partitannente alla disamina di ciascuna di esse, al fine di verificare i presupposti del fumus e del periculum. La motivazione si risolverebbe in uno sterile e formale richiamo alle argomentazioni contenute nel decreto impositivo ed alle risultanze investigative compendiate nella CNR, difettando la doverosa ed analitica disamina critica, tanto degli elementi indiziari quanto del ragionamento impositivo, così da rendere incomprensibile l'iter logico seguito per giungere al rigetto dell'istanza di riesame. 2 2.1 Con il secondo motivo, deducono che il collegio cautelare ha omesso di verificare, in via autonoma e con ragionamento critico, la sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro di valore, limitandosi a strutturare un impianto motivazionale pedissequamente appiattito su quello posto a fondamento del decreto gravato. In particolare, è stata omessa la valutazione della praticabilità del sequestro per equivalente che è da ritenersi legittimo solo quando risulti dagli atti, anche in via generica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica. In ciò, il riesame avrebbe omesso di effettuare un efficace controllo teso a verificare previamente la impraticabilità del sequestro in forma specifica, anche in considerazione del fatto che la società indagata era perfettamente operante e dotata di autonomia finanziaria con propria liquidità. 2.3 Con il terzo motivo, specificamente riferito alla posizione della ricorrente TO, viene evidenziato che il sequestro per equivalente è stato eseguito sui conti correnti intestati al consorte AN MA ed alla genitrice ME OR, sui quali l'indagata aveva delega ad operare, senza tener conto che su di essi risultavano versate le somme accreditate ai medesimi a titolo di stipendio e di pensione. Il Tribunale, al riguardo, non avrebbe affrontato la sollecitazione difensiva tendente ad evidenziare i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio e di pensione. 2.4 Con il quarto motivo, sempre in relazione alla posizione di TO VA, si contesta che sono state sequestrate anche somme accreditate in favore della madre e del marito, provenienti da pensioni e stipendi, percepite successivamente alla data di consumazione del reato, in relazione alle quali non è stato approfondito il rapporto di pertinenzialità con lo stesso, trascurando che la misura cautelare, per giurisprudenza costante, è da ritenersi legittima anche sulle somme accreditate in epoca posteriore al momento della commissione o dell'accertamento del reato, solo se risulti dimostrato che le stesse siano in qualche modo collegabili al reato in rapporto di derivazione, anche se indiretta. Tale disamina è stata completamente trascurata dal Tribunale, nonostante la documentazione versata in atti. (- 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed na chiesto che .q ricors0 vengaluo dichiarata inammissibilk. CONSIDERATO IN DIRITVO 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1 I ricorrenti lamentano che il giudice del riesame,nella valutazione del fumus e del periculum, non ha esaminato partitamente e differenziato le singole posizioni. Va osservato che nella impugnazione proposta al Tribunale del riesame, la difesa, senza contestare espressamente il quadro indiziario o la sussistenza del pericolo, aveva rilevato, in modo del tutto aspecifico, che l'ipotizzata sussistenza delle condotte contestate appariva articolata in maniera non verosimile ed avulsa dalla realtà lavorativa del settore specifico 3 nonché dal contesto etnico in cui si svolgono i rapporti lavorativi e interpersonali tra gli asseriti autori dei reati e le asserite vittime, null'altro aggiungendo in ordine ai presupposti della misura. E' opportuno richiamare, sia pur sinteticamente, gli orientamenti giurisprudenziali che si contendono il campo in ordine all'onere, in capo al soggetto che propone impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame, di formulare i motivi di censura ed alle conseguenze che derivano dal mancato assolvimento. Secondo un primo indirizzo, in tema di impugnazioni cautelari reali, il Tribunale del riesame, per l'effetto interamente devolutivo del gravame avverso un provvedimento impositivo di un sequestro preventivo a fini di confisca, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico (da ultimo, tra le tante, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 - 03). Di conseguenza, una eventuale omessa motivazione in proposito può essere denunciata con ricorso per cassazione. A tal fine, in particolare, si valorizzano taluni dati normativi: si osserva che l'art. 324, comma 4, cod. proc. pen. prevede che la formulazione di motivi è meramente facoltativa, siccome gli stessi «possono» - non debbono — essere enunciati nella richiesta in sede di discussione. Inoltre, si evidenzia che l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., dispone l'applicazione (anche) della disposizione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., secondo la quale «il Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso».. Tale indirizzo è contrastato da tutte quelle pronunce che hanno ritenuto inammissibili, anche con riferimento agli aspetti della gravità indiziaria e de'le esigenze cautelari con riguardo alle misure personali, motivi proposti per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543 - 01; Sez. 2, r 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; e con riferimento al fumus e al pericului i con riguardo a quelle reali, Sez. 2 - , Sentenza n. 9434 del 27/01/2023 Cc. - Rv. 284419; Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419). Invero, deve essere rammentato che, secondo ta2t interpretazione, è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 3, n.29366 del 23/04/2024 - Rv.286752; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037 - 01). 4 Le argomentazioni a sostegno appaiono il portato di un indirizzo di legittimità sviluppatosi sia con riguardo alle misure cautelari reali che a quelle personali, con particolare riferimento al tema della estensibilità, alle impugnazioni proposte avverso tali misure, della regola di cui all'art.581 cod. proc. pen., lett. d), che impone la presentazione da parte dell'impugnante di motivi specifici. E' stato pure evidenziato che il riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari costituisce comunque un tipico mezzo di impugnazione, ancorché fornito di caratteristiche peculiari rispetto agli altri mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, dep. 1994, Buffa, non mass. sul punto). Tale prospettiva, riguardante la natura della domanda del riesame, impone di tenere conto della ontologica caratteristica, che sarebbe invece completamente pretermessa ove si giungesse a ritenere insussistente qualsivoglia onere, per l'interessato, di produzione critica rispetto all'atto impugnato, riducendosi, altrimenti, l'essenza di tale atto di impugnazione in altro da sé, riconducibile, piuttosto, a mere forme di promovimento di controlli da parte dell'Autorità Giurisdizionale (Sez. 3 - , sent. n. 29366 del 23 aprile 2024 Rv. 286752 - 01). 1.2 Alla luce della suddetta ricostruzione, risulta indiscusso che, anche a volersi attenere al primo indirizzo, qualora l'impugnazione non sia corredata da specifici motivi (neppure esposti in sede di discussione), il Tribunale del riesame può comunque adempiere all'obbligo di esporre le proprie considerazioni in argomento, formulandole succintamente ed eventualmente richiamando, per condivisione, quanto indicato nel provvedimento genetico relativamente al fumus ed al periculum. Ciò è accaduto nel caso in esame;
ed infatti il Tribunale si è puntualmente attenuto alle suddette prescrizioni, avendo espressamente indicato i provvedimenti richiamati, nella disponibilità delle parti, e gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della conferma della misura, fornendo logica motivazione. La Corte di Cassazione, ormai da lungo tempo, ha affermato che, in linea generale, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Ed in effetti, a ciò si è attenuto il Tribunale, richiamando espressamente il decreto impositivo e la CNR, evidentemente ostensibili agli indagati, e ricostruendo il sistema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro organizzato di non modeste dimensioni, 5 posto in essere dagli stessi indagati nei ruoli specificamente contestati, fonte di ingenti profitti in capo alla società di riferimento, consistiti in parte nella quota degli stipendi non versata ai lavoratori ed in altra nel correlato risparmio contributivo. In tal senso ha ritenuto decisivi, sotto il profilo della gravità indiziaria, gli elementi emersi dall'esame della documentazione relativa ai dipendenti della società, l'analisi dei costi e ricavi, gli esiti delle perquisizioni e delle attività di sopralluogo e appostamento effettuata dai militari, le sommarie informazioni raccolte da numerosissimi dipendenti sottoposti a condizione di sfruttamento e approfittamento, costretti ad accettare stipendi mensili decurtati e versati in ritardo ed a lavorare per un numero di ore di gran lunga superiore al dovuto. A fronte della suddetta argomentazione, priva di illogicità, i ricorrenti non hanno dedotto alcun elemento concreto atto a contrastare la motivazione;
ne deriva che la censura è evidentemente generica e perciò inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui si contesta l'impraticabilità del sequestro per equivalente, adottato in subordine, per l'ipotesi di insufficienza del sequestro in via diretta. A tal proposito, come è affermato delle Sezioni unite n. 10561 del 30/01/2014 (Gubert, Rv. 258648 - 01), se è vero che si può far luogo al sequ( stro per equivalente soltanto dopo avere verificato la impossibilità, ancorché temporanea, di sottoporre al provvedimento cautelare i beni che, direttamente o indirettamente, siaro riferibili al profitto del reato, tuttavia, tale riscontro, non deve necessariamente essere effettuato nell'originario provvedimento di sequestro, quanto piuttosto in una fase successiva alla sua emissione, corrispondente alla concreta esecuzione del provvedimento ablativo. Infatti, in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni s'iscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela. Del resto, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa individuazkone (in termini v. anche Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, P.M. in proc. Scognanniglio, Rv. 265 ,28). Nel caso concreto, dapprima il Gip, e poi il Tribunale d€(. riesame che ne ha dato conferma, si sono attenuti ai suddetti principi, disponendo il seìf_iestro per equivalente fino alla concorrenza dell'entità del profitto, specificando che la misura sussidiaria è stata autorizzata solo per l'ipotesi di incapienza dei beni oggetto di sequestro diretto. La statuizione è in linea con il principio, largamente con -diviso in giurisprudenza, secondo cui, in caso di decreto sequestro preventivo che presenti una struttura "mista", la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei 6 confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell'adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione. (Sez. 3, Sentenza n. 29862 del 1 dicembre 2017- Rv. 273689 - 01). D'altro canto, i ricorrenti non hanno neppure dedotto che il sequestro diretto, ove eseguito prima della discussione dinanzi al Tribunale del riesame, abbia comunque riscontrato la capienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, rendendo perciò impraticabile il sequestro per equivalente, espressamente disposto in via subordinata. 3.11 terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la comunanza delle questioni proposte, sono inammissibili. Si lamenta che sarebbero stati sequestrati conti intestati a terzi, e precisamente al marito ed madre della OT, sui quali venivano, - e continuano ad essere -, versati stipendi e pensioni dei suddetti, privi di qualsivoglia nesso di pertinenzialità rispetto al reato in contestazione. L'intestazione dei beni a terzi, sulla quale si incentrano i predetti motivi, impone di valutare la legittimazione ad impugnare da parte della stessa OT. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, assolutamente prevalente e condivisibile, riguardante i casi di divergenza tra titolarità e disponibilità del bene, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis Sez. 3, n. 16352 del 11 gennaio 2021 -Rv. 281098; Sez. 5 - , n. 35015 del 09/10/2020 - Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Rv. 263756); affinchè sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 3 - , Sentenza n. 3602 del 16/01/2019 - Rv. 276545 - 01; Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014 - Rv. 259601). Nel caso in esame, è la stessa ricorrente ad affermare che sono stati sequestrati conti intestati a terzi, e precisamente al marito ed madre della OT, sui quali venivano, - e continuano ad essere -, versati stipendi e pensioni dei suddetti, emolumenti strettamente personali dei terzi suindicati, negando implicitamente di esserne l'effettiva titolare avente diritto alla restituzione. D'altro canto, anche in qualità di mero delegato, al fine di dimostrare la propria legittimazione e per dare effettivamente corpo all'interesse ad impugnare, avrebbe dovuto 7 esplicitare le ragioni che, nel caso di specie, giustificavano il suo interesse a contraddire sul punto, in luogo dei titolari formali dei beni in interesse. Precisazione, nel caso, non resa. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di corrispondere la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pri«: 'ente
lette la memoria depositata dal Procuratore Generale con cui ha chiesto che it ricorsO, - venglichiarattinammissibil4, Penale Sent. Sez. 4 Num. 43727 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto in data 5 febbraio 2024, con cui è stato disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, delle somme di danaro presenti sui conti correnti, depositi a risparmio, deposito titoli intestati o cointestati alla società "Euro K2 Stars srls", fino alla concorrenza di euro 521.704,34, ed inoltre, il sequestro preventivo, ai fini della confisca per equivalente, delle somme di danaro depositate su conti correnti, depositi a risparmio, deposito titoli, intestati o cointestati agli indagati TO VA, MA HA, HI AI, ED AF, AL AS e AS Ahnned, o sui quali costoro avevano delega ad operare e dei beni o altre utilità dei quali la società e gli indagati avevano la disponibilità, fino alla concorrenza della somma pari al profitto del reato sopra indicato, in ipotesi di incapienza di quanto oggetto di sequestro in via diretta. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha evidenziato che dalle indagini era emerso un sistema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro organizzato, di non modeste dimensioni e fonte di ingenti profitti in capo alla suddetta società, ricavati, in parte, dalla quota degli stipendi non versata ai lavoratori e, in altra parte, dal correlato risparmio contributivo. Lo stesso Tribunale, richiamando espressamente il provvedimento impugnato e la CNR del Guardia di Finanza di Trento del 23 novembre 2022, con allegati, ha ritenuto decisivi, sotto il profilo della gravità indiziaria, gli elementi emersi dall'esame della documentazione relativa ai dipendenti della società, l'analisi dei costi e ricavi, gli esiti delle perquisizioni e delle attività di sopralluogo e appostamento effettuata dai militari, le sommarie informazioni raccolte da numerosissimi dipendenti sottoposti a condizione di sfruttamento e approfittamento, costretti ad accettare stipendi mensili decurtati e versati in ritardo ed a lavorare per un numero di ore di gran lunga superiore al dovuto. A fronte delle suddette risultanze, è stata evidenziata la genericità delle censure sollevate dalla difesa. 2. Gli stessi indagati propongono ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, eccepiscono che il Tribunale, a fronte di sei posizioni processuali tra loro distinte e ciascuna con proprie peculiarità, ha ritenuto di accomunarle, prescindendo dalla evidente necessità di procedere partitannente alla disamina di ciascuna di esse, al fine di verificare i presupposti del fumus e del periculum. La motivazione si risolverebbe in uno sterile e formale richiamo alle argomentazioni contenute nel decreto impositivo ed alle risultanze investigative compendiate nella CNR, difettando la doverosa ed analitica disamina critica, tanto degli elementi indiziari quanto del ragionamento impositivo, così da rendere incomprensibile l'iter logico seguito per giungere al rigetto dell'istanza di riesame. 2 2.1 Con il secondo motivo, deducono che il collegio cautelare ha omesso di verificare, in via autonoma e con ragionamento critico, la sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro di valore, limitandosi a strutturare un impianto motivazionale pedissequamente appiattito su quello posto a fondamento del decreto gravato. In particolare, è stata omessa la valutazione della praticabilità del sequestro per equivalente che è da ritenersi legittimo solo quando risulti dagli atti, anche in via generica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica. In ciò, il riesame avrebbe omesso di effettuare un efficace controllo teso a verificare previamente la impraticabilità del sequestro in forma specifica, anche in considerazione del fatto che la società indagata era perfettamente operante e dotata di autonomia finanziaria con propria liquidità. 2.3 Con il terzo motivo, specificamente riferito alla posizione della ricorrente TO, viene evidenziato che il sequestro per equivalente è stato eseguito sui conti correnti intestati al consorte AN MA ed alla genitrice ME OR, sui quali l'indagata aveva delega ad operare, senza tener conto che su di essi risultavano versate le somme accreditate ai medesimi a titolo di stipendio e di pensione. Il Tribunale, al riguardo, non avrebbe affrontato la sollecitazione difensiva tendente ad evidenziare i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio e di pensione. 2.4 Con il quarto motivo, sempre in relazione alla posizione di TO VA, si contesta che sono state sequestrate anche somme accreditate in favore della madre e del marito, provenienti da pensioni e stipendi, percepite successivamente alla data di consumazione del reato, in relazione alle quali non è stato approfondito il rapporto di pertinenzialità con lo stesso, trascurando che la misura cautelare, per giurisprudenza costante, è da ritenersi legittima anche sulle somme accreditate in epoca posteriore al momento della commissione o dell'accertamento del reato, solo se risulti dimostrato che le stesse siano in qualche modo collegabili al reato in rapporto di derivazione, anche se indiretta. Tale disamina è stata completamente trascurata dal Tribunale, nonostante la documentazione versata in atti. (- 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed na chiesto che .q ricors0 vengaluo dichiarata inammissibilk. CONSIDERATO IN DIRITVO 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1 I ricorrenti lamentano che il giudice del riesame,nella valutazione del fumus e del periculum, non ha esaminato partitamente e differenziato le singole posizioni. Va osservato che nella impugnazione proposta al Tribunale del riesame, la difesa, senza contestare espressamente il quadro indiziario o la sussistenza del pericolo, aveva rilevato, in modo del tutto aspecifico, che l'ipotizzata sussistenza delle condotte contestate appariva articolata in maniera non verosimile ed avulsa dalla realtà lavorativa del settore specifico 3 nonché dal contesto etnico in cui si svolgono i rapporti lavorativi e interpersonali tra gli asseriti autori dei reati e le asserite vittime, null'altro aggiungendo in ordine ai presupposti della misura. E' opportuno richiamare, sia pur sinteticamente, gli orientamenti giurisprudenziali che si contendono il campo in ordine all'onere, in capo al soggetto che propone impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame, di formulare i motivi di censura ed alle conseguenze che derivano dal mancato assolvimento. Secondo un primo indirizzo, in tema di impugnazioni cautelari reali, il Tribunale del riesame, per l'effetto interamente devolutivo del gravame avverso un provvedimento impositivo di un sequestro preventivo a fini di confisca, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico (da ultimo, tra le tante, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 - 03). Di conseguenza, una eventuale omessa motivazione in proposito può essere denunciata con ricorso per cassazione. A tal fine, in particolare, si valorizzano taluni dati normativi: si osserva che l'art. 324, comma 4, cod. proc. pen. prevede che la formulazione di motivi è meramente facoltativa, siccome gli stessi «possono» - non debbono — essere enunciati nella richiesta in sede di discussione. Inoltre, si evidenzia che l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., dispone l'applicazione (anche) della disposizione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., secondo la quale «il Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso».. Tale indirizzo è contrastato da tutte quelle pronunce che hanno ritenuto inammissibili, anche con riferimento agli aspetti della gravità indiziaria e de'le esigenze cautelari con riguardo alle misure personali, motivi proposti per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543 - 01; Sez. 2, r 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; e con riferimento al fumus e al pericului i con riguardo a quelle reali, Sez. 2 - , Sentenza n. 9434 del 27/01/2023 Cc. - Rv. 284419; Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419). Invero, deve essere rammentato che, secondo ta2t interpretazione, è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 3, n.29366 del 23/04/2024 - Rv.286752; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037 - 01). 4 Le argomentazioni a sostegno appaiono il portato di un indirizzo di legittimità sviluppatosi sia con riguardo alle misure cautelari reali che a quelle personali, con particolare riferimento al tema della estensibilità, alle impugnazioni proposte avverso tali misure, della regola di cui all'art.581 cod. proc. pen., lett. d), che impone la presentazione da parte dell'impugnante di motivi specifici. E' stato pure evidenziato che il riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari costituisce comunque un tipico mezzo di impugnazione, ancorché fornito di caratteristiche peculiari rispetto agli altri mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, dep. 1994, Buffa, non mass. sul punto). Tale prospettiva, riguardante la natura della domanda del riesame, impone di tenere conto della ontologica caratteristica, che sarebbe invece completamente pretermessa ove si giungesse a ritenere insussistente qualsivoglia onere, per l'interessato, di produzione critica rispetto all'atto impugnato, riducendosi, altrimenti, l'essenza di tale atto di impugnazione in altro da sé, riconducibile, piuttosto, a mere forme di promovimento di controlli da parte dell'Autorità Giurisdizionale (Sez. 3 - , sent. n. 29366 del 23 aprile 2024 Rv. 286752 - 01). 1.2 Alla luce della suddetta ricostruzione, risulta indiscusso che, anche a volersi attenere al primo indirizzo, qualora l'impugnazione non sia corredata da specifici motivi (neppure esposti in sede di discussione), il Tribunale del riesame può comunque adempiere all'obbligo di esporre le proprie considerazioni in argomento, formulandole succintamente ed eventualmente richiamando, per condivisione, quanto indicato nel provvedimento genetico relativamente al fumus ed al periculum. Ciò è accaduto nel caso in esame;
ed infatti il Tribunale si è puntualmente attenuto alle suddette prescrizioni, avendo espressamente indicato i provvedimenti richiamati, nella disponibilità delle parti, e gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della conferma della misura, fornendo logica motivazione. La Corte di Cassazione, ormai da lungo tempo, ha affermato che, in linea generale, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Ed in effetti, a ciò si è attenuto il Tribunale, richiamando espressamente il decreto impositivo e la CNR, evidentemente ostensibili agli indagati, e ricostruendo il sistema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro organizzato di non modeste dimensioni, 5 posto in essere dagli stessi indagati nei ruoli specificamente contestati, fonte di ingenti profitti in capo alla società di riferimento, consistiti in parte nella quota degli stipendi non versata ai lavoratori ed in altra nel correlato risparmio contributivo. In tal senso ha ritenuto decisivi, sotto il profilo della gravità indiziaria, gli elementi emersi dall'esame della documentazione relativa ai dipendenti della società, l'analisi dei costi e ricavi, gli esiti delle perquisizioni e delle attività di sopralluogo e appostamento effettuata dai militari, le sommarie informazioni raccolte da numerosissimi dipendenti sottoposti a condizione di sfruttamento e approfittamento, costretti ad accettare stipendi mensili decurtati e versati in ritardo ed a lavorare per un numero di ore di gran lunga superiore al dovuto. A fronte della suddetta argomentazione, priva di illogicità, i ricorrenti non hanno dedotto alcun elemento concreto atto a contrastare la motivazione;
ne deriva che la censura è evidentemente generica e perciò inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui si contesta l'impraticabilità del sequestro per equivalente, adottato in subordine, per l'ipotesi di insufficienza del sequestro in via diretta. A tal proposito, come è affermato delle Sezioni unite n. 10561 del 30/01/2014 (Gubert, Rv. 258648 - 01), se è vero che si può far luogo al sequ( stro per equivalente soltanto dopo avere verificato la impossibilità, ancorché temporanea, di sottoporre al provvedimento cautelare i beni che, direttamente o indirettamente, siaro riferibili al profitto del reato, tuttavia, tale riscontro, non deve necessariamente essere effettuato nell'originario provvedimento di sequestro, quanto piuttosto in una fase successiva alla sua emissione, corrispondente alla concreta esecuzione del provvedimento ablativo. Infatti, in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni s'iscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela. Del resto, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa individuazkone (in termini v. anche Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, P.M. in proc. Scognanniglio, Rv. 265 ,28). Nel caso concreto, dapprima il Gip, e poi il Tribunale d€(. riesame che ne ha dato conferma, si sono attenuti ai suddetti principi, disponendo il seìf_iestro per equivalente fino alla concorrenza dell'entità del profitto, specificando che la misura sussidiaria è stata autorizzata solo per l'ipotesi di incapienza dei beni oggetto di sequestro diretto. La statuizione è in linea con il principio, largamente con -diviso in giurisprudenza, secondo cui, in caso di decreto sequestro preventivo che presenti una struttura "mista", la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei 6 confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell'adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione. (Sez. 3, Sentenza n. 29862 del 1 dicembre 2017- Rv. 273689 - 01). D'altro canto, i ricorrenti non hanno neppure dedotto che il sequestro diretto, ove eseguito prima della discussione dinanzi al Tribunale del riesame, abbia comunque riscontrato la capienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, rendendo perciò impraticabile il sequestro per equivalente, espressamente disposto in via subordinata. 3.11 terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la comunanza delle questioni proposte, sono inammissibili. Si lamenta che sarebbero stati sequestrati conti intestati a terzi, e precisamente al marito ed madre della OT, sui quali venivano, - e continuano ad essere -, versati stipendi e pensioni dei suddetti, privi di qualsivoglia nesso di pertinenzialità rispetto al reato in contestazione. L'intestazione dei beni a terzi, sulla quale si incentrano i predetti motivi, impone di valutare la legittimazione ad impugnare da parte della stessa OT. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, assolutamente prevalente e condivisibile, riguardante i casi di divergenza tra titolarità e disponibilità del bene, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis Sez. 3, n. 16352 del 11 gennaio 2021 -Rv. 281098; Sez. 5 - , n. 35015 del 09/10/2020 - Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Rv. 263756); affinchè sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 3 - , Sentenza n. 3602 del 16/01/2019 - Rv. 276545 - 01; Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014 - Rv. 259601). Nel caso in esame, è la stessa ricorrente ad affermare che sono stati sequestrati conti intestati a terzi, e precisamente al marito ed madre della OT, sui quali venivano, - e continuano ad essere -, versati stipendi e pensioni dei suddetti, emolumenti strettamente personali dei terzi suindicati, negando implicitamente di esserne l'effettiva titolare avente diritto alla restituzione. D'altro canto, anche in qualità di mero delegato, al fine di dimostrare la propria legittimazione e per dare effettivamente corpo all'interesse ad impugnare, avrebbe dovuto 7 esplicitare le ragioni che, nel caso di specie, giustificavano il suo interesse a contraddire sul punto, in luogo dei titolari formali dei beni in interesse. Precisazione, nel caso, non resa. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di corrispondere la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pri«: 'ente